Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/05/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7632/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott. Maria Esposito, all'esito dell'udienza di trattazione scritta fis- sata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7632/2024 r.g.a.c.
TRA
La soc. in persona del legale rapp.te p.t. sig. Parte_1
con sede in Calvizzano (Na) alla via Dante Alighieri, P.iva: Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci (C.F: P.IVA_1
, come da procura in atti, C.F._1
ricorrente
E
, in persona del Ministro e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, cf rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distret- P.IVA_2
tuale dello Stato di AP , presso cui ope legis domicilia in CodiceFiscale_2
AP, alla Via Armando Diaz n. 11;
resistente
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PO resistente contumace
, nato a [...] in data [...],C.F. CP_2
, res.te in Qualiano (NA), Via Crocelle, 14 C.F._3
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n. 69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della
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Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 08.04.2024, ritualmente notifica- to al ed al resistente , in uno al decreto di fissa- Controparte_1 CP_2
zione udienza, la società ricorrente chiedeva la revoca e la riforma del decreto di paga- mento delle spettanze dovutele in qualità di custode giudiziario, emesso in data
27.03.2024 dal Tribunale di AP, Sezione G.I.P. – RGNR 51999/1999 - R.G. G.I.P.
17821/2010 - notificato a mezzo p.e.c. in data 29.03.2024, con il quale le era stata liqui- data , in applicazione del disposto dell'art. 2233 comma 2 c.c., la complessiva somma di €. 1520,90 per la custodia giudiziaria di n. 1 collo contenente 154 pz di musicassette contraffatte, nell'ambito del procedimento penale richiamato, a carico di Parte_2
[.
, il tutto con l'occupazione di uno spazio di circa 1 mq, custodia protrattasi dal 20.11
.1999 al 04.12.2023 per un totale di 8780 giorni. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale pronunciarsi la condanna a carico delle parti resistenti al pagamento di complessivi €
7494,24, a titolo di indennità di custodia determinata secondo equità ed utilizzando co- me parametro di calcolo equitativo, le tariffe prefettizie (ormai inefficaci ex iure) ovve- ro di quella somma maggiore o minore ritenuta dall'adito Tribunale secondo equità, ol- tre accessori di legge, vinte le spese di lite con distrazione.
Si costituiva il resistente, impugnando il ricorso ed evidenziando, in particola- CP_1 re, l'infondatezza nel merito, tenuto conto della natura e del valore irrisorio dei beni og- getto di custodia (n. 154 musicassette) e la mancata notifica all'imputato. Il CP_1
resistente concludeva, dunque, per l'improponibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ri- corso con vittoria di spese.
Tanto premesso va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione promos- sa con rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. in data 08.04.2024 a fronte di un decre- to di liquidazione dei compensi di custodia, oggetto di impugnativa, comunicato il
29.03.2024, poiché, mancando nell'art. 15 del D.lgs. n. 150/2011, che disciplina tutte le opposizioni ai provvedimenti in materia di pagamento di spese di giustizia ex art. 170
D.P.R. (così come del resto in quest'ultima disposizione), un termine per il proponimen- to di tali impugnative, deve ritenersi comunque applicabile (in consonanza con i principi evidenziati dalla Corte Costituzionale n. 106/2016 e dalla stessa Corte di Cassazione: cfr., ex multis, Cass. n. 20054/2022, n. 3237/2018, sia pure con riferimento alla discipli-
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na del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. applicabile alle opposizioni de quibus esperite entro il 28.2.2023) un termine decadenziale, che è quello semestrale di cui all'art. 327
c.p.c. (o quello di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. in caso di notificazione del provvedimento opposto) per l'appunto riguardante le impugnazioni delle sentenze rese nel procedimen- to “semplificato”.
Quanto, poi, all'integrità del contraddittorio, occorre rilevare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono con- traddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. n. 11795/2020; Cass. n. 13784/2022). Ne consegue che correttamente il con- traddittorio risulta instaurato nei confronti del e del soggetto Controparte_1
nei cui confronti è stato disposto il sequestro che ha dato luogo alla custodia giudiziaria che ci occupa, nella qualità dei soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio. Va, ancora, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass.
n.1470/2018; Cass. n. 2206/2020) , il ricorso avverso il decreto di liquidazione del com- penso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 - non è un atto di impugna- zione, bensì atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere -dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali,
a prescindere dalle prospettazioni dell'istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Dunque, il procedimento previsto dal le- gislatore non si fonda su di una rigida applicazione del principio dell'onere della prova.
E' stato, infatti, reiteratamente affermato dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. n.
4194/2017) che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere - dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della deci- sione, essendo la locuzione “può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere -dovere di decidere “causa cogni- ta” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fon- dato sull'onere della prova (conf. Cass. n. 19690/2015). Alla stregua dei principi espo- sti, cui si ritiene di aderire, va, in questa sede, valutata la correttezza della liquidazione
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effettuata nel provvedimento opposto. Orbene, va innanzi tutto ricordato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 22362/2018;
Cass. n. 3070/2017):” Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso, ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.”. Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare che nella fattispecie in esame, il decreto impugnato, nelle premesse, richiama espressamente le precedenti richieste di liquidazione, formula- te da parte ricorrente anche ai fini interruttivi della prescrizione e nello specifico, anche dall'esame degli atti depositati, risultano avanzate le seguenti richieste: istanza del
30.10.2009, del 27.11.2015 e del 05.03.2024. Ne consegue la tempestiva interruzione del termine di prescrizione del diritto al compenso per la custodia de qua e conseguen- temente il riconoscimento alla parte ricorrente del diritto al compenso per l'integrale pe- riodo dal 20.11.1999 al 4.12.2023, per un totale di 8780 giorni, concordemente a quanto già accertato con il decreto di liquidazione opposto.
Ciò posto, ai fini della liquidazione che ci occupa, deve ricordarsi che il D.P.R. 30 mag- gio 2002, n. 115, all'art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente di- ritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previ- sti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale con- servativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3
e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. A sua volta il D.M. 2 settembre 2006, n.
265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via resi- duale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di
Giustizia. Orbene, nella fattispecie in disamina, deve reputarsi pacifica la non diretta ri- conducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato D.M., risultando, quindi, altrettanto pacifica la non applicabili-
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tà delle corrispondenti previsioni. Tanto evidenziato, in ossequio al più recente orienta- mento della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. Cass. n. 7976/2024; Cass.
n. 11553/2019; Cass. n. 24933/2020; Cass. n. 2507/2022), la mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone di far ricorso agli usi locali, dovendosi escludere il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità. Ed, infatti, ribadito che secondo l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., nelle materie regolate dalle leggi e dai regola- menti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secun- dum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo ope- rato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora chi scrive come nella giurisprudenza della Suprema Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Cass. n. 4853/2007, Cass. n. 15014/2000). Deve, pe- rò, ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valo- re di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osser- vanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripeti- zione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo il richiamato orientamento giurispruden- ziale, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a se- questro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n.
265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convin- zione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poi- ché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale,
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il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'in- dennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del com- portamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Cass. n. 752/2016). In defini- tiva, alla stregua dei principi esposti, l'indennità di custodia (anche per il periodo com- preso tra il 20.11.1999 ed il 30.12.2008), va determinata sulla base delle tariffe Prefetti- zie della Provincia di AP - prot.64255/2008/ Area III -bis del 30.12.2008, allegate e richiamate, sia pure come parametro di riferimento per la liquidazione in via equitativa, da parte istante, riconoscendo ad esse il valore di usi locali secondo i criteri in prece- denza indicati. Vanno, peraltro, applicate le tariffe giornaliere minime, in considerazio- ne della natura e del modestissimo valore delle merci, nonché del limitato ingombro delle stesse (1 mq ) e, infine, tenuto conto della custodia tenutasi in luogo chiuso, come accertato dalla Guardia di Finanza ed attestato nel verbale di ritiro merci, in atti. Ne consegue che l'indennità giornaliera da liquidare per i complessivi 8780 giorni di custo- dia va individuata in € 1,68 dal 1° al 12° giorno, € 1,13 dal 13° al 40° giorno ed €
0,84/mq dal 41° giorno in poi (€ 7393,40 complessivi). Tuttavia tale indennità va ridotta ad ¼, considerato che i predetti compensi giornalieri sono stabiliti a metro quadro e per un'altezza di 2 metri lineari e che appare verosimile nel caso che ci occupa, tenuto conto della tipologia e delle dimensioni della merce sequestrata (videocassette), un ingombro in altezza del collo in custodia al massimo per non più di 1 metro quadrato. Pertanto , la somma complessiva da liquidare, per i complessivi giorni di custodia, risulta pari ad €
1848,45 e non quella inferiore accordata dal Tribunale penale, che, dal canto suo , ha ri- chiamato il parametro di cui all'art. 2233 co. 2 c.c., il quale, viceversa, si riferisce esclu- sivamente (come si coglie dal Titolo II di collocamento della norma, oltre che dal testo), alle professioni intellettuali. In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va, dunque, riformato il decreto impugnato nei termini sopra indicati.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, compensate per 2/3, seguono per la restante parte la soccombenza di parte resistente con liquidazione al minimo sulla base del D.M. 147/2022 vigente, stante l'oggettiva semplicità della controversia, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, IX sezione civile, definitivamente decidendo nella causa pro- mossa come in narrativa, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, in riforma del decreto, emesso in data
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27.03.2024 dal Tribunale di AP, Sezione G.I.P. – RGNR 51999/1999 - R.G. G.I.P.
17821/2010, liquida in favore di parte istante la somma di € 1848,45 oltre I.V.A. (se dovuta) a titolo di indennità per la custodia meglio individuata in motivazione;
2) condanna , altresì, il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t . , alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente che, compensate per 2/3, liquida per la restante parte in € 50,00 per spese vive ed € 846,66 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con di- strazione.
AP, 15.05.2025
Il Giudice onorario
(dott. Maria Esposito )
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