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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai IGnori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - ConIGliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1276/2024 promossa Da
Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv.
[...]
Salvatore Cacioppo.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Giracello e Controparte_1
Loredana Tuzzolino.
APPELLATA
All'udienza del 3 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 24/10/2024 il G.L. del Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso proposto da , coniuge del defunto , ha riconosciuto Controparte_1 Persona_1
l'eziologia professionale del decesso dell'Ippolito dovuto a insufficienza respiratoria in polmonite COVID ed ha tributato alla ricorrente le provvidenze assicurative a carico dell' previste dall'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 a favore dei familiari superstiti. Pt_1
Ha premesso il G.L. : che era lavoratore dipendente della ” addetto alle Persona_1 Parte_2 consegne all'eterno di prodotti caseari. che in data 06.01.2021 egli , lamentando molteplici malesseri quali astenia, mancanza di gusto, dolori ossei, si era sottoposto al tampone molecolareCovid19, risultando positivo e venendo posto in isolamento domiciliare;
che in data 8.1.2021 era stato denunciato l'infortunio all' ; Pt_1 che a seguito dell'aggravarsi della sintomatologia virale, nella tarda serata fra il 9 e il 10 gennaio 2021, l' era stato trasportato presso l'Ospedale di Termini Imerese per Per_1
“Insufficienza respiratoria in polmonite COVID”, dove rimaneva ricoverato in Rianimazione con casco respiratorio sino alla data del decesso avvenuto il 13.02.2021;
Ciò premesso in fatto , osservava che , rispetto al rischio del contagio da coronavirus – qualificato come infortunio sul lavoro dall'art. 42 comma 2° D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 - e tenuto conto dell'elevato rischio professionale riconducibile all'attività svolta comportante il costante contatto con il pubblico/utenza oltre che diretta a soddisfare bisogni primari della popolazione e pertanto non suscettibile di interruzione o sospensione e di modalità di espletamento alternative, doveva applicarsi il principio della
“presunzione semplice d'origine”, secondo il quale , in presenza di un elevato rischio , la prova di un contagio di origine professionale poteva ritenersi “presunta “in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti;
che nel caso di specie la contrazione da parte dell' dell'infezione da Sars-Cov2 in occasione di lavoro, consistente nella Per_1 distribuzione di prodotti caseari presso diversi punti vendita delle province di Palermo e Messina, doveva ritenersi con un apprezzabile grado di verosimiglianza atteso che:
-non risultavano dedotte e/o provate cause autodeterminate di esposizione a rischio né occasioni ulteriori di contagio in ambito extra-lavorativo;
-i testi escussi avevano confermato l'utilizzo constante dei presidi di sicurezza individuali (DPI);
-dalle risultanze di prova testimoniale era emerso che l' aveva lavorato , sia in Per_1 azienda che fuori da essa, per la consegna dei prodotti caseari dal 24.12.2020 al 31.12.2020 - con esclusione del giorno di Natale -e poi dal 2 al 5 gennaio 2021;
-la presenza all'interno dell'azienda nei giorni del 30 e 31 dicembre fino a tarda sera era stata confermata da;
Persona_2
-che il motivo di tale presenza era stato dimostrato documentalmente a mezzo di fattura di noleggio di gruppo elettrogeno, la cui veridicità è stata confermata in udienza dal
. Controparte_2
La circostanza dell'attività lavorativa quasi ininterrotta nel periodo temporale 24.12.2020/31.12/2020 era stata poi confermata da , rivenditore di prodotti Testimone_1 caseari, rifornito abitualmente dall' . Per_1
Alla stregua delle circostanze date, convergenti sul fatto che dal 24.12.2020 al 5.1.2021 – epoca del probabile contagio – l'attività lavorativa era stata ininterrotta, con il supporto della espletata c.t.u. medico-legale il G.L. ha quindi concluso che in base al criterio del più probabile che non, la contrazione del virus era avvenuta in occasione e a causa della prestazione lavorativa. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' il quale contesta l'applicabilità Pt_1 nella fattispecie del criterio presuntivo e stigmatizza l'assenza del necessario riscontro probatorio in ordine alla sussistenza del requisito dell'occasione di lavoro. Contesta in particolare la ricorrenza del requisito in parola e l'applicazione del criterio medico legale della “preponderanza” tra le possibili serie causali rispetto ad una categoria di lavoratori – diversi dagli operatori sanitari e dagli altri lavoratori dediti ad attività implicanti il contatto costante con il pubblico - per i quali l'indagine sulla possibilità del contagio professionale avrebbe dovuto essere sorretta da un più adeguato quadro indiziario. E valorizza in tal direzione la rilevanza del dato probatorio riconducibile al fatto che l'assicurato aveva manifestato la positività al covid dopo le feste natalizie, il 6/1/2021 allorquando , nonostante i divieti le famiglie erano solite riunirsi, e che in prossimità del contagio erano stati emessi per alcuni appartenenti alla cerchia familiare dell' Per_1 provvedimenti “prescrizione di quarantena per contatto stretto di Covid-19 positivo”:
- per la IG.ra , dall'8/1/2021 al 10/01/2021; Parte_3
- per la IG.ra , dall'11/1/2021 al 15/1/2021; Parte_3
- per il IG. dall'8/1/2021 al 10/1/2021; Parte_4
- per il IG. , dall'1/1/2021 al 14/01/2021. Parte_4
Resiste la che chiede il rigetto del gravame. CP_1
*****
Ciò posto, l'appello appare infondato.
