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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5157/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AP Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5157/2024 R.G.A.C.
TRA in persona del legale rapp.te p.t,, (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Raffaele Marciano, presso il cui studio P.IVA_1
in Sant'Anastasia (NA) alla via Donizetti angolo Via Primicerio, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t, (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Gianluca P.IVA_2
Caporaso, presso il cui studio in alla via M. Cervantes n. 55/14, risulta Pt_1
elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni: Nelle note sostitutive dell'udienza del 21.11.2025 redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., depositato in data
20.06.2024, il deduceva che: - “con la convenzione rep. n. Parte_1 Parte_1
1389 del 27/06/2014 (All.1) stipulata dal (capofila) con il Parte_1
, , , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
veniva istituita la sezione distaccata del Giudice di Pace di Marano di AP a cui poi aderiva anche il . Tale convenzione all'art. 9 stabiliva Controparte_1 N. 5157/2024 R.G.A.C.
che la partecipazione finanziaria di ciascun Ente alle spese sostenute per l'Ufficio del
Giudice di Pace fosse articolata in quote commisurate al numero di abitanti di ciascun
Comune;
- Con deliberazione di Giunta Comunale del n. 15 del Parte_1
13/03/2015 (All.2), avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace di – attribuzione delle relative competenze gestionali”, l'Area Pt_1
Economica Finanziaria del veniva incaricata di Parte_1
quantificare ed acquisire dai Comuni che usufruiscono del Giudice di Pace di Marano di
AP ( , , Controparte_7 Controparte_6 CP_2 CP_3
e ) le risorse finanziarie a copertura, per le quote di CP_4 Controparte_1
rispettiva competenza, delle spese per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace sito in - Con verbale di Coordinamento istituzionale del Giudice di Parte_1
Pace del 21/12/2021 (All.3) venivano approvati all'unanimità i rendiconti delle annualità
2014 – 2021 di riparto inerenti le spese di gestione del Giudice di Pace come specificati nella determina n. 17 del 30/09/2022 (All.4) nella quale veniva computato anche
l'acconto delle annualità 2022.
- Con determina n. 25 del 30/12/2022 (All. 5) dell' Controparte_8
provvedeva a determinare e quantificare le spese per la gestione del funzionamento del
Giudice di Pace sulla scorta del rendiconto approvato nel verbale di Coordinamento
Istituzionale del 23/01/2023”.
In particolare, il nel corso degli anni, aveva sempre Controparte_1
usufruito e goduto dell'Ufficio del Giudice di Pace di istituito con la Parte_1
Convenzione, “prestando consenso espresso per fatti concludenti alla compartecipazione delle spese per il sostentamento dell'Ufficio del Giudice di Pace” tant'è che in data 19.12.2023 aveva poi aderito all'accordo, sottoscrivendo la convenzione rep. n. 2051 del 19.12.2023.
Pertanto, l'ente civico ricorrente sosteneva di aver “diritto a ricevere dal
[...]
, la somma di € 798.687,12 per aver usufruito del Giudice di Pace Controparte_1
di a decorrere dal 2014 fino ad oggi”. Parte_1 N. 5157/2024 R.G.A.C.
Nell'atto introduttivo rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del quale ente capofila, ad ottenere la Parte_1
contribuzione del alle spese sostenute per la gestione Controparte_1
Pa del Giudice di Pace di Marano AP b) per l'effetto condannare il
[...]
(C.F. in persona del Sindaco p.t. al Controparte_9 P.IVA_2
pagamento della somma di € 798.687,12, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
c) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
2. Si costituiva il eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del D.LGS. n. 104/2010 avendo la controversia ad oggetto accordi tra pubbliche amministrazioni.
Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda tenuto conto che l'Ente resistente non aveva mai sottoscritto la convenzione e, in ogni caso, contestava altresì la quantificazione del credito operata dal ricorrente.
3. Orbene, il Tribunale ritiene che nella controversia in esame sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
In via preliminare, va chiarito che la convenzione in oggetto deve essere qualificata ai sensi della convenzione prevista dall'art. 30 del T.U.E.L. in virtù del quale “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”.
Come noto, le convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. stipulate tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività di interesse comune vanno ricondotte nel genus degli accordi di cui all'art. 15 della l. 241/1990, costituendone una specie. (cfr. Tribunale di
Avellino, Sent. n. 391/2023 del 10-03-2023)
Il richiamato art. 15 della L. n. 241/1990 prevede, infatti, che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. N. 5157/2024 R.G.A.C.
Tanto chiarito, l'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
Si tratta di una forma di giurisdizione esclusiva molto ampia, perché avvolge gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e tutti gli accordi stipulati fra pubbliche amministrazioni, dalla fase della formazione fino alla loro esecuzione, senza che il legislatore menzioni espresse esclusioni.
Già, quindi, dal tenore letterale dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, e dal confronto con altre ipotesi (lett. b appena citata), emerge che la giurisdizione esclusiva, in caso di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e di accordi stipulati fra pubbliche amministrazioni, rappresenta la regola, perché trattandosi di “accordi di diritto pubblico” in cui l'esercizio del potere pubblico non è smentito né escluso dal consenso prestato dalle parti, ma è in esso compenetrato, vi è un inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi che è bene che sia giudicato dal giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del g.a. (cfr. di recente Consiglio di Stato, Sez.
IV, 21.11.2025, n. 9112)
Nel caso di specie, l'esistenza di un accordo tra pubbliche amministrazioni volto alla realizzazione di interventi di natura eminentemente pubblica quali la gestione in forma associata di un ufficio giudiziario, implica certamente una convergenza e un intreccio inestricabile tra diritto soggettivo e interesse legittimo che è bene attribuire alla giurisdizione esclusiva del g.a.
Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione nel termine ex art. 59 legge 69/2009.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, considerata la definizione in rito, tenendo conto del petitum e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi. N. 5157/2024 R.G.A.C.
Si ritiene la presenza delle condizioni per operare la compensazione del 50% del compenso tra le parti costituite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, secondo quanto previsto dall'art.92 cpc, comma secondo, nel testo scaturente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzione, stante il tenore della motivazione, la posizione delle parti nonché la natura interpretativa della decisione sulla scorta dei recenti orientamenti della giurisprudenza ordinaria e amministrativa riportati in parte motiva e sulla circostanza della possibile trattazione delle questioni di merito indicate dalle parti davanti al giudice munito di giurisdizione.
Come ha affermato la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., 3 settembre 2008, n. 20598;
Trib. Lamezia Terme, ordinanza 12 luglio 2010, , est. la Persona_1 Per_2
compensazione ricorre, tra l'altro, in ipotesi di istruttoria particolarmente problematica caratterizzata dalla sovrapposizione ed incompatibilità tra elementi fattuali in parte favorevoli ad una parte ed in parte all'altra (cd. complessità in fatto), anche in presenza di non conformi orientamenti espressi nel tempo dalla giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, Sezione Seconda, nella persona del Giudice, dott. Maurizio
Spezzaferri, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo competente per territorio;
2) condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento in favore del , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in= 3.914,75= per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 24-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AP Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5157/2024 R.G.A.C.
TRA in persona del legale rapp.te p.t,, (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Raffaele Marciano, presso il cui studio P.IVA_1
in Sant'Anastasia (NA) alla via Donizetti angolo Via Primicerio, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t, (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Gianluca P.IVA_2
Caporaso, presso il cui studio in alla via M. Cervantes n. 55/14, risulta Pt_1
elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
Resistente
Conclusioni: Nelle note sostitutive dell'udienza del 21.11.2025 redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da motivazione che segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., depositato in data
20.06.2024, il deduceva che: - “con la convenzione rep. n. Parte_1 Parte_1
1389 del 27/06/2014 (All.1) stipulata dal (capofila) con il Parte_1
, , , e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
veniva istituita la sezione distaccata del Giudice di Pace di Marano di AP a cui poi aderiva anche il . Tale convenzione all'art. 9 stabiliva Controparte_1 N. 5157/2024 R.G.A.C.
che la partecipazione finanziaria di ciascun Ente alle spese sostenute per l'Ufficio del
Giudice di Pace fosse articolata in quote commisurate al numero di abitanti di ciascun
Comune;
- Con deliberazione di Giunta Comunale del n. 15 del Parte_1
13/03/2015 (All.2), avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace di – attribuzione delle relative competenze gestionali”, l'Area Pt_1
Economica Finanziaria del veniva incaricata di Parte_1
quantificare ed acquisire dai Comuni che usufruiscono del Giudice di Pace di Marano di
AP ( , , Controparte_7 Controparte_6 CP_2 CP_3
e ) le risorse finanziarie a copertura, per le quote di CP_4 Controparte_1
rispettiva competenza, delle spese per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace sito in - Con verbale di Coordinamento istituzionale del Giudice di Parte_1
Pace del 21/12/2021 (All.3) venivano approvati all'unanimità i rendiconti delle annualità
2014 – 2021 di riparto inerenti le spese di gestione del Giudice di Pace come specificati nella determina n. 17 del 30/09/2022 (All.4) nella quale veniva computato anche
l'acconto delle annualità 2022.
- Con determina n. 25 del 30/12/2022 (All. 5) dell' Controparte_8
provvedeva a determinare e quantificare le spese per la gestione del funzionamento del
Giudice di Pace sulla scorta del rendiconto approvato nel verbale di Coordinamento
Istituzionale del 23/01/2023”.
In particolare, il nel corso degli anni, aveva sempre Controparte_1
usufruito e goduto dell'Ufficio del Giudice di Pace di istituito con la Parte_1
Convenzione, “prestando consenso espresso per fatti concludenti alla compartecipazione delle spese per il sostentamento dell'Ufficio del Giudice di Pace” tant'è che in data 19.12.2023 aveva poi aderito all'accordo, sottoscrivendo la convenzione rep. n. 2051 del 19.12.2023.
Pertanto, l'ente civico ricorrente sosteneva di aver “diritto a ricevere dal
[...]
, la somma di € 798.687,12 per aver usufruito del Giudice di Pace Controparte_1
di a decorrere dal 2014 fino ad oggi”. Parte_1 N. 5157/2024 R.G.A.C.
Nell'atto introduttivo rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del quale ente capofila, ad ottenere la Parte_1
contribuzione del alle spese sostenute per la gestione Controparte_1
Pa del Giudice di Pace di Marano AP b) per l'effetto condannare il
[...]
(C.F. in persona del Sindaco p.t. al Controparte_9 P.IVA_2
pagamento della somma di € 798.687,12, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
c) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
2. Si costituiva il eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del D.LGS. n. 104/2010 avendo la controversia ad oggetto accordi tra pubbliche amministrazioni.
Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda tenuto conto che l'Ente resistente non aveva mai sottoscritto la convenzione e, in ogni caso, contestava altresì la quantificazione del credito operata dal ricorrente.
3. Orbene, il Tribunale ritiene che nella controversia in esame sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
In via preliminare, va chiarito che la convenzione in oggetto deve essere qualificata ai sensi della convenzione prevista dall'art. 30 del T.U.E.L. in virtù del quale “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”.
Come noto, le convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. stipulate tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività di interesse comune vanno ricondotte nel genus degli accordi di cui all'art. 15 della l. 241/1990, costituendone una specie. (cfr. Tribunale di
Avellino, Sent. n. 391/2023 del 10-03-2023)
Il richiamato art. 15 della L. n. 241/1990 prevede, infatti, che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. N. 5157/2024 R.G.A.C.
Tanto chiarito, l'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
Si tratta di una forma di giurisdizione esclusiva molto ampia, perché avvolge gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e tutti gli accordi stipulati fra pubbliche amministrazioni, dalla fase della formazione fino alla loro esecuzione, senza che il legislatore menzioni espresse esclusioni.
Già, quindi, dal tenore letterale dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, e dal confronto con altre ipotesi (lett. b appena citata), emerge che la giurisdizione esclusiva, in caso di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e di accordi stipulati fra pubbliche amministrazioni, rappresenta la regola, perché trattandosi di “accordi di diritto pubblico” in cui l'esercizio del potere pubblico non è smentito né escluso dal consenso prestato dalle parti, ma è in esso compenetrato, vi è un inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi che è bene che sia giudicato dal giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del g.a. (cfr. di recente Consiglio di Stato, Sez.
IV, 21.11.2025, n. 9112)
Nel caso di specie, l'esistenza di un accordo tra pubbliche amministrazioni volto alla realizzazione di interventi di natura eminentemente pubblica quali la gestione in forma associata di un ufficio giudiziario, implica certamente una convergenza e un intreccio inestricabile tra diritto soggettivo e interesse legittimo che è bene attribuire alla giurisdizione esclusiva del g.a.
Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione nel termine ex art. 59 legge 69/2009.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, considerata la definizione in rito, tenendo conto del petitum e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi. N. 5157/2024 R.G.A.C.
Si ritiene la presenza delle condizioni per operare la compensazione del 50% del compenso tra le parti costituite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, secondo quanto previsto dall'art.92 cpc, comma secondo, nel testo scaturente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzione, stante il tenore della motivazione, la posizione delle parti nonché la natura interpretativa della decisione sulla scorta dei recenti orientamenti della giurisprudenza ordinaria e amministrativa riportati in parte motiva e sulla circostanza della possibile trattazione delle questioni di merito indicate dalle parti davanti al giudice munito di giurisdizione.
Come ha affermato la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., 3 settembre 2008, n. 20598;
Trib. Lamezia Terme, ordinanza 12 luglio 2010, , est. la Persona_1 Per_2
compensazione ricorre, tra l'altro, in ipotesi di istruttoria particolarmente problematica caratterizzata dalla sovrapposizione ed incompatibilità tra elementi fattuali in parte favorevoli ad una parte ed in parte all'altra (cd. complessità in fatto), anche in presenza di non conformi orientamenti espressi nel tempo dalla giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, Sezione Seconda, nella persona del Giudice, dott. Maurizio
Spezzaferri, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo competente per territorio;
2) condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento in favore del , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in= 3.914,75= per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 24-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri