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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maura Mancini Giudice dott. Maria Carla Corvetta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
LILITH S.R.L., CF 04511300404 , con sede in Rimini, Corso D'Augusto
n 108, avente ad oggetto gestione di alberghi, hotel e simili
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
ritenuta la legittimazione del PM istante a richiedere la liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto dal procedimento penale n 880/22 RGNR è emerso lo stato di insolvenza della società debitrice;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che nella fattispecie la parte convenuta, nonostante la rituale notificazione della richiesta di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, non si è costituita e nulla ha quindi dedotto in ordine al requisito dimensionale;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
ritenuto che
LILITH S.R.L. versi effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
il capitale sociale della debitrice è oggetto di sequestro penale penale preventivo, anche per equivalente , essendo emerso che il socio occulto ed amministratore di fatto della stessa è tale UR
IO, sottoposto a procedimento penale;
l'amministratore giudiziario Dr IO Carrescia, nella sua relazione del 18-1-2024, ha riferito di aver riscontrato che l'Amministratore della società è un
- 2 - soggetto senza fissa fissa dimora a cui il UR ha chiesto di risultare amministratore formale;
la società, costituita nel 2020, non ha mai depositato bilanci;
la documentazione contabile messa a disposizione dell'Amministratore Giudiziario da un professionista contabile è frammentaria ed incompleta e rivela che la società, dopo aver gestito in affitto un albergo nell'anno 2020-21, non ha di atto svolto altra attività ed è rimasta senza dipendenti ( in origine ne aveva n 6 ); nell'anno di attività aveva conseguito risultati di esercizio negativi (€ 13.150 nel periodo d'imposta 2020 ed € 10.898 nel periodo d'imposta 2021) con un volume di affari dichiarato ai fini IVA di € 130.036 nel periodo d'imposta 2020; la società non risulta avere beni immobili;
attualmente il debito fiscale ammonta a circa
€ 27.000 ( si veda anche l'informativa di Agenzia delle Entrate ) oltre a debito per TARI di circa € 6.900 ( v produzioni documentali del PM in udienza ) ; il debito nei confronti dei fornitori ammonta a circa € 23.500; a fronte della avvenuta cessazione dell'attività, come riferito dall'Amministratore Giudiziario, e della assenza di beni immobili propri , è evidente la impossibilità della debitrice di far fronte al debito complessivo finora accertato;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa LILITH S.R.L. e l'impossibilità per l'impresa di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui
- 3 - all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
LILITH S.R.L. cf 04511300404 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rimini, Corso D'Augusto n 108, avente ad oggetto gestione di alberghi, hotel e simili
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore il Dr Ugo
Morganti
AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
- 4 - n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA il giorno 9-10-2025n ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando
- 5 - che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
- 6 - che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maura Mancini Giudice dott. Maria Carla Corvetta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
LILITH S.R.L., CF 04511300404 , con sede in Rimini, Corso D'Augusto
n 108, avente ad oggetto gestione di alberghi, hotel e simili
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
ritenuta la legittimazione del PM istante a richiedere la liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto dal procedimento penale n 880/22 RGNR è emerso lo stato di insolvenza della società debitrice;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che nella fattispecie la parte convenuta, nonostante la rituale notificazione della richiesta di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, non si è costituita e nulla ha quindi dedotto in ordine al requisito dimensionale;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
ritenuto che
LILITH S.R.L. versi effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
il capitale sociale della debitrice è oggetto di sequestro penale penale preventivo, anche per equivalente , essendo emerso che il socio occulto ed amministratore di fatto della stessa è tale UR
IO, sottoposto a procedimento penale;
l'amministratore giudiziario Dr IO Carrescia, nella sua relazione del 18-1-2024, ha riferito di aver riscontrato che l'Amministratore della società è un
- 2 - soggetto senza fissa fissa dimora a cui il UR ha chiesto di risultare amministratore formale;
la società, costituita nel 2020, non ha mai depositato bilanci;
la documentazione contabile messa a disposizione dell'Amministratore Giudiziario da un professionista contabile è frammentaria ed incompleta e rivela che la società, dopo aver gestito in affitto un albergo nell'anno 2020-21, non ha di atto svolto altra attività ed è rimasta senza dipendenti ( in origine ne aveva n 6 ); nell'anno di attività aveva conseguito risultati di esercizio negativi (€ 13.150 nel periodo d'imposta 2020 ed € 10.898 nel periodo d'imposta 2021) con un volume di affari dichiarato ai fini IVA di € 130.036 nel periodo d'imposta 2020; la società non risulta avere beni immobili;
attualmente il debito fiscale ammonta a circa
€ 27.000 ( si veda anche l'informativa di Agenzia delle Entrate ) oltre a debito per TARI di circa € 6.900 ( v produzioni documentali del PM in udienza ) ; il debito nei confronti dei fornitori ammonta a circa € 23.500; a fronte della avvenuta cessazione dell'attività, come riferito dall'Amministratore Giudiziario, e della assenza di beni immobili propri , è evidente la impossibilità della debitrice di far fronte al debito complessivo finora accertato;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa LILITH S.R.L. e l'impossibilità per l'impresa di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui
- 3 - all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
LILITH S.R.L. cf 04511300404 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rimini, Corso D'Augusto n 108, avente ad oggetto gestione di alberghi, hotel e simili
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore il Dr Ugo
Morganti
AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
- 4 - n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA il giorno 9-10-2025n ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando
- 5 - che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
- 6 - che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
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