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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 1301/2012
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dagli avv. Nino Isgrò e Stefania P. Calabrò nell'interesse di
– i quali hanno concluso riportandosi al contenuto Controparte_1
delle “note conclusive del 12.12.2024” ribadendo le eccezioni di decadenza delle richieste formulate “ex adverso all'udienza del 26.06.2024” – letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1301/2012 R.G. avente per oggetto: scioglimento comunione ereditaria promosso da
(c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. Christian
Genovese, giusta procura in atti.
- attrice-
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli avv. Nino
Isgrò e avvocata Stefania P. Calabrò, giusta procura in atti.
- convenuto –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
– premettendo la comproprietà, unitamente al fratello Parte_1
, delle consistenze immobiliari elencate ai nn. da 1 a 13 Controparte_1
dell'atto di citazione datato 25.10.2012, pervenute in forza di dichiarazioni di successione n. 108 vol. 22 (presentata il 07.03.1994 in morte di e n. 17 vol. 304 (presentata il 12.02.2008 in morte di Persona_1
– ha inteso ottenere lo scioglimento della comunione Persona_2
ereditaria mediante formazione ed attribuzione a ciascuno dei condividenti, previa stima delle consistenze immobiliari e non, della quota a ciascuno spettante, con corresponsione di eventuale conguaglio, nonché la condanna del germano a rendere il conto ed a restituire gli Controparte_1
eventuali frutti percepiti e percipiendi, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa depositata l'8.2.2013, ha resistito Controparte_1
dichiarando la disponibilità alla divisione - già manifestata con apposite missive del 04.11.2004 e 19.12.2006 rimaste prive di riscontro – ma contestando l'appartenenza alla massa da dividere dei cespiti di cui al punto n. 3) dell'elenco riportato in citazione, ovvero il “fabbricato consistente in p.t., piano primo e mansarda” in quanto realizzato sul terreno sito in Barcellona P.G., insistente sulla particella 1932 del foglio 11
(solo questo appartenente alla massa da dividere facente capo a Per_1
con denaro e risorse proprie (acquisto materiali di costruzione,
[...]
anche tramite fornitura del datore di lavoro titolare di ditta edile, Per_3
che ne compensava il costo con la retribuzione dovuta al
[...]
per il lavoro da questi prestato alle sue dipendenze;
Controparte_1
ovvero costruzione in proprio stante l'attività di muratore esercitata) –
pag. 2/16 adibito, sin dal 1988, ad abitazione familiare - così concludendo per la divisione dei beni ereditari relitti dai genitori, con assegnazione alla propria quota, del terreno su cui insiste il fabbricato (foglio 11 particella n. 1932).
In via riconvenzionale, altresì, ha chiesto la condanna della sorella attrice a rendere il conto ed alla restituzione dei frutti civili percepiti e percipiendi nonché – in via subordinata – a pronunciare l'acquisto in suo favore per usucapione del fabbricato costruito.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. – ampliato il petitum, da parte della attrice, con la domanda di rimborso di € 12.000,00 annui per le cure della madre formulata nella prima memoria istruttoria – la causa, istruita con CTU tecnica e prove orali, viene decisa - previa la concessione di termine per note conclusive anche in ordine alla questione prospettata con ordinanza del 26.11.2024 - secondo il modello di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
Il thema disputandum – ricostruibile alla luce delle allegazioni riportate negli scritti introduttivi e, da ultimo, in seno agli scritti conclusivi depositati dalla difesa del convenuto – ruota, principalmente, attorno alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi sui beni relitti dai genitori delle parti contendenti, e Persona_1 Per_2
[...]
Il contrasto – al di là della reciproca proposizione di domande di rendimento del conto e fruttificazione, nonché della domanda di rimborso
(cfr. punto n. 3) conclusioni prima memoria istruttoria di parte attrice) e di usucapione (avanzata in via riconvenzionale gradata dal convenuto rispetto pag. 3/16 al fabbricato costruito su terreno in comunione, come infra precisato) –
riguarda la ricomprensione, o meno, nella massa oggetto di divisione, del fabbricato consistente in p.t., piano primo e mansarda”.
Il convenuto, infatti, assume la realizzazione del fabbricato – adibito poi a residenza della propria famiglia sin dal 1988 - a propria cura e spese, su terreno sito in Barcellona P.G., insistente sulla particella 1932 del foglio
11, di proprietà del dante causa (i.e. del padre) mentre l'attrice – pure riconoscendo che la sopraelevazione, a cominciare dal primo piano, “è stata eseguita dal fratello quale “condomino” e non Controparte_1
già quale “dominus” – assume che l'intero fabbricato “si appartiene per incorporazione ai sensi dell'art. 934 c.c. a prescindere da chi lo ha costruito”.
Così inquadrato l'oggetto del giudizio - al di là del principio elaborato dalla
Suprema Corte in tema di divisioni ereditarie, qui evocato in linea generale,
secondo cui è necessaria la sottoscrizione di un atto scritto di senso contrario ad substantiam onde evitare che l'immobile costruito da un soggetto su un terreno in comproprietà con altri ricada «- per accessione -
nella comproprietà di tutti i soggetti » (cfr. Cassazione civile, sez. II ,
18/02/2025, n. 4219) alla luce delle complessive risultanze processual-
probatorie acquisite nel contraddittorio tra le parti, la pretesa allo scioglimento della comunione ereditaria non si rivela idonea a pervenire ad esiti di accoglibilità.
pag. 4/16 Al di là della genericità espositiva e probatoria che vulnera la richiesta di scioglimento della comunione – apprezzabile già sul piano della esposizione narrativa (non sanata nemmeno da eventuale perizia tecnica di parte descrittiva dei titoli di provenienza oltreché della situazione edilizia-
urbanistica dei beni di cui si chiede la divisione giudiziale) oltreché su quello della documentazione versata in atti, inidonea a dimostrare la titolarità al comune dante causa al tempo della dipartita (giacché limitata alla produzione di copia della denuncia di successione e di visura per soggetto, atti dotati di finalità prevalentemente fiscale/ricognitiva in funzione di tassazione ereditaria senza valenza dimostrativa della esistenza del diritto reale della cui trasmissione si opera la denuncia: cfr. docc. sub
lettere a), b) e c) fascicolo attoreo) – è di ostacolo alla divisione il principio della universalità della divisione ereditaria.
La divisione dell'eredità, infatti, comprende, normalmente, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
Diversamente dalla figura dello scioglimento della comunione ordinaria, lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta, quindi, per sua natura, di carattere universale, dovendo comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario.
Pur trattandosi di principio non assoluto, lo stesso, nondimeno, è derogabile solo per accordo dei condividenti – in via contrattuale o in via giudiziale purché risulti manifestazione inequivoca di una tale volontà - (cfr. arg ex
art. 762 c.c. e Cassazione civile, sez. un., 07/10/2019, n. 25021).
pag. 5/16 Sicché, al cospetto di una situazione di impossibilità materiale o giuridica -
anche attingente solo alcuni dei beni ereditari - la divisione, in mancanza di esplicito accordo, non può avere luogo (ove, in tesi, l'impossibilità, non si attagli a tutti i beni).
Tra le ipotesi di impossibilità giuridica, in particolare, rileva la natura abusiva dei fabbricati (o di loro parti) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
380/2001 e art. 40 della L. 47/1985.
In tali casi, infatti, non è neppure possibile «avallare transazioni tra le parti che contengano accordi contrari alle norme dispositive» (cfr. Corte appello Campobasso, 09/10/2023, n.290).
L'art. 46 D.P.R. 380/2001 – e, ancor prima, l'art. 40 co. II legge 47/1985 –
stabilisce «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione
è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del
permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di
garanzia o di servitù».
L'estensione della portata operativa della norma, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, anche all'effetto traslativo che si realizza con la divisione giudiziale, è confermata, anzitutto, dall'argomento testuale e sistematico per cui, sia l'art. 40 della legge 47/1985, sia l'art. 46 D.P.R. 380/2001,
pag. 6/16 contemplano, quale unica ipotesi di esclusione, quella relativa ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
In tali casi, recessiva, infatti, diviene – in forza di valutazione operata dallo stesso legislatore – l'esigenza di tutela alla ordinata circolazione dei beni immobili soggetti a regime pubblicitario tramite le trascrizioni ed iscrizioni nella conservatoria.
Ancora, proprio la rilevanza riconosciuta in giurisprudenza alle disposizioni eccettuative di cui all' art. 46, co. V, d.P.R. n. 380/2001 e all'
art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985 – per cui lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione cd. endoesecutiva) o nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. endoconcorsuale) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall' art. 46, comma 1, d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e dall' art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47
(cfr. Corte appello, Catania, sez. II, 04/01/2020, n. 24) - conferma la impossibilità, in linea generale nell'ambito dei trasferimenti negoziali puri
(diversi, cioè, da quelli che avvengono all'interno di procedure coattive, in cui prevale la differente esigenza di tutela del creditore, al fine di pag. 7/16 consentirgli, comunque, la soddisfazione del credito) della circolazione dei beni privi di conformità urbanistica.
Nella specie, ponendo mente ai risultati della espletata CTU – attendibile
perché completa nel fornire risposta al mandato, anche tramite presa di posizione in merito alle osservazioni delle parti (formulate, per il vero, in termini di contestazione oltremodo generica, come tale inidonea a scalfire la valutazione di piena attendibilità ed utilizzabilità a fini decisori della perizia del tecnico dell'ufficio: cfr. pag. 51 relazione di CTU a firma Arch.
oltreché coerente tra le premesse metodologiche e le Persona_4
conclusioni, giacché fondata sulla consultazione di copia dello stralcio del
Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Barcellona P.G. e delle relative norme tecniche d'attuazione, nonché su accesso agli atti dell'ufficio edilizia privata e sanatoria ed annessi sopralluoghi tesi alla verifica tra stato di fatto e stato di progetto (cfr. pagg.
1-2 relazione di CTU a firma
Arch. – emerge pieno riscontro di una situazione di Persona_4
sostanziale difformità che affetta i cespiti edificati sulle particelle n. 1273
(oggi divenuta particella n. 1932) e numeri 988, 1158, 1161 del foglio di mappa n. 11.
Dalla relazione di CTU, in particolare, emerge: a) quanto al fabbricato nascente sulla particella oggi individuata dal n. 1932, la difformità tra il
progetto per la costruzione di un fabbricato agricolo ad una elevazione f.t.,
assentito con concessione edilizia n. 2137 del 27/01/1987 (autorizzativo della realizzazione di un piccolo fabbricato rettangolare di 7 x 10 mt ad un pag. 8/16 solo piano con copertura a terrazza) e lo stato dei luoghi caratterizzato dalla presenza di “una villa isolata dalla sagoma diversa da quella
approvata e dalla superficie molto più ampia e complessa;
inoltre i piani
sono due più un sottotetto. L'abuso non si è limitato solo a questo
fabbricato, ma è, stato realizzato un altro volume edilizio sul lato nord-est del terreno di circa 96,44 mq ad una elevazione f.t.”; b) quanto al fabbricato edificato sulle particelle numeri 988, 1158, 1161 del foglio di mappa n. 11, a fronte di “progetto in sanatoria per l'ampliamento del piano
terra di un fabbricato autorizzato con L.E. n.286/68 riguardante la particelle 988, 1158, 1161 del foglio di mappa n. 11” l'abuso rilevato consiste nella presenza, riscontrata tramite confronto tra il progetto di sanatoria e lo stato dei luoghi, di “volumi aggiuntivi realizzati nella terrazza e una modifica della falda del tetto del volume ampliato”(cfr. pag.
3 relazione di CTU a firma Arch. . Persona_4
Al di là dell'ulteriore difformità segnalata dal CTU con riguardo anche alla particella n. 1272 - “in essa vi sono due capannoni prefabbricati in lamiera della superficie di 105,05 mq e di 71,02 mq” (cfr. pag. 3 relazione di CTU a firma Arch. – dà la stura alla presenza e persistenza Persona_4
dell'abuso, anche al tempo dell'accertamento peritale disposto in corso di causa, la presenza di due ordinanze: n. 115 del 09/09/2013 del settore servizio abusivismo edilizio in cui si ingiunge a ripristinare lo stato dei luoghi modificato dalla realizzazione del sottotetto ( terza elevazione f.t.)
nella part. 1932; n. 48 del 29/04/2014 del settore servizio abusivismo pag. 9/16 edilizio in cui si accerta l'abuso di tutta la part. 1932 e non solo del piano sottotetto, e l'abuso di un ulteriore costruzione realizzata sul confine nord del lotto (cfr. pag. 3 relazione di CTU a firma Arch. . Persona_4
Del resto, anche nella sezione dedicata alla descrizione – catastale e di consistenza immobiliare e dello stato delle rifiniture – dei beni ricompresi nella massa oggetto del chiesto scioglimento, si riscontra l'indicazione precisa e dettagliata circa lo stato di difformità urbanistica dei beni immobili esaminati.
In particolare, per il fabbricato sito in via del Mare n.521-1/A individuato catastalmente al foglio 11 part. 1932, dalla relazione di CTU si evince che dallo stato dei luoghi, “risulta che il suddetto corpo di fabbrica oltre al
piano terra ed al primo piano, presenta anche una mansarda accessibile
da un vano scala interno del primo piano. Un ulteriore divergenza rispetto
all'atto di citazione consiste nella presenza di un ulteriore costruzione ad
una elevazione f.t. di circa 96,44 mq realizzata a confine con la part. 692 e
216”; per l'immobile n. 1 particella n. 988, accessibile da via del Mare n.
483 - individuato catastalmente al foglio 11 part. 988 cat. A/4 classe 8, consistenza 6 vani, rendita € 185,92 – dalla relazione di CTI si evince la presenza di difformità consistenti in “realizzazione di un volume edilizio nella terrazza di copertura dalla superficie di 8,64 mq;
• realizzazione di un volume edilizio nella terrazza di copertura dalla superficie di 4,45 mq;
•
Pendenza della copertura della falda del vano al piano terra lato ovest di
10,75 mq ruotata di 90° rispetto al progetto approvato. Il muro portante
pag. 10/16 lato sud nel tratto delimitante la sala ampliata – oggetto di sanatoria- è
traslato di 80 cm verso nord rispetto al progetto approvato;
finestra sul
prospetto ovest realizzata su confine con terreno di altra ditta ad un'altezza inferiore ai 2,2 mt”; per l'immobile n. 2 particella n. 1561,
accessibile attraverso una stradina interpoderale che si dirama da via del
Mare - individuato catastalmente al foglio 11 part. 1561 cat. C/2 classe 5, consistenza 2 mq, rendita € 7,54 – dalla relazione di CTU la difformità accertata risiede nel fatto che rispetto al progetto approvato, “non vi è
nessuna finestra e che la superficie è maggiore in quanto la base maggiore
e minore del trapezio sono maggiorate di 80 cm a causa di una traslazione verso nord del muro portante in comune con la part. 988”; per l'immobile individuato catastalmente al foglio 11 part. 1932 cat. A/7 classe 2, consistenza 9 vani, rendita € 581,01 – per il quale già “dalla visura
catastale e dalla planimetria catastale sono difformi dallo stato dei luoghi;
infatti, nella part. 1932 non vi è solamente un fabbricato, ma vi sono due fabbricati” – dalla relazione di CTU emerge la completa difformità dal progetto autorizzato con concessione edilizia n. 2137 del 27/01/1987, stante le difformità consistenti nel fatto che: “la pianta di 70 mq autorizzata è
stata ampliata con un ulteriore superficie di circa 4,3 mt per 12 mt che
sviluppano complessivamente 44,29 mq circa eccedenti la superficie
autorizzata; il fabbricato è stato dotato di tre balconi coperti da tettoia al
piano terra e di un balcone, che si sviluppa su quattro lati di una superficie
complessiva di 66,92 mq , al primo piano;
Il numero dei piani da uno è
pag. 11/16 passato a due più il sottotetto” (cfr. pagg.
4-9 relazione di CTU a firma
Arch. . Persona_4
A tali accertamenti si giustappone, altresì, quello relativo al bene non indicato nell'atto di citazione, ma ricadente nella particella n. 1932 – nel dettaglio, accessibile dallo stesso ingresso in cui si accede alla part. 1932
perché ricadente all'interno di essa;
non presente nello stralcio di mappa catastale e collocato, all'interno del lotto, a confine con il lato nord e con il lato est, in area ricadente, all'interno del Piano regolatore generale, in zona
“E1” (zona agricola produttiva) nella fascia di rispetto autostradale ai sensi dell' art. 9 Legge n. 729/1961(60 mt dal ciglio stradale) e nella fascia di rispetto del torrente Longano di 150 mt ai sensi del D.L. n.312 /85 Legge
Galasso – rispetto al quale dalle indagini svolte dal CTU si apprezza la
totale assenza di titolo edilizio abilitativo - avendo, in particolare, il
CTU, concluso che “per tale costruzione non vi sono pratiche edilizie,
pertanto, è totalmente abusivo come confermato dall' ordinanza n. 48 del
29/04/2014 del settore servizio abusivismo edilizio che ha ingiunto il ripristino delle opere edili privi di autorizzazione” – (cfr. pag. 9 relazione di CTU a firma Arch. . Persona_4
Sicché, alla luce delle considerazioni svolte – al di là del rilievo, qui ribadito per completezza espositiva, per cui per la risoluzione del giudizio divisorio, coinvolgente la distribuzione dei beni in comunione, entrambe le parti hanno affidato prioritariamente alla indagine peritale svolta dal consulente d'ufficio, quasi tutta l'attività espressione degli oneri probatori pag. 12/16 (non rinvenendosi, nelle produzioni documentali accluse ai fascicoli delle parti, alcuna documentazione dimostrativa della proprietà del compendio immobiliare (descritto in citazione in modo incompleto, per come pure accertato tramite CTU) in capo al de cuius (e alla di Persona_1
lui consorte, alla cui massa genericamente si riferiscono le allegazioni) al momento della morte, essendo, all'uopo, inidonee le sole visure catastali e la dichiarazione di successione versate in atti per il valore meramente ricognitivo e fiscale – in ogni caso, dai risultati delle indagini peritali –
utilizzabili rispetto a tutti i cespiti astrattamente ricompresi nella massa ereditaria, quindi anche con riguardo a quelli rispetto ai quali è invocabile il principio della accessione perché manca, in atti, atto scritto di senso contrario ad substantiam - oltreché dalle stesse allegazioni riferibili alla difesa delle parti – segnatamente, di parte attrice, la quale, in sede di rilievi al CTU ha mostrato consapevolezza degli abusi (“non risulta calcolato il fabbricato sulla stessa costruito, sebbene in maniera abusiva”)(cfr. pag. 51
relazione di CTU) - la carenza di piena regolarità urbanistica degli immobili compresi nell'asse ereditario (con riferimento alla pressoché
totalità dei fabbricati) determina il rigetto della domanda di divisione.
Non risulta, del resto, che le parti – pure a ciò facultate, anche all'interno del sub procedimento peritale, ove le stesse sono state invitate al raggiungimento di soluzione conciliativa, potendo esprimere la scelta riduttiva dei cespiti da dividere in occasione del confronto tra due opzioni di divisione avallate dal CTU e tenuto conto dell'assenza di contro pag. 13/16 rilievi/osservazioni critiche rispetto ai reiterati e diffusi abusi rilevati dal perito dell'ufficio – abbiano espresso volontà diretta al conseguimento di divisione solo parziale.
Ne costituisce, d'altronde, conferma, anche il tenore degli scritti conclusivi riferibili alla parte convenuta, attrice (in divisione) in riconvenzione,
nonché il contegno processuale della stessa attrice, la quale non ha preso parte – tramite deposito di note scritte in sostituzione d'udienza – alle udienze del 14.1.2025 e del 20.11.2024.
La portata assorbente della statuizione refluisce – corroborando la valutazione di inammissibilità/irrilevanza delle prove orali richieste (dalla attrice) ed espletate (nell'interesse del convenuto) – sulle istanze a carattere istruttorio reiterate (cfr. note conclusive depositate nell'interesse di
). Controparte_1
Refluisce, altresì, ove già non vi provveda, quale autonoma ratio decidendi,
la genericità espositiva, anche rispetto alle ulteriori e correlate pretese avanzate dalle parti (inclusa quella di cui alla prima memoria istruttoria di parte attrice nonché quella riconvenzionale del convenuto;
quella a titolo gradato di usucapione restando, peraltro, assorbita la decisione dalla natura della statuizione sulla pretesa divisoria).
L'esito della lite non costituisce ostacolo assoluto allo scioglimento.
Non può, in termini piani, determinare uno stato di comunione coatta permanente, ben potendo, i comproprietari, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà di comunisti, attivarsi per pag. 14/16 eliminare gli abusi e procedere, dunque, successivamente alla rimozione dell'abuso, a divisione contrattuale (cfr. Tribunale di Napoli, 27/01/2015 n.
1268/2015; in senso sostanzialmente conforme: Tribunale di Catania sez.
III 20/08/2016 n. 4425/2016).
Le spese processuali e di CTU vanno interamente compensate tra le parti attesa la adesione, da parte dei contendenti, alla domanda di scioglimento della comunione, la natura della decisione e l'accertamento, in sede peritale, di abusi riferibili alla massa dei beni di cui è stata chiesta la divisione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1301/2012, così provvede:
RIGETTA la domanda di divisione per le causali spiegate in motivazione con assorbimento di ogni altra questione;
DICHIARA le SPESE di lite e di CTU compensate.
Barcellona P.G. 1.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/16 pag. 16/16
N. R.G. 1301/2012
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dagli avv. Nino Isgrò e Stefania P. Calabrò nell'interesse di
– i quali hanno concluso riportandosi al contenuto Controparte_1
delle “note conclusive del 12.12.2024” ribadendo le eccezioni di decadenza delle richieste formulate “ex adverso all'udienza del 26.06.2024” – letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1301/2012 R.G. avente per oggetto: scioglimento comunione ereditaria promosso da
(c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. Christian
Genovese, giusta procura in atti.
- attrice-
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli avv. Nino
Isgrò e avvocata Stefania P. Calabrò, giusta procura in atti.
- convenuto –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
– premettendo la comproprietà, unitamente al fratello Parte_1
, delle consistenze immobiliari elencate ai nn. da 1 a 13 Controparte_1
dell'atto di citazione datato 25.10.2012, pervenute in forza di dichiarazioni di successione n. 108 vol. 22 (presentata il 07.03.1994 in morte di e n. 17 vol. 304 (presentata il 12.02.2008 in morte di Persona_1
– ha inteso ottenere lo scioglimento della comunione Persona_2
ereditaria mediante formazione ed attribuzione a ciascuno dei condividenti, previa stima delle consistenze immobiliari e non, della quota a ciascuno spettante, con corresponsione di eventuale conguaglio, nonché la condanna del germano a rendere il conto ed a restituire gli Controparte_1
eventuali frutti percepiti e percipiendi, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa depositata l'8.2.2013, ha resistito Controparte_1
dichiarando la disponibilità alla divisione - già manifestata con apposite missive del 04.11.2004 e 19.12.2006 rimaste prive di riscontro – ma contestando l'appartenenza alla massa da dividere dei cespiti di cui al punto n. 3) dell'elenco riportato in citazione, ovvero il “fabbricato consistente in p.t., piano primo e mansarda” in quanto realizzato sul terreno sito in Barcellona P.G., insistente sulla particella 1932 del foglio 11
(solo questo appartenente alla massa da dividere facente capo a Per_1
con denaro e risorse proprie (acquisto materiali di costruzione,
[...]
anche tramite fornitura del datore di lavoro titolare di ditta edile, Per_3
che ne compensava il costo con la retribuzione dovuta al
[...]
per il lavoro da questi prestato alle sue dipendenze;
Controparte_1
ovvero costruzione in proprio stante l'attività di muratore esercitata) –
pag. 2/16 adibito, sin dal 1988, ad abitazione familiare - così concludendo per la divisione dei beni ereditari relitti dai genitori, con assegnazione alla propria quota, del terreno su cui insiste il fabbricato (foglio 11 particella n. 1932).
In via riconvenzionale, altresì, ha chiesto la condanna della sorella attrice a rendere il conto ed alla restituzione dei frutti civili percepiti e percipiendi nonché – in via subordinata – a pronunciare l'acquisto in suo favore per usucapione del fabbricato costruito.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. – ampliato il petitum, da parte della attrice, con la domanda di rimborso di € 12.000,00 annui per le cure della madre formulata nella prima memoria istruttoria – la causa, istruita con CTU tecnica e prove orali, viene decisa - previa la concessione di termine per note conclusive anche in ordine alla questione prospettata con ordinanza del 26.11.2024 - secondo il modello di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
Il thema disputandum – ricostruibile alla luce delle allegazioni riportate negli scritti introduttivi e, da ultimo, in seno agli scritti conclusivi depositati dalla difesa del convenuto – ruota, principalmente, attorno alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi sui beni relitti dai genitori delle parti contendenti, e Persona_1 Per_2
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Il contrasto – al di là della reciproca proposizione di domande di rendimento del conto e fruttificazione, nonché della domanda di rimborso
(cfr. punto n. 3) conclusioni prima memoria istruttoria di parte attrice) e di usucapione (avanzata in via riconvenzionale gradata dal convenuto rispetto pag. 3/16 al fabbricato costruito su terreno in comunione, come infra precisato) –
riguarda la ricomprensione, o meno, nella massa oggetto di divisione, del fabbricato consistente in p.t., piano primo e mansarda”.
Il convenuto, infatti, assume la realizzazione del fabbricato – adibito poi a residenza della propria famiglia sin dal 1988 - a propria cura e spese, su terreno sito in Barcellona P.G., insistente sulla particella 1932 del foglio
11, di proprietà del dante causa (i.e. del padre) mentre l'attrice – pure riconoscendo che la sopraelevazione, a cominciare dal primo piano, “è stata eseguita dal fratello quale “condomino” e non Controparte_1
già quale “dominus” – assume che l'intero fabbricato “si appartiene per incorporazione ai sensi dell'art. 934 c.c. a prescindere da chi lo ha costruito”.
Così inquadrato l'oggetto del giudizio - al di là del principio elaborato dalla
Suprema Corte in tema di divisioni ereditarie, qui evocato in linea generale,
secondo cui è necessaria la sottoscrizione di un atto scritto di senso contrario ad substantiam onde evitare che l'immobile costruito da un soggetto su un terreno in comproprietà con altri ricada «- per accessione -
nella comproprietà di tutti i soggetti » (cfr. Cassazione civile, sez. II ,
18/02/2025, n. 4219) alla luce delle complessive risultanze processual-
probatorie acquisite nel contraddittorio tra le parti, la pretesa allo scioglimento della comunione ereditaria non si rivela idonea a pervenire ad esiti di accoglibilità.
pag. 4/16 Al di là della genericità espositiva e probatoria che vulnera la richiesta di scioglimento della comunione – apprezzabile già sul piano della esposizione narrativa (non sanata nemmeno da eventuale perizia tecnica di parte descrittiva dei titoli di provenienza oltreché della situazione edilizia-
urbanistica dei beni di cui si chiede la divisione giudiziale) oltreché su quello della documentazione versata in atti, inidonea a dimostrare la titolarità al comune dante causa al tempo della dipartita (giacché limitata alla produzione di copia della denuncia di successione e di visura per soggetto, atti dotati di finalità prevalentemente fiscale/ricognitiva in funzione di tassazione ereditaria senza valenza dimostrativa della esistenza del diritto reale della cui trasmissione si opera la denuncia: cfr. docc. sub
lettere a), b) e c) fascicolo attoreo) – è di ostacolo alla divisione il principio della universalità della divisione ereditaria.
La divisione dell'eredità, infatti, comprende, normalmente, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
Diversamente dalla figura dello scioglimento della comunione ordinaria, lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta, quindi, per sua natura, di carattere universale, dovendo comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario.
Pur trattandosi di principio non assoluto, lo stesso, nondimeno, è derogabile solo per accordo dei condividenti – in via contrattuale o in via giudiziale purché risulti manifestazione inequivoca di una tale volontà - (cfr. arg ex
art. 762 c.c. e Cassazione civile, sez. un., 07/10/2019, n. 25021).
pag. 5/16 Sicché, al cospetto di una situazione di impossibilità materiale o giuridica -
anche attingente solo alcuni dei beni ereditari - la divisione, in mancanza di esplicito accordo, non può avere luogo (ove, in tesi, l'impossibilità, non si attagli a tutti i beni).
Tra le ipotesi di impossibilità giuridica, in particolare, rileva la natura abusiva dei fabbricati (o di loro parti) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
380/2001 e art. 40 della L. 47/1985.
In tali casi, infatti, non è neppure possibile «avallare transazioni tra le parti che contengano accordi contrari alle norme dispositive» (cfr. Corte appello Campobasso, 09/10/2023, n.290).
L'art. 46 D.P.R. 380/2001 – e, ancor prima, l'art. 40 co. II legge 47/1985 –
stabilisce «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione
è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del
permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di
garanzia o di servitù».
L'estensione della portata operativa della norma, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, anche all'effetto traslativo che si realizza con la divisione giudiziale, è confermata, anzitutto, dall'argomento testuale e sistematico per cui, sia l'art. 40 della legge 47/1985, sia l'art. 46 D.P.R. 380/2001,
pag. 6/16 contemplano, quale unica ipotesi di esclusione, quella relativa ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
In tali casi, recessiva, infatti, diviene – in forza di valutazione operata dallo stesso legislatore – l'esigenza di tutela alla ordinata circolazione dei beni immobili soggetti a regime pubblicitario tramite le trascrizioni ed iscrizioni nella conservatoria.
Ancora, proprio la rilevanza riconosciuta in giurisprudenza alle disposizioni eccettuative di cui all' art. 46, co. V, d.P.R. n. 380/2001 e all'
art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985 – per cui lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione cd. endoesecutiva) o nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. endoconcorsuale) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall' art. 46, comma 1, d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e dall' art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47
(cfr. Corte appello, Catania, sez. II, 04/01/2020, n. 24) - conferma la impossibilità, in linea generale nell'ambito dei trasferimenti negoziali puri
(diversi, cioè, da quelli che avvengono all'interno di procedure coattive, in cui prevale la differente esigenza di tutela del creditore, al fine di pag. 7/16 consentirgli, comunque, la soddisfazione del credito) della circolazione dei beni privi di conformità urbanistica.
Nella specie, ponendo mente ai risultati della espletata CTU – attendibile
perché completa nel fornire risposta al mandato, anche tramite presa di posizione in merito alle osservazioni delle parti (formulate, per il vero, in termini di contestazione oltremodo generica, come tale inidonea a scalfire la valutazione di piena attendibilità ed utilizzabilità a fini decisori della perizia del tecnico dell'ufficio: cfr. pag. 51 relazione di CTU a firma Arch.
oltreché coerente tra le premesse metodologiche e le Persona_4
conclusioni, giacché fondata sulla consultazione di copia dello stralcio del
Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Barcellona P.G. e delle relative norme tecniche d'attuazione, nonché su accesso agli atti dell'ufficio edilizia privata e sanatoria ed annessi sopralluoghi tesi alla verifica tra stato di fatto e stato di progetto (cfr. pagg.
1-2 relazione di CTU a firma
Arch. – emerge pieno riscontro di una situazione di Persona_4
sostanziale difformità che affetta i cespiti edificati sulle particelle n. 1273
(oggi divenuta particella n. 1932) e numeri 988, 1158, 1161 del foglio di mappa n. 11.
Dalla relazione di CTU, in particolare, emerge: a) quanto al fabbricato nascente sulla particella oggi individuata dal n. 1932, la difformità tra il
progetto per la costruzione di un fabbricato agricolo ad una elevazione f.t.,
assentito con concessione edilizia n. 2137 del 27/01/1987 (autorizzativo della realizzazione di un piccolo fabbricato rettangolare di 7 x 10 mt ad un pag. 8/16 solo piano con copertura a terrazza) e lo stato dei luoghi caratterizzato dalla presenza di “una villa isolata dalla sagoma diversa da quella
approvata e dalla superficie molto più ampia e complessa;
inoltre i piani
sono due più un sottotetto. L'abuso non si è limitato solo a questo
fabbricato, ma è, stato realizzato un altro volume edilizio sul lato nord-est del terreno di circa 96,44 mq ad una elevazione f.t.”; b) quanto al fabbricato edificato sulle particelle numeri 988, 1158, 1161 del foglio di mappa n. 11, a fronte di “progetto in sanatoria per l'ampliamento del piano
terra di un fabbricato autorizzato con L.E. n.286/68 riguardante la particelle 988, 1158, 1161 del foglio di mappa n. 11” l'abuso rilevato consiste nella presenza, riscontrata tramite confronto tra il progetto di sanatoria e lo stato dei luoghi, di “volumi aggiuntivi realizzati nella terrazza e una modifica della falda del tetto del volume ampliato”(cfr. pag.
3 relazione di CTU a firma Arch. . Persona_4
Al di là dell'ulteriore difformità segnalata dal CTU con riguardo anche alla particella n. 1272 - “in essa vi sono due capannoni prefabbricati in lamiera della superficie di 105,05 mq e di 71,02 mq” (cfr. pag. 3 relazione di CTU a firma Arch. – dà la stura alla presenza e persistenza Persona_4
dell'abuso, anche al tempo dell'accertamento peritale disposto in corso di causa, la presenza di due ordinanze: n. 115 del 09/09/2013 del settore servizio abusivismo edilizio in cui si ingiunge a ripristinare lo stato dei luoghi modificato dalla realizzazione del sottotetto ( terza elevazione f.t.)
nella part. 1932; n. 48 del 29/04/2014 del settore servizio abusivismo pag. 9/16 edilizio in cui si accerta l'abuso di tutta la part. 1932 e non solo del piano sottotetto, e l'abuso di un ulteriore costruzione realizzata sul confine nord del lotto (cfr. pag. 3 relazione di CTU a firma Arch. . Persona_4
Del resto, anche nella sezione dedicata alla descrizione – catastale e di consistenza immobiliare e dello stato delle rifiniture – dei beni ricompresi nella massa oggetto del chiesto scioglimento, si riscontra l'indicazione precisa e dettagliata circa lo stato di difformità urbanistica dei beni immobili esaminati.
In particolare, per il fabbricato sito in via del Mare n.521-1/A individuato catastalmente al foglio 11 part. 1932, dalla relazione di CTU si evince che dallo stato dei luoghi, “risulta che il suddetto corpo di fabbrica oltre al
piano terra ed al primo piano, presenta anche una mansarda accessibile
da un vano scala interno del primo piano. Un ulteriore divergenza rispetto
all'atto di citazione consiste nella presenza di un ulteriore costruzione ad
una elevazione f.t. di circa 96,44 mq realizzata a confine con la part. 692 e
216”; per l'immobile n. 1 particella n. 988, accessibile da via del Mare n.
483 - individuato catastalmente al foglio 11 part. 988 cat. A/4 classe 8, consistenza 6 vani, rendita € 185,92 – dalla relazione di CTI si evince la presenza di difformità consistenti in “realizzazione di un volume edilizio nella terrazza di copertura dalla superficie di 8,64 mq;
• realizzazione di un volume edilizio nella terrazza di copertura dalla superficie di 4,45 mq;
•
Pendenza della copertura della falda del vano al piano terra lato ovest di
10,75 mq ruotata di 90° rispetto al progetto approvato. Il muro portante
pag. 10/16 lato sud nel tratto delimitante la sala ampliata – oggetto di sanatoria- è
traslato di 80 cm verso nord rispetto al progetto approvato;
finestra sul
prospetto ovest realizzata su confine con terreno di altra ditta ad un'altezza inferiore ai 2,2 mt”; per l'immobile n. 2 particella n. 1561,
accessibile attraverso una stradina interpoderale che si dirama da via del
Mare - individuato catastalmente al foglio 11 part. 1561 cat. C/2 classe 5, consistenza 2 mq, rendita € 7,54 – dalla relazione di CTU la difformità accertata risiede nel fatto che rispetto al progetto approvato, “non vi è
nessuna finestra e che la superficie è maggiore in quanto la base maggiore
e minore del trapezio sono maggiorate di 80 cm a causa di una traslazione verso nord del muro portante in comune con la part. 988”; per l'immobile individuato catastalmente al foglio 11 part. 1932 cat. A/7 classe 2, consistenza 9 vani, rendita € 581,01 – per il quale già “dalla visura
catastale e dalla planimetria catastale sono difformi dallo stato dei luoghi;
infatti, nella part. 1932 non vi è solamente un fabbricato, ma vi sono due fabbricati” – dalla relazione di CTU emerge la completa difformità dal progetto autorizzato con concessione edilizia n. 2137 del 27/01/1987, stante le difformità consistenti nel fatto che: “la pianta di 70 mq autorizzata è
stata ampliata con un ulteriore superficie di circa 4,3 mt per 12 mt che
sviluppano complessivamente 44,29 mq circa eccedenti la superficie
autorizzata; il fabbricato è stato dotato di tre balconi coperti da tettoia al
piano terra e di un balcone, che si sviluppa su quattro lati di una superficie
complessiva di 66,92 mq , al primo piano;
Il numero dei piani da uno è
pag. 11/16 passato a due più il sottotetto” (cfr. pagg.
4-9 relazione di CTU a firma
Arch. . Persona_4
A tali accertamenti si giustappone, altresì, quello relativo al bene non indicato nell'atto di citazione, ma ricadente nella particella n. 1932 – nel dettaglio, accessibile dallo stesso ingresso in cui si accede alla part. 1932
perché ricadente all'interno di essa;
non presente nello stralcio di mappa catastale e collocato, all'interno del lotto, a confine con il lato nord e con il lato est, in area ricadente, all'interno del Piano regolatore generale, in zona
“E1” (zona agricola produttiva) nella fascia di rispetto autostradale ai sensi dell' art. 9 Legge n. 729/1961(60 mt dal ciglio stradale) e nella fascia di rispetto del torrente Longano di 150 mt ai sensi del D.L. n.312 /85 Legge
Galasso – rispetto al quale dalle indagini svolte dal CTU si apprezza la
totale assenza di titolo edilizio abilitativo - avendo, in particolare, il
CTU, concluso che “per tale costruzione non vi sono pratiche edilizie,
pertanto, è totalmente abusivo come confermato dall' ordinanza n. 48 del
29/04/2014 del settore servizio abusivismo edilizio che ha ingiunto il ripristino delle opere edili privi di autorizzazione” – (cfr. pag. 9 relazione di CTU a firma Arch. . Persona_4
Sicché, alla luce delle considerazioni svolte – al di là del rilievo, qui ribadito per completezza espositiva, per cui per la risoluzione del giudizio divisorio, coinvolgente la distribuzione dei beni in comunione, entrambe le parti hanno affidato prioritariamente alla indagine peritale svolta dal consulente d'ufficio, quasi tutta l'attività espressione degli oneri probatori pag. 12/16 (non rinvenendosi, nelle produzioni documentali accluse ai fascicoli delle parti, alcuna documentazione dimostrativa della proprietà del compendio immobiliare (descritto in citazione in modo incompleto, per come pure accertato tramite CTU) in capo al de cuius (e alla di Persona_1
lui consorte, alla cui massa genericamente si riferiscono le allegazioni) al momento della morte, essendo, all'uopo, inidonee le sole visure catastali e la dichiarazione di successione versate in atti per il valore meramente ricognitivo e fiscale – in ogni caso, dai risultati delle indagini peritali –
utilizzabili rispetto a tutti i cespiti astrattamente ricompresi nella massa ereditaria, quindi anche con riguardo a quelli rispetto ai quali è invocabile il principio della accessione perché manca, in atti, atto scritto di senso contrario ad substantiam - oltreché dalle stesse allegazioni riferibili alla difesa delle parti – segnatamente, di parte attrice, la quale, in sede di rilievi al CTU ha mostrato consapevolezza degli abusi (“non risulta calcolato il fabbricato sulla stessa costruito, sebbene in maniera abusiva”)(cfr. pag. 51
relazione di CTU) - la carenza di piena regolarità urbanistica degli immobili compresi nell'asse ereditario (con riferimento alla pressoché
totalità dei fabbricati) determina il rigetto della domanda di divisione.
Non risulta, del resto, che le parti – pure a ciò facultate, anche all'interno del sub procedimento peritale, ove le stesse sono state invitate al raggiungimento di soluzione conciliativa, potendo esprimere la scelta riduttiva dei cespiti da dividere in occasione del confronto tra due opzioni di divisione avallate dal CTU e tenuto conto dell'assenza di contro pag. 13/16 rilievi/osservazioni critiche rispetto ai reiterati e diffusi abusi rilevati dal perito dell'ufficio – abbiano espresso volontà diretta al conseguimento di divisione solo parziale.
Ne costituisce, d'altronde, conferma, anche il tenore degli scritti conclusivi riferibili alla parte convenuta, attrice (in divisione) in riconvenzione,
nonché il contegno processuale della stessa attrice, la quale non ha preso parte – tramite deposito di note scritte in sostituzione d'udienza – alle udienze del 14.1.2025 e del 20.11.2024.
La portata assorbente della statuizione refluisce – corroborando la valutazione di inammissibilità/irrilevanza delle prove orali richieste (dalla attrice) ed espletate (nell'interesse del convenuto) – sulle istanze a carattere istruttorio reiterate (cfr. note conclusive depositate nell'interesse di
). Controparte_1
Refluisce, altresì, ove già non vi provveda, quale autonoma ratio decidendi,
la genericità espositiva, anche rispetto alle ulteriori e correlate pretese avanzate dalle parti (inclusa quella di cui alla prima memoria istruttoria di parte attrice nonché quella riconvenzionale del convenuto;
quella a titolo gradato di usucapione restando, peraltro, assorbita la decisione dalla natura della statuizione sulla pretesa divisoria).
L'esito della lite non costituisce ostacolo assoluto allo scioglimento.
Non può, in termini piani, determinare uno stato di comunione coatta permanente, ben potendo, i comproprietari, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà di comunisti, attivarsi per pag. 14/16 eliminare gli abusi e procedere, dunque, successivamente alla rimozione dell'abuso, a divisione contrattuale (cfr. Tribunale di Napoli, 27/01/2015 n.
1268/2015; in senso sostanzialmente conforme: Tribunale di Catania sez.
III 20/08/2016 n. 4425/2016).
Le spese processuali e di CTU vanno interamente compensate tra le parti attesa la adesione, da parte dei contendenti, alla domanda di scioglimento della comunione, la natura della decisione e l'accertamento, in sede peritale, di abusi riferibili alla massa dei beni di cui è stata chiesta la divisione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1301/2012, così provvede:
RIGETTA la domanda di divisione per le causali spiegate in motivazione con assorbimento di ogni altra questione;
DICHIARA le SPESE di lite e di CTU compensate.
Barcellona P.G. 1.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 15/16 pag. 16/16