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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6232/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6232/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVIRAGHI Parte_1 C.F._1
MARIA ROSA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVA Controparte_1 C.F._2
CARLOMAGNO MARIAROSA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti, difensore cha ha rinunciato al mandato con comunicazione del 23 settembre 2024;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da per ottenere la modifica del decreto emesso Parte_1 dal Tribunale di Monza in data 13.03.18 in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione inerente la figlia minore nata nel 2013, nella parte in cui aveva previsto Per_1 l'affidamento della minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figlia. La ricorrente, assumendo che il padre non soltanto si era disinteressato della figlia delegando ai propri genitori la cura della medesima nei tempi di sua spettanza, ma aveva anche tenuto comportamenti pregiudizievoli per la stessa, rifiutandosi di sottoscrivere la richiesta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e omettendo di versare l'importo stabilito a titolo di mantenimento, licenziandosi altresì dal posto di lavoro, ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia e rapporti di frequentazione che tenessero conto degli impegni extrascolastici della minore. si è costituito lamentando il comportamento ostativo della ex compagna che impediva Controparte_1
a lui e ai nonni paterni di mantenere contatti anche soltanto telefonici con la figlia. Il resistente si è opposto pertanto alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente e ha chiesto che i rapporti di frequentazione fossero rimodulati in modo da tenere conto che per esigenze lavorative poteva occuparsi della figlia solo nei fine settimana, mentre per i giorni infrasettimanali erano disponibili i suoi genitori che avevano accudito fin da piccola. Per_1 All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, su richiesta concorde delle stesse, veniva nominato un ausiliario del giudice con l'incarico di migliorare la collaborazione tra i genitori e di favorire il riavvicinamento tra la minore e il padre, mediante la predisposizione di un progetto di graduale ripristino della relazione da tempo interrotta. L'ausiliario, dott.ssa nel suo report, ha riferito che la coppia genitoriale non è in grado di Persona_2 sostenere neppure una comunicazione informativa relativa alla figlia, rendendo di fatto complessa e poco sostenibile l'assunzione di qualsiasi decisione necessaria per la figlia e che, allo stato, anche alla luce dei colloqui con la minore, non vi sono i presupposti per la ripresa degli incontri padre-figlia neppure in presenza di un educatore, dovendo prima il riprendere il percorso terapeutico presso CP_1 il CPS. L'ausiliario ha inoltre suggerito un percorso psicologico per al fine di garantirle un Per_1 aiuto specifico e continuativo nella rilettura e rielaborazione della relazione e degli episodi vissuti con il padre. All'udienza del 12 dicembre 2024 non compariva personalmente e neppure si Controparte_1 costituiva un nuovo difensore dopo la rinuncia al mandato del legale con cui si era costituito in giudizio. Il procuratore della ricorrente, presente personalmente, dava atto che in adesione alla proposta dell'ausiliario del Giudice, aveva iniziato un percorso di supporto psicologico presso il Ceaf di Per_1
Vimercate ed insisteva nella domanda di affidamento esclusivo rafforzato alla madre della figlia minore.
Il Tribunale, avuto riguardo al comportamento del resistente che, assillato da molteplici problematiche, anche di carattere giudiziario penale, non riesce a focalizzarsi sui reali interessi della figlia e alle conclusioni della dott.ssa relativamente all'impossibilità per le parti di intrattenere qualunque Per_2 forma di comunicazione nell'interesse della minore, valuta conforme all'interesse di il suo Per_1 affidamento esclusivo alla madre che avrà, altresì, il potere di assumere autonomamente le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza e il rilascio di documenti validi per l'espatrio della figlia.
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlia, allo stato interrotti, potranno riprendere in forma protetta con le modalità ritenute più opportune dal Servizio Sociale del luogo di residenza della minore solo ove il riprenda il percorso terapeutico presso il CPS ed effettui accertamenti presso il Sert CP_1 territorialmente competente che attestino l'effettiva assenza di dipendenza da sostanze stupefacenti e previa verifica della rispondenza all'interesse della minore della ripresa di tali incontri.
pagina 2 di 3 Restano ferme le ulteriori diposizioni del decreto emesso il 13.03.18 dal Tribunale di Monza, che non hanno formato oggetto di alcuna richiesta di modifica. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio, vengono poste a carico del resistente. Le spese dell'ausiliario, trattandosi di percorso effettuato nel comune interesse delle parti, restano definitivamente a carico di entrambi in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Così provvede, in modifica delle disposizioni del decreto collegiale emesso dal Tribunale di Monza in data 13.03.18:
1) affida la minore in via esclusiva alla madre che potrà assumere autonomamente le decisioni Per_1 inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza e il rilascio di documenti validi per l'espatrio della figlia;
2) sospende i rapporti di frequentazione padre-figlia che potranno riprendere solo in forma protetta con le modalità individuate dai Servizi Sociali del luogo di residenza della minore solo previa verifica della rispondenza all'interesse della minore della ripresa degli incontri con il padre e della riattivazione da parte del del percorso terapeutico presso il CPS, nonchè dell'accertamento presso il SERT CP_1 dell'assenza di abuso di sostanze stupefacenti da parte dello stesso;
3) conferma nel resto le disposizioni del decreto collegiale in data 13.03.18;
4) condanna a rifondere a le spese del giudizio che si liquidano in € Controparte_1 Parte_1
3800,00 per compensi professionali, oltre il 15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge;
5) pone le spese dell'ausiliario del Giudice, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 2 gennaio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6232/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVIRAGHI Parte_1 C.F._1
MARIA ROSA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVA Controparte_1 C.F._2
CARLOMAGNO MARIAROSA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti, difensore cha ha rinunciato al mandato con comunicazione del 23 settembre 2024;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto da per ottenere la modifica del decreto emesso Parte_1 dal Tribunale di Monza in data 13.03.18 in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione inerente la figlia minore nata nel 2013, nella parte in cui aveva previsto Per_1 l'affidamento della minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figlia. La ricorrente, assumendo che il padre non soltanto si era disinteressato della figlia delegando ai propri genitori la cura della medesima nei tempi di sua spettanza, ma aveva anche tenuto comportamenti pregiudizievoli per la stessa, rifiutandosi di sottoscrivere la richiesta per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e omettendo di versare l'importo stabilito a titolo di mantenimento, licenziandosi altresì dal posto di lavoro, ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia e rapporti di frequentazione che tenessero conto degli impegni extrascolastici della minore. si è costituito lamentando il comportamento ostativo della ex compagna che impediva Controparte_1
a lui e ai nonni paterni di mantenere contatti anche soltanto telefonici con la figlia. Il resistente si è opposto pertanto alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente e ha chiesto che i rapporti di frequentazione fossero rimodulati in modo da tenere conto che per esigenze lavorative poteva occuparsi della figlia solo nei fine settimana, mentre per i giorni infrasettimanali erano disponibili i suoi genitori che avevano accudito fin da piccola. Per_1 All'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, su richiesta concorde delle stesse, veniva nominato un ausiliario del giudice con l'incarico di migliorare la collaborazione tra i genitori e di favorire il riavvicinamento tra la minore e il padre, mediante la predisposizione di un progetto di graduale ripristino della relazione da tempo interrotta. L'ausiliario, dott.ssa nel suo report, ha riferito che la coppia genitoriale non è in grado di Persona_2 sostenere neppure una comunicazione informativa relativa alla figlia, rendendo di fatto complessa e poco sostenibile l'assunzione di qualsiasi decisione necessaria per la figlia e che, allo stato, anche alla luce dei colloqui con la minore, non vi sono i presupposti per la ripresa degli incontri padre-figlia neppure in presenza di un educatore, dovendo prima il riprendere il percorso terapeutico presso CP_1 il CPS. L'ausiliario ha inoltre suggerito un percorso psicologico per al fine di garantirle un Per_1 aiuto specifico e continuativo nella rilettura e rielaborazione della relazione e degli episodi vissuti con il padre. All'udienza del 12 dicembre 2024 non compariva personalmente e neppure si Controparte_1 costituiva un nuovo difensore dopo la rinuncia al mandato del legale con cui si era costituito in giudizio. Il procuratore della ricorrente, presente personalmente, dava atto che in adesione alla proposta dell'ausiliario del Giudice, aveva iniziato un percorso di supporto psicologico presso il Ceaf di Per_1
Vimercate ed insisteva nella domanda di affidamento esclusivo rafforzato alla madre della figlia minore.
Il Tribunale, avuto riguardo al comportamento del resistente che, assillato da molteplici problematiche, anche di carattere giudiziario penale, non riesce a focalizzarsi sui reali interessi della figlia e alle conclusioni della dott.ssa relativamente all'impossibilità per le parti di intrattenere qualunque Per_2 forma di comunicazione nell'interesse della minore, valuta conforme all'interesse di il suo Per_1 affidamento esclusivo alla madre che avrà, altresì, il potere di assumere autonomamente le decisioni inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza e il rilascio di documenti validi per l'espatrio della figlia.
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlia, allo stato interrotti, potranno riprendere in forma protetta con le modalità ritenute più opportune dal Servizio Sociale del luogo di residenza della minore solo ove il riprenda il percorso terapeutico presso il CPS ed effettui accertamenti presso il Sert CP_1 territorialmente competente che attestino l'effettiva assenza di dipendenza da sostanze stupefacenti e previa verifica della rispondenza all'interesse della minore della ripresa di tali incontri.
pagina 2 di 3 Restano ferme le ulteriori diposizioni del decreto emesso il 13.03.18 dal Tribunale di Monza, che non hanno formato oggetto di alcuna richiesta di modifica. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio, vengono poste a carico del resistente. Le spese dell'ausiliario, trattandosi di percorso effettuato nel comune interesse delle parti, restano definitivamente a carico di entrambi in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Così provvede, in modifica delle disposizioni del decreto collegiale emesso dal Tribunale di Monza in data 13.03.18:
1) affida la minore in via esclusiva alla madre che potrà assumere autonomamente le decisioni Per_1 inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza e il rilascio di documenti validi per l'espatrio della figlia;
2) sospende i rapporti di frequentazione padre-figlia che potranno riprendere solo in forma protetta con le modalità individuate dai Servizi Sociali del luogo di residenza della minore solo previa verifica della rispondenza all'interesse della minore della ripresa degli incontri con il padre e della riattivazione da parte del del percorso terapeutico presso il CPS, nonchè dell'accertamento presso il SERT CP_1 dell'assenza di abuso di sostanze stupefacenti da parte dello stesso;
3) conferma nel resto le disposizioni del decreto collegiale in data 13.03.18;
4) condanna a rifondere a le spese del giudizio che si liquidano in € Controparte_1 Parte_1
3800,00 per compensi professionali, oltre il 15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge;
5) pone le spese dell'ausiliario del Giudice, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 2 gennaio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 3 di 3