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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) GI PO Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) RI IA IO Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 154/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Brignone e NI Cambria, elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n. 51, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
con sede in Casteldaccia (Pa), Via Lungarini n° 70 Controparte_1
(c.f. e partita iva ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Sciortino, elettivamente domiciliata in Bagheria (PA), Via D. Sciortino n. 33, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta,
1 (già in liquidazione), con sede in Bagheria (PA), Corso CP_2
Baldassarre Scaduto 38 (c.f. e partita iva ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. IA RA, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Salesio Balsano n. 19, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
terza chiamata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
Avv.ti Valentina Brignone ed NI Cambria per : Parte_1
“- NEL MERITO, accogliere integralmente tutte le domande e i motivi dedotti nel proposto atto di appello e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 673/2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese (PA), n.p. del Giudice Dott.ssa Claudia Musola in data 16.06.2021, mai notificata, adottando ogni prudente e consequenziale statuizione;
- per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 141/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese (PA), perché in toto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in via meramente subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. posto in essere da parte avversa e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento del risarcimento del danno patito dal Rag. , accertando e Parte_1 dichiarando l'entità dei danni che sarà ritenuta di giustizia, anche ricorrendo a criteri equitativi se del caso, per tutte le motivazioni esposte in atti da questa difesa, cui si rinvia espressamente;
- IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già richiesti nel corso del primo giudizio, consistenti nell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dei quesiti già
2 enucleati in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata nell'alveo del giudizio di primo grado, cui si rinvia, adottando ogni consequenziale statuizione;
- Con vittoria di spese e compensi con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio”;
Avv. Tommaso Sciortino per la Controparte_1
“conclude come in comparsa di costituzione e risposta del 09.06.2022 e, pertanto, chiede di rigettare, perché inammissibile ed infondato, l'appello proposto dal signor Parte_1 confermando integralmente la sentenza n° 673/2021 del 16.06.2021 del Tribunale di Termini Imerese, e, solo in subordine e ove occorra, ripropone la richiesta di disporre CTU come indicata nella memoria ex art. 183 sesto comma n° 2 del 20.03.2018; nel contempo, chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito”;
Avv. IA RA già in liquidazione: Controparte_3
“Con le presenti note, la ripropone tutte le eccezioni svolte nella propria CP_2 comparsa di costituzione e risposta in appello del 17/05/2022, depositata il 18/05/2022, reiterate anche in seno alle note scritte del 30/05/2022, nonché in tutti gli atti di causa del giudizio di primo grado, nei quali insiste, e che qui devono intendersi ripetuti e trascritti;
conclude come nella suddetta comparsa di costituzione e risposta del 17/05/2022 e in seno alle note scritte del 30/05/2022, ed insiste nell'accoglimento di tutte le eccezioni e domande ivi formulate e nel rigetto delle domande avversarie. In particolare, la chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Voglia CP_2 rigettare tutte le domande avanzate dal Sig. nella citazione in appello e nei Parte_1 precedenti scritti difensivi, nonché quelle avanzate in seno alle successive note depositate il 30/05/2022 e il 18/06/2024, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, e Voglia confermare la sentenza n. 673/2021 del Tribunale di Termini Imerese, pubbl. il 17/06/2021. In ogni caso, la insiste nella condanna dell'appellante, , alla CP_2 Parte_1 rifusione delle spese e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, per i quali si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. IA RA, ai sensi dell'art. 93 c. 1 c.p.c.. In proposito l'Avv. IA RA dichiara di non avere riscosso onorari e/o spese relativi al secondo grado di giudizio. Al fine di non incorrere in preclusioni, inoltre, la insiste anche in tutte le CP_2 domande formulate in primo grado e reiterate in seno alla comparsa di costituzione e risposta in appello, alla quale si riporta;
nonché nella richiesta formulata in seno alle proprie memorie ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c. di inammissibilità ed inconducenza della documentazione
3 prodotta dal Sig. con le memorie ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. e di inammissibilità Parte_1 della CTU, e, in subordine, nelle richieste istruttorie formulate sempre in seno alle memorie ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c., ovvero nel quesito a prova contraria che segue: “soltanto nella non temuta ipotesi di ammissione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, a prova contraria, si chiede di voler sottoporre al CTU il seguente quesito:
1. se esiste o meno una correlazione tra le domande avanzate dal Rag. nei confronti della nel Parte_1 CP_2 presente giudizio ed il contratto di compravendita stipulato tra le parti nel 2015;” Con riserva di articolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari anche alla luce delle avverse difese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 673/2021 Reg. Sent., del 16 giugno 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1052/2017 R.G..
Costituitesi in giudizio e che Controparte_1 CP_2 chiedevano il rigetto dell'impugnazione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, e per quanto in questa sede rileva, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di €11.714,24, in virtù della fattura n. 40/16 del Controparte_1
30 marzo 2016, a titolo di saldo per i lavori di rivestimento ed impermeabilizzazione della piscina presso l'immobile sito in Bagheria, via Santa Marina 1 n. 1, come da preventivo n. 10 dell'08 marzo 2013 ed integrazione del 02 dicembre 2013.
L'opponente deduceva di avere acquistato l'immobile in questione, con consegna c.d. “chiavi in mano”, in data 11 maggio 2015 dalla CP_2 negava di aver mai intrattenuto rapporti contrattuali con la
[...]
riferiva di avere riscontrato difetti nel fabbricato e nella Controparte_1
4 piscina, derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori, e formulava le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_4
disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la
[...] citazione del terzo;
- in via pregiudiziale, conseguentemente dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dell'odierno opponente, Rag. , per tutte le ragioni meglio esposte nel corpo del Parte_1 presente atto;
- nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.141/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese (PA), perché in toto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- in via meramente subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. posto in essere dalla e Controparte_1 conseguentemente condannare la stessa al pagamento del risarcimento del danno patito dal Rag. , accertandone e dichiarandone l'entità dei danni che ci si riserva di quantificare Parte_1 in quella somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, per tutte le motivazioni esposte in seno all'atto, cui si rinvia espressamente;
- condannare l'opposta alle spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per legge”.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della (nei cui CP_2 confronti l'opponente formulava altresì domanda di manleva, successivamente non reiterata con l'atto di appello), con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'opposizione, condannando il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il primo giudice ha ritenuto provato, sulla scorta degli elementi acquisiti, in particolare di un pagamento parziale tramite assegno eseguito dall'opponente e delle deposizioni testimoniali, la sussistenza di un rapporto contrattuale fra il e la ed ha, altresì, ravvisato l'intervenuta Parte_1 Controparte_1 decadenza del committente dalla denuncia dei vizi riscontrati nelle opere realizzate dagli appaltatori.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante, nel censurare l'impianto motivazionale della sentenza, evidenzia come il giudice istruttore, allorchè aveva
5 negato la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, fosse pervenuto a conclusioni opposte rispetto alla sentenza stessa, in base al medesimo compendio probatorio.
Contesta l'attendibilità dei testi, dipendenti delle ditte convenuta e chiamata in causa, nonché l'efficacia probatoria delle loro dichiarazioni, tra di esse anche in parte contrastanti.
Sottolinea di essere stato immesso nel possesso dei beni allorchè i lavori erano già finiti, come emerso dalla testimonianza di . Testimone_1
Deduce che, ad accreditare la tesi che la struttura della piscina fosse stata realizzata dalla non si spiegherebbe allora la contemporanea presenza CP_2 sui luoghi delle maestranze delle due società.
Ribadisce che, avendo acquistato l'immobile solo l'11 maggio 2015, non avrebbe potuto commissionare le opere sulla piscina, richiedendo esse autorizzazioni amministrative che potevano essere rilasciate solo al proprietario.
Osserva che la non ha fornito alcuna prova della Controparte_1 causale dell'assegno, emesso a distanza di oltre due anni dal compimento delle opere, del cui incasso non vi è dimostrazione, e afferma di non aver mai ricevuto la relativa fattura.
Deduce di aver comunque, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, preso puntuale e recisa posizione sulla relativa produzione, evidenziando che il titolo aveva diverse finalità e causale e soggiungendo che esso afferiva a “differenti e più recenti rapporti tra le parti”.
Sottolinea la singolarità del fatto che la abbia avanzato la successiva CP_1 richiesta di pagamento del saldo lavori solo nel settembre 2016, a distanza di oltre un anno e mezzo dall'acconto e di tre anni dal compimento delle opere.
Soggiunge che, all'epoca dei fatti, risultava privo di titolo a commissionare qualsivoglia opera, in quanto, al più, mero detentore del bene, prima della stipula del contratto definitivo.
6 In via subordinata, l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale, rilevando di avere proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., a fronte della quale sarebbe stato onere della controparte, non assolto, dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, realizzando delle opere prive di vizi.
L'appello è infondato.
Gli elementi probatori acquisiti consentono, infatti, concordemente con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, di affermare che abbia Parte_1 commissionato alla le opere di rivestimento ed Controparte_1 impermeabilizzazione della piscina, realizzata nell'immobile divenuto di sua proprietà giusta contratto stipulato in data 11 maggio 2015, di cui al decreto ingiuntivo opposto.
A tal fine, ruolo determinante riveste la produzione dell'assegno, recante la data del 05 maggio 2015, di €2.440,00, emesso da parte del in favore della Parte_1
nonché della fattura di pari importo, n. 6/15 del 28 Controparte_1 febbraio 2015, recante l'indicazione “Vs dare lavori impermeabilizzazione piscina Vs abitazione in Via S. Marina 1° n. 1” e regolarmente riportata nella contabilità della azienda.
A fronte di tale produzione e della relativa allegazione (secondo cui si trattava del pagamento di un acconto sui lavori inerenti alla piscina, commissionati dal
), avvenuta con la comparsa di costituzione della società convenuta, la Parte_1 difesa dell'opponente nulla ha osservato alla successiva udienza dell'11 dicembre 2017.
Anche nella occasione immediatamente seguente, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nessun argomento e, soprattutto, nessuna contestazione sono stati spesi al riguardo.
Dunque, per effetto del principio di non contestazione sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., deve ritenersi provato che il abbia corrisposto alla Parte_1 un importo a titolo di acconto per gli stessi lavori cui si Controparte_1 riferisce, a titolo di saldo, la domanda veicolata con la procedura monitoria, non operando, invece, il differente regime dell'onere probatorio (riguardo alla causale del titolo) invocato dall'odierno appellante.
7 E, peraltro, anche nel presente giudizio di impugnazione, quest'ultimo si è astenuto dall'indicare una chiara e convincente causale alternativa rispetto al pagamento del saldo sui lavori di impermeabilizzazione della piscina, limitandosi a svolgere generiche allusioni a non meglio specificati “differenti e più recenti rapporti tra le parti”.
Il dato del pagamento di un acconto, evidentemente a valle di un accordo tra committente e appaltatore, trova, quindi, riscontro nelle dichiarazioni di
(della cui credibilità non si può dubitare per il solo fatto di Testimone_2 essere stato, all'epoca dei fatti, dipendente della , il quale ha CP_2 ricordato che, nel 2012, il l'aveva contattato per chiedergli se Parte_1 conoscesse qualcuno che si occupava di rivestimenti di e, per tale CP_5 ragione, di avere presentato all'interlocutore il geometra , legale Controparte_6 rappresentante della Controparte_1
Lo stesso teste ha chiarito di non sapere se avesse ricevuto il preventivo Parte_1 ed il conteggio integrativo versati in atti, ma di poter affermare che questi aveva alla fine scelto ed incaricato la ditta , circostanza che aveva CP_1 personalmente apprezzato lavorando anch'egli sui luoghi.
Riguardo a tale ultima affermazione, non appare per nulla singolare che le maestranze delle due ditte oggi parti del giudizio abbiano per un certo periodo frequentato contemporaneamente il cantiere, per la intuibile ragione che, allo stesso tempo, erano in corso sia i lavori di rifinitura della piscina che quelli di completamento del fabbricato, poi acquistato dall'odierno opponente.
Il fatto, poi, che questi abbia acquisito la proprietà dell'immobile nel maggio 2015 e sia entrato nel possesso del bene (come riconosciuto in una sua missiva) dal mese di dicembre 2013, non osta in alcun modo alla possibilità che anche in precedenza, in quanto promissario acquirente del cespite, si fosse adoperato commissionando i lavori di completamento della piscina, manufatto che, come opportunamente evidenziato dal primo giudice, non costituiva oggetto dell'accordo intercorso con la Controparte_2
Né rileva che, in quanto ancora non proprietario, l'opponente non avesse titolo per invocare ed ottenere le autorizzazioni del caso (in realtà non meglio indicate) per la impermeabilizzazione della piscina, posto che nulla esclude che esse, ove
8 anche necessarie, non siano mai state richieste e che, in ogni caso, il rapporto civilistico con la ditta appaltatrice prescinde dal regime amministrativistico dell'opera da realizzare.
E, d'altro canto, il teste ha chiarito che lo scavo e la realizzazione della Tes_2 struttura della piscina (lavori che con maggiore verosimiglianza avrebbero potuto necessitare del previo rilascio di titoli autorizzativi) erano stati realizzati dalla e che la si era impegnata solo nel rivestimento e CP_2 CP_1 nella impermeabilizzazione.
Parimenti irrilevante risulta la non coincidenza delle dichiarazioni rese da e in ordine al contegno osservato dal durante Tes_1 Tes_2 Parte_1
l'esecuzione dei lavori ed, in particolare, al fatto che egli avesse o meno impartito direttive agli operai.
Trattasi di particolare non decisivo - spiegabile con il trascorso del tempo e/o con un errore di percezione da parte dell' , non direttamente interessato Tes_1 all'esecuzione delle opere, o, ancora, con il fatto che le direttive o altre richieste fossero state dirette a personale della diverso dal - che non CP_1 Tes_2 inficia in alcun modo l'attendibilità delle testimonianze e la complessiva ricostruzione dei fatti.
Ancora, non può certo dirsi, secondo la comune esperienza, che la distanza temporale intercorsa fra i lavori, il pagamento dell'acconto ed il saldo del prezzo si presenti come irrimediabilmente inconciliabile con la pretesa attorea.
Venendo, infine, alla eccezione ex art. 1460 c.c. ed alla domanda riconvenzionale, occorre rilevare che il primo giudice ha ampiamente argomentato in ordine al fatto che l'opponente non ha fornito la prova, come era suo onere, della tempestività della denuncia dei vizi dell'opera.
L'appellante non si confronta con le motivazioni della sentenza, di fatto non riproponendo la domanda risarcitoria e limitandosi ad evidenziare di avere eccepito l'inadempimento della controparte, ex art. 1460 c.c., circostanza a fronte della quale sarebbe spettato all'appaltatore dimostrare il corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
9 Il motivo non merita accoglimento, atteso che, in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio “inadimpleti non est adimplendum”, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dall'art. 1667, u.c., secondo periodo, c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.
Tale eccezione, però, per espressa previsione normativa, sconta la condizione che “le difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 13506/2024; sez. II, n. 1128/2024; sez. II, n. 19979/2024; sez. II, n. 33034/2024; sez. II, n. 7041/2023).
Come detto, il primo giudice ha escluso che simile condizione ricorra nella fattispecie e la relativa pronuncia non ha costituito oggetto di specifica ed argomentata doglianza da parte dell'appellante.
Per tutte le ragioni espresse, l'appello deve essere, dunque, rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, l'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore della convenuta e della chiamata in causa, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per ciascuna, in complessivi €4.400,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€1.400,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Le spese relative alla vanno distratte in favore del difensore, avv. CP_2
IA RA, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
10 A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti
“in concreto”.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 673/2021 Reg. Sent., del 16 Parte_1 giugno 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1052/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
e di delle spese del presente grado di giudizio che si
[...] CP_2 liquidano, per ciascuna, in complessivi €4.400,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione delle spese relative alla in favore dell'avv. IA RA;
CP_2
11 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
RI IA IO GI PO
12
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) GI PO Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) RI IA IO Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 154/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Brignone e NI Cambria, elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n. 51, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
con sede in Casteldaccia (Pa), Via Lungarini n° 70 Controparte_1
(c.f. e partita iva ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Sciortino, elettivamente domiciliata in Bagheria (PA), Via D. Sciortino n. 33, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta,
1 (già in liquidazione), con sede in Bagheria (PA), Corso CP_2
Baldassarre Scaduto 38 (c.f. e partita iva ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. IA RA, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Salesio Balsano n. 19, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
terza chiamata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
Avv.ti Valentina Brignone ed NI Cambria per : Parte_1
“- NEL MERITO, accogliere integralmente tutte le domande e i motivi dedotti nel proposto atto di appello e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 673/2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese (PA), n.p. del Giudice Dott.ssa Claudia Musola in data 16.06.2021, mai notificata, adottando ogni prudente e consequenziale statuizione;
- per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 141/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese (PA), perché in toto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in via meramente subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. posto in essere da parte avversa e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento del risarcimento del danno patito dal Rag. , accertando e Parte_1 dichiarando l'entità dei danni che sarà ritenuta di giustizia, anche ricorrendo a criteri equitativi se del caso, per tutte le motivazioni esposte in atti da questa difesa, cui si rinvia espressamente;
- IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già richiesti nel corso del primo giudizio, consistenti nell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dei quesiti già
2 enucleati in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata nell'alveo del giudizio di primo grado, cui si rinvia, adottando ogni consequenziale statuizione;
- Con vittoria di spese e compensi con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio”;
Avv. Tommaso Sciortino per la Controparte_1
“conclude come in comparsa di costituzione e risposta del 09.06.2022 e, pertanto, chiede di rigettare, perché inammissibile ed infondato, l'appello proposto dal signor Parte_1 confermando integralmente la sentenza n° 673/2021 del 16.06.2021 del Tribunale di Termini Imerese, e, solo in subordine e ove occorra, ripropone la richiesta di disporre CTU come indicata nella memoria ex art. 183 sesto comma n° 2 del 20.03.2018; nel contempo, chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di rito”;
Avv. IA RA già in liquidazione: Controparte_3
“Con le presenti note, la ripropone tutte le eccezioni svolte nella propria CP_2 comparsa di costituzione e risposta in appello del 17/05/2022, depositata il 18/05/2022, reiterate anche in seno alle note scritte del 30/05/2022, nonché in tutti gli atti di causa del giudizio di primo grado, nei quali insiste, e che qui devono intendersi ripetuti e trascritti;
conclude come nella suddetta comparsa di costituzione e risposta del 17/05/2022 e in seno alle note scritte del 30/05/2022, ed insiste nell'accoglimento di tutte le eccezioni e domande ivi formulate e nel rigetto delle domande avversarie. In particolare, la chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo Voglia CP_2 rigettare tutte le domande avanzate dal Sig. nella citazione in appello e nei Parte_1 precedenti scritti difensivi, nonché quelle avanzate in seno alle successive note depositate il 30/05/2022 e il 18/06/2024, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, e Voglia confermare la sentenza n. 673/2021 del Tribunale di Termini Imerese, pubbl. il 17/06/2021. In ogni caso, la insiste nella condanna dell'appellante, , alla CP_2 Parte_1 rifusione delle spese e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, per i quali si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. IA RA, ai sensi dell'art. 93 c. 1 c.p.c.. In proposito l'Avv. IA RA dichiara di non avere riscosso onorari e/o spese relativi al secondo grado di giudizio. Al fine di non incorrere in preclusioni, inoltre, la insiste anche in tutte le CP_2 domande formulate in primo grado e reiterate in seno alla comparsa di costituzione e risposta in appello, alla quale si riporta;
nonché nella richiesta formulata in seno alle proprie memorie ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c. di inammissibilità ed inconducenza della documentazione
3 prodotta dal Sig. con le memorie ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. e di inammissibilità Parte_1 della CTU, e, in subordine, nelle richieste istruttorie formulate sempre in seno alle memorie ex art. 183 VI c. n. 3 c.p.c., ovvero nel quesito a prova contraria che segue: “soltanto nella non temuta ipotesi di ammissione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, a prova contraria, si chiede di voler sottoporre al CTU il seguente quesito:
1. se esiste o meno una correlazione tra le domande avanzate dal Rag. nei confronti della nel Parte_1 CP_2 presente giudizio ed il contratto di compravendita stipulato tra le parti nel 2015;” Con riserva di articolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari anche alla luce delle avverse difese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 673/2021 Reg. Sent., del 16 giugno 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1052/2017 R.G..
Costituitesi in giudizio e che Controparte_1 CP_2 chiedevano il rigetto dell'impugnazione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, e per quanto in questa sede rileva, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2017, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di €11.714,24, in virtù della fattura n. 40/16 del Controparte_1
30 marzo 2016, a titolo di saldo per i lavori di rivestimento ed impermeabilizzazione della piscina presso l'immobile sito in Bagheria, via Santa Marina 1 n. 1, come da preventivo n. 10 dell'08 marzo 2013 ed integrazione del 02 dicembre 2013.
L'opponente deduceva di avere acquistato l'immobile in questione, con consegna c.d. “chiavi in mano”, in data 11 maggio 2015 dalla CP_2 negava di aver mai intrattenuto rapporti contrattuali con la
[...]
riferiva di avere riscontrato difetti nel fabbricato e nella Controparte_1
4 piscina, derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori, e formulava le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_4
disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la
[...] citazione del terzo;
- in via pregiudiziale, conseguentemente dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dell'odierno opponente, Rag. , per tutte le ragioni meglio esposte nel corpo del Parte_1 presente atto;
- nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.141/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese (PA), perché in toto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- in via meramente subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. posto in essere dalla e Controparte_1 conseguentemente condannare la stessa al pagamento del risarcimento del danno patito dal Rag. , accertandone e dichiarandone l'entità dei danni che ci si riserva di quantificare Parte_1 in quella somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, per tutte le motivazioni esposte in seno all'atto, cui si rinvia espressamente;
- condannare l'opposta alle spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per legge”.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della (nei cui CP_2 confronti l'opponente formulava altresì domanda di manleva, successivamente non reiterata con l'atto di appello), con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'opposizione, condannando il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il primo giudice ha ritenuto provato, sulla scorta degli elementi acquisiti, in particolare di un pagamento parziale tramite assegno eseguito dall'opponente e delle deposizioni testimoniali, la sussistenza di un rapporto contrattuale fra il e la ed ha, altresì, ravvisato l'intervenuta Parte_1 Controparte_1 decadenza del committente dalla denuncia dei vizi riscontrati nelle opere realizzate dagli appaltatori.
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Proponendo impugnazione, l'appellante, nel censurare l'impianto motivazionale della sentenza, evidenzia come il giudice istruttore, allorchè aveva
5 negato la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, fosse pervenuto a conclusioni opposte rispetto alla sentenza stessa, in base al medesimo compendio probatorio.
Contesta l'attendibilità dei testi, dipendenti delle ditte convenuta e chiamata in causa, nonché l'efficacia probatoria delle loro dichiarazioni, tra di esse anche in parte contrastanti.
Sottolinea di essere stato immesso nel possesso dei beni allorchè i lavori erano già finiti, come emerso dalla testimonianza di . Testimone_1
Deduce che, ad accreditare la tesi che la struttura della piscina fosse stata realizzata dalla non si spiegherebbe allora la contemporanea presenza CP_2 sui luoghi delle maestranze delle due società.
Ribadisce che, avendo acquistato l'immobile solo l'11 maggio 2015, non avrebbe potuto commissionare le opere sulla piscina, richiedendo esse autorizzazioni amministrative che potevano essere rilasciate solo al proprietario.
Osserva che la non ha fornito alcuna prova della Controparte_1 causale dell'assegno, emesso a distanza di oltre due anni dal compimento delle opere, del cui incasso non vi è dimostrazione, e afferma di non aver mai ricevuto la relativa fattura.
Deduce di aver comunque, contrariamente a quanto rilevato in sentenza, preso puntuale e recisa posizione sulla relativa produzione, evidenziando che il titolo aveva diverse finalità e causale e soggiungendo che esso afferiva a “differenti e più recenti rapporti tra le parti”.
Sottolinea la singolarità del fatto che la abbia avanzato la successiva CP_1 richiesta di pagamento del saldo lavori solo nel settembre 2016, a distanza di oltre un anno e mezzo dall'acconto e di tre anni dal compimento delle opere.
Soggiunge che, all'epoca dei fatti, risultava privo di titolo a commissionare qualsivoglia opera, in quanto, al più, mero detentore del bene, prima della stipula del contratto definitivo.
6 In via subordinata, l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale, rilevando di avere proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., a fronte della quale sarebbe stato onere della controparte, non assolto, dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, realizzando delle opere prive di vizi.
L'appello è infondato.
Gli elementi probatori acquisiti consentono, infatti, concordemente con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, di affermare che abbia Parte_1 commissionato alla le opere di rivestimento ed Controparte_1 impermeabilizzazione della piscina, realizzata nell'immobile divenuto di sua proprietà giusta contratto stipulato in data 11 maggio 2015, di cui al decreto ingiuntivo opposto.