La disamina critica della sentenza di primo grado devoluta dal motivo di impugnazione propone una essenziale censura intorno ai criteri ermeneutici applicati dal tribunale nella valutazione delle risultanze istruttorie e segnatamente della regola probabilistica sottesa al principio della preponderanza causale applicato dal c.t.u. per ricondurre la fonte del contagio che ebbe a colpire l' ad una eziologia lavorativa. Per_1
In proposito è noto che , secondo la Circolare n. 13 del 2020 in materia di eziopatogenesi
Pt_1 lavorativa delle malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose, inquadrandole,
Pt_1 per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale indirizzo,
Pt_1 chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e
Pt_1 parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori assicurati all' Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei
Pt_1 requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Nell'attuale situazione
Pt_1 pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. Ebbene, in ragione del carattere esemplificativo e non tassativo della elencazione sopra esposta, deve anzitutto convenirsi sul fatto che l'affermazione che l'attività lavorativa svolta dall' , addetto alla distribuzione di prodotti alimentari , implicasse un Per_1 costante contatto con il pubblico procede da una massima di esperienza resa vieppiù stringente dal fatto che, ad onta delle rigide limitazioni al tempo esistenti riguardo le relazioni esterne, proprio la tipologia dei compiti affidati all' ne imponeva Per_1 inevitabilmente un continuo e ininterrotto rapporto personale con gli acquirenti dei prodotti caseari. A tale dato di esperienza si associa l'evidenza rilevata dal c.t.u. che “sia la moglie che il figlio con lui conviventi sono risultati positivi qualche giorno dopo, in quanto infettati Per_3 dallo stesso, mentre la figlia (titolare dell'azienda dove lavorava) ed il genero, benché posti in isolamento domiciliare, non hanno mai contratto il virus. Il de cuius, inoltre, durante il lungo periodo epidemiologico, che ha interessato tutto il mondo, era molto rispettoso delle regole
“(dalla c.t.u.). Tali considerazioni, appaiono idonee a rintuzzare i rilievi critici formulati dall'appellante siccome fondati sull'assunto, ancorato ad una mera illazione, della coincidenza temporale tra il tempo del contagio e l'epoca delle festività natalizie, e sul dato derivante dalle prescrizioni di isolamento domiciliare impartite a taluni membri della cerchia familiare. Di contro, il c.t.u. ha adeguatamente ponderato la circostanza che poiché in quel periodo vigeva il c.d. decreto che limitava i contatti domiciliari ad un massimo di sei persone, che Per_4 nessuna positività si(era) manifestata tra i familiari e conviventi, che nessun collega di lavoro (aveva) contratto l'infezione da Sars-Cov-2, è alquanto verosimile che il contagio del IG.
[...]
sia avvenuto durante lo svolgimento della sua attività lavorativa che lo portava a contatto Per_1 con più persone e in svariati luoghi. Deve allora convenirsi con la conclusione raggiunta secondo la quale seppure le fonti di contagio possono essere state presenti nell'ambito lavorativo ma affermare con certezza che non vi sia stato alcun contatto, seppur occasionale, con altra fonte di infezione non legata all'attività professionale, è privo di fondamento logico e scientifico. (…)Il contagio è sicuramente avvenuto nel lasso temporale che va dagli ultimi giorni di dicembre 2020 ai primi giorni di gennaio 2021, tenuto conto che il periodo di incubazione varia dai due ai cinque giorni e che la positività del tampone molecolare si è rilevata il 06/01/2021, si potrebbe affermare che il contagio sia avvenuto tra il 30 dicembre e il 4 gennaio. In questo lasso temporale il IG. ha lavorato. Dalla Persona_1 documentazione disponibile si rileva che non si sono avuti altri casi di positività dei tamponi eseguiti sui familiari con cui il de cuius ha avuto contatti e nessuna positività tra i colleghi di lavoro. (…) Da quanto sopra e applicando il criterio della “preponderanza” appare più probabile che non che il contagio da Sars-Cov-2 del IG. , causa del decesso dello stesso, sia Persona_1 avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa”(…) “ Alla conferma della sentenza di primo grado segue la condanna dell' al pagamento delle Pt_1 spese del presente gravame liquidate e distratte come da dispositivo in calce. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.PR. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza . 4226/2024 emessa dal tribunale di Palermo in data 24/10/2024 . Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Pt_1
che liquida in complessivi € 3.473,00 disponendone la distrazione Controparte_1 in favore dei procuratori antistatari avv.ti Danilo Giracello e Loredana Tuzzolino. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.PR. n.
115/2002. Palermo 3 aprile 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria