Sentenza 15 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/2003, n. 19126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19126 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 9 1 26/0 3 N NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5305/01 Dott. Giovanni PRESTIPINO Cron. 38437 - Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. - Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.17/06/03 - Consigliere Dott. Bruno BALLETTI - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VINCENZO, elettivamente DONATO N0157, presso 10 studio MEDAGLIE D'ORO VIALE . dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
- intimato avverso la sentenza n. 6/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 24/03/00 R.G.N. 6/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella camera di 3750 consiglio il 17/06/03 dal Consigliere Dott. Raffaele -1- FOGLIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia, prevedendo in Camera di Consiglio, rigettare 11 ricorso per manifesta infondatezza. -2- SENTENZA Ritenuto: ricorso al Pretore di Milano, NZ DO chiedeva la che con condanna dell'IPOST a corrispondergli l'esatto importo dell'indennità di buonuscita, erroneamente liquidata dall'Istituto calcolando l'inclusione nella -W base di calcolo di quell'indennità di buonuscita dell'indennità integrativa - speciale di buonuscita nella misura del 60% sull' 80% così come previsto per gli elementi utili di computo dall'art. 38 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1032; che, costituitosi l'Istituto convenuto, il quale sosteneva la piena legittimità adito con sentenza n. 2278/99,dei criteri di calcolo adottati, il Pretore accoglieva la domanda;
che, proposto appello da parte dell'IPOST, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 24.3.2000, in riforma della sentenza pretorila, respingeva la domanda;
che avverso detta sentenza il DO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l'Istituto intimato non si è costituito;
che il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Considerato: che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1 della legge n. 71 del 1994, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e dell'art. 12 prel, sostenendo che erra il Tribunale nella parte in cui sostiene corretto l'inserimento dell'indennità integrativa speciale prevista dal legislatore nella misura del 60%, nella base "contributiva" e non nella "base di calcolo" del trattamento di fine lavoro;
col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione delle già citate norme di legge, nonché vizi di motivazione, sotto l'ulteriore profilo della contrarietà ai principi costituzionali, ivi compreso il principio di ragionevolezza;
3 che questa Corte, pronunziandosi in fattispecie identiche ha enunciato, in più occasioni, il principio di diritto secondo cui "l'art 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare contestualmente, tale inclusione ad una determinata percentuale, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo e quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, e non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità e buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio" (cfr. Cass. 16.11.2000, n. 14836: Conf. Cass. 12.10.2000, n. 13624); che nelle occasioni appena richiamate questa Corte ha altresì disatteso i rilievi di legittimità costituzionale formulati dal ricorso con il secondo motivo;
che, pertanto, essendo del tutto corretta la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, il ricorso - anche in considerazione della menzionata giurisprudenza consolidata di questa Corte - appare manifestamente infondato;
che, non essendovi stata costituzione da parte dell'intimato Istituto, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio,
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente ہیں IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5 DIC 2003 oggy LE IL CANCELLIERE