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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1312 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1312 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
HI MI ( CodiceFiscale_2
e ata a RIMINI (RN) il 18/01/198 ) con il CP_1 C.F._3
v. CH MI (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/08/2024 con il quale e hanno Parte_1 CP_1
proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.06.2017, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.09.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa coniugale di Bali (Indonesia) è stata già lasciata da entrambi i coniugi e quindi non vi è alcuna casa coniugale da assegnare.
2) Il signor corrisponde alla OR , contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 CP_1
presente ricorso, la somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a titolo di corrispettivo per l'acquisto della sua quota di comproprietà di tutti gli arredamenti ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione in Bali.
3) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non hanno diritto ad alcuna pretesa economica ad alcun titolo (ivi compreso l'assegno divorzile) l'uno nei confronti dell'altro.
4) Fermo quanto sopra, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatti e di non aver null'altro avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa ed anche a titolo di credito ovvero a titolo risarcitorio.
5) Le spese legali della presente procedura sono a carico del signor Parte_1
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di lle condizioni Parte_1 CP_1
di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte I Anno 2017 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1312 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
HI MI ( CodiceFiscale_2
e ata a RIMINI (RN) il 18/01/198 ) con il CP_1 C.F._3
v. CH MI (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/08/2024 con il quale e hanno Parte_1 CP_1
proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.06.2017, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.09.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) La casa coniugale di Bali (Indonesia) è stata già lasciata da entrambi i coniugi e quindi non vi è alcuna casa coniugale da assegnare.
2) Il signor corrisponde alla OR , contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 CP_1
presente ricorso, la somma di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a titolo di corrispettivo per l'acquisto della sua quota di comproprietà di tutti gli arredamenti ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione in Bali.
3) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e per tale motivo non hanno diritto ad alcuna pretesa economica ad alcun titolo (ivi compreso l'assegno divorzile) l'uno nei confronti dell'altro.
4) Fermo quanto sopra, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatti e di non aver null'altro avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa ed anche a titolo di credito ovvero a titolo risarcitorio.
5) Le spese legali della presente procedura sono a carico del signor Parte_1
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di lle condizioni Parte_1 CP_1
di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte I Anno 2017 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi