Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21324 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
Il SI. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
CASTELLANO MAURO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
La SI.ra , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
ESPOSITO MARIA CIRA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2024 il procuratore del ricorrente ha concluso come segue:
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“voglia dichiararsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato […] tra ed Parte_1 CP_1
con ordine all'Ufficiale di Stato civile di annotazione dell'emananda
[...]
sentenza;
- in ordine ai provvedimenti accessori chiede la conferma dell'assegno di mantenimento così come stabilito in sede di separazione consensuale;
- in ordine dal diritto di visita vista la persistenza degli ostacoli frapposti dalla SInora che si mostra incapace a permettere gli incontri padre- CP_1 figlie chiede che il Tribunale voglia disporre l'affidamento delle figlie al servizio sociale incaricato per consentire gli incontri genitoriali o ogni altro provvedimento ritenuto di interesse delle minori”.
Il procuratore della resistente ha concluso come segue:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
, con tutte le incombenze di legge sussistendone i presupposti;
Parte_2
2) prioritariamente valutare l'affidamento esclusivo delle figlie minori
e alla madre;
Per_1 Per_2
3) disporre che gli incontri padre figlie siano liberi rimessi alla volontà delle bambine;
in via subordinata: prevedere in relazione, alle eSIenze delle figlie minori e e nell'interesse delle stesse le più idonee modalità di Per_1 Per_2
incontro padre- figlie minori, anche con l'ausilio di persone specializzate che diano sostegno psicologico alle bambine;
4) prevedere che la residenza delle figlie e sia fissata Per_1 Per_2
presso la madre SI.ra ; Controparte_1
5) determinare in misura non inferiore a euro cinquecento /00 mensili, con decorrenza dalla domanda, l'assegno a carico del SI. ed a Parte_1
favore dell'istante, SI.ra quale contributo dello stesso al Controparte_1
mantenimento delle figlie e da corrispondersi entro il giorno 1 di Per_1 Per_2
ogni mese;
6) prevedere che il determinando assegno di mantenimento venga indicizzato annualmente in base agli indici Istat (pubblicati sulla G.U.);
7) prevedere che il SI. provveda nella misura del 50% al Pt_1
pagamento delle spese mediche, nonché alle spese mediche odontoiatriche e ortodontiche, delle spese scolastiche (iscrizioni, rette, gite scolastiche, materiale
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didattico, libri e cancelleria), corsi di lingua straniera, spese sportive (rette, iscrizioni) e spese straordinarie che dovessero essere necessarie per le figlie;
8) nulla sia stabilito per la casa coniugale;
9) nulla sia stabilito a titolo di assegno divorzile per la SI.ra ; CP_1
10) con vittoria di spese”.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio “regolamentando i rapporti delle parti con le figlie minori prevedendone l'affido esclusivo alla madre con incontri padre – minori rimessi alla volontà delle predette e con conferma per il resto della disciplina in atto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/09/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI il 24/04/2010 con la resistente.
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nate due figlie: il 4.10.2012, e il Per_1 Per_2
13.4.2014; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del
29/12/2020;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre con relativa regolamentazione del diritto di visita e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento delle figlie di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
che la propria condizione reddituale era sensibilmente peggiorata;
che successivamente alla separazione la resistente “con atteggiamento ostruzionistico e arbitrario” aveva impedito il rapporto genitoriale tra il padre e le figlie;
che ogni qualvolta aveva tentato di avvicinarsi alla casa in cui vivevano le minori era stato destinatario di minacce e atteggiamenti aggressivi da parte della resistente e dei suoi familiari;
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che prima di proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva tentato, invano, di prendere contatti con le minori e che in quell'occasione la madre aveva affermato che le minori non volevano più vederlo;
che il suddetto atteggiamento ostruzionistico, ove perdurante, avrebbe minato la crescita serena delle minori;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, chiedendo
“un'intensificazione del diritto di visita del padre per le figlie minori e Per_1
invitando la resistente a rispettare il provvedimento ed a Per_2 Controparte_1 favorire i rapporti padre figlie”.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda relativa allo status ed allegava: che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non aveva affatto impedito la relazione padre-figlie;
che, al contrario, il SI. , sin dall'inizio della separazione, aveva Pt_1 mostrato scarso interesse nei confronti delle minori e che l'esercizio del diritto di visita da parte del padre non era mai avvenuto con regolarità avendole viste solo in modo saltuario e non avendo le minori mai pernottato presso il padre o cenato e pranzato presso lo stesso;
del pari, non avevano mai trascorso vacanze estive, natalizie e pasquali insieme al padre;
che il rapporto tra il ricorrente e le figlie, “già gravemente compromesso”, era cessato da giugno 2021 a seguito “dell'ennesimo episodio di aggressione verbale perpetrato dal SI. e dalla sua compagna” in suo danno e in Pt_1
presenza delle figlie chiarendo, altresì, che in quell'occasione era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine; che le minori avevano sofferto per il totale disinteresse del padre e avevano trovato un equilibrio grazie al solo impegno della madre e della sua famiglia;
che la richiesta avanzata dal padre di vedere le figlie, pervenuta dopo oltre un anno dalla sua scomparsa dalle vite delle figlie, era “strumentale in quanto […] formulata in vista del procedimento di divorzio”; che, tramite il proprio difensore, si era dichiarata favorevole al ripristino della relazione padre-figlie purché gli incontri fossero avvenuti nel rispetto dei tempi e delle condizioni psico-fisiche delle minori, anche con l'ausilio di persone qualificate, in considerazione dei sistematici rifiuti delle stesse alla proposta di incontrare il padre;
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che il SI. , “pur continuando a lavorare come dipendente”, dal mese Pt_1
di giugno 2020 non contribuiva al mantenimento delle minori – rendendosi debitore della somma di € 7.555,33 – e ometteva di contribuire alle spese straordinarie secondo la propria quota stabilita in sede di separazione;
che, pertanto, aveva sporto querela presso la Questura di Napoli
Commissariato di P.S. “San Giovanni – Barra” per la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento delle figlie;
che le condotte poste in essere dal SI. erano sintomatiche della sua Pt_1
inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale le figlie non convivevano stabilmente;
tutto ciò premesso, chiedeva:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
[…];
2) prioritariamente valutare l'affidamento esclusivo delle figlie minori
e alla madre SI.ra , riservandosi la resistente, Per_1 Per_2 Controparte_1 all'esito del completamento del percorso di sostegno alla genitorialità per il SI.
(che si richiede) e all'esito della espletanda attività istruttoria di Parte_1
modificare la domanda in affidamento condiviso;
3) prevedere in relazione, alle eSIenze delle figlie minori e Per_1
e nell'interesse delle stesse le più idonee modalità di incontro padre- Per_2 figlie minori, anche con l'ausilio di persone specializzate che diano sostegno psicologico alle bambine;
4) prevedere che la residenza delle figlie e sia fissata Per_1 Per_2
presso la madre SI.ra ; Controparte_1
5) determinare in misura non inferiore a euro cinquecento /00) mensili, con decorrenza dalla domanda, l'assegno a carico del SI. ed a Parte_1
favore dell'istante, SI.ra quale contributo dello stesso al Controparte_1
mantenimento delle figlie e […]; Per_1 Per_2
6) prevedere che il determinando assegno di mantenimento venga indicizzato annualmente in base agli indici Istat;
7) prevedere che il SI. provveda nella misura del 50% al Pt_1
pagamento delle spese mediche, nonché alle spese mediche odontoiatriche e ortodontiche, delle spese scolastiche (iscrizioni, rette, gite scolastiche, materiale
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didattico, libri e cancelleria), corsi di lingua straniera, spese sportive (rette, iscrizioni) e spese straordinarie che dovessero essere necessarie per le figlie;
8) Nulla sia stabilito per la casa coniugale;
9) Nulla sia stabilito a titolo di assegno divorzile per la SI.ra CP_1
In via istruttoria disporsi attraverso i servizi sociali una indagine socio ambientale sulle condizioni abitative del SI. ”. Parte_1
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; quest'ultimo, istruita la causa tramite le relazioni dei Servizi sociali, dopo aver ascoltato le minori all'udienza del 08.02.2023, modificava parzialmente le condizioni di separazione personale disponendo che gli incontri tra il padre e le figlie minori avvenissero in spazio neutro.
Infine, in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio.
In ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 29.12.2020 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 6.11.2020.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine all'affidamento delle figlie e alle modalità di frequentazione
La prima questione da esaminare è relativa alla domanda di affido avanzata dalla resistente atteso che la stessa ha chiesto di passare dall'affido condiviso delle figlie – previsto in separazione – a quello esclusivo.
A sostegno della domanda ha dedotto, per un verso, il protratto inadempimento del padre rispetto all'obbligo di mantenimento e, per l'altro, la sua totale assenza dalla vita delle figlie. A sua volta, il ricorrente, in maniera speculare,
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ha denunciato una presunta condotta ostativa della madre che gli avrebbe impedito di mantenere un rapporto con le figlie.
Come si è detto, in sede presidenziale il Presidente delegato aveva previsto che la frequentazione delle figlie col padre avvenisse in spazio neutro. Dalle numerose relazioni in atti del Servizio sociale si evince il costante e fermissimo rifiuto delle figlie a incontrare il padre.
Il coriaceo rifiuto delle minori, del resto, induceva il giudice istruttore ad indagarne le cause;
pertanto, all'udienza del 12.03.2023, disponeva la prosecuzione degli incontri in spazio neutro chiedendo, altresì, al Servizio sociale di relazionare
«in maniera specifica sul rifiuto delle minori ad incontrare il padre e sulle strategie adottate per superare la loro resistenza».
Tale relazione, pur riscontrando una patologia nei rapporti padre-figlie, risultava evidentemente priva di efficacia chiarificatrice in ordine alla genesi della stessa oltre che deficitaria sul piano delle strategie attuabili per farvi fronte;
se ne riportano i tratti più SInificativi (il grassetto è dello scrivente e non dell'operatrice):
“Alle domande riguardanti i motivi dell'ambientamento e degli incontri con il padre afferma, guardando la RE: Io sono sicura che non lo voglio Per_2 vedere…perché per tante volte è venuto a scuola per vedere lei (indicando la RE ) e non ha mai chiesto di me, io non lo voglio vedere” … Per_1
[…] Sono stati realizzati 4 incontri in Spazio Neutro che hanno presentato tutti lo stesso andamento: e , sia insieme che individualmente, in Per_2 Per_1
maniera ferma e determinata affermano di non aver cambiato idea e di non voler incontrare il padre. È stato chiesto loro se volessero riferire qualcosa al SI. tramite le operatrici oppure scrivergli un messaggio […], entrambe le Pt_1
proposte, presentate in ogni incontro ricevono un secco No. […] Alla richiesta circa le motivazioni che hanno definito il loro rifiuto ad incontrare il padre,
afferma: “perché non si interessa di noi…” Per_2
A distanza di alcuni mesi, all'udienza del 08.02.2024, dopo il “banco di prova” rappresentato dall'effettiva sperimentazione della disciplina provvisoria adottata dal Presidente, forniva maggiori chiarimenti in merito alle ragioni Per_1
del rifiuto;
si riportano, di seguito, alcuni stralci del suo ascolto:
“Mi è capitato qualche anno fa di assistere ad un litigio tra mamma, mio zio, AP ed Non ricordo il motivo. Mi sono molto dispiaciuta per mamma, Per_3
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non voglio che le fanno del male. Le sono state dette cose brutte. Dopo questo litigio non ho più voluto incontrare AP. PA è venuto a scuola a cercarmi ma io non ho accettato. Non mi è venuto di proporgli di vederci in altri momenti”.
Quando invitata a chiarire ulteriormente le motivazioni per cui non volesse Per_1
più incontrare il AP, la minore rimaneva in silenzio e guarda in basso.
Il Presidente la invitava a girarsi di spalle e a parlare liberamente e alla domanda su cosa le fosse stato riferito a proposito dell'audizione riferiva: Per_1
“Mamma ha detto che non mi devo preoccupare”. Venivano rinnovate le domande a proposito della scelta di non vedere il padre ma la minore rimaneva prevalentemente in silenzio. Concludeva riferendo: “E' vero che non voglio più vedere AP e che non ho dato spiegazioni agli assistenti sociali. Il motivo per cui non voglio vedere AP non è legato al fatto che non voglio far dispiacere mamma”
, invece, dichiarava: Per_2
“Oggi ho rivisto AP, la prima volta che l'ho visto non l'ho riconosciuto.
Non lo vedo da tanto, più di un anno. Non so dire che impressione mi abbia fatto.
Quando AP è venuto a scuola per cercarci, le maestre mi hanno detto di stare un attimo con le bidelle, ma poi AP non è entrato, non ci siamo visti. Penso che fosse venuto lì solo per . Gli assistenti sociali ci hanno chiesto se volessimo Per_1
continuare ad incontrare AP, ma noi abbiamo detto no. Io e lo abbiamo Per_1 detto insieme. In quel momento io ero un po' in imbarazzo e anche . Per_1
Abbiamo fatto scena muta e non abbiamo risposto. Poi però ho detto che il motivo era che non si interessava di noi. Adesso ripeterei la stessa cosa, non voglio vederlo per questo. PA dice che vuole vederci di più ma non mi ha cercato né telefonato. Non so perché dice di volerci vedere. Io e mia RE non affrontiamo mai l'argomento AP, nemmeno quando siamo sole”. La minore anche quando invitata più volte, dal Presidente e dall'ausiliario, non riusciva ad approfondire le motivazioni della scelta di non rivedere il padre, restando in silenzio, alzando gli occhi al cielo e non desiderando riferire nient'altro”.
In sintesi, sia innanzi alle operatrici del Servizio sociale sia innanzi al giudice istruttore, le minori esprimevano con fermezza la propria volontà di non incontrare il padre.
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Sebbene in maniera non del tutto chiara, le minori non solo hanno ribadito la volontà già espressa agli assistenti sociali di non incontrare il padre, ma hanno anche aggiunto che sentivano che il padre non era effettivamente interessato a loro.
Pertanto, dovendo la volontà delle minori essere considerata nella sua massima rilevanza secondo la giurisprudenza di legittimità, può ritenersi accertata in istruttoria la volontà delle figlie di non incontrare il padre atteso che, al di là di quanto dallo stesso richiesto, le figlie hanno sentito l'assenza di un reale interesse nei loro confronti.
Ciò posto, non è emersa in istruttoria invece la sussistenza di comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi in capo alla madre atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità da parte del padre, come lamentato da quest'ultimo.
Sul punto, osservato che nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità sarebbe comunque necessario vagliare in maniera complessiva e non atomistica tutti gli altri fattori rilevanti.
Nella fattispecie, le risultanze processuali rappresentate delle relazioni del
Servizio sociale in cui si legge che:
“La SInora è molto collaborativa e sta cercando di aprirsi di più CP_1
per incentivare e stimolare le figlie ad avere contatti con il padre ed è sempre stata disponibile e propensa agli eventuali incontri protetti futuri, nonostante esprimesse delle preoccupazioni in merito [...]. Si fa presente che la SInora è molto collaborativa con i servizi e disponibile a seguire tutto ciò che le viene chiesto sia dal Tribunale che dai Servizi, ma la stessa ha riferito ancora una volta che è preoccupata per le figlie perché non vuole che le bambine vengano destabilizzate né costrette a fare una cosa contro la loro volontà”.
Possono dunque essere svolte le seguenti considerazioni:
a) il rifiuto irremovibile delle minori ad incontrare il padre, già emerso nelle relazioni del Servizio, ha trovato pieno riscontro in sede processuale tramite l'ascolto delle stesse;
nonostante l'impegno profuso dalle operatrici del Servizio per un lungo periodo, non è stato possibile prevedere alcuna forma di incontro;
b) ne consegue che il Tribunale non può, allo stato, adottare nessuna disciplina delle modalità di incontro né in forma libera né in spazio neutro;
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c) una lettura non di parte della dinamica familiare, invece di partire dalle conseguenze (il rifiuto delle minori), indurrebbe a partire dalle cause: la perdurante accesa conflittualità tra i genitori costituisce sicuramente una concausa cui si accompagnano una genitorialità incostante del padre e l'incapacità della madre di garantire la presenza della figura paterna, sia in termini psichici che reali, nella vita delle figlie a causa delle più volte paventate preoccupazioni concernenti le sue competenze genitoriali;
d) le risultanze processuali escludono che ci troviamo in presenza di una madre intenzionalmente ostativa non essendo il rifiuto delle minori riconducibile eziologicamente all'atteggiamento della madre;
e) una rilevantissima concausa dell'atteggiamento delle figlie è stato il comportamento del ricorrente successivamente alla separazione: al SI.
, infatti, va rimproverata una genitorialità del tutto carente e Pt_1 incostante;
l'iniziativa giudiziale rivela per paradosso tutta la fragilità di una genitorialità più declamata che non effettivamente voluta con una forte inconsapevolezza delle proprie mancanze;
f) in questo quadro il costante inadempimento da parte del ricorrente nel pagamento dell'assegno di mantenimento, oltre a costituire una violazione di legge rilevante in sede civile che penale, rivela una genitorialità inconsistente e gravemente carente poiché il mancato pagamento dell'assegno non può non essere letto, unitamente a tutte le altre circostanze prime evidenziate, dalle figlie minori come l'ennesima conferma di una genitorialità pur declamata alla quale non corrisponde alcun effettivo interesse del padre al loro benessere.
Nell'incerto contesto familiare caratterizzato dai gravi rischi connessi alla potenziale
“scomparsa psichica” della figura genitoriale paterna, tuttavia una flebile speranza deriva dall'atteggiamento assunto dalle parti in udienza quando hanno dichiarato la propria disponibilità a seguire un percorso di mediazione familiare (cfr., verbale udienza del 28.03.2024, cit.).
Le conclusioni di tale lungo ragionamento sono le seguenti: in primo luogo, attraverso un percorso di mediazione familiare può essere quantomeno perseguita la finalità di rafforzare le competenze sino ad oggi del tutto insufficienti rendendo le parti consapevoli dei limiti personali che hanno condotto alla
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situazione attuale e dell'importanza, per il SI. , degli obblighi di Pt_1
contribuzione materiale.
Anche per le minori il Servizio dovrà riorganizzare un percorso psicoterapeutico per scongiurare i gravissimi rischi a più riprese evidenziati.
La seconda conclusione cui giungere è che la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla resistente è infondata: sebbene debba essere stigmatizzato nella maniera più assoluta l'irregolare – e talvolta assente – adempimento da parte del SI.
ai propri obblighi contributivi, tuttavia egli ha partecipato con serietà agli Pt_1
incontri in spazio neutro disposti con provvedimento provvisorio mostrando, pertanto, interesse nei loro confronti.
D'altro canto, l'assenza dalla vita delle figlie non può essere ascritta del tutto alla sua volontà essendo la conseguenza di una pluralità di fattori, tra cui l'alta conflittualità dei genitori. Un provvedimento di affido esclusivo sarebbe considerato come una evidente manifestazione di mancanza di fiducia da parte del Tribunale nei suoi confronti e minerebbe, dunque, alla radice la possibilità di un cambiamento.
In ordine all'assegno di mantenimento per le figlie minori
Passando alle questioni economiche, il ricorrente chiede la conferma di quanto pattuito in sede di separazione adducendo di non avere più un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre la resistente chiede una modifica verso l'alto considerate le accresciute eSIenze delle minori e tenuto conto delle capacità contributive del ricorrente che avrebbe dichiarato di “lavorare come panettiere presso un panificio, percependo uno stipendio di €.700,00 a cui aggiungere lo straordinario a nero (cfr. Relazione SS di Giugliano)”.
Dalle due dichiarazioni in atti (anni 2021 e 2022) si evince un reddito annuo lordo pari a € 1.977,70 relativamente al 2020 e un reddito annuo lordo pari a €
6.465,23 relativamente al 2021; le argomentazioni addotte dal ricorrente, pertanto, sono inconsistenti: lo stesso non ha fornito riscontri in merito all'asserita riduzione reddituale. Pertanto, passando alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in assenza di nuove acquisizioni processuali in ordine alla capacità reddituale del ricorrente va leggermente aumentato l'assegno per tenere conto delle accresciute eSIenze delle figlie minori secondo una nozione appartenente al notorio e, pertanto, non bisognosa di essere provata. in ordine alle spese processuali
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Stante la reciproca soccombenza (sulla conferma dell'assegno di mantenimento e sulla domanda di affido esclusivo) le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il 06.08.1987, in data [...]; CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n.14, parte II, serie A, sez. T, anno 2010);
3. dispone l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 450,00, da Controparte_1
rivalutare automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. dispone che il Servizio sociale avvii con urgenza le minori a un percorso di psicoterapia;
6. conferma il provvedimento di sospensione degli incontri in spazio neutro;
7. il Servizio sociale organizzerà un percorso di mediazione familiare qualora le parti esprimano la disponibilità;
8. dispone la trasmissione al Servizio sociale ed al Giudice tutelare per le finalità indicate in motivazione;
il Servizio dovrà relazionare con cadenza trimestrale;
9. dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConSIlio del 13.12.2024.
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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