Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01737/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, con domicilio in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di LE;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
che col ricorso in epigrafe,-OMISSIS- (in appresso, N. R.), agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di LE, sez. lav., n. 1908/2023 pubblicata il 29/11/2023 (r.g. n. 8090/2022);
che con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il Tribunale di LE, sez. lav., in parziale accoglimento del ricorso, ha accertato il diritto di N.R., docente con contratto a tempo determinato, alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (avente importo nominale pari a € 500,00 annui), in relazione al solo anno scolastico 2021/2022 con integrale compensazione delle spese del giudizio;
che, a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, la ricorrente ha chiesto a questa Sezione di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione la suindicata sentenza del Tribunale di LE, sez. lav., n. 1908 del 29.11.2023;
che ha richiesto, altresì, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata;
che l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 04.11.2024;
che alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato
che la sentenza del Tribunale di LE, sez. lav., 1908/2023 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato (vd. attestazione del 18.10.2024) ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta il 19.12.2023), ma perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata, in quanto la carta elettronica del docente non risulta ancora attribuita all’interessata (nel determinabile importo di € 500,00);
Precisato
che con la sentenza ottemperanda, il Tribunale “ dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022 ;
che, quanto al contenuto specifico dell’obbligo di erogazione della carta elettronica del docente gravante sul Ministero dell’Istruzione e del Merito, come già rimarcato da questa Sezione in decisioni su casi analoghi, il beneficio riconosciuto alla ricorrente non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'amministrazione, bensì in una carta elettronica prepagata su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla S.C. di un’obbligazione di pagamento a scopo vincolato (cfr. Cass. civ. n. 29961/2023, secondo cui l’intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali);
Richiamato
l’orientamento sezionale di recente espresso con riferimento a fattispecie omologa con cui è stato escluso che spettino automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, ribadendo la necessità che l’amministrazione operi in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli promananti dalle statuizioni giurisdizionali (sent. di questa Sezione n. 18/2025 dell’08.01.2025; sent. n. 2335/2024 del 02.12.2024);
Ritenuto
che, pertanto, l’esperita azione di ottemperanza si riveli fondata nei sensi e nei limiti dianzi illustrati;
che il ricorso in epigrafe vada accolto, con conseguente necessità di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 1908/2023, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente pronuncia, provvedendo all’emissione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ed all’accreditamento, in favore di-OMISSIS-, della complessiva somma di € 500,00;
per il caso di perdurante inottemperanza, di nominare Commissario ad acta , senza diritto al compenso, il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari;
che sia utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
Ritenuto
infine, che le spese del presente giudizio seguano la soccombenza per essere liquidate in dispositivo, con attribuzione ai difensori per dichiarato anticipo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese vive (contributo unificato) ed € 500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore degli Avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva (a quest’ultimo all’indirizzo p.e.c. dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO