Sentenza 28 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 12 aprile 2022
Ordinanza collegiale 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 11/05/2022, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 00264/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2021, proposto da
OS PO, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Guido Rodio, Lorenzo Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'atto di significazione, invito e diffida notificato in data 20.11.2020 al Comune di Ostuni, volto a sollecitare l'adozione degli atti necessari a proseguire e concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- la Sig.ra PO è proprietaria di una villetta sita nel comprensorio di Rosa Marina;
- in data 17.11.2017 la ricorrente presentava al Comune di Ostuni l’istanza prot. n. 52236 onde ottenere l’assenso alla realizzazione di alcune opere di ristrutturazione e ampliamento della predetta villetta (consistenti in una tettoia, una piccola centrale termica e nell’apertura di due finestre);
- la pratica veniva poi integrata in data 2.10.2018, con una riduzione dell’intervento edilizio;
- in data 5.3.2019 la Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Ostuni esprimeva parere favorevole;
- con nota prot. n. 18140-P del 6.09.2019 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprimeva parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- avverso tali provvedimenti la sig.ra PO è insorta dinanzi a questo TAR con il ricorso rubricato sub n. 1531/2019, che è stato accolto con sentenza n. 93/2020 del 30.01.2020;
- la suddetta sentenza è stata poi oggetto di ricorso in appello da parte del Ministero per i Beni e le Attività, che è stato accolto dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6821/2020 del 5.11.2020), con la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso primo grado, nel presupposto che il parere negativo della Soprintendenza avesse valore endo-procedimentale (in tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto che “ l’atto finale e conclusivo del procedimento ivi contemplato è di competenza della regione o dell’ente subdelegato, mentre il parere della Soprintendenza ha funzione meramente consultiva ”);
- a seguito della predetta pronuncia, la Sig.ra PO, al fine di addivenire alla conclusione del procedimento, con atto del 20.11.2020 ha diffidato l’Amministrazione comunale a pronunciarsi in ordine al rilascio del titolo edilizio entro 30 giorni dalla relativa notifica;
- ciò nonostante, il Comune di Ostuni è rimasto inerte;
- a seguito dell’inerzia dell’Ente, la sig.ra PO è nuovamente insorta dinanzi a questo TAR onde ottenere la condanna del comune alla adozione di un provvedimento espresso;
- con sentenza n. 1902/2021, questo TAR ha condannato l’Amministrazione comunale “ a provvedere espressamente sull'istanza della ricorrente e sulla conseguente diffida del 20.11.2020 nel termine di giorni 60 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza ”;
Rilevato che con istanza in data 13.04.2022 parte ricorrente, premesso che la “succitata sentenza è stata ritualmente notificata al Comune di Ostuni a mezzo pec in data 28.12.2021 ed è passata in giudicato”, ha rappresentato la perdurante inerzia dell’Amministrazione nel prestare ottemperanza al dictum giudiziale e ha quindi chiesto la “nomina di un Commissario ad acta che provveda ad adottare in via sostitutiva i provvedimenti necessari a dare esecuzione all’ordine impartito dal Giudice con sentenza n. 1902/2021”;
Considerato che sussistono i presupposti per la nomina del Commissario ad acta, nella persona dell’ing. Nicola Giordano, già Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Regione Puglia, il quale provvederà a prestare esecuzione alla sentenza n. 1902 del 28.12.2021, e quindi a provvedere espressamente sull'istanza della ricorrente e sulla conseguente diffida del 20.11.2020, con assegnazione di gg. 90 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per l’adempimento dell’incarico ricevuto;
Ritenuto di porre sin d’ora il compenso del Commissario ad acta a carico del Comune di Ostuni, con riserva di provvedere alla relativa determinazione, su istanza di parte, con separato provvedimento successivamente alla esecuzione dell’incarico, fermo restando che i relativi oneri, siccome imputabili al perdurante inadempimento dell’Amministrazione comunale, potranno assumere rilevanza sotto il profilo del possibile danno erariale ( cfr. Corte dei Conti, Sez. Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, 2 ottobre 2020 n. 255 );
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima nomina quale Commissario ad acta nel giudizio in esame l’ing. Nicola Giordano, già Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Regione Puglia, con assegnazione di gg. 90 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per l’evasione dell’incarico ricevuto.
Pone il compenso del Commissario ad acta a carico del Comune di Ostuni.
Dispone che la Segreteria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, all’ing. Nicola Giordano presso il suo domicilio in Bari (70126) alla Via Pantaleo Carabellese n. 12.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO