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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 844/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile- Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 10 marzo 2025 avente per oggetto “separazione personale” da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari in via Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano 27, presso lo studio dell'avv. dall'avv. Giovanni Mela (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma Parte_2 CodiceFiscale_3
48 presso lo studio degli Avv.ti Vanni Maria Oggiano (C.F ) e Davide CodiceFiscale_4
Oggiano (C.F. ) che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in calce CodiceFiscale_5
al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10 marzo 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi gli odierni ricorrenti a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna. Persona_1
In considerazione della circostanza che il padre esercita la propria attività lavorativa come corriere con reperibilità, con turnazione della propria attività lavorativa, viene comunque stabilito che egli potrà avere con sé i figli:
i giorni del martedì, giovedì e venerdì, dopo la scuola e fino alle ore 20,00; nonché il sabato e/o la domenica, dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00, quando lo riporterà presso la dimora materna;
fermo restando il diritto, per il padre, con preavviso di 48 ore, di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_2 Parte_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad Euro 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
pagina 2 di 4 le spese scolastiche per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la eventuale mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'eventuale iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi espressamente convengono che mantenimento alcuno è dovuto”.
All'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate con la seguente aggiunta: dovrà intendersi assegnataria per l'intero dell'assegno unico, Parte_1
e questo ad integrazione di quanto rinvenientesi nel ricorso introduttivo del presente Giudizio.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari il 31 luglio Parte_2 Parte_1
2021, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sassari al n. atto 91, anno 2021, P. 1, in regime patrimoniale di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio , ad Persona_1
Alghero (SS) il 17/3/2021, minore di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e ( C.F. C.F._6 Parte_2
) nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
Flumenargia 63, che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 31 luglio 2021, regolarmente iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sassari al n. atto 91, anno
2021 P. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari del 10 giugno 2025.
Il Presidente Giudice
Dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile- Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 10 marzo 2025 avente per oggetto “separazione personale” da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari in via Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano 27, presso lo studio dell'avv. dall'avv. Giovanni Mela (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma Parte_2 CodiceFiscale_3
48 presso lo studio degli Avv.ti Vanni Maria Oggiano (C.F ) e Davide CodiceFiscale_4
Oggiano (C.F. ) che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in calce CodiceFiscale_5
al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10 marzo 2025, personalmente sottoscritto contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi gli odierni ricorrenti a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna. Persona_1
In considerazione della circostanza che il padre esercita la propria attività lavorativa come corriere con reperibilità, con turnazione della propria attività lavorativa, viene comunque stabilito che egli potrà avere con sé i figli:
i giorni del martedì, giovedì e venerdì, dopo la scuola e fino alle ore 20,00; nonché il sabato e/o la domenica, dalle ore 9,00 fino alle ore 20,00, quando lo riporterà presso la dimora materna;
fermo restando il diritto, per il padre, con preavviso di 48 ore, di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali;
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_2 Parte_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad Euro 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
pagina 2 di 4 le spese scolastiche per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la eventuale mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'eventuale iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi espressamente convengono che mantenimento alcuno è dovuto”.
All'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate con la seguente aggiunta: dovrà intendersi assegnataria per l'intero dell'assegno unico, Parte_1
e questo ad integrazione di quanto rinvenientesi nel ricorso introduttivo del presente Giudizio.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari il 31 luglio Parte_2 Parte_1
2021, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sassari al n. atto 91, anno 2021, P. 1, in regime patrimoniale di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio , ad Persona_1
Alghero (SS) il 17/3/2021, minore di età.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e ( C.F. C.F._6 Parte_2
) nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
Flumenargia 63, che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 31 luglio 2021, regolarmente iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sassari al n. atto 91, anno
2021 P. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in Sassari del 10 giugno 2025.
Il Presidente Giudice
Dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4