CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5992 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1329/21 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 16 ottobre 2025 e vertente
TRA
Avv. Alessio Ciasco (difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.) PARTE APPELLANTE E CP_1
(Avv. Vipsania Andreicich) PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza della sentenza n. 4318/2021 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 2 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di trattazione;
la causa è stata, quindi, rinviata in presenza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 16 ottobre 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1329/21 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 16 ottobre 2025 e vertente
TRA
Avv. Alessio Ciasco (difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.) PARTE APPELLANTE E CP_1
(Avv. Vipsania Andreicich) PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza della sentenza n. 4318/2021 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 2 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di trattazione;
la causa è stata, quindi, rinviata in presenza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 16 ottobre 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin