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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8613/21 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
C.F. Parte_1
, con l'Avv. ZANATA ROBERTO P.IVA_1
ATTORE
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PATTARELLO CLARISSE
CONVENUTO
con l'intervento di con l'Avv. MAURIZIO GUIDONI Controparte_2
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Circa la riconvenzionale di CP_1 CP_1 Rigettarsi la domanda riconvenzionale in quanto infondata per quanto articolatamente esposto nei nostri scritti difensivi ed in quanto non provata
Circa le domande di Controparte_2
Si prende atto che la compagnia allega la non operatività della polizza e la tardività della denuncia, questioni sulle quali ha dedotto la convenuta. Nel merito delle pretese della attrice si contestano le allegazioni e domande della terza chiamata siccome non fondate delle quali si chiede il rigetto
Circa le domande delle attrice
Nel merito :
accertata la condotta negligente ed omissiva di in Controparte_1
persona del legale rappresentante ,come sopra evidenziata, inosservante degli obblighi contrattuali e della diligenza professionale e per quanto in esposizione indicato e dedotto, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice per le causali di cui in atto di citazione a corrispondere l'ammontare degli stessi che si indicano, nella misura di €
173.689,82 o comunque a quella diversa minore dovesse risultare in corso di causa anche a seguito della espletata CTU;
.
In via istruttoria
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli non ammessi ma decisivi e rilevanti, considerato che il G:I. non ha ammesso i capitoli 1,2,3,4,7.8,12 in quanto vertenti su circostanze documentate e quindi pacifiche , mentre non ha ammesso gli altri capitoli perché valutativi generici o non rilevanti , il che non ci trova d'accordo e quindi andranno ammessi
Pag. 2 di 17 5“ Vero che l'attrice per far fronte alla carenza di liquidità determinata dalla chiusura dei locali ha dovuto ricorrere a finanziamenti bancari come da documentazione prodotta sub 14 che si rammostra?”
Si indicano a testi:
di e Testimone_1 Pt_2 Parte_3
6 “ Vero che già dalla fine del mese di aprile 2020 alcuni dipendenti avevano più volte protestato con il legale rappresentante dell'attrice ,in quanto non venivano regolarmente corrisposti gli stipendi e nemmeno venivano erogati emolumenti a titolo di FIS ?”.
9” Vero che è a conoscenza del teste anche per operatività del suo studio che la chiusura degli esercizi per effetto dei provvedimenti governativi ha determinato l'immediata valorizzazione, da parte dei consulenti del lavoro , nei confronti dei datori di lavoro colpiti dai provvedimenti di chiusura , di dar corso da un lato alla immediata attivazione del Fondo di Integrazione
Salariale e dall'altro di redigere i cedolini paga “ a zero “ vale a dire non riportanti emolumenti ?.”.
10 “ Vero che i pagamenti comprovati dai documenti richiamati da 16 a 19
e che si rammostrano , non sono ripetibili , nei confronti dei dipendenti e nemmeno nei confronti di INPS ?.”.
Pag. 3 di 17 12 “ Vero che gli estratti conto- proforma inviati solo a luglio 2020 dal legale delle convenuta e poi depositati in causa da Controparte_1
e che mi si rammostrano mai erano stati inviati a Pizza House Cafè srl e comunque ricevuti e sottoposti all'attenzione dell'attrice che dunque non li conosceva ?“ .Si indicano a testi su tutti questi ulteriori capitoli e Testimone_2 Parte_3
Sui capitoli, 9 e 10 si indica anche
Dott.ssa di Gardigiano di Scorzè Testimone_3
Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti secondo quanto dedotto nelle nostre note autorizzate del 20 luglio 2023 e sui singoli punti ivi dedotti.
Si ribadiscono le eccezioni in ordine alle istanze istruttorie svolte dalla convenuta come da noi articolate nella terza memoria istruttoria alle quali si rimanda.
In caso di ammissione dei capitoli avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi:
di di e Testimone_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2 Tes_3
di Gardigiano di Scorzé.
[...]
Come già allegato supra, si insiste perché venga disposta la audizione a chiarimenti del CTU, come chiesta nelle nostre note del 20 luglio 2023 e per le ragioni tutte ivi argomentate.
Spese e compensi di causa compensati tra le parti.
Per parte convenuta:
Pag. 4 di 17 Nel merito
- Rigettarsi integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla società in persona del socio Controparte_3
accomandatario legale rappresentante sig. , nei confronti Parte_1
della odierna convenuta, contenersi nei limiti del dovuto e del provato l'eventuale risarcimento;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità in capo alla società per i Controparte_1
fatti di cui è causa, accertarsi e dichiararsi il diritto di quest'ultima ad essere tenuta indenne e manlevata dalla Compagnia di Assicurazioni
[...]
in virtù della polizza assicurativa n. 00000289402712 Controparte_2
sottoscritta il 21.09.2016 ed eventuali successive e/o connesse appendici ed integrazioni, di quanto la medesima società Controparte_1
fosse condannata a pagare nei confronti di parte attrice all'esito della presente causa
- Per l'effetto, condannarsi la società in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata la società in virtù della polizza di assicurazione n. Controparte_1
Pag. 5 di 17 - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, comprese le spese di CTU e di Ctp, come da preavviso di fattura del dott. , Persona_1
consulente tecnico di parte convenuta, allegato sub doc. 74.
In via riconvenzionale
- Accertato e dichiarato che la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante rag. ha svolto nei Controparte_4
confronti della società l'attività descritta in Controparte_3
narrativa, di cui alla diffida in data 10 febbraio 2021, condannarsi la società
in persona del socio accomandatario legale Controparte_3
rappresentante sig. , al pagamento a favore di Parte_1
dell'importo di € 40.648,73 oltre iva ed Controparte_1
interessi, così € 49.591,45 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria
- Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte esperite nelle memorie ex art.183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate il 19/09/2022 ed il 10/10/2022.
Per la terza chiamata:
Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda, diretta o di manleva, siccome svolta nei confronti della Compagnia
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_2
- Nel merito, in via subordinata: dato atto che Compagnia chiamata offre garanzia assicurativa alla nei rigorosi limiti di Controparte_1
cui alla polizza prodotta in atti dalla Compagnia con riferimento sia
Pag. 6 di 17 all'entità del massimale, sia all'esistenza di scoperti e franchigie, contenersi nei limiti di giustizia la domanda di garanzia.
In ogni caso: vittoria di spese e competenze di lite, ovvero la loro per compensazione nel rapporto processuale con la Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in Controparte_3
giudizio avanti al Tribunale di Venezia Controparte_1
esponendo di essere una società che gestisce due esercizi di ristorazione nel comune di il ristorante “Al Chiken” e la birreria pizzeria “Al Pt_2
Toro”; che nel febbraio del 2020 la società aveva 53 dipendenti;
che la società, prima dell'emergenza sanitaria Covid 19 aveva un fatturato medio annuale di circa 2.800.00,00 euro;
che la società, per la consulenza del lavoro, si era rivolta alla convenuta;
che fino al febbraio del 2020, stante il periodo di pandemia, nonostante avesse più volte sollecitato CP_1
ad utilizzare gli ammortizzatori sociali chiedendo che i dipendenti
[...]
fossero posti in FIS, non aveva potuto usufruire di questo beneficio ed era stata costretta a corrispondere gli stipendi ai dipendenti e a pagare i relativi contributi previdenziali;
che solo a fine marzo del 2020 la convenuta aveva attivato il FIS, ma solo per il periodo dal 1 aprile al 16 maggio del 2020, benchè a quella data i locali fossero ancora chiusi;
che aveva sostenuto nel mese di marzo 20202 l'integrarle carico di stipendi , contributi e trattenute
IRPEF per totali 65.000,00 euro;
che tale comportamento aveva determinato la necessità di ricorrere ai finanziamenti bancari per 35.000,00 euro e a sostenere esborsi per il pagamento del personale pari a 38.000,00 euro nel periodo aprile-maggio 2020; che a seguito di errori di
Pag. 7 di 17 inquadramento dei lavoratori compiuti dalla convenuta, aveva dovuto sostenere un maggiore esborso di 20.000,00 euro, oltre a dover versare le sanzioni che le dovranno essere irrogate.
Ciò premesso, evocava in giudizio per sentirla Controparte_1
condannare, accertate le condotte negligenti tenute, al pagamento dell'importo di 173.689,82 euro o altra somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel marito chiedeva il rigetto della domanda e, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione nei cui confronti svolgeva domanda di manleva.
Svolgeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento delle proprie competenze quantificate in 40.648,73, oltre IVA e interessi.
[...]
si costituiva regolarmente in giudizio contestando Controparte_2
l'operatività della polizza.
Il giudice, ritenuto di non dover ammettere la prova per testimoni dedotta dalle parti, disponeva CTU sulla correttezza dell'operato della convenuta.
All'esito tratteneva in decisione la causa.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di fondata sulla circostanza che l'attività Controparte_1
di “consulenza del lavoro” sarebbe stata l'oggetto del rapporto contrattuale in essere con il solo Rag. in proprio. In realtà tale Controparte_4
circostanza non solo non è stata provata, ma le stesse risultanze documentali e gli accertamenti svolti in sede di CTU hanno chiarito che tale attività era stata svolta da Va anche evidenziato Controparte_1
che tale difesa inoltre risulta incompatibile con la richiesta di versamento
Pag. 8 di 17 del corrispettivo per l'attività svolta, oggetto della domanda riconvenzionale.
Ciò premesso, va ricordato che in tema di responsabilità contrattuale del prestatore di opera intellettuale, categoria entro cui va fatta rientrare la società convenuta, nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, che deve essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cass. n. 20707/23).
Più in particolare deve essere provato il conferimento dell'incarico, la sua portata, l'omessa diligenza dell'esecuzione dello stesso o degli obblighi informativi ad esso connessi e l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e il comportamento colposo del professionista.
Nel caso di specie si imputa alla di non aver Controparte_1
adeguatamente assistito la società nel periodo del lock down dovuto alla pandemia da Covid 19 e, in particolare, di non aver fatto ricorso, nonostante le richieste in tal senso, per il proprio personale composto da 53 dipendenti, all'attivazione del Fono di Integrazione Salariale e ciò dal marzo 2020 ad aprile 2020, salvo farla attivarla successivamente solo fino al 16 maggio, quando i locali erano ancora chiusi.
Si rimprovera alla anche una serie di altre Controparte_1
inadempienze sotto il profilo dell'inquadramento retributivo e contributivo
Pag. 9 di 17 dei lavoratori, nonché la responsabilità indiretta della società per le sanzioni che saranno irrogate alla società attrice per il ritardo nei pagamenti dei contributi previdenziali, dovuto alla carenza di liquidità, nonostante il ricorso ad un finanziamento bancario di 30.000,00 euro, necessitato dal mancato tempestivo ricorso al FIS.
La domanda proposta va disattesa, essendo emerso, in sede di CTU,
l'assenza di comportamenti negligenti da parte della convenuta.
