Sentenza 12 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2004, n. 9043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9043 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT TA, IR EF, RG MO, AS PA, HE SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANITELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 270/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 05/04/01 - R.G.N. 1012/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/04 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
Udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attuali ricorrenti per cassazione, tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. cessati dal servizio dopo la scadenza del c.c.n.l. 1990/1992 (31 dicembre 1992), adivano il Pretore del lavoro di Genova esponendo che: la detta società, pur avendo erogato per l'anno 1992 un importo a titolo di "integrativo" ex art. 7 accordo 19 maggio 1990, richiamato dall'art. 33, lettera N), del c.c.n.l. 18 luglio 1990, ne aveva sospeso la corresponsione per il periodo successivo sino alla data del pensionamento, nonostante il tacito rinnovo, al sensi dell'art. 107 c.c.n.l., in mancanza di una formale disdetta, e l'aumento di produttività degli impianti;
non avevano invece diritto alla percezione della somma "una tantum" accordata a tutto il personale con determinate modalità dal successivo c.c.n.l. 18 novembre 1994 che aveva previsto la soppressione dell'indennità
in questione, essendo essi già in pensione all'atto della sottoscrizione del contratto. Tanto premesso, chiedevano la condanna della società al pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di "integrativo" di cui al citato art. 33 c.c.n.l. 1990/1992. La convenuta società, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza delle pretese sul rilievo che il compenso era sottratto al regime del c.c.n.l. e alla proroga tacita;
l'emolumento, originato dall'accordo 19 maggio 1990 con le OO.SS., aveva infatti trovato la sua disciplina esclusivamente nella contrattazione collettiva articolata a livello compartimentale e centrale;
l'art. 3 c.c.n.l. 1990/1992 aveva poi istituito la contrattazione integrativa per la negoziazione di sistemi premianti per il personale, fra cui l'emolumento in questione con cadenza annuale;
conseguentemente, l'obbligazione relativa al pagamento di quest'ultimo sarebbe sorta solo in presenza di un accorcio integrativo di efficacia annuale che avesse disciplinato l'obbligo stesso e le modalità di determinazione del compenso, ma un simile accordo non era stato più stipulato dal 1993, per cui era venuto meno l'obbligo di corrispondere l'"integrativo".
La domanda veniva giudicata priva di fondamento dal giudice adito e la decisione era confermata dal Tribunale di Genova, che - con la sentenza indicata in epigrafe - rigettava l'appello dei soccombenti. Osservava, in particolare, il Tribunale che: nel profilo interpretativo, la lettera dell'accordo istitutivo dell'emolumento detto "integrativo" era inequivocabile nel senso della sua definizione, sia nell'"an" che nel "quantum", a livello compartimentale e di sede centrale, ossia a livello locale e nazionale;
il sistema non era stato modificato dall'art. 3, punto 3, del c.c.n.l. 1990/1992; il diritto all'emolumento, che trovava la sua fonte esclusivamente nella contrattazione integrativa istituita con cadenza annuale, era venuto meno dal 1993, dacché le parti collettive avevano cessato di negoziarlo, e per il suo carattere eventuale era escluso dalla proroga ex art. 107 c.c.n.l. 1990/1992; a diversa interpretazione non inducevano i contenuti del nuovo contratto collettivo del 1994, in quanto l'importo forfettario ivi previsto non era diretto a sostituire l'oggetto di obbligazioni retributive già nate e rimaste non adempiute, ma solo a determinare un complessivo nuovo livello retributivo (anche per i neoassunti) che tenesse conto del blocco del salario integrativo dalla fine del 1992, con detrazione di quanto a tale titolo si fosse comunque percepito;
proprio in virtù di tale "ratio", la limitazione di tale compenso forfettario al personale in servizio non creava una irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale già in quiescenza alla data del contratto.
Gli appellanti propongono ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, cui la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) resiste con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1366 c..c., nonché illogicità e contraddittorietà di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, si censura l'impugnata sentenza per avere erroneamente escluso un gruppo di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, andati in pensione nel periodo successivo alla scadenza formale del c.c.n.l. 1990/1992 e anteriore alla stipula del nuovo contratto, dal godimento di quei benefici normalmente pattuiti in sede di rinnovo tardivo di un contratto collettivo.
La doglianza si fonda sulle seguente osservazioni.
Il giudice d'appello, invece di affermare apoditticamente l'assoluta inequivocità dell'accordo istitutivo dell'emolumento detto "integrativo", con conseguente non utilizzabilità dei criteri ermeneutici ulteriori rispetto a quello della interpretazione letterale, avrebbe dovuto invece considerare che la controversia aveva caratteristiche identiche ad altre relative al "premio risultato quadri", già risolte in senso favorevole dallo stesso Tribunale con decisione avallata in sede di legittimità. In altri termini, il peso del tutto sproporzionato attribuito ad un'opinabile lettura dell'accordo istitutivo ha impedito al Tribunale di individuare la effettiva intenzione delle parti contraenti, utilizzando il criterio del "comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" e quello della "interpretazione complessiva delle clausole".
In primo luogo, l'espressa previsione della corresponsione dell'emolumento da parte dell'art. 3 c.c.n.l. 1990/1992 avrebbe dovuto indurre l'interprete a ritenere regolato in via cogente il relativo dovere datoriale, salva la specificazione del "quantum" altrove rimessa. Oltretutto, la previsione dell'istituzione con cadenza annuale della "contrattazione integrativa" avente ad oggetto in modo particolare la negoziazione di inquadramenti professionali e di sistemi premianti per il personale doveva essere coordinata con l'art. 2, punto 1, riguardante tre livelli di contrattazione e con l'art. 2, punto 3, che riserva alla contrattazione nazionale gli aspetti contrattuali connessi alla retribuzione fissa e variabile;
peraltro, in sede di descrizione degli elementi di composizione della retribuzione l'art. 33 individuava nell'"integrativo" di cui all'accordo in questione un elemento aggiuntivo di detta retribuzione complessiva, i cui successivi aggiornamenti avrebbero costituito l'oggetto della negoziazione integrativa prevista a livello decentrato.
D'altro canto, il mancato raggiungimento in sede decentrata di accordi sulla determinazione dei sistemi premianti, degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività, già individuati a livello centrale, non ne aveva impedito di fatto il relativo riconoscimento in favore dei lavoratori, avendo le parti ugualmente provveduto con l'accordo 8 giugno 1990, tanto per il 1991 che per il 1992, a dare seguito all'impegno assunto. Peraltro, in nessun modo a livello locale sarebbero stati contrattabili elementi retributivi neppure variabili, come emerso dal verbale di riunione del 5 febbraio 1993, per cui, se a tale livello non si poteva procedere a liquidare acconti sull'"integrativo", non si vede come si poteva procedere ad una rinegoziazione del compenso;
e d'altronde l'art. 7 dell'accordo 19 maggio 1990 era sufficientemente chiaro nello stabilire che alla negoziazione compartimentale era rimessa l'assegnazione delle somme e non la nascita del diritto.
Una lettura complessiva del contenuto delle clausole contrattuali, poi, avrebbe fornito elementi significativi, come l'indicazione di un valore medio a regime dell'emolumento (lire 150.000) che era indice del fatto che l'intenzione dei contraenti non era meramente programmatica, ma tendeva ad attribuire ai dipendenti il diritto a percepire l'"integrativo" già previsto nel suo generico ammontare, salva la sua esatta quantificazione.
Se poi si fosse coordinata tale indicazione con l'art. 33, lettera N), del contratto collettivo 1990/1992, che prevede espressamente la voce "integrativo" come elemento della retribuzione, definito aggiuntivo rispetto agli elementi base, la conclusione non poteva che essere quella avallata dalla Corte di Cassazione con riferimento all'analogo istituto dei quadri, ossia il riconoscimento del diritto sancito dalla norma contrattuale collettiva e non rimesso alla contrattazione integrativa.
Del resto, la tesi in base alla quale l'emolumento sorgeva solo a seguito degli accordi locali è smentita dal fatto che negli anni dal 1991 al 1993 l'"integrativo" è stato comunque corrisposto - se pure in acconto - ai dipendenti, come per i dipartimenti di Genova e di Firenze ed a livello nazionale;
che, in realtà, gli accordi locali si erano limitati a ripartire il compenso secondo gli indici della produttività dei singoli impianti, così come confermato dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle parti allorché queste erano state sentite in giudizio ex art. 425 c.p.c.. Infine, la tesi dei lavoratori è confermata dal rinnovo contrattuale del 1994, in cui le parti si erano fatte carico di pattuire la cessazione dal gennaio 1993 anche dell'emolumento "de quo" prevedendo nel contempo l'erogazione di un'"una tantum", dal cui importo andava detratto quanto già percepito a titolo integrativo. Ed anche in tale aspetto l'impugnata sentenza è ricorsa a forzature utilizzando argomenti come pretese imperfezioni tecniche dei testi contrattuali o facendo leva sulla indiscriminata modalità di attribuzione del compenso per dimostrarne una pretesa incompatibilità rispetto ad una sanatoria forfettaria di competenze retributive maturate ed abolite con effetto retroattivo.
2.- Il motivo non è fondato.
Nella interpretazione dei contratti collettivi si deve innanzitutto fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nei casi in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni, fermo restando, d'altra parte, che l'interpretazione delle disposizioni contrattuali di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni interpretativi violati e le ragioni degli asseriti vizi motivazionali (cfr., in fattispecie identiche a quella in esame, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453; 20 agosto 2003 n. 12245). Siffatti principi sono stati correttamente applicati dalla impugnata sentenza, che ha utilizzato il primo e fondamentale canone di cui all'art. 1362 c.c. rilevando che le chiare ed univoche espressioni usate al punto 7 dell'accordo 19 maggio 1990 - che aveva disposto la negoziazione dell'"integrativo" a livello compartimentale e di sede centrale - avevano consentito la sicura identificazione della comune volontà delle parti nel senso della devoluzione alla contrattazione integrativa dell'intera fattispecie dell'emolumento integrativo, sia nell'"an" che nel "quantum". Sicché, secondo il Tribunale, nella insussistenza di ragioni di divergenza fra la lettera e lo spirito della clausola pattizia, non era giustificato il ricorso a criteri sussidiari di interpretazione.
A ben vedere, poi, la stessa sentenza, nel momento in cui ha respinto gli argomenti opposti dalla difesa dei ricorrenti sulla scorta di una serie di disposizioni che avrebbero dovuto sostentare una diversa identificazione dell'obbligo di corresponsione del compenso, ha rafforzato il giudizio espresso anche con una interpretazione sistematica di quelle norme.
In particolare, i giudici d'appello hanno rilevato che il punto 7 dell'accordo 19 maggio 1990, istitutivo dell'emolumento integrativo, aveva espressamente previsto una negoziazione della voce retributiva a livello compartimentale e di sede centrale e che, peraltro, l'art. 3 c.c.n.l. 1990/1992, istitutivo della contrattazione integrativa,
aveva individuato fra le materie oggetto di tale contrattazione i sistemi premianti per il personale, in cui rientrava l'emolumento integrativo assegnato proprio in base alla produttività delle strutture;
perciò il compenso doveva essere negoziato a livello nazionale, quanto alla sua spettanza, e a livello locale, quanto alla sua concreta determinazione, come del resto confermato dai verbali prodotti dalle parti (che, per la terminologia usata, lungi dal dimostrare il convincimento delle parti circa l'obbligatorietà dell'emolumento integrativo, avevano reso manifesta l'esistenza di una effettiva contrattazione, a prescindere dal fatto che per gli anni 1991 e 1992, in base ad una scelta insindacabile della detta contrattazione, esso era stato accordato in modo svincolato dalla produttività).
Gli stessi giudici hanno anche considerato irrilevante l'argomento secondo cui l'emolumento era previsto dall'art. 33, lettera N), del contratto collettivo come voce aggiuntiva della retribuzione, poiché il compenso non era ricompreso fra gli elementi fissi e, malgrado la norma non avesse qualificato espressamente come eventuale l'"integrativo", in tal senso deponeva la particolare disciplina che ne aveva determinato la spettanza e l'ammontare, sicché, in definitiva, il diritto al compenso era venuto meno quando le parti collettive avevano cessato di negoziarlo, vale a dire dall'anno 1993, e per il suo carattere eventuale era escluso dalla proroga ex art. 107 c.c.n.l. 1990/1992.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di un giudizio congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale la denuncia da parte dei ricorrenti di violazione di canoni ermeneutici e di inconciliabilità delle ragioni esposte e, in altri profili, di mancanza radicale o di insufficienza della motivazione si traduce in una inammissibile censura dei criteri interpretativi posti a fondamento del convincimento espresso e, dall'altro, in una riproposizione in modo assiomatico di questioni già formulate in appello delle quali il giudice di secondo grado ha tenuto ampiamente conto dimostrandone con diffusi argomenti l'infondatezza. In particolare, meramente tautologica si rivela la doglianza relativa alla mancata assimilazione dell'"integrativo" all'istituto affine del "premio risultati quadri", dato che il Tribunale ha esattamente rilevato la diversa natura dei due istituti in relazione alle rispettive fonti, costituite dalla disciplina contrattuale integrativa e dall'art. 49 c.c.n.l. E mette conto rilevare che nessuna influenza di "precedenti" in senso tecnico possono avere alcune decisioni di questa Corte che, in relazione a rivendicazioni identiche a quelle qui in esame, hanno confermato sentenze di merito di accoglimento delle domande, posto che, appunto, identiche erano le pretese sostanziali, non certo le controversie sottoposte al vaglio del giudice di legittimità, che hanno un oggetto delimitato dalle ragioni che sorreggono la statuizione impugnata in relazione alla "causa petendi" prospettata nei giudizi di merito e ai motivi di ricorso (cfr. Cass. 5 agosto 2003 n. 11807 e le decisioni ivi richiamate).
Nè hanno fondamento, infine, le censure attinenti alla mancata valutazione del contratto collettivo del 1994, poiché il Tribunale, anche se non era tenuto, alla stregua di quanto detto, a dare una risposta ad una deduzione ricollegabile al criterio interpretativo sussidiario del comportamento successivo delle parti, ha rilevato, del tutto congruamente, che in base al tenore letterale delle clausole di tale contratto l'importo forfettario non era sostitutivo di alcuna delle voci retributive soppresse ma era attribuito a tutto il personale in servizio alla data della stipula del nuovo contratto di lavoro e che, perciò, non era ravvisabile una sanatoria di competenze maturate e poi retroattivamente abolite, tanto che il compenso era riconosciuto anche ai lavoratori assunti in prossimità della data suddetta.
3.- Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004