Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6564/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...]Ù) il 11/01/1962, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaia Buogo,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...]Ù) il Controparte_1 C.F._2
27/07/1960, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Amelia Procopio,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del 18.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 8.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale da , Controparte_1
con l'addebito della separazione al marito, e avanzando altresì in via cumulata domanda di divorzio;
con comparsa di risposta del 9.3.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione personale e di divorzio, instando però per il rigetto della richiesta di addebito della separazione a sé;
con memoria del 13.3.2025 l'attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione;
all'udienza del 18.3.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale senza ulteriori condizioni, nonché di scioglimento del matrimonio fra loro contratto;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Chorrillos (Perù), il 26.1.2016 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2. preso atto che, a fronte delle concordi richieste delle parti, come riformulate da ultimo all'udienza del 18.3.2025, non vi è luogo per assumere ulteriori provvedimenti in ordine alla separazione personale dei coniugi;
3. rilevato che le parti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che debba di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
2
P.Q.M.
il Tribunale
pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 129, parte II, serie C, anno 2016), e alle ulteriori incombenze di legge.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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