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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 503 /2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
Pt_2
All'udienza del 11/03/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. PETINO ANTONIO FEDERICO e per l'INPS l'avv. Cristina De Luca, in sostituzione dell'avv. MARCEDONE
IVANO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 11/03/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 503/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Petino Antonio Federico , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito. Gestione Commercianti Pt_2
Si dà atto che con provvedimento del 27.02.2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/02/2023 premesso di essere stata Parte_1 iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti con matricola azienda 21653009 RX, Pt_2
con provvedimento del 15/07/2021 notificato il 29/07/2021, con indicazione di inizio attività e con decorrenza iscrizione dall'1.4.2016, in quanto socia di società di capitali, di avere proposto ricorso iscritto al n.2315/2021RG che veniva deciso con sentenza 49/2023 che costituisce giudicato fra le parti, che eccepiva, proponeva opposizione all'avviso di
2 addebito n. 598 2023 0000009992 notificato in data 26/1/2023 , intimante il pagamento di euro 36.895,66 (a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal
04/2016 al 12/2022). Eccepiva l'insussistenza di ogni presupposto contributivo per non aver mai svolto attività commerciale con abitualità e prevalenza né presso la RL MA
UP LV DI LL (di cui era ed è lavoratrice dipendente part-time) né presso la
(di cui era mera socia accomandataria). Controparte_2
Costituitosi ritualmente l' deduceva che l' – ravvisati seri e precisi indici di Pt_2 CP_1
simulazione del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le società
[...]
( di cui la ricorrente è socia accomandataria) e MA UP Controparte_2
LV DI LL RL ( di cuoi la ricorrente detiene la maggioranza assoluta del capitale), ha individuato nella persona di , attuale legale rappresentante (sin Parte_1
Cont dal 13/13/2018) della il vero “commerciante” anche della RL, iscrivendola coattivamente nella relativa gestione previdenziale con nota del 15/7/2021 con decorrenza
1/4/2016
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Con sentenza n.49/2023 pubblicata il 31.01.2023 resa nel giudizio n.2315/2021R.G. avente a oggetto opposizione alla iscrizione alla Gestione Commercianti effettuata a seguito Pt_2
dell'accertamento d'ufficio del 15.7.2021 e accertamento negativo del conseguente obbligo contributivo a far data dall'1.4.2016, il Tribunale di Siracusa, sezione lavoro e previdenza, in accoglimento del ricorso proposto da ha accertato l'illegittimità della Parte_1
iscrizione d'ufficio di alla Gestione Commercianti e non dovuta la Parte_1 Pt_2 somma di €31241,05” richiesta a titolo di contributi dovuti alla Gestione commercianti.
Avverso tale sentenza non è stato proposta impugnazione e la sentenza è passata in cosa giudicata come da attestazione rilasciata il 12 aprile 2024 e depositata dalla ricorrente.
Ne consegue che l'avviso di addebito opposto nel presente giudizio , avente a oggetto contributi asseritamente dovuti alla gestione commercianti in conseguenza della iscrizione d'ufficio illegittima non sono dovuti.
In ogni caso, a fronte delle eccezioni e contestazioni documentate della ricorrente, l' su Pt_2
cui incombeva l'onere probatorio non ha provato nel presente giudizio la sussistenza dei
3 presupposti per la iscrizione della ricorrente alla gestione commerciante e cioè la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell' e Pt_2
liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione dell'istruttoria documentale e della limitata attività difensiva svolta. Spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore che ha compiuto rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso, accertata e dichiaratane la illegittimità , annulla l'avviso di addebito n . 598 2023 0000009992 opposto.
- Condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro Pt_2
4638,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore dell'avv. Petino Antonio Federico dichiaratasi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 11/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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