Il consulente dott. , il quale ha redatto il proprio elaborato Persona_2
secondo una corretta metodologia dando una risposta pienamente esaustiva al quesito posto, ha precisato che il Fondo Integrazione Salariale è regolato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 art. 29 e che: “In via eccezionale, in relazione alla grave emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus infettivo COVID-19, con più provvedimenti nel 2020 è stato istituito detto ammortizzatore sociale con specifica causale COVID-19, con l'intento di semplificare la procedura, in quanto veniva meno l'obbligo di numerosi ulteriori adempimenti usualmente previsti, tra i quali redigere una complessa e dettagliata relazione, ecc.”. Egli ha precisato che: “Dalla documentazione in atti emerge che si è attivato CP_1
tempestivamente con l'avvio della procedura sindacale in data 30 marzo
2020, considerato che il primo Decreto che ha istituito il fondo integrazione salariale con causale COVID-19 è il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 art. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020; solo dopo l'implementazione delle procedure da parte di INPS, era stato possibile inviare le istanze telematiche di accesso all'ammortizzatore, a partire circa dal 24 marzo 2020”. Il consulente ha poi negato che l'assunto di parte attrice per cui avrebbe sopportato “dai primi di marzo 2020 al 30 maggio
Pag. 10 di 17 2020, l'integrale carico di stipendi, contributi ed altri oneri”, in quanto smentito dalla documentazione dimessa in quanto dal LUL dei mesi di marzo 2020, aprile 2020 e maggio 2020, tutti i dipendenti sono “stati considerati assenti per le ore sopra indicate per accesso all'ammortizzatore del fondo integrazione salariale, la cui relativa indennità è stata loro pagata direttamente da parte di INPS”. Più in particolare il CTU ha precisato che:
“dall'esame del libro unico del lavoro ed a seguito della documentazione trasmessa da parte di INPS nell'ambito delle operazioni peritali, risulta chiaramente che si è attivato correttamente e nel Controparte_1
rispetto dei termini di Legge in merito alla presentazione delle domande dell'ammortizzatore sociale “Fondo Integrazione Salariale” per i periodi dal 09 marzo 2020 al 14 marzo 2020, dal 16 marzo 2020 al 16 maggio
2020 e dal 17 maggio 2020 al 31 maggio 2020, in relazione ai quali INPS ha corrisposto direttamente ai lavoratori interessati l'importo complessivo della prestazione lordo di € 80.049,42 per 14.911,27 ore, peraltro, in misura maggiore rispetto all'importo complessivo di € 78.398,86 per 14.620,06 ore evidenziato nel LUL dei mesi di marzo 2020, aprile 2020 e maggio
2020…Pizza ha richiesto l'ammortizzatore del Fondo Parte_4
Integrazione Salariale per il tramite di con Controparte_1
pagamento diretto della prestazione da parte di INPS ai lavoratori, quindi non con anticipo aziendale da detrarre dalla contribuzione dovuta e, pertanto, parte attrice non ha riscosso alcun importo per detto ammortizzatore, appunto perché pagato direttamente da parte di INPS ai lavoratori coinvolti, che, pertanto, non hanno ricevuto la retribuzione da parte del datore di lavoro nei mesi di marzo 2020, aprile 2020 e maggio
Pag. 11 di 17 2020 in relazione alle ore ammortizzatore Fondo Integrazione Salariale, in quanto autorizzate e pagate direttamente ai lavoratori da parte di INPS”.
Il consulente ha poi spiegato che: “anche se in effetti i lavoratori fossero stati considerati in ferie e permessi (come affermato da parte attrice – nota della scrivente), anziché, come peraltro correttamente avvenuto, assenti per accesso al fondo integrazione salariale, sicuramente Controparte_3
non avrebbe potuto in ogni caso richiedere ad la Controparte_1
restituzione del costo eventualmente sostenuto per tali istituti contrattuali in assenza di specifica contestazione del collocamento in ferie da parte dei lavoratori, come nel prosieguo precisato. Ed infatti, le retribuzioni corrisposte al personale dipendente in occasione della fruizione di ferie e permessi vanno ad abbattere il fondo costi sospesi accantonato in azienda per tali istituti contrattuali e quindi maturato precedentemente all'assenza.
Nel caso di incapienza del maturato nei mesi precedenti, comunque, il corrispettivo di eventuali ferie o permessi goduti in più va normalmente a diminuire il saldo competenze di fine rapporto e viene quindi detratto/recuperato dai lavoratori. Come sopra accennato, l'unico caso in cui avrebbe avuto il totale carico del costo stipendi si Controparte_3
sarebbe verificato nell'ipotesi in cui i lavoratori avessero contestato il collocamento in ferie durante il periodo di lock down, in quanto la funzione delle ferie è quella di ristorare i lavoratori delle energie psicofisiche, ristoro che sicuramente non sarebbe avvenuto durante il picco di fase pandemica.
Ma non risulta che vi sia stata alcuna contestazione da parte dei lavoratori”.
Ne consegue che parte attrice parte attrice non ha titolo di chiedere a parte convenuta 30.000,00 euro che afferma di aver destinato al pagamento di ferie e permessi goduti da parte dei lavoratori.
Pag. 12 di 17 Quanto poi alle differenze retributive, per cui parte attrice chiede il ristoro di 20.000,00 euro, va osservato che il consulente ha potuto accertare che si tratta solo di differenze retributive comunque dovute e pagate in ritardo ai lavoratori, i quali non risulta abbiano richiesto alcun interesse.
Infine con riguardo alle sanzioni asseritamente conseguenti al ritardato pagamento dei contributi per i lavoratori, il CTU ha chiarito quanto segue:
“In ogni caso, per fronteggiare le ricadute economiche derivate dall'epidemia da Covid-19, il Governo, con il decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9, integrato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ha disposto la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da febbraio a maggio 2020. Al termine del periodo di sospensione, è stata prevista la restituzione dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione. L' , con la circolare INPS 9 CP_5
aprile 2020, n. 52, ha comunicato le istruzioni operative e contabili relative alla sospensione degli adempimenti di natura contributiva ai soggetti interessati. Ulteriori indicazioni circa la sospensione e proroga dei versamenti e degli adempimenti sono presenti nel messaggio 25 maggio
2020, n. 2162 e nella circolare INPS 28 maggio 2020, n. 64. In particolare, in quest'ultima sono presenti istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e alla proroga della ripresa dei versamenti sospesi, in relazione alle diverse gestioni interessate. L'istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
Pag. 13 di 17 professionali, poteva essere trasmessa fino al 30 settembre 2020. Ulteriori indicazioni erano contenute nel messaggio 14 settembre 2020, n. 3331. In ragione di quanto precede, il nuovo professionista subentrante avrebbe ben potuto presentare istanza di dilazione specifica prevista per la particolare situazione, senza aggravio di sanzioni e interessi, ma, tuttavia, pare sia stata presentata erroneamente istanza con modalità ordinaria”, circostanza quest'ultima non attribuibile alla convenuta.
Del tutto defatigatorie risultano poi le censure mosse alla CTU da parte attrice ed al metodo utilizzato, facendo proprie le osservazioni del proprio
CTP, dott.ssa Va evidenziato che il CTU ha dato completa e Per_3
sufficiente risposta alle osservazioni della consulente, riconfermando le proprie conclusioni e dando una risposta condivisibile al quesito post.
L'asserita circostanza poi che l'attrice avrebbe comunque fatto autonomamente dei pagamenti non dovuti, sta indicare ancor più come le censure mosse non siano imputabili a ma ad un Controparte_1
errore dell'attore.
Ne consegue che alcuna negligenza può essere ravvisata nell'operato di con conseguente rigetto della domanda svolta Controparte_1
in via principale.
Può invece conseguentemente trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta di saldo degli onorari dovuti per l'attività svolta. Non vi è stata una specifica contestazione in ordine alle somme richieste salvo affermare in modo generico che l'attività non sarebbe stata provata e non sarebbe stata convenuto il pagamento di penali per il recesso anticipato.
Pag. 14 di 17 Ora in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa per cui viene chiesto il compenso (doc. 18 di parte convenuta), risulta di tutta evidenza che essa
è provata dagli accertamenti compiuti dal CTU e dalla documentazione prodotta solo nei limiti dell'attività svolta tra marzo e giugno 2020, non potendo il solo l'elenco allegato alla missiva inviata costituire prova dell'attività ivi indicata, non potendo certo la relativa prova desumersi per presunzioni. Va altresì evidenziato che la stessa convenuta ha precisato il proprio credito in sede di comparsa conclusionale affermando che:
“ è tuttora creditrice per tutta l'attività svolta Controparte_1
nelle mensilità di marzo, aprile, maggio, sino al 10 giugno 2020, perla chiusura delle paghe del mese di maggio 2020 e relativi adempimenti, per la chiusura dell'anno 2019 e per tutte le incombenze relative all'anno 2019, tra cui l'invio del mod. 770/2020, attività tutte pretese da Controparte_3
(cfr. doc. 16 parte convenuta). Trattasi in particolare dell'attività
[...]
dettagliata e conteggiata nel prospetto sub doc. 67, oggetto di diffida allegata sub doc. 18, svolta dal mese di marzo 2020 al 30 ottobre 2020 a favore di per un importo di € 11.391,00 oltre iva, di Controparte_3
cui € 4.200,00 per recesso anticipato (cfr. pagine 73 e 74 del file denominato doc. 67)”.
Va tuttavia osservato che non è stata provata la pattuizione di penali in caso di recesso anticipato dall'incarico per cui tale posta non risulta effettivamente dovuta. Ne consegue che parte attrice deve essere condannata al solo versamento dell'importo di 11.391,00 euro, più IVA, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Pag. 15 di 17 Deve inoltre essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta non sussistendone i presupposti di legge, non essendo stato provato che l'azione sia stata proposta con dolo o colpa grave.
Del tutto irrilevante, infine, la prova per testimoni dedotta dalle parti, come già motivato in sede di ordinanza istruttoria.
Al rigetto della domanda consegue anche la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite della convenuta e della terza chiamata, in quanto la domanda di manleva è stata motivata dalla domanda attorea che non appariva prima facie infondata. Infatti, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n.
10364/23).
Esse sono liquidate nei limiti del decisum nella misura media di scaglione.
Le spese di CTU e CTP vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 16 di 17 Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa sub RG
8613/21 proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
, con la chiamata in causa di Controparte_6 [...]
così decide: Controparte_2
• Rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di
[...]
e in accoglimento di quella riconvenzionale proposta CP_7
da quest'ultima, condanna a corrispondere a Controparte_3
l'importo di 11.391,00 euro, più IVA, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• Condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta e della terza chiamata delle spese di lite del grado che liquida, per ciascuna, in 5.077,00 euro per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
• Pone definitivamente le spese di CTU e CTP a carico di parte attrice.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 “ Vero che per quanto attiene la compilazione ed inoltro i modelli SR
41, ancora il 27 di Aprile 2020 gli stessi non erano ancora stati offerti in comunicazione all'attrice da parte di , e pertanto Controparte_1
l'attrice non poteva compilarli ?”
00000289402712 sottoscritta il 21.09.2016 ed eventuali successive e/o connesse appendici ed integrazioni, di quanto la medesima società fosse condannata a pagare nei confronti di parte Controparte_1
attrice all'esito della presente causa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8613/21 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
C.F. Parte_1
, con l'Avv. ZANATA ROBERTO P.IVA_1
ATTORE
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PATTARELLO CLARISSE
CONVENUTO
con l'intervento di con l'Avv. MAURIZIO GUIDONI Controparte_2
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Circa la riconvenzionale di CP_1 CP_1 Rigettarsi la domanda riconvenzionale in quanto infondata per quanto articolatamente esposto nei nostri scritti difensivi ed in quanto non provata
Circa le domande di Controparte_2
Si prende atto che la compagnia allega la non operatività della polizza e la tardività della denuncia, questioni sulle quali ha dedotto la convenuta. Nel merito delle pretese della attrice si contestano le allegazioni e domande della terza chiamata siccome non fondate delle quali si chiede il rigetto
Circa le domande delle attrice
Nel merito :
accertata la condotta negligente ed omissiva di in Controparte_1
persona del legale rappresentante ,come sopra evidenziata, inosservante degli obblighi contrattuali e della diligenza professionale e per quanto in esposizione indicato e dedotto, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice per le causali di cui in atto di citazione a corrispondere l'ammontare degli stessi che si indicano, nella misura di €
173.689,82 o comunque a quella diversa minore dovesse risultare in corso di causa anche a seguito della espletata CTU;
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In via istruttoria
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli non ammessi ma decisivi e rilevanti, considerato che il G:I. non ha ammesso i capitoli 1,2,3,4,7.8,12 in quanto vertenti su circostanze documentate e quindi pacifiche , mentre non ha ammesso gli altri capitoli perché valutativi generici o non rilevanti , il che non ci trova d'accordo e quindi andranno ammessi
Pag. 2 di 17 5“ Vero che l'attrice per far fronte alla carenza di liquidità determinata dalla chiusura dei locali ha dovuto ricorrere a finanziamenti bancari come da documentazione prodotta sub 14 che si rammostra?”
Si indicano a testi:
di e Testimone_1 Pt_2 Parte_3
6 “ Vero che già dalla fine del mese di aprile 2020 alcuni dipendenti avevano più volte protestato con il legale rappresentante dell'attrice ,in quanto non venivano regolarmente corrisposti gli stipendi e nemmeno venivano erogati emolumenti a titolo di FIS ?”.
9” Vero che è a conoscenza del teste anche per operatività del suo studio che la chiusura degli esercizi per effetto dei provvedimenti governativi ha determinato l'immediata valorizzazione, da parte dei consulenti del lavoro , nei confronti dei datori di lavoro colpiti dai provvedimenti di chiusura , di dar corso da un lato alla immediata attivazione del Fondo di Integrazione
Salariale e dall'altro di redigere i cedolini paga “ a zero “ vale a dire non riportanti emolumenti ?.”.
10 “ Vero che i pagamenti comprovati dai documenti richiamati da 16 a 19
e che si rammostrano , non sono ripetibili , nei confronti dei dipendenti e nemmeno nei confronti di INPS ?.”.
Pag. 3 di 17 12 “ Vero che gli estratti conto- proforma inviati solo a luglio 2020 dal legale delle convenuta e poi depositati in causa da Controparte_1
e che mi si rammostrano mai erano stati inviati a Pizza House Cafè srl e comunque ricevuti e sottoposti all'attenzione dell'attrice che dunque non li conosceva ?“ .Si indicano a testi su tutti questi ulteriori capitoli e Testimone_2 Parte_3
Sui capitoli, 9 e 10 si indica anche
Dott.ssa di Gardigiano di Scorzè Testimone_3
Si chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti secondo quanto dedotto nelle nostre note autorizzate del 20 luglio 2023 e sui singoli punti ivi dedotti.
Si ribadiscono le eccezioni in ordine alle istanze istruttorie svolte dalla convenuta come da noi articolate nella terza memoria istruttoria alle quali si rimanda.
In caso di ammissione dei capitoli avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi:
di di e Testimone_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2 Tes_3
di Gardigiano di Scorzé.
[...]
Come già allegato supra, si insiste perché venga disposta la audizione a chiarimenti del CTU, come chiesta nelle nostre note del 20 luglio 2023 e per le ragioni tutte ivi argomentate.
Spese e compensi di causa compensati tra le parti.
Per parte convenuta:
Pag. 4 di 17 Nel merito
- Rigettarsi integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla società in persona del socio Controparte_3
accomandatario legale rappresentante sig. , nei confronti Parte_1
della odierna convenuta, contenersi nei limiti del dovuto e del provato l'eventuale risarcimento;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità in capo alla società per i Controparte_1
fatti di cui è causa, accertarsi e dichiararsi il diritto di quest'ultima ad essere tenuta indenne e manlevata dalla Compagnia di Assicurazioni
[...]
in virtù della polizza assicurativa n. 00000289402712 Controparte_2
sottoscritta il 21.09.2016 ed eventuali successive e/o connesse appendici ed integrazioni, di quanto la medesima società Controparte_1
fosse condannata a pagare nei confronti di parte attrice all'esito della presente causa
- Per l'effetto, condannarsi la società in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata la società in virtù della polizza di assicurazione n. Controparte_1
Pag. 5 di 17 - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, comprese le spese di CTU e di Ctp, come da preavviso di fattura del dott. , Persona_1
consulente tecnico di parte convenuta, allegato sub doc. 74.
In via riconvenzionale
- Accertato e dichiarato che la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante rag. ha svolto nei Controparte_4
confronti della società l'attività descritta in Controparte_3
narrativa, di cui alla diffida in data 10 febbraio 2021, condannarsi la società
in persona del socio accomandatario legale Controparte_3
rappresentante sig. , al pagamento a favore di Parte_1
dell'importo di € 40.648,73 oltre iva ed Controparte_1
interessi, così € 49.591,45 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria
- Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte esperite nelle memorie ex art.183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate il 19/09/2022 ed il 10/10/2022.
Per la terza chiamata:
Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda, diretta o di manleva, siccome svolta nei confronti della Compagnia
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP_2
- Nel merito, in via subordinata: dato atto che Compagnia chiamata offre garanzia assicurativa alla nei rigorosi limiti di Controparte_1
cui alla polizza prodotta in atti dalla Compagnia con riferimento sia
Pag. 6 di 17 all'entità del massimale, sia all'esistenza di scoperti e franchigie, contenersi nei limiti di giustizia la domanda di garanzia.
In ogni caso: vittoria di spese e competenze di lite, ovvero la loro per compensazione nel rapporto processuale con la Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in Controparte_3
giudizio avanti al Tribunale di Venezia Controparte_1
esponendo di essere una società che gestisce due esercizi di ristorazione nel comune di il ristorante “Al Chiken” e la birreria pizzeria “Al Pt_2
Toro”; che nel febbraio del 2020 la società aveva 53 dipendenti;
che la società, prima dell'emergenza sanitaria Covid 19 aveva un fatturato medio annuale di circa 2.800.00,00 euro;
che la società, per la consulenza del lavoro, si era rivolta alla convenuta;
che fino al febbraio del 2020, stante il periodo di pandemia, nonostante avesse più volte sollecitato CP_1
ad utilizzare gli ammortizzatori sociali chiedendo che i dipendenti
[...]
fossero posti in FIS, non aveva potuto usufruire di questo beneficio ed era stata costretta a corrispondere gli stipendi ai dipendenti e a pagare i relativi contributi previdenziali;
che solo a fine marzo del 2020 la convenuta aveva attivato il FIS, ma solo per il periodo dal 1 aprile al 16 maggio del 2020, benchè a quella data i locali fossero ancora chiusi;
che aveva sostenuto nel mese di marzo 20202 l'integrarle carico di stipendi , contributi e trattenute
IRPEF per totali 65.000,00 euro;
che tale comportamento aveva determinato la necessità di ricorrere ai finanziamenti bancari per 35.000,00 euro e a sostenere esborsi per il pagamento del personale pari a 38.000,00 euro nel periodo aprile-maggio 2020; che a seguito di errori di
Pag. 7 di 17 inquadramento dei lavoratori compiuti dalla convenuta, aveva dovuto sostenere un maggiore esborso di 20.000,00 euro, oltre a dover versare le sanzioni che le dovranno essere irrogate.
Ciò premesso, evocava in giudizio per sentirla Controparte_1
condannare, accertate le condotte negligenti tenute, al pagamento dell'importo di 173.689,82 euro o altra somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel marito chiedeva il rigetto della domanda e, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa la propria assicurazione nei cui confronti svolgeva domanda di manleva.
Svolgeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento delle proprie competenze quantificate in 40.648,73, oltre IVA e interessi.
[...]
si costituiva regolarmente in giudizio contestando Controparte_2
l'operatività della polizza.
Il giudice, ritenuto di non dover ammettere la prova per testimoni dedotta dalle parti, disponeva CTU sulla correttezza dell'operato della convenuta.
All'esito tratteneva in decisione la causa.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di fondata sulla circostanza che l'attività Controparte_1
di “consulenza del lavoro” sarebbe stata l'oggetto del rapporto contrattuale in essere con il solo Rag. in proprio. In realtà tale Controparte_4
circostanza non solo non è stata provata, ma le stesse risultanze documentali e gli accertamenti svolti in sede di CTU hanno chiarito che tale attività era stata svolta da Va anche evidenziato Controparte_1
che tale difesa inoltre risulta incompatibile con la richiesta di versamento
Pag. 8 di 17 del corrispettivo per l'attività svolta, oggetto della domanda riconvenzionale.
Ciò premesso, va ricordato che in tema di responsabilità contrattuale del prestatore di opera intellettuale, categoria entro cui va fatta rientrare la società convenuta, nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, che deve essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cass. n. 20707/23).
Più in particolare deve essere provato il conferimento dell'incarico, la sua portata, l'omessa diligenza dell'esecuzione dello stesso o degli obblighi informativi ad esso connessi e l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e il comportamento colposo del professionista.
Nel caso di specie si imputa alla di non aver Controparte_1
adeguatamente assistito la società nel periodo del lock down dovuto alla pandemia da Covid 19 e, in particolare, di non aver fatto ricorso, nonostante le richieste in tal senso, per il proprio personale composto da 53 dipendenti, all'attivazione del Fono di Integrazione Salariale e ciò dal marzo 2020 ad aprile 2020, salvo farla attivarla successivamente solo fino al 16 maggio, quando i locali erano ancora chiusi.
Si rimprovera alla anche una serie di altre Controparte_1
inadempienze sotto il profilo dell'inquadramento retributivo e contributivo
Pag. 9 di 17 dei lavoratori, nonché la responsabilità indiretta della società per le sanzioni che saranno irrogate alla società attrice per il ritardo nei pagamenti dei contributi previdenziali, dovuto alla carenza di liquidità, nonostante il ricorso ad un finanziamento bancario di 30.000,00 euro, necessitato dal mancato tempestivo ricorso al FIS.
La domanda proposta va disattesa, essendo emerso, in sede di CTU,
l'assenza di comportamenti negligenti da parte della convenuta.
Il consulente dott. , il quale ha redatto il proprio elaborato Persona_2
secondo una corretta metodologia dando una risposta pienamente esaustiva al quesito posto, ha precisato che il Fondo Integrazione Salariale è regolato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 art. 29 e che: “In via eccezionale, in relazione alla grave emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus infettivo COVID-19, con più provvedimenti nel 2020 è stato istituito detto ammortizzatore sociale con specifica causale COVID-19, con l'intento di semplificare la procedura, in quanto veniva meno l'obbligo di numerosi ulteriori adempimenti usualmente previsti, tra i quali redigere una complessa e dettagliata relazione, ecc.”. Egli ha precisato che: “Dalla documentazione in atti emerge che si è attivato CP_1
tempestivamente con l'avvio della procedura sindacale in data 30 marzo
2020, considerato che il primo Decreto che ha istituito il fondo integrazione salariale con causale COVID-19 è il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 art. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020; solo dopo l'implementazione delle procedure da parte di INPS, era stato possibile inviare le istanze telematiche di accesso all'ammortizzatore, a partire circa dal 24 marzo 2020”. Il consulente ha poi negato che l'assunto di parte attrice per cui avrebbe sopportato “dai primi di marzo 2020 al 30 maggio
Pag. 10 di 17 2020, l'integrale carico di stipendi, contributi ed altri oneri”, in quanto smentito dalla documentazione dimessa in quanto dal LUL dei mesi di marzo 2020, aprile 2020 e maggio 2020, tutti i dipendenti sono “stati considerati assenti per le ore sopra indicate per accesso all'ammortizzatore del fondo integrazione salariale, la cui relativa indennità è stata loro pagata direttamente da parte di INPS”. Più in particolare il CTU ha precisato che:
“dall'esame del libro unico del lavoro ed a seguito della documentazione trasmessa da parte di INPS nell'ambito delle operazioni peritali, risulta chiaramente che si è attivato correttamente e nel Controparte_1
rispetto dei termini di Legge in merito alla presentazione delle domande dell'ammortizzatore sociale “Fondo Integrazione Salariale” per i periodi dal 09 marzo 2020 al 14 marzo 2020, dal 16 marzo 2020 al 16 maggio
2020 e dal 17 maggio 2020 al 31 maggio 2020, in relazione ai quali INPS ha corrisposto direttamente ai lavoratori interessati l'importo complessivo della prestazione lordo di € 80.049,42 per 14.911,27 ore, peraltro, in misura maggiore rispetto all'importo complessivo di € 78.398,86 per 14.620,06 ore evidenziato nel LUL dei mesi di marzo 2020, aprile 2020 e maggio
2020…Pizza ha richiesto l'ammortizzatore del Fondo Parte_4
Integrazione Salariale per il tramite di con Controparte_1
pagamento diretto della prestazione da parte di INPS ai lavoratori, quindi non con anticipo aziendale da detrarre dalla contribuzione dovuta e, pertanto, parte attrice non ha riscosso alcun importo per detto ammortizzatore, appunto perché pagato direttamente da parte di INPS ai lavoratori coinvolti, che, pertanto, non hanno ricevuto la retribuzione da parte del datore di lavoro nei mesi di marzo 2020, aprile 2020 e maggio
Pag. 11 di 17 2020 in relazione alle ore ammortizzatore Fondo Integrazione Salariale, in quanto autorizzate e pagate direttamente ai lavoratori da parte di INPS”.
Il consulente ha poi spiegato che: “anche se in effetti i lavoratori fossero stati considerati in ferie e permessi (come affermato da parte attrice – nota della scrivente), anziché, come peraltro correttamente avvenuto, assenti per accesso al fondo integrazione salariale, sicuramente Controparte_3
non avrebbe potuto in ogni caso richiedere ad la Controparte_1
restituzione del costo eventualmente sostenuto per tali istituti contrattuali in assenza di specifica contestazione del collocamento in ferie da parte dei lavoratori, come nel prosieguo precisato. Ed infatti, le retribuzioni corrisposte al personale dipendente in occasione della fruizione di ferie e permessi vanno ad abbattere il fondo costi sospesi accantonato in azienda per tali istituti contrattuali e quindi maturato precedentemente all'assenza.
Nel caso di incapienza del maturato nei mesi precedenti, comunque, il corrispettivo di eventuali ferie o permessi goduti in più va normalmente a diminuire il saldo competenze di fine rapporto e viene quindi detratto/recuperato dai lavoratori. Come sopra accennato, l'unico caso in cui avrebbe avuto il totale carico del costo stipendi si Controparte_3
sarebbe verificato nell'ipotesi in cui i lavoratori avessero contestato il collocamento in ferie durante il periodo di lock down, in quanto la funzione delle ferie è quella di ristorare i lavoratori delle energie psicofisiche, ristoro che sicuramente non sarebbe avvenuto durante il picco di fase pandemica.
Ma non risulta che vi sia stata alcuna contestazione da parte dei lavoratori”.
Ne consegue che parte attrice parte attrice non ha titolo di chiedere a parte convenuta 30.000,00 euro che afferma di aver destinato al pagamento di ferie e permessi goduti da parte dei lavoratori.
Pag. 12 di 17 Quanto poi alle differenze retributive, per cui parte attrice chiede il ristoro di 20.000,00 euro, va osservato che il consulente ha potuto accertare che si tratta solo di differenze retributive comunque dovute e pagate in ritardo ai lavoratori, i quali non risulta abbiano richiesto alcun interesse.
Infine con riguardo alle sanzioni asseritamente conseguenti al ritardato pagamento dei contributi per i lavoratori, il CTU ha chiarito quanto segue:
“In ogni caso, per fronteggiare le ricadute economiche derivate dall'epidemia da Covid-19, il Governo, con il decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9, integrato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ha disposto la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da febbraio a maggio 2020. Al termine del periodo di sospensione, è stata prevista la restituzione dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione. L' , con la circolare INPS 9 CP_5
aprile 2020, n. 52, ha comunicato le istruzioni operative e contabili relative alla sospensione degli adempimenti di natura contributiva ai soggetti interessati. Ulteriori indicazioni circa la sospensione e proroga dei versamenti e degli adempimenti sono presenti nel messaggio 25 maggio
2020, n. 2162 e nella circolare INPS 28 maggio 2020, n. 64. In particolare, in quest'ultima sono presenti istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e alla proroga della ripresa dei versamenti sospesi, in relazione alle diverse gestioni interessate. L'istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
Pag. 13 di 17 professionali, poteva essere trasmessa fino al 30 settembre 2020. Ulteriori indicazioni erano contenute nel messaggio 14 settembre 2020, n. 3331. In ragione di quanto precede, il nuovo professionista subentrante avrebbe ben potuto presentare istanza di dilazione specifica prevista per la particolare situazione, senza aggravio di sanzioni e interessi, ma, tuttavia, pare sia stata presentata erroneamente istanza con modalità ordinaria”, circostanza quest'ultima non attribuibile alla convenuta.
Del tutto defatigatorie risultano poi le censure mosse alla CTU da parte attrice ed al metodo utilizzato, facendo proprie le osservazioni del proprio
CTP, dott.ssa Va evidenziato che il CTU ha dato completa e Per_3
sufficiente risposta alle osservazioni della consulente, riconfermando le proprie conclusioni e dando una risposta condivisibile al quesito post.
L'asserita circostanza poi che l'attrice avrebbe comunque fatto autonomamente dei pagamenti non dovuti, sta indicare ancor più come le censure mosse non siano imputabili a ma ad un Controparte_1
errore dell'attore.
Ne consegue che alcuna negligenza può essere ravvisata nell'operato di con conseguente rigetto della domanda svolta Controparte_1
in via principale.
Può invece conseguentemente trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta di saldo degli onorari dovuti per l'attività svolta. Non vi è stata una specifica contestazione in ordine alle somme richieste salvo affermare in modo generico che l'attività non sarebbe stata provata e non sarebbe stata convenuto il pagamento di penali per il recesso anticipato.
Pag. 14 di 17 Ora in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa per cui viene chiesto il compenso (doc. 18 di parte convenuta), risulta di tutta evidenza che essa
è provata dagli accertamenti compiuti dal CTU e dalla documentazione prodotta solo nei limiti dell'attività svolta tra marzo e giugno 2020, non potendo il solo l'elenco allegato alla missiva inviata costituire prova dell'attività ivi indicata, non potendo certo la relativa prova desumersi per presunzioni. Va altresì evidenziato che la stessa convenuta ha precisato il proprio credito in sede di comparsa conclusionale affermando che:
“ è tuttora creditrice per tutta l'attività svolta Controparte_1
nelle mensilità di marzo, aprile, maggio, sino al 10 giugno 2020, perla chiusura delle paghe del mese di maggio 2020 e relativi adempimenti, per la chiusura dell'anno 2019 e per tutte le incombenze relative all'anno 2019, tra cui l'invio del mod. 770/2020, attività tutte pretese da Controparte_3
(cfr. doc. 16 parte convenuta). Trattasi in particolare dell'attività
[...]
dettagliata e conteggiata nel prospetto sub doc. 67, oggetto di diffida allegata sub doc. 18, svolta dal mese di marzo 2020 al 30 ottobre 2020 a favore di per un importo di € 11.391,00 oltre iva, di Controparte_3
cui € 4.200,00 per recesso anticipato (cfr. pagine 73 e 74 del file denominato doc. 67)”.
Va tuttavia osservato che non è stata provata la pattuizione di penali in caso di recesso anticipato dall'incarico per cui tale posta non risulta effettivamente dovuta. Ne consegue che parte attrice deve essere condannata al solo versamento dell'importo di 11.391,00 euro, più IVA, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Pag. 15 di 17 Deve inoltre essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta non sussistendone i presupposti di legge, non essendo stato provato che l'azione sia stata proposta con dolo o colpa grave.
Del tutto irrilevante, infine, la prova per testimoni dedotta dalle parti, come già motivato in sede di ordinanza istruttoria.
Al rigetto della domanda consegue anche la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite della convenuta e della terza chiamata, in quanto la domanda di manleva è stata motivata dalla domanda attorea che non appariva prima facie infondata. Infatti, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n.
10364/23).
Esse sono liquidate nei limiti del decisum nella misura media di scaglione.
Le spese di CTU e CTP vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 16 di 17 Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa sub RG
8613/21 proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
, con la chiamata in causa di Controparte_6 [...]
così decide: Controparte_2
• Rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di
[...]
e in accoglimento di quella riconvenzionale proposta CP_7
da quest'ultima, condanna a corrispondere a Controparte_3
l'importo di 11.391,00 euro, più IVA, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• Condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta e della terza chiamata delle spese di lite del grado che liquida, per ciascuna, in 5.077,00 euro per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
• Pone definitivamente le spese di CTU e CTP a carico di parte attrice.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 “ Vero che per quanto attiene la compilazione ed inoltro i modelli SR
41, ancora il 27 di Aprile 2020 gli stessi non erano ancora stati offerti in comunicazione all'attrice da parte di , e pertanto Controparte_1
l'attrice non poteva compilarli ?”
00000289402712 sottoscritta il 21.09.2016 ed eventuali successive e/o connesse appendici ed integrazioni, di quanto la medesima società fosse condannata a pagare nei confronti di parte Controparte_1
attrice all'esito della presente causa.