Sentenza 22 maggio 2023
Massime • 1
Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14086 del 22/05/2023, ha statuito che, nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima. La S.C., con Sentenza n. 14086 del …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 20614 del 24/07/2024, ha statuito che, in tema di prescrizione, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto. La S.C., con Sentenza n. 20614 del 24/07/2024, è tornata sul tema della trascrizione in materia di espropriazione immobiliare. La trascrizione è il generale regime di opponibilità degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14086 del 22/05/2023, ha statuito che, nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima. La S.C., con Sentenza n. 14086 del …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 20614 del 24/07/2024, ha statuito che, in tema di prescrizione, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto. La S.C., con Sentenza n. 20614 del 24/07/2024, è tornata sul tema della trascrizione in materia di espropriazione immobiliare. La trascrizione è il generale regime di opponibilità degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 14086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14086 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Barbara Maseri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore della Banca Popolare dell’Alto Adige s.p.a., avv. NC LL IZ, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
3 udito il difensore del Fallimento ER NO & C. s.n.c. e del Fallimento di ER IZ, avv. Luca Fontana, per delega dell’avv. Verena OT, che ha chiesto, in via principale, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. AM UC, con contratto di compravendita del 3 novembre 2010, acquistò da IZ ER la quota di un mezzo indiviso della particella 150/1 in P.T. 490 C.C. Brez, nonché l’intera proprietà delle pp.mm. 1 e 3 della p. 151/1 in P.T. 244 e, in pari data, stipulò mutuo fondiario con la Südtiroler Volksbank - Banca Popolare dell’Alto Adige, che iscrisse ipoteca a garanzia del mutuo. Il Fallimento ER NO & C. s.n.c. ed il Fallimento ER IZ, dichiarati con sentenza del Tribunale di Trento n. 53/15, esperirono, con domanda trascritta in data 16 novembre 2015, azione revocatoria nei confronti di AM UC e della Cassa Rurale NO e LT AN – Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell’atto di compravendita immobiliare stipulato in data 3 novembre 2010. Nelle more di tale giudizio, Südtiroler Volksbank, quale mandataria di Voba n. 3 s.r.l. (che aveva acquistato il credito da Banca Popolare dell’Alto Adige nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione), annotò, in data 5 luglio 2016, l’atto di pignoramento immobiliare promosso, a garanzia del proprio credito ipotecario, nei confronti della debitrice AM UC, a carico delle particelle in C.C. Brez, p.ed. 150/1 in P.T. 490, pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 151/1 in P.T. 244, pp.ff. 1029/1 e 1029/2. 4 Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 868/2017, divenuta definitiva per difetto di impugnazione, accogliendo la domanda spiegata dalle Curatele dei Fallimenti, dichiarò l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell’atto di compravendita concluso da AM UC con il figlio ER IZ. Con atto depositato in data 29 novembre 2017, il Fallimento ER NO & C. s.n.c. e il Fallimento ER IZ intervennero nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti di AM UC, chiedendo ‹‹che le somme ricavate dalla vendita della quota di ½ della particella 150/1 e delle particelle 1 e 3 della p.ed. 151/1, eccedenti la quota che in sede di riparto risulterà eventualmente spettante a Südtiroler Volksbank - Banca Popolare dell’Alto Adige s.p.a., vengano [venissero] attribuite agli odierni istanti››. 2. Respinta l’istanza di sospensione e l’opposizione all’atto di intervento, formulate dalla debitrice esecutata, e rigettato il successivo reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., AM UC propose opposizione all’esecuzione, chiedendo che, previa divisione materiale della particella indivisa p.ed. 150/1 C.C. Brez, venisse accertata la prevalenza sul titolo dell’esecutante della domanda di revocatoria promossa dalla Curatela dei Fallimenti e venisse accertato il diritto alla restituzione dei beni oggetto di revocatoria;
contestò, altresì, l’atto di intervento nella procedura esecutiva della Curatela dei due Fallimenti e dedusse la nullità ed inefficacia della esecuzione immobiliare avente ad oggetto la quota indivisa di ½ della part. 150/1, nonché delle pp.mm. 1 e 3 della 151/1. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 115/2020, rigettò l’opposizione. 3. La sentenza, impugnata dalla esecutata, è stata confermata dalla Corte d’appello di Trento che ha disatteso l’eccezione dell’opponente di 5 prevalenza delle ragioni del Fallimento, in forza della trascrizione della domanda di revocatoria fallimentare in data anteriore al pignoramento trascritto in data 5 luglio 2016, sottolineando che il diritto del creditore procedente restava indifferente alle vicende relative ai beni ipotecati successive all’iscrizione di ipoteca. Respingendo pure la tesi, secondo cui, per effetto dell’accoglimento della domanda di revocatoria, l’opponente fosse tenuta alla restituzione dei beni alla massa fallimentare, poiché l’azione revocatoria non dava origine ad effetti recuperatori o restitutori, la Corte territoriale ha inoltre escluso la necessità, evidenziata dall’esecutata, per il creditore ipotecario di doversi soddisfare mediante insinuazione al passivo del Fallimento in forza di quanto previsto dall’art. 52, comma 2, legge fallimentare, posto che il diritto di ipoteca non gravava sui beni ‹‹compresi nel fallimento›› e stante la presenza di esecuzione avviata dal creditore in forza di mutuo fondiario garantito da ipoteca contro la debitrice, parte non fallita e proprietaria esclusiva dei beni intavolati a suo nome. Ha, inoltre, rilevato la manifesta carenza di interesse dell’opponente a contestare ‹‹le modalità di soddisfo poste in essere dai due Fallimenti, mediante l’intervento nella procedura esecutiva››, anche per la qualificazione dell’opposizione, sotto tale profilo, come opposizione agli atti esecutivi e, comunque, l’infondatezza delle doglianze formulate, considerato che le ragioni della massa dei creditori potevano trovare soddisfazione sulla sola somma residua, una volta che fosse stato soddisfatto il creditore ipotecario e con il limite della quota parte della metà del ricavato della vendita del bene immobile di cui alla particella n. 150/1 (nonché del residuo di quanto ricavato dalla vendita delle altre particelle), e dovendo riservarsi alla fase distributiva ogni questione afferente alla esatta determinazione della quota di ricavato spettante ai Fallimenti. Ha infine ritenuto non necessario procedere alla divisione dei beni immobili, atteso che i beni colpiti dal 6 pignoramento risultavano intestati – per l’intero – alla debitrice, la quale non poteva che soggiacere alle iniziative espropriative del creditore ipotecario. 3. AM UC ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con undici motivi. Resistono, con autonomi controricorsi, la Banca Popolare dell’Alto Adige, il Fallimento ER NO & C. s.n.c. e il Fallimento ER IZ. Cassa Rurale e NO LT AN non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica. A seguito di fissazione dell’udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato istanza di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, ed ulteriormente prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce la ‹‹Violazione e/o Falsa applicazione degli artt. 67 l.f. e 2740 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per non avere la corte applicato il principio per cui la sentenza costitutiva che accoglie l’azione revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono 7 garantire le ragioni dei creditori e quindi determina la restituzione dei beni revocati››. La ricorrente, invocando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 30416/2018, rimarca la natura costitutiva della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare ed il conseguente obbligo di restituzione di beni oggetto dell’azione revocatoria. 2. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹violazione e/o falsa applicazione della l. fall. artt. 67 e 100 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura espressa richiama il valore del passaggio in giudicato della sentenza revocatoria fallimentare che ha sancito in via definitiva il rientro nella massa di un bene seppure ipotecato, ipoteca ritenuta non in lesione della par condicio creditorum››. La ricorrente insiste nell’affermare che il Fallimento, nel proporre l’azione revocatoria, ha manifestato il proprio interesse ad agire per la restituzione del bene, seppure ipotecato, e che, in esito all’accoglimento della domanda revocatoria, pur permanendo la iscrizione d’ipoteca, il bene da essa gravato deve essere restituito alla massa fallimentare;
sostiene, quindi, che è errata la decisione impugnata nella parte in cui si afferma l’impossibilità alla restituzione del bene in quanto ipotecato. 3. Con il terzo motivo si denuncia ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura espressa deduce che l’accertamento contenuto nel giudicato ha efficacia riflessa e si riferisce a vizi del negozio costitutivo del diritto di acquisto poi revocato ed è opponibile a colui che titolare di un diritto costituito ex novo su un atto inefficace ex ante››. Assumendo che la sentenza impugnata ha affermato che il giudicato derivante dalla sentenza di accoglimento della revocatoria 8 fallimentare fa stato solo nei confronti delle parti, la ricorrente sostiene che il passaggio in giudicato di una sentenza avente natura costitutiva è sempre opponibile a colui che è titolare di un diritto costituito ex novo (non derivativo) su un atto efficace ex ante. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati, con assorbimento del terzo motivo. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12476 del 2020, pronunciandosi sulla natura e sulle modalità di produzione degli effetti dell’azione revocatoria, hanno precisato che ‹‹La natura costitutiva della sentenza che accoglie l'azione revocatoria costituisce espressione di un insegnamento sedimentato, logico e assolutamente coerente, basato sulla considerazione che la sentenza "modifica ex post una situazione giuridica preesistente". Ciò avviene sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto››. Si è, in particolare, chiarito che «l'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere;
sicché, in caso di esito vittorioso, essa non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma comporta di determinare l'inefficacia dell'atto medesimo nei confronti del solo creditore vittorioso, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. [...] La revocatoria, quale strumento di conservazione della garanzia generica del creditore [..] realizza lo scopo non di reintegrare il 9 patrimonio di tale debitore, sebbene di recuperare al suo patrimonio (solo) ciò che occorre alle ragioni dei creditori pregiudicati dall'atto in frode (c. d. inefficacia relativa dell'atto). Per tale motivo l'azione giova al creditore che l'abbia esercitata (e ove esercitata dal fallimento giova all'intera massa) senza vulnerare l'esistenza e l'intrinseca validità dell'atto, che resta fermo. Donde l'atto dispositivo non è inefficace anche per il debitore, né per il terzo che ne sia stato controparte». Si è altresì precisato che «oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione» ragion per cui «il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore», con la ulteriore conseguenza che «quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, il naturale sostitutivo è dato dalla reintegrazione dei creditori medesimi per equivalente pecuniario» (in senso conforme, Cass., sez. 3, 23/11/2022, n. 34391). La sentenza qui impugnata si è uniformata ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e non merita le censure mosse con i motivi in esame, i quali vanno disattesi, considerato che le pronunce di legittimità successive, richiamate anche in memoria illustrativa dalla ricorrente a supporto della funzione recuperatoria dell’azione revocatoria fallimentare, sono state emesse da sezioni semplici di questa Corte, in difetto di nuova rimessione della questione alle Sezioni unite, come impone l’art. 374 cod. proc. civ.: sicché, nella parte in cui le pronunce invocate si discostano da tale approdo nomofilattico, possono essere semplicemente disattese con mero richiamo a quest’ultimo e senza bisogno di una nuova disamina dei relativi argomenti. 4. Con il quarto motivo si deduce ‹‹violazione e/o falsa applicazione 10 degli artt. 26- 67- 52 l. f. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto che il diritto di ipoteca del terzo creditore fondiario non grava sui beni “compresi nel fallimento”. La censura richiama l’art. 52 l.f. e l’art. 26 l.f. che prevede che ‹‹ogni diritto reale e personale›› deve essere accertato in concorsuale e che è possibile riconoscere, nello stato passivo fallimentare, il rango ipotecario del creditore del debitore non fallito in presenza di un bene acquisito alla massa a seguito di revoca fallimentare. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata, affermando che l’ipoteca non grava sul bene compreso nel fallimento, non tiene conto della distinzione tra debito e prelazione, nel senso che la verifica dello stato passivo fallimentare ha per oggetto il primo, ovvero il debito, e non può che vedere legittimati i creditori del debitore principale;
la prelazione ipotecaria attiene al riparto e va fatta valere in sede fallimentare. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere, sul punto, corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nei termini che seguono. È ben vero che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i beni ipotecati sono compresi nella massa fallimentare nella misura in cui gli stessi già appartenevano al fallito, ma ciò non toglie che il creditore procedente, che agisce in forza di mutuo fondiario, garantito da ipoteca iscritta contro la debitrice, non fallita, in data antecedente alla dichiarazione di fallimento ed alla trascrizione della domanda di revocatoria fallimentare, possa assoggettarli ad esecuzione forzata individuale e, quindi, soddisfarsi sulla somma conseguita dalla vendita, con preferenza sugli altri creditori, ai sensi dell’art. 2808 cod. civ., sia pure (ma la questione non si pone in questa sede) limitatamente all’importo del credito garantito da ipoteca, godendo del privilegio processuale ex art. 41 t.u.b., che consente al 11 creditore ipotecario di esercitare l’azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche in pendenza della procedura fallimentare. Da tanto discende che il creditore procedente non era tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare, come anche in questa sede sostenuto dalla odierna ricorrente. Sul punto, è utile ricordare che questa Corte, con orientamento costante (Cass., sez. 1, 26/07/2012, n. 13289; Cass., sez. 1, 19/05/2009, n. 11545; Cass., sez. 1, 30/01/2009, n. 2429; Cass., sez. 1, 25/06/2003, n. 10072; Cass., sez. 1, 24/11/2000, n. 15186; Cass., sez. 1, 24/02/1994, n. 1875; Cass., sez. 1, 08/01/1970, n. 46), vigente la legge fallimentare precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, ha ripetutamente statuito che il mero titolare di prelazione, non essendo creditore concorsuale, non può divenire creditore concorrente mediante l'ammissione al passivo. La sua posizione non deve essere sottoposta alla verifica ordinaria di cui al Capo V della legge fallimentare ed egli ha, invece, facoltà di intervenire nella ripartizione dell'attivo per trovare soddisfazione sul ricavato della liquidazione dello specifico bene sul quale insiste la prelazione. Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 (e del decreto correttivo n. 169 del 2007), la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/02/2016, n. 2540) ha confermato il predetto orientamento, evidenziando che: i) i ‹‹diritti reali immobiliari››, di cui all'art. 52, comma 2, legge fallimentare post riforma, non possono riferirsi ai diritti reali di garanzia costituiti dal terzo non debitore, in considerazione dell'assenza di un credito diretto verso il fallito;
ii) ove anche si volesse estendere la nozione di ‹‹diritti reali immobiliari››, se in sede di ammissione si accertassero i diritti del mero garantito verso il terzo datore di ipoteca fallito, «si dovrebbe introdurre un anomalo contraddittorio con una ulteriore parte, quella corrispondente al debitore garantito proprio dall'ipoteca data dal terzo», il che è da 12 escludere. Anche Cass. n. 27504 del 2017 e Cass. n. 18082 del 2018 hanno dato continuità all'assunto secondo cui il riferimento ai diritti reali, contenuto nel secondo comma («nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V», della disciplina del concorso), non può riferirsi ai diritti reali di garanzia costituiti dal terzo non debitore (o terzo datore della garanzia), atteso che questi si pongono al di fuori dello stato passivo fallimentare perché il terzo non è creditore diretto del fallito. Da tale orientamento si è discostata Cass. n. 2657 del 2019, secondo cui ‹‹I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 devono avvalersi, ai sensi del novellato art. 52, comma 2, l. fall., del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della l. fall., prescrivendo oggi il nuovo art. 92 l. fall. che l'avviso circa la facoltà di partecipare al concorso sia comunicato non soltanto ai creditori, ma anche ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito››. Va tuttavia evidenziato che con la sentenza n. 12816 del 2019 è stato nuovamente ribadito l'orientamento già in precedenza espresso da Cass. n. 2540 del 2016, Cass. n. 27504 del 2017 e Cass. n. 18082 del 2018, ulteriormente confermato da Cass. n. 18790 del 2019, Cass. n. 1067 del 2021, Cass. n. 16939 del 2022. Questo deve riscontrarsi come prevalente, per le non sostenibili aporie indotte dalla sola dissonante pronuncia per l’ingiustificato coinvolgimento nel procedimento di un estraneo, a detrimento della pienezza della tutela dei suoi diritti. Al riguardo, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte e, al momento della deliberazione della presente, non risulta ancora decisa. 13 La decisione impugnata sfugge, dunque, e sia pure così correttane la motivazione, alle critiche ad essa rivolte. 5. Con il quinto motivo – rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2915, 2914, 2919, 2652 e 2653, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. a fronte della specificità degli artt. 108 e 16 l.f. - la ricorrente censura la decisione gravata là dove afferma che il diritto del creditore ipotecario ex art. 38 e ss. del t.u.b. resta indifferente alle vicende relative ai beni ipotecati. Evidenzia che erroneamente la Corte d’appello ha fatto riferimento all’art. 2914 cod. civ., che detta il principio dell’inopponibilità, nei confronti del creditore pignorante, delle alienazioni degli immobili successive al pignoramento, vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di domanda revocatoria trascritta anteriormente al pignoramento. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, nel sottolineare la prevalenza della iscrizione ipotecaria anteriore alla trascrizione della domanda revocatoria, non si è discostata dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore ipotecario può espropriare i beni vincolati, a garanzia del credito, da ipoteca antecedente la trascrizione della domanda giudiziale anche nei confronti del terzo acquirente ed ha titolo per soddisfarsi con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita, prevalendo rispetto a chiunque abbia trascritto atti e domande successivamente all’iscrizione dell’ipoteca (Cass., sez. 3, 26/08/2014, n. 18235). I giudici di merito hanno, in realtà, correttamente risolto il conflitto tra pignoramento e trascrizione della domanda giudiziale in favore del creditore ipotecario, facendo buon governo degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., che regolano gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali, tenuto conto che, nel caso di specie, la ipoteca è stata iscritta prima della pronuncia di fallimento e prima della trascrizione della domanda 14 di revocatoria. Si determina, infatti, in tale ipotesi l’effetto di ‹‹cristallizzazione giuridica›› del bene in forza dell’iscrizione ipotecaria, che rende insensibile al creditore ipotecario gli atti successivamente iscritti o trascritti, e che consente di non travolgere l’acquisto da parte dell’aggiudicatario, che rimane ancorato alla condizione giuridica in cui il bene si trovava al momento dell’iscrizione dell’ipoteca. Di qui la evidente irrilevanza e non pertinenza del richiamo all’art. 108 legge fallimentare, invocato dall’opponente. 6. Con il sesto motivo si denuncia la ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2915, secondo comma, cod. civ. e 2652 cod. civ. e 45 legge fallimentare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La censura richiama il principio dell’equiparazione del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito che rende opponibile a terzi le sentenze favorevoli alla massa fallimentare, laddove il pignoramento dei creditori procedenti sia stato trascritto (come nel caso de quo) dopo la sentenza dichiarativa del fallimento e dopo la trascrizione della domanda di revocatoria fallimentare››. Sostiene la ricorrente che, per effetto dell’accoglimento dell’azione revocatoria, regolarmente trascritta, la compravendita viene colpita ab origine ed il bene viene rimosso dalla disponibilità del compratore per essere venduto nella massa dei creditori fallimentari;
con la conseguenza che il creditore pignorante (e quindi anche l’aggiudicatario) ‹‹cede all’attore-curatore››, la cui domanda revocatoria sia stata trascritta. Anche la censura in esame è infondata, dovendosi considerare, come già esposto con riguardo al quinto motivo di ricorso, che, nel caso di specie, il valore prenotativo della domanda giudiziale di revocatoria trascritta va riguardato alla luce della data di iscrizione della ipoteca a favore del creditore procedente e non della data del pignoramento da esso promosso. Di conseguenza, è del tutto inconferente il richiamo, 15 pure contenuto nell’illustrazione del motivo, all’art. 45 legge fallimentare. 7. Con il settimo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 l.f. e 474 – 602 - 603 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura richiama l’assenza di titolo in capo al fallimento dal momento che la situazione giuridica vantata dalla massa e passata in giudicato con la sentenza di revocatoria fallimentare non è un diritto di credito ma rappresenta un diritto potestativo all’apprensione del bene revocato alla massa››. Lamenta che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che il Fallimento avesse titolo per intervenire nella procedura esecutiva. Il motivo è inammissibile perché nuovo, considerato che, come emerge dalla sentenza impugnata, la doglianza non ha costituito oggetto di opposizione in primo grado, ma è stata irritualmente introdotta con le note del 1° dicembre 2017. Manca, infatti, l’allegazione della avvenuta deduzione della relativa questione dinanzi al giudice di merito, quanto l’indicazione degli atti specifici dei gradi precedenti in cui quella questione è stata sottoposta all’esame del giudice di merito. E, al riguardo, va ribadito (da ultimo, Cass., ord. 06/04/2022, n. 11237) che nelle opposizioni esecutive sono sempre preclusi i motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con il ricorso introduttivo della fase sommaria (esaustivamente in motivazione: Cass., sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., sez. U, 14/12/2020, n. 28387, ove ampi richiami di arresti precedenti). 8. Con l’ottavo motivo – rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 599 e 601 c.p.c. e 67 legge fallimentare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la corte ritenuto il fallimento titolato a partecipare al piano di distribuzione del ricavato sull’intero bene in sede di espropriazione immobiliare individuale ordinaria – la 16 ricorrente ribadisce che il Fallimento non ha titolo per partecipare alla procedura esecutiva in quanto la sentenza revocatoria si riferisce alla metà indivisa del bene e non costituisce titolo per estenderne l’efficacia anche nei confronti della parte di bene non revocato in assenza di divisione. Il motivo, per le ragioni già esposte con riguardo al settimo motivo, è inammissibile, trattandosi di censura affetta da novità: ma è, comunque, infondato sia perché, come riconosce la stessa parte ricorrente, i due Fallimenti sono intervenuti nella procedura esecutiva chiedendo l’attribuzione delle somme ricavate dalla vendita della quota parte della metà indivisa della particella 150/1 e delle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 151/1, eccedenti la quota che in sede di riparto sarebbe risultata spettante alla Banca Popolare dell’Alto Adige s.p.a., e, quindi, agendo solo sulla quota del bene oggetto del contratto di vendita revocato, sia perché, come correttamente rilevato dai giudici di appello, la questione qui prospettata non può che essere riservata alla successiva fase distributiva di quanto ricavato dalla vendita. 9. Con il nono motivo – rubricato: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per non avere la corte statuito, neppure indirettamente, sull’eccezione di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in capo al creditore Cassa rurale NO LT AN – la ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata in sede di precisazione delle conclusioni. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. La doglianza non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità per novità della questione formulata, in difetto di allegazione che la questione fosse stata eccepita con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione: valgono, sul punto, i richiami operati nella disamina del precedente settimo motivo. 17 In ogni caso, l’eccezione, che la ricorrente assume non essere stata esaminata dalla Corte d’appello, deve ritenersi implicitamente disattesa per il fatto stesso che l’appello è stato rigettato, con condanna della UC alla rifusione delle spese di lite in favore della Cassa rurale e NO LT AN. Occorre al riguardo rammentare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame) e che, inoltre, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10636; Cass., sez. 3, 29/01/2021, n. 2151; Cass., sez. 6-1, 04/06/2019, n. 15255). Né potrebbe convertirsi, per l’ontologica differenza, il vizio di omessa pronuncia in quello di vizio della motivazione, neppure sotto il profilo di carenza di esplicitazione dell’argomentazione a sostegno della raggiunta conclusione. 10. Con il decimo motivo – rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e 618 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere ritenuto, con riferimento all’atto di intervento del fallimento, inammissibile l’opposizione in quanto qualificabile come opposizione agli artt. 617 c.p.c. e quindi ricorribile 18 per cassazione – la ricorrente, richiamando il criterio discretivo tra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, evidenzia di avere contestato il diritto/titolo del Fallimento ad intervenire nella espropriazione promossa nei confronti della debitrice non fallita, acquirente del bene, tenuto conto che o il bene deve essere restituito alla massa e venduto nella procedura fallimentare, oppure il Fallimento doveva avere il titolo ed il precetto ex artt. 602 e 603 cod. proc. civ., in realtà inesistenti. La censura è inammissibile per novità, non avendo la ricorrente assolto l'onere non solo di allegare l'avvenuta tempestiva deduzione della questione, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., sez. 2, 22/04/2016, n. 8206). A tanto si aggiunga il peculiare regime dell’inammissibilità di domande nuove, nelle opposizioni esecutive, rispetto al ricorso introduttivo della relativa fase sommaria, ricordato nella disamina dei precedenti motivi settimo e nono. 11. Con l’undicesimo motivo – rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., 70, comma 2, legge fallimentare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la corte affermato, con riferimento all’atto di intervento del fallimento, la carenza di interesse in capo alla ricorrente – la UC lamenta che i giudici di appello hanno rilevato d’ufficio la sua pretesa carenza di interesse, violando la disposizione del citato art. 70 legge fallimentare, a norma del quale la condizione necessaria per l’esercizio del diritto di insinuazione al passivo è data dalla effettiva restituzione del bene oggetto dell’atto revocato. Fa presente che la intenzione di insinuarsi al passivo è stata provata con l’esibizione della relativa istanza per l’importo di euro 100.000,00, 19 pagato all’atto della compravendita, e che da tanto emerge il suo interesse all’opposizione de quo. Aggiunge, in ogni caso, che trattandosi di espropriazione immobiliare, l’interesse del debitore a non subire una esecuzione è in re ipsa e cha ha diritto a che sulla metà indivisa del bene non oggetto di revocatoria si soddisfino solo i propri creditori e non anche il Fallimento che non ha titolo. La censura, inammissibile per novità nei sensi più volte richiamati, nella parte in cui ripropone questioni afferenti agli interventi dei due Fallimenti, è, nel resto, infondata, sia perché la Corte d’appello ha evidenziato che le ragioni creditorie della massa possono trovare soddisfazione solo sulla somma residua, in esito alla soddisfazione della pretesa azionata dal creditore ipotecario, e che ‹‹il problema di assegnare al fallimento una somma non superiore all’importo in suo diritto, riferito al ricavato..›› deve essere rimesso alla sede distributiva, sia perché, anche a seguito dell’accoglimento della domanda di revocatoria, è consentita la corresponsione del valore del bene revocato alla massa per poi poter concorrere al relativo riparto. 12. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, nel rapporto tra la ricorrente e le parti controricorrenti, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, specificandosene la solidarietà quanto ai controricorrenti Fallimenti per identità della posizione processuale, mentre nulla deve disporsi con riguardo al rapporto tra la ricorrente e la Cassa Rurale NO e LT AN, in difetto di attività difensiva di quest’ultima.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Banca 20 Popolare dell’Alto Adige s.p.a, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento ER NO & C. s.n.c. e del Fallimento ER IZ, tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione