Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 17/2024 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 17/2024 RG LAVORO promossa da:
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Parte_1
Valcanover del Foro di Trento (C.F. ), nonché, CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gennaro Romano del Foro di Trento (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2
Legale Valcanover sito in Trento, Via Grazioli n. 31, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato, assistito e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Federico Partele del foro di Treviso, c.f. , C.F._4
pagina 1 di 22
Crespano, P.le Martiri del Grappa n. 6, come da mandato telematico in atti
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via preliminare:
a) disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione ovvero dell'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti di cui in narrativa anche “inaudita altera parte” ex art. 373 c.p.c. e 431 c.p.c.; b) in subordine e comunque successivamente fissarsi un'udienza ad “hoc” camerale per la trattazione della richiesta sospensiva.
In via principale: dichiarare nulla la sentenza impugnata per assenza di motivazione;
In via subordinata: in riforma della sentenza n. 12 del 26.03.2024 del Tribunale di Rovereto –
Sezione Lavoro, Dott. Michele Cuccaro, resa nel proc. sub R.G. 56/2023, notificata in data 30.03.2024, in accoglimento del presente ricorso in appello, rigettarsi integralmente le domande formulate con il ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale di Rovereto di data 24.05.2023 iscritto a ruolo sub RG
55/2023 perché infondate per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via istruttoria: (omissis).
DI PARTE APPELLATA:
Ogni domanda ed eccezione ex adverso rejetta:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 22 - Respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, poiché infondata, difettandone i presupposti di legge. - Si ribadisce l'eccezione di tardività della costituzione nel giudizio di primo grado di
, derivandone le decadenze e preclusioni ex art. 416 cpc. Parte_1
NEL MERITO:
Rigettare l'appello per le causali di cui in atti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga sussistente il litisconsorzio necessario con l' , dichiararsi la nullità parziale della sentenza CP_2 impugnata, con rimessione della causa al primo giudice, avuto riguardo al solo capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento dei contributi, previa separazione della domanda contributiva da quella d'accertamento del rapporto di lavoro subordinato.
Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, in ordine alla domanda d'accertamento del rapporto di lavoro subordinato. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: (omissis).
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso d.d. 29.4.2024, la società ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado n. 12 d.d. 26.3.2024 del Tribunale di Rovereto, emessa nel procedimento n. RG 55/23 Lav, con la quale, previo accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con nel periodo 1.9.2019 - CP_1
30.4.2021, era stata condannata al pagamento della somma di € 7.257,03 titolo di differenze dovute per TFR, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale del lavoratore in relazione al medesimo periodo.
Chiedeva che venisse pronunciata la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione e, in via subordinata, il rigetto integrale pagina 3 di 22 delle domande formulate da poiché infondate per i motivi esposti CP_1 nell'atto introduttivo.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti sono comparse all'udienza del 12.12.2024 e la Corte ha deciso la causa dando pubblica lettura del dispositivo trascritto in calce.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte, con la presente motivazione, in virtu' del disposto di cui all'art.281 sexies cpc -che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” (Cass. 344/20- si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass.3126/21.
1. Difetto assoluto di motivazione: motivazione inesistente – apparente.
L'appellante, preliminarmente, rileva la nullità della sentenza per carenza assoluta della motivazione o motivazione apparente. La censura è infondata: ritiene la Corte che il Giudice, con indiscutibile sinteticità, ha illustrato in modo sufficientemente comprensibile le ragioni della decisione e i fatti posti a fondamento della stessa, richiamando il contenuto della giurisprudenza in materia e dell'attività istruttoria svolta con riferimento alla natura dell'attività prestata da in favore dell'appellante e al suo inserimento CP_1 nell'organizzazione aziendale.
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2. Insussistenza dei presupposti necessari a qualificare come subordinato il rapporto intercorso fra le parti.
Secondo questo Collegio, la critica formulata può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 4 di 22 2.1 A sostegno del secondo motivo d'appello, la società allega che il rapporto di lavoro, intercorso nel periodo settembre 2018 – aprile 2021, con l'appellato aveva natura autonoma e che tale inquadramento non sarebbe mai stato posto in discussione tra le parti. A infatti, sarebbe stato affidato in totale CP_1 autonomia, il compito di ideare e gestire la rete di vendita e ogni aspetto della parte commerciale dell'azienda, che avrebbe gestito quale consulente.
In particolare, non sarebbe mai stata intavolata una trattativa finalizzata all'inquadramento di quale lavoratore subordinato;
egli non avrebbe CP_1 lavorato in maniera esclusiva per la società, essendo, in costanza di rapporto, titolare di altre due imprese commerciali in forma societaria, e avendo fondato un'ulteriore impresa in diretta concorrenza con Hylia IT;
non avrebbe mai osservato un orario di lavoro, non avrebbe avuto un ufficio personale e non avrebbe mai dovuto giustificarsi per ritardi o assenza. In altri termini, non sarebbe stato assoggettato al potere gerarchico e di eterodirezione del datore di lavoro. Nemmeno sussisterebbero elementi indicatori della subordinazione, c.d. sussidiari: l'esclusività della prestazione, il versamento a cadenze periodiche del compenso, l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali e attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo orario, l'assenza del rischio economico, l'assenza di orario fisso di lavoro, di postazione fissa in ufficio, di necessità di giustificazione.
2.2 La critica mossa dall'appellante al capo di sentenza impugnato, rende opportuna la preliminare ricognizione del contesto normativo e dell'interpretazione giurisprudenziale.
Alla luce della nozione di subordinazione delineata dall'art. 2094 cod.civ. (“E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”) la causa del contratto di lavoro subordinato è costituita dallo scambio tra la prestazione di lavoro “alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” (costituente oggetto di pagina 5 di 22 un'obbligazione di facere) e il pagamento della retribuzione (costituente oggetto di un'obbligazione di dare).
Secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. 15.2.2023, n. 47878; Cass. 30.8.2022, n. 25508; Cass. 2.9.2021, n.
23816; Cass. 23.1.2020, n. 1555; Cass. 18.5.2018, n. 12335; Cass. 10.4.2017 n.
9173; Cass. 19.2.2016, n. 3303; Cass. 8.4.2015, n. 7024; Cass. 21.10.2014, n.
22289; Cass. 19.8.2013, n. 19199; Cass. 16.5.2013, n. 11930; Cass. 20.8.2012, n.
14573), la fattispecie della subordinazione si perfeziona, in primo luogo – esaminando la norma ex art. 2094 cod. civ. attraverso il classico metodo dogmatico fondato sulla sussunzione per identità (con valorizzazione soprattutto della locuzione “sotto la direzione dell'imprenditore”, in collegamento alla previsione ex art. 2104 co.2 cod. civ., secondo cui il prestatore “deve… osservare le disposizioni per l'esecuzione…del lavoro…impartite dall'imprenditore…”) – allorquando sia presente l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente subordinazione intesa come vincolo di natura personale, che si esplica sulle modalità di esecuzione della prestazione e non già sul solo risultato da essa prodotto.
Tuttavia, ad avviso della stessa giurisprudenza (come emerge dalle pronunce appena ricordate), questa situazione non costituisce l'unico presupposto che consente di ricondurre l'esecuzione di prestazioni di lavoro nell'area del lavoro subordinato.
Infatti, facendo applicazione anche del “metodo tipologico funzionale che ricostruisce il sillogismo giudiziario (comunque giuridicamente imposto dagli artt. 101 co. 2 Cost. e dall'art. 113 cod. proc. civ.) secondo la sussunzione per equivalenza”, la Suprema Corte individua alcune circostanze (quali la continuità della prestazione, la sua localizzazione, l'osservanza di un orario, la cadenza e la commisurazione a ore o a cottimo della retribuzione, l'incidenza del rischio economico, l'inesistenza di una struttura organizzativa in capo al prestatore di lavoro, l'utilizzo da parte del prestatore delle attrezzature nella disponibilità del datore), tratte dal mondo materiale quali aspetti caratterizzanti la figura pagina 6 di 22 socialtipica di lavoratore subordinato e riconducibili alla fattispecie normativa della subordinazione, ricostruita alla luce non solo della definizione ex art. 2094 cod. civ., ma dell'intera disciplina del lavoro subordinato, in quanto costituenti elementi equivalenti, sotto il profilo delle esigenze di tutela soddisfatte dal diritto positivo, a quelli considerati dal legislatore, di cui rappresentano, secondo una felice espressione dottrinale, le “varianti di senso”.
Si tratta di circostanze che assurgono a meri indici sintomatici della subordinazione nel senso che ai fini qualificatori non assume rilievo decisivo né la presenza (per affermare la subordinazione), né l'assenza di ciascuna (per negarla), ma esse vanno considerate complessivamente attraverso un giudizio di sintesi (cfr. sul punto Cass. sez. Lav. ord. n. 7587 del 27.03.2018).
Sussistono incertezze (in parte chiarite, quanto meno ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, con l'art. 2 co.1 d.lgs. 25.6.2015, n. 81 in tema di collaborazionietero-organizzate) in ordine alla circostanza consistente nell'assoggettamento del prestatore al potere organizzativo dell'imprenditore che si realizza esplicitamente mediante l'imposizione unilaterale di direttive (contenenti regole e non ordini specifici) o anche solo implicitamente mediante l'inserimento del prestatore nella struttura produttiva del datore. Infatti, secondo autorevoli orientamenti dottrinali (che hanno trovato riscontri anche nella giurisprudenza – ex multis Cass. 9.4.2004, n. 6983; Cass. 17.7.2003,
n.11203; Cass. 20.6.2003, n. 9900; più di recente Cass. 10.4.2017, n. 9173 ha ritenuto che la “subordinazione [va] intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro”; Cass. 4.3.2015, n. 4346 ha statuito che “un pieno inserimento del lavoratore nell'attività di impresa comporta la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato”) l'assoggettamento al potere organizzativo unilaterale del datore costituisce un elemento sufficiente a perfezionare la subordinazione (a tal fine viene valorizzata la locuzione “alle dipendenze” contenuta nell' art. 2094 cod. civ. in collegamento alla previsione ex art. 2104 co.2 cod.civ., secondo cui il prestatore “deve… osservare le disposizioni… per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore”); secondo pagina 7 di 22 altri, invece, rappresenta soltanto un, pur significativo, indice sintomatico nell'accezione più sopra precisata.
Ad avviso di Corte cost. 5.2.1996, n. 30 (rel. il rapporto di lavoro Per_1 subordinato è caratterizzato da una “doppia alienità”: l'alienità rispetto all'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce e l'alienità rispetto al risultato che è prodotto dalla prestazione.
Sebbene, di per sé, non assuma rilievo decisivo il contenuto della prestazione dedotta nell'obbligazione assunta dal lavoratore in quanto ogni attività umana economicamente rilevante può, a seconda delle modalità del suo svolgimento, essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato sia di un rapporto di lavoro autonomo (ex multis Cass. 3.11.2021, n. 31410; Cass. 2.11.2021, n.
231138; Cass. 10.6.2021, n. 16377;) – vi è ormai concordia nel ritenere (Cass.
24.10.2022, n. 31279; Cass. 3.11.2021, n. 31410; Cass. 22.2.2021, n. 4699; Cass.
14.7.2020, n. 14975; Cass. 6.7.2020, n. 13909; Cass. 10.10.2019, n. 25584; Cass.
11.7.2018, n. 18262; . Cass. 10.4.2017 n. 9173;) che la verifica circa l'esistenza o meno del vincolo della subordinazione vada condotta dal giudice di merito con riguardo alla “specificità dell'incarico” conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione in quanto l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, nonché gli indici sintomatici della subordinazione e l'inserimento nell'organizzazione aziendale assumono aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza professionale delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita.
In particolare, in presenza di prestazioni di natura intellettuale o comunque di contenuto complesso, oppure, all'opposto, di prestazioni estremamente elementari, ripetitive e predeterminate nelle sue modalità di esecuzione, può accadere che il criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo non risulti, in quel determinato contesto, significativo ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato.
In ordine alle ipotesi del primo tipo, cui, in tutta evidenza, è riconducibile la vicenda oggetto della presente controversia, assume rilievo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.1.2023, n. 1851; Cass. 15.11.2022,
pagina 8 di 22 n. 33652; Cass. 22.4.2022, n. 12919; Cass. 24.2.2022, n. 6129; Cass. 5.11.2021,
n. 32180; Cass. 3.11.2020, n. 24391; Cass. 2.5.2019, n. 5436;), secondo cui, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, le quali mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli dell'inserimento nell'organizzazione aziendale determinante il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'inerenza al ciclo produttivo, della collaborazione con gli altri addetti alla stessa impresa, della continuità delle prestazioni, del vincolo di orario, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Rimane, invece, ferma l'opinione della Suprema Corte (ex plurimis, anche di recente, Cass. 13.2.2023, n. 4345; Cass. 15.7.2022, n. 22387; Cass. 30.11.2021,
n. 37952; Cass. 24.7.2020, n. 15922; Cass. 1.3.2018, n. 4884;), secondo cui, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto:
• da un lato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, giacché la dichiarazione negoziale rimane comunque un elemento rilevante nella ricostruzione del contenuto del rapporto, senza che possa essere stralciata quando si tratti di interpretare il precetto contrattuale;
in particolare, allorquando le parti contraenti abbiano dichiarato di voler escludere la natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione di esso, soltanto se si dimostri in concreto la ricorrenza dell'elemento della subordinazione nelle accezioni più sopra ricordate (Cass. S.U.
28.10.1998, n. 107289; Cass. 24.8.2021, n. 23324; Cass. 5.7.2021, n.
18943; Cass. 25.6.2020, n. 12707; Cass. 25.2.2019, n. 5418;); tuttavia occorre anche considerare che la genuinità e l'attendibilità del nomen
pagina 9 di 22 iuris attribuito al contratto è certamente influenzata dalle condizioni socioeconomiche delle parti in quanto un contraente, se si trova in una posizione di debolezza rispetto all'altro, potrebbe essere stato indotto ad accettare una qualificazione del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi il posto di lavoro (Cass. 30.8.2022, n. 25508; Cass. 24.8.2021,
n. 23324; Cass. 5.7.2021, n. 18943; Cass. 26.6.2020, n. 12871);
• dall'altro lato, il concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento assume comunque una rilevanza primaria e decisiva, stante l'idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti a esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà e dovendo tenersi conto, sul piano dell'interpretazione della volontà negoziale delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1362 co.2 cod.civ., di talché il giudice di merito, cui compete dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente – rispetto al nomen iuris adoperato in sede di conclusione del contratto – al comportamento tenuto dalle parti stesse nell'attuazione del rapporto.
*
2.3 Considerati i principi di diritto sopra riassunti, la Corte ritiene di procedere all'esame della vicenda muovendo dalle allegazioni delle parti, dall'esame dell'istruttoria orale svolta e del materiale probatorio depositato, riesaminato anche tenendo conto di quanto emerso nell'istruttoria condotta nel procedimento
RG n. 56/2023 davanti Tribunale di Rovereto, tra le parti Parte_2
. Quel giudizio riguardava l'accertamento della natura del rapporto CP_3 instaurato tra e , di cui è sempre legale rappresentante CP_1 CP_3 [...]
nel periodo maggio 2021-gennaio 2022, immediatamente successivo a Parte_1 quello del presente giudizio, avente il medesimo oggetto.
La Corte ritiene di poter utilizzare anche il doc. 74 prodotto dall'appellante, trattandosi dei verbali delle prove testimoniali, assunte nel procedimento RG n.
pagina 10 di 22 56/2023 Lav. del Tribunale di Rovereto, nei quali sono riportate anche le prove orali assunte su richiesta di in ordine a circostanze di fatto che CP_3 possono concorrere ad una migliore ricostruzione della vicenda e influire sulla valutazione delle risultanze dell'istruttoria condotta nel procedimento RG n.
55/2023 Lav. tra le stesse parti1.
Si tratta di prove formatesi dopo la costituzione della convenuta in un Pt_1 distinto procedimento giudiziario, nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, la cui efficacia probatoria è assimilabile a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o ad argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale2, non soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza in quanto indispensabili per la decisione e indicate nell'atto introduttivo del 1 Così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”; vedi anche Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018. 2 Sono utilizzabili nel procedimento civile: “…gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali i verbali di accertamento amministrativo degli ispettori del lavoro o dei funzionari degli enti previdenziali-assistenziali, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova;
i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, che hanno valore di indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente;
infine il
Giudice civile può comunque trarre elementi di giudizio dalle sentenze penali non irrevocabili, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperite e alle affermazioni di fatti”: Cfr. ex multis, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 3 febbraio 1996, n. 916, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 8 maggio 1998, n. 4667, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 26 gennaio 2000, n. 8, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 26 ottobre 2000, n. 1133 e Cass. Civ., sez. II, sentenza 5 marzo 2010, n. 5440; vedi anche Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020, così massimata “… La corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento”.
pagina 11 di 22 presente giudizio d'appello3 e, nel processo del lavoro, acquisibili anche d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c.4.
2.4 Secondo la censura dell'appellante, che nega la sussistenza della subordinazione, nel periodo 01.09.2019-30.04.2021 tra le parti si sarebbe costituito un rapporto di collaborazione avente ad oggetto la gestione commerciale della società, per la quale si occupava della predisposizione CP_1 della rete di vendita (che coordinava per mezzo di una propria squadra di venditori) e delle scelte di strategia commerciale, provvedendo a organizzare eventi promozionali e vendite nonché determinare i prezzi, anche interfacciandosi direttamente con la società LA International, detentrice del brand il cui titolare conosceva da prima della Pt_1 Pt_3 CP_1 collaborazione con LA IT snc5 . 3 Così Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10.05.2019, così massimata “…La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale”. 4 Sul punto, anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 19305 del 29/09/2016, così massimata “Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere- dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo”. 5 Interrogatorio libero udienza 26.10.2023: “…Il EG mi fu presentato dalla stessa azienda Parte_1 madre, nella figura del suo vice- presidente;
io decisi di affidare al ricorrente tutta la parte Persona_2 commerciale, tenuto conto della sua esperienza così come mi era sta5a descritta dal inizialmente il Pt_3 ricorrente aveva altri impegni, ed è questo il motivo per cui egli mi faceva delle semplici fatture di consulenza, dal momento che, per l'appunto, aveva altre attività. Non è vero che io ricercassi un direttore commerciale;
a me serviva semplicemente un soggetto che potesse farmi crescere dal punto di vista del fatturato;
effettivamente all'inizio egli mi consegnava le fatture relative alla sua attività di consulenza;
all'inizio del 2019, il ricorrente mi disse che doveva fare delle modifiche alla partita IVA, dal momento che non poteva proseguire con quella
pagina 12 di 22 La Corte osserva che, effettivamente, tanto si può evincere sia dalla mail datata
26.04.2019 e indirizzata da a ( Parte_1 Persona_2 [...]
HYLA International GmbH & Co), nella quale il primo conferma la Pt_4 presenza a proprio fianco di come un suo collaboratore che si CP_1 sarebbe occupato di gestire la parte commerciale dell'azienda6 e come tale viene apprezzato da che già lo conosceva7. Pt_3
Sia dalle dichiarazioni rese da all'udienza del 16.01.2023: Persona_2
“…corrisponde al vero che nella tarda primavera del 2018 io presentati al il EG, dicendogli che era un soggetto che aveva esperienza ed era Parte_1 già stato in;
il accolse il mio suggerimento e fu effettuato un Pt_1 Parte_1 incontro tra i due, non ricordo se la prima volta anche alla mia presenza;
io non
tipologia di fatturazione;
io rimasi in attesa di capire, anche col suo commercialista, come sistemare la cosa dal punto di vista fiscale, fermo restando che io continuai a versargli, a cadenza periodica ed a seconda anche delle necessità del ricorrente , dei bonifici sul suo conto corrente;
verificando le date die bonifici, è agevole comprendere come i pagamenti non fossero a scadenza fissa, bensì con le modalità prima riferite…” 6 cfr. doc. 5 in atti: “Buongiorno ti ringrazio per la mail. In questi giorni ti vedo impegnato Per_2 oltreoceano con i colleghi americani che mi sembra di capire in forte espansione e questo è anche di grande stimolo per noi nel lavoro di crescita che ogni giorno stiamo portando avanti sempre più convinti, sapendo di avere alle spalle una grande azienda sempre più solida. (…) Personalmente in questi mesi sono molto concentrato, assieme al fondamentale contributo di con cui CP_1 condivido ogni singola strategia, a creare i presupposti per consolidare una struttura commerciale che possa essere duratura nel tempo. Stiamo facendo continui investimenti (per i quali non vogliamo chiedere alcun aiuto specifico) per sostenere la crescita che, nei numeri anche se ancora piccoli (dipende ovviamente da chi e come vengono guardati), è evidente ed occorre solamente consolidarla per poi potenziarla continuamente. (…) La strada per moltiplicare i risultati già positivi è quella di lavorare in team, competente per ogni singolo aspetto strategico, da quello amministrativo a quello commerciale e di marketing. Per questo motivo io e CP_1 abbiamo scelto di collaborare assieme e tu stesso hai sempre sostenuto l'importanza di questa sinergia: la grande esperienza di in ambito commerciale e di marketing con il supporto della mia gestione CP_1 amministrativa ed io aggiungo anche, con il tempo, l'innesto di eventuali altre figure di grande spessore ed esperienza che potranno ancora di più dare valore al gruppo e quindi al brand . Pt_1 Siamo solo all'inizio di una grande avventura che, se gestita con la massima serenità, non potrà che portare ad ottenere risultati mai avuti prima con in questo paese. Io ed abbiamo le idee molto chiare sul fatto Pt_1 CP_1 che questo obiettivo si possa raggiungere. Questa lunga ma opportuna premessa era anche per rispondere alla tua giusta domanda, ti confermo quindi che il Vostro riferimento non sarò solo io ma anche e, a seconda CP_1 del tipo di comunicazione, commerciale o amministrativa, risponderà chi di competenza con entrambi sempre in copia. (…). 7 La risposta di ( HYLA International GmbH & Co): “Ciao , grazie per il Persona_2 Parte_4 Pt_1 messaggio (…). Perciò vedo ad come tuo socio in e come un Importatore. Perciò sul ranking, CP_1 Pt_1 quando e spero presto ci sarete nuovamente, metteremo a Credo che molti Controparte_4 saranno felice di vedere nuovamente il nome in un ranking internazionale. (…)”. CP_1
pagina 13 di 22 presi minimamente parte alle trattive tra i due… io avevo a che fare sia con
EG che con per quanto riguarda il settore commerciale mi Parte_1 rapportavo principalmente col sig. EG;
…è vero, tuttavia la promessa del
EG non fu mantenuta, nel senso che le macchine vendute furono molte meno
(…) nel periodo in questione mi recavo a Rovereto ed incontravo e Parte_1
EG circa 3-4 volte all'anno; inoltre incontravo gli stessi in occasione delle riunioni – non più di una o due all'anno - di a livello nazionale, che Parte_1 potevano avvenire in varie città italiane.
Lo stesso in sede di interrogatorio libero, afferma “… Io ho messo a CP_1 disposizione le mie conoscenze per sviluppare la rete commerciale ed incrementare i fatturati, che era per l'appunto ciò che mi veniva principalmente richiesto. Successivamente, in data 15/6/2019 è stato aperto l'ufficio di Rovereto, ove io avevo l'ufficio personale ed altro ufficio in cui effettuavo, formazione, corsi, ecc.”. Quindi, già prima del periodo per cui è causa, collaborava con CP_1 Parte_1 come consulente commerciale, in virtù della sua esperienza, e manteneva, nello stesso periodo e successivamente, la qualifica di imprenditore in qualità di titolare di una propria azienda, la Pro-Aqua Group Srl, costituita nel 2007 e della quale è amministratore unico dal 2008.
Peraltro, già in precedenza, risultava essere stato amministratore unico CP_1 della LA IT SRL dal 2006 al 2007, anno della cessazione dell'attività, mentre nel 2016, invece, la sua compagna aveva costituito la CP_5 CP_6
della quale era anche amministratrice, inattiva dal 2019 e cessata nel 2023
[...] per fallimento.
Tutte queste società avevano oggetto sociale sostanzialmente coincidente e si occupavano della creazione di reti di vendita (anche per conto di terzi) e della commercializzazione anche porta a porta di elettrodomestici, apparecchi per la pulizia e la sanificazione dell'area, prodotti tessili e mobili per la casa etc.8
pagina 14 di 22 2.5 Alla luce dell'inquadramento complessivo che precede, vanno ora considerate le prove orali poste dal primo Giudice a fondamento della decisione.
Preliminarmente, va evidenziato che i testi, introdotti da parte ricorrente ( CP_1
, hanno reso identiche dichiarazioni nei due giudizi, promossi contro
[...]
e
contro
Dalle loro testimonianze, come riportate in Parte_1 CP_3 nota, risultano confermati il ruolo e il contenuto dell'attività di (cfr. CP_1
. Persona_3 Persona_4 Persona_5 9 teste : “…quando egli è giunto, fu presentato da parte del sig. come il direttore Per_3 Parte_1 commerciale […] si tratta se non ricordo male del settembre 2018; peraltro prima della presentazione di persona, il mi aveva avvertito telefonicamente che sarebbe arrivata questa nuova persona in qualità di Parte_1 direttore commerciale, di cui lui aveva grande stima in quanto persona conosciuta nel campo… In concreto il ricorrente iniziò il lavoro subito dopo, dapprima all'interno del centro direzionale Nero Cubo e, successivamente, nel nuovo ufficio di via del Garda qui a Rovereto. Agli incontri settimanali di Conegliano partecipavano in genere 7/8 persone;
il ricorrente era sempre presente ed oltre a lui gli altri addetti alle vendite tra cui io, , ed altri addetti alle vendite di cui al Persona_6 Persona_7 Persona_8 momento mi sfugge il nome….Dette riunioni erano di formazione e di informazione, nel senso che il ricorrente ci informava di incentivi che potevano essere riconosciuti quella settimana e ci dava elementi formativi sul nostro lavoro come ad es. simulazioni di demo, approccio verso il cliente e cose similari (…).Il seguiva noi CP_1 addetti alle vendite a livello di formazione, sia seguendoci personalmente nel corso della nostra attività, sia telefonicamente, sia a mezzo di videochiamate nel periodo Covid;
in detto periodo, in particolare, il ricorrente è stato colui che ha tenuto unita a rete vendita, stante l'impossibilità di incontrarsi personalmente. Il mio riferimento in relazione all'attività di promozione di vendite era esclusivamente il ricorrente , nel senso che io non avevo accesso diretto al personalmente non mi è mai capitata l'esigenza di discostarmi dal listino Parte_1 fornito alla forza vendita;
neppure vi sono stati nel mio caso problemi circa la consegna del prodotto;
esso consisteva principalmente nel LA EST, prodotto per la depurazione dell'aria; con l'aggiunta di altri accessori detto prodotto serviva anche per la pulizia della casa o degli uffici;
tradizionalmente il nostro prodotto veniva venduto a privati;
con l'avvento del Covid vi è stata l'aggiunta come nostro target di clientela anche delle attività commerciali;
è stato introdotto un prodotto per la depurazione dell'aria, integrandolo anche con degli igienizzanti (…). 10 teste “…io sono stato presentato a dal ricorrente;
ci trovammo ed io presso Per_6 Parte_1 Parte_1 un centro commerciale se non ricordo male di S.Martino Buonalbergo e da lì intrapresi l'attività di promozione dei prodotti;
fu il a propormi il compenso. … Io sentivo il ricorrente telefonicamente quasi Parte_1 Parte_1 tutti i giorni, chiedendogli ad es. dei consigli inerenti al lavoro ed al settore commerciale;
io sentivo allo stesso modo anche il sia in ufficio che telefonicamente;
anche col mi confrontavo sull'andamento Parte_1 Parte_1 delle dimostrazioni e delle vendite e su altre questioni di lavoro;
io mi riferivo maggiormente al direttore commerciale che al titolare, dal momento che vi erano ruoli ben definiti in azienda…”. 11 teste “…Per quanto riguarda il discorso organizzativo-commerciale io prendevo ordini dal sig. Tes_1
dal non ricevevo ordini diretti, ma venivo solo a conoscenza – per il tramite del ricorrente - CP_1 Parte_1 delle decisioni che erano prese a livello aziendale. Oltre a me come incaricati alle vendite c'erano circa 6/7 persone;
l'ufficio era situato a Rovereto, ove ci si recava per le esigenze strettamente legate al lavoro, es. riunioni, corsi di formazione, ecc. Dette riunioni erano dirette dal ricorrente;
occasionalmente vedevo il che però interveniva di Parte_1 passaggio ovvero veniva interpellato per questioni legate, ad es., all'organizzazione di meeting o cose di questo
pagina 15 di 22 Il primo Giudice, tuttavia, non ha considerato un profilo di rilevante contraddizione tra quanto dichiarato da e le deposizioni di e Tes_1 Per_3
più precisamente, non ha rilevato il contrasto tra la puntuale e identica Per_6 descrizione di e dell'assenza di autonomia decisionale ed Per_3 Per_6 organizzativa in capo a e quanto, al contrario, dichiarato da sul CP_1 Tes_1 punto12 . Né ha considerato, sul piano della valutazione dell'attendibilità dei testi, che e sono passati da di alle Per_3 Per_6 Pt_1 Parte_1 dipendenze della nuova società costituita da compagna di Persona_9
in data 01.03.2022, denominata LA.it SRL e tale collocazione avevano CP_1 anche all'epoca della loro escussione13: “In definitiva, già prima del mio
tipo. I prezzi ci venivano comunicati dal ricorrente, ad es. in occasione dei cambi di listino;
lo stesso ricorrente ci forniva la relativa documentazione cartacea (listini, brochure, ecc.)”. 12 Così : “Per qualsiasi cosa il nostro punto di riferimento era il EG;
egli non aveva però potere Per_6 decisionale, giacchè l'ultima parola spettava al Il assisteva alle riunioni assieme al EG Parte_1 Parte_1 ed alla forza vendita;
assieme si decideva come effettuare le dimostrazioni, il piano commerciale;
tutti insieme proponevamo, ad es. il prezzo di listino da inserire nel catalogo;
a tale aspetto partecipavamo in misura paritaria sia noi forza vendita, sia il ricorrente;
era poi il a stabilire nel corso della stessa riunione il Parte_1 prezzo di listino così come emerso all'esito della riunione tra noi tutti.Quest'ultimo, ad es., decideva il prezzo di vendita, i listini, gli incentivi, le fiere, i centri commerciali, ecc. Così Bampi: “Dette riunioni erano dirette dal ricorrente;
occasionalmente vedevo il che però Parte_1 interveniva di passaggio ovvero veniva interpellato per questioni legate, ad es., all'organizzazione di meeting o cose di questo tipo. I prezzi ci venivano comunicati dal ricorrente, ad es. in occasione dei cambi di listino;
lo stesso ricorrente ci forniva la relativa documentazione cartacea (listini, brochure, ecc.). 13 Così riferisce : “…Nel gennaio 2022 l'azienda fu chiusa da un giorno all'altro su Testimone_2 decisione del il quale si limitò ad inviare una mail a tutti noi addetti alle vendite, dicendoci che Parte_1 l'ufficio veniva chiuso e che il ricorrente non era più il direttore commerciale e che avrebbe dovuto restituire le chiavi dell'ufficio e la macchina;
io vissi la cosa come un vero e proprio fulmine a ciel sereno e rimasi molto spiazzata della decisione, anche perché l'azienda andava molto bene, erano le cresciute le vendite e la rete vendita. Nessuno mi aveva in qualche modo preavvertito di questo possibile epilogo e neppure vi fu una riunione che avesse anticipato la cosa;
ribadisco come io venni a conoscenza della decisione in questione solo attraverso la mail di cui ho appena riferito, che ricevetti se non ricordo male il 7 gennaio 2022. Io mi trovai, quindi, senza lavoro e dovetti industriarmi per cercarne un altro;
successivamente la sig.ra compagna del Persona_9 ricorrente , costituì la ditta LA.it; io fui contattata solo dalla citata la quale mi propose di continuare CP_5 questo nostro rapporto di collaborazione, che riguardava sempre i depuratori ad aria;
in concreto io quindi continuai a vendere lo stesso prodotto a partire dall'aprile/maggio 2022; fu aperto un nuovo ufficio a Riva del Garda, presso il quale erano presenti la titolare;
faccio presente come io conoscessi la sin dal Persona_9 2018 come compagna del ricorrente;
nel 2021 la fu inserita in col ruolo di impiegata addetta CP_5 Parte_1 principalmente al settore fiere ed ai colloqui con i nuovi venditori;
le mie occasioni di conoscenza con la CP_5 furono principalmente legate alla partecipazione alle fiere;
la era poi un mio riferimento in relazione agli CP_5 aspetti del colloquio con i clienti, delle telefonate con gli stessi, nell'approccio in fase di Demo;
in definitiva, già prima del mio passaggio ad LA.it, la era un mio punto di riferimento assieme al EG. Posso dire che CP_5 il mio passaggio ad LA.it poteva e può ritenersi come “automatico” in considerazione del rapporto che si era
pagina 16 di 22 passaggio ad LA.it, la era un mio punto di riferimento assieme al CP_5
Posso dire che il mio passaggio ad LA.it poteva e può ritenersi come CP_1
“automatico” in considerazione del rapporto che si era creato”.
portato in da stesso, riferisce che: “Nel Persona_6 Pt_1 CP_1 gennaio 2022 fui avvisato dal a mezzo e-mail che il EG non era Parte_1 più il direttore commerciale (…) feci quindi le mie valutazioni e decisi di continuare a fare il venditore presso altra azienda di nome LA.it RL;
fu
compagna del ricorrente a propormi di lavorare presso Persona_9
LA.it, proponendo in vendita gli stessi prodotti di prima. Io già conoscevo la in quanto impiegata di e di LA RL (…) escludo che il
CP_5 Pt_1 ricorrente ebbe mai a parlarmi della possibilità di lavorare presso LA.it; fu sempre e solo la a parlarmi di questo;
ciò risale a metà febbraio 2022
CP_5 circa, nel corso di un colloquio avvenuto presso un bar vicino alla casa della a Riva del Garda;
io decisi di accettare la proposta della che mi
CP_5 CP_5 propose condizioni contrattuali simili a quelle che io prima godevo presso LA IT snc e RL, anzi migliori;
in particolare mi propose un miglioramento del compenso variabile legato alle vendite”. Non si può quindi escludere che questi testi, fuoriusciti da per passare a Pt_1 lavorare per LA.it, con e potessero essere condizionati da tale
CP_5 CP_1 rapporto e avessero interesse a rendere dichiarazioni favorevoli all'assetto proprietario della nuova società, della quale erano dipendenti, arrecando
creato. In LA.it , il mio riferimento è divenuto la col EG ho mantenuto contatti solo a livello
CP_5 personale, ma il mio riferimento dal punto di vista lavorativo è divenuto la sola ritengo che EG e
CP_5 si confrontassero a livello personale, ma il EG non aveva ai miei occhi alcun ruolo operativo
CP_5 all'interno di .it. Pt_1 La prima volta che mi venne offerto di passare ad LA.it risale a poco tempo prima dell'apertura del nuovo ufficio di Riva del Garda;
ritengo che la NI me ne parlò per la prima volta verso febbraio/marzo 2022…” Così “…Nel gennaio 2022 fui avvisato dal a mezzo e-mail che il EG non era più Persona_6 Parte_1 il direttore commerciale;
al momento mi trovai un po' spaesato;
feci quindi le mie valutazioni e decisi di continuare a fare il venditore presso altra azienda di nome LA.it RL;
fu compagna del Persona_9 ricorrente, a propormi di lavorare presso LA.it, proponendo in vendita gli stessi prodotti di prima. Io già conoscevo la in quanto impiegata di e di LA RL come addetta al lato commerciale delle fiere;
CP_5 Pt_1 escludo che il ricorrente ebbe mai a parlarmi della possibilità di lavorare presso LA.it; fu sempre e solo la a parlarmi di questo;
ciò risale a metà febbraio 2022 circa, nel corso di un colloquio avvenuto presso un
CP_5 bar vicino alla casa della a Riva del Garda;
io decisi di accettare la proposta della ce mi propose
CP_5 CP_5 condizioni contrattuali simili a quelle che io prima godevo presso LA IT snc e RL, anzi migliori;
in particolare mi propose un miglioramento del compenso variabile legato alle vendite…”
pagina 17 di 22 pregiudizio di di Di essa, del resto la neocostituita LA.it RL Pt_1 Per_10
era diretta concorrente e a tale proposito sono illuminanti le dichiarazioni di
“…Corrisponde al vero che in occasione della trasferta in Francia io Pt_3 ebbi a fare vedere al una mail inviatami dal nella quale Parte_1 CP_1 quest'ultimo si proponeva quale importatore per l' dei prodotti (…) Pt_1 Pt_1
Corrisponde al vero che il assieme alla sua compagna di nome CP_1 chiese ad LA International ed ottenne lo possibilità di essere Persona_9 importatore per l'IT dei prodotti . Per_11
2.6 In conclusione, non possono considerarsi attendibili le testimonianze di e ai fini dell'accertamento della sussistenza degli elementi Per_3 Per_6 propri della subordinazione.
Il quadro probatorio che emerge descrive, infatti, una figura di lavoratore del tutto avulsa da quella socialtipica del dipendente parte debole del rapporto, assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, “con conseguente subordinazione intesa come vincolo di natura personale, che si esplica sulle modalità di esecuzione della prestazione e non già sul solo risultato da essa prodotto”. finché collaborava con l'appellante, aveva una propria autorevolezza che CP_1 gli derivava dall'essere già stato presente sulla piazza commerciale, dall'aver già venduto i prodotti del marchio LA International e dall'essere sponsorizzato da
CEO della LA international sede europea, che ben ne conosceva Pt_3
l'abilità.
Inoltre, nello stesso tempo, era anche un imprenditore, come si è visto, con realtà societarie attive a lui direttamente o indirettamente riconducibili, e mentre operava per la distribuzione dei prodotti importati da con Parte_1 Pt_1 ha costituito un proprio gruppo di venditori, che in lui riconoscevano la CP_1
pagina 18 di 22 figura di riferimento attraverso i quali, di fatto, è riuscito ad accaparrarsi per la costituenda LA.it RL, anche il mercato dell'appellata (cfr. doc. 25 mail
13.12.2021 e doc. 29 Mail 07.01.2022 LA Controparte_7 CP_1 international).
Il rapporto tra e non appariva affatto gerarchicamente Parte_1 CP_1 organizzato con l'esercizio da parte del primo di un potere di eterodirezione, vigilanza e controllo sul secondo e nessun elemento, in tal senso, anche solo indiziario è emerso dai documenti di causa o dalle prove orali, qui riesaminate con le avvertenze di cui si è detto circa l'attendibilità dei testi.
Non vi è, cenno di ordini o direttive rivolte da e e quando i testi Parte_1 CP_1 menzionano la presenza di (come, ad esempio, la sua partecipazione a Parte_1 qualche riunione) cadono in evidente contraddizione con la descrizione, che essi stessi rendono, del ruolo centrale e autoreferenziale di in azienda e che CP_1 mal si concilia con il carattere della subordinazione.
Neppure è risultato comprovato che rendesse conto a della sua CP_1 Parte_1 presenza fisica presso gli uffici o la sede dell'azienda o altrove: non è stato infatti allegato che avesse vincolo d'orario né che dovesse richiedere autorizzazione per suoi spostamenti o fruire di ferie né che comunicasse i propri periodi di assenza.
Né è stato comprovato l'esercizio del potere disciplinare da parte di con Parte_1 la formulazione di contestazioni o l'irrogazione di sanzioni, nemmeno per condotte di all'evidenza gravi, nei confronti di o dell'azienda, CP_1 Parte_1 che, in un rapporto di lavoro dipendente, sarebbero state considerate una palese insubordinazione o slealtà15.
In ultima analisi, ritiene questa Corte che tra e vi fosse un CP_1 Parte_1 rapporto di collaborazione, nel quale ciascuno rivestiva un ruolo ben distinto e
15 Cfr. file audio della riunione avvenuta il 15.11.2021 tra con la partecipazione di Controparte_4 Pt_5
“Stai rischiando grosso! Tu mi dai i listini subito e io ti dico se voglio fare il distributore. Non mi
[...] prendere per i coglioni perché veramente non ho problemi a spaccarti il culo. Hai capito? Veramente che ti mando all'ospedale. Il prezzo me lo dici oggi. Siediti e dimmi il prezzo. Tu mi dici oggi le condizioni”; “Adesso ti siedi e a me spieghi personalmente cosa cazzo fai domani perché c'è di mezzo le mie persone e il sottoscritto non le tue persone, perché di te non gliene fotte un cazzo a nessuno!”.
pagina 19 di 22 riconoscibile per i dipendenti, per gli addetti alla vendita (i c.d. “consulenti” di cui al doc. 44 fasc. appellante) e per gli interlocutori esterni.
La direzione commerciale era gestita in modo autonomo solo da che a tal CP_1 fine egli aveva organizzato una rete di venditori, con i quali ha incrementato gli affari della società appellante e che facevano riferimento unicamente al lui prima in , poi nella neocostituita LA.it RL della compagna Pt_1 Persona_9 società attraverso la quale da marzo 2022 ha intrapreso l'attività di CP_1 distribuzione in concorrenza con . Pt_1
2.7 In questo quadro, appare del tutto superflua l'indagine sull'esistenza di ulteriori indici sussidiari, che, comunque, all'esito dell'istruttoria risulta negativa.
In ogni caso si tratterebbe di accertare circostanze da valutarsi criticamente e complessivamente, nel senso che esse potrebbero risultare solamente sintomatiche della subordinazione16.
Nessuna di quelle tradizionalmente enucleate dalla giurisprudenza (come l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il coordinamento da parte del datore di lavoro, la continuità delle prestazioni, il vincolo di orario, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale) è risultata comprovata.
In particolare, quanto alla frequenza dei versamenti ricevuti da i CP_1 documenti da 52-53 e 55-58 prodotti dall'appellante, attestano l'avvenuto pagamento di compensi a mezzo bonifici bancari, con cadenze e importi variabili. Inoltre, la determinazione della composizione del compenso (parte fissa pagina 20 di 22 e parte variabile collegata alle vendite, cfr. ricorso pag. 7 e memoria di CP_1 costituzione pag. 48 in primo grado) è da ricondurre all'accordo iniziale Pt_1 raggiunto tra le stesse, con una previsione che trovava giustificazione nell'importanza della consulenza commerciale che forniva all'azienda. CP_1
Il compenso pattuito, quindi, che non è mai stato parametrato alle ore di lavoro svolte da contemplava una parte fissa e una a percentuale (5%) sul CP_1 fatturato realizzato dalla società appellante grazie alla rete di vendita organizzata e implementata da e, secondo quanto riconosciuto dalle parti, nel solo CP_1 periodo in esame (da settembre 2018 ad aprile 2021), ha ricevuto la CP_1 somma di euro 159.312,27 (cfr. doc. 58 e da 61-73 fasc. primo grado), Pt_1 che è di gran lunga superiore alla retribuzione di qualunque lavoratore dipendente anche di elevato inquadramento, come verificato pure dal primo
Giudice.
*
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata va integralmente riformata, con il rigetto delle domande introdotte da nei confronti della CP_1 società appellante, perché risultate prive di fondamento.
La soccombenza comporta altresì la condanna di alla rifusione in CP_1 favore di controparte delle spese del giudizio, con riliquidazione anche di quelle di primo grado, che, tenuto conto della complessità della causa e applicati i parametri ministeriali vigenti, vengono indicate in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 12/2024 del Tribunale di Rovereto GDL, pubblicata il 26.03.2024, rigetta tutte le domande proposte da . CP_1
Condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
le spese del giudizio, liquidate, quanto al primo grado in € 6.000,00 e
[...] quanto al secondo grado in € 5.000,00 oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali 15% e accessori di legge.
Trento, 12.12.2024
pagina 21 di 22 Il Consigliere estensore
IL PRESIDENTE
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 8 cfr. Visure Camerali sub doc. 1-2-3 14 Ancora dalle dichiarazioni di “… il non mi fece alcuna proposta di continuare a lavorare Per_6 Parte_1 per , pur avendo continuato nell'attività di vendita dei medesimi prodotti di prima. In buona sostanza Parte_1 col siamo stati fino al marzo 2023 concorrenti, dal momento che vendevamo gli stessi prodotti legati Parte_1 alla depurazione dell'aria”. 16 Per cui ai fini qualificatori non assume rilievo decisivo né la presenza (per affermare la subordinazione), né
l'assenza di ciascuna (per negarla), ma vanno considerate complessivamente attraverso un giudizio di sintesi .In proposito basti pensare alla previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa, la quale costituisce estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata, per sua natura, in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia tenuto a rispettare (Cass. 9.12.2002, n. 17534; Cass. 5.12.1988, n. CP_1 6616; Corte Appello Milano 10.8.2022, s Corte Appello Milano 2.7.2019, s CP_8 CP_9 CP_11CP_1 CP_ Trib. Frosinone, 2.3.2023, F.E. vs. Trib. Roma, 6.12.2019, s ). CP_14