A tal fine, ruolo determinante riveste la produzione dell'assegno, recante la data del 05 maggio 2015, di €2.440,00, emesso da parte del in favore della Parte_1
nonché della fattura di pari importo, n. 6/15 del 28 Controparte_1 febbraio 2015, recante l'indicazione “Vs dare lavori impermeabilizzazione piscina Vs abitazione in Via S. Marina 1° n. 1” e regolarmente riportata nella contabilità della azienda.
A fronte di tale produzione e della relativa allegazione (secondo cui si trattava del pagamento di un acconto sui lavori inerenti alla piscina, commissionati dal
), avvenuta con la comparsa di costituzione della società convenuta, la Parte_1 difesa dell'opponente nulla ha osservato alla successiva udienza dell'11 dicembre 2017.
Anche nella occasione immediatamente seguente, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nessun argomento e, soprattutto, nessuna contestazione sono stati spesi al riguardo.
Dunque, per effetto del principio di non contestazione sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., deve ritenersi provato che il abbia corrisposto alla Parte_1 un importo a titolo di acconto per gli stessi lavori cui si Controparte_1 riferisce, a titolo di saldo, la domanda veicolata con la procedura monitoria, non operando, invece, il differente regime dell'onere probatorio (riguardo alla causale del titolo) invocato dall'odierno appellante.
7 E, peraltro, anche nel presente giudizio di impugnazione, quest'ultimo si è astenuto dall'indicare una chiara e convincente causale alternativa rispetto al pagamento del saldo sui lavori di impermeabilizzazione della piscina, limitandosi a svolgere generiche allusioni a non meglio specificati “differenti e più recenti rapporti tra le parti”.
Il dato del pagamento di un acconto, evidentemente a valle di un accordo tra committente e appaltatore, trova, quindi, riscontro nelle dichiarazioni di
(della cui credibilità non si può dubitare per il solo fatto di Testimone_2 essere stato, all'epoca dei fatti, dipendente della , il quale ha CP_2 ricordato che, nel 2012, il l'aveva contattato per chiedergli se Parte_1 conoscesse qualcuno che si occupava di rivestimenti di e, per tale CP_5 ragione, di avere presentato all'interlocutore il geometra , legale Controparte_6 rappresentante della Controparte_1
Lo stesso teste ha chiarito di non sapere se avesse ricevuto il preventivo Parte_1 ed il conteggio integrativo versati in atti, ma di poter affermare che questi aveva alla fine scelto ed incaricato la ditta , circostanza che aveva CP_1 personalmente apprezzato lavorando anch'egli sui luoghi.
Riguardo a tale ultima affermazione, non appare per nulla singolare che le maestranze delle due ditte oggi parti del giudizio abbiano per un certo periodo frequentato contemporaneamente il cantiere, per la intuibile ragione che, allo stesso tempo, erano in corso sia i lavori di rifinitura della piscina che quelli di completamento del fabbricato, poi acquistato dall'odierno opponente.
Il fatto, poi, che questi abbia acquisito la proprietà dell'immobile nel maggio 2015 e sia entrato nel possesso del bene (come riconosciuto in una sua missiva) dal mese di dicembre 2013, non osta in alcun modo alla possibilità che anche in precedenza, in quanto promissario acquirente del cespite, si fosse adoperato commissionando i lavori di completamento della piscina, manufatto che, come opportunamente evidenziato dal primo giudice, non costituiva oggetto dell'accordo intercorso con la Controparte_2
Né rileva che, in quanto ancora non proprietario, l'opponente non avesse titolo per invocare ed ottenere le autorizzazioni del caso (in realtà non meglio indicate) per la impermeabilizzazione della piscina, posto che nulla esclude che esse, ove
8 anche necessarie, non siano mai state richieste e che, in ogni caso, il rapporto civilistico con la ditta appaltatrice prescinde dal regime amministrativistico dell'opera da realizzare.
E, d'altro canto, il teste ha chiarito che lo scavo e la realizzazione della Tes_2 struttura della piscina (lavori che con maggiore verosimiglianza avrebbero potuto necessitare del previo rilascio di titoli autorizzativi) erano stati realizzati dalla e che la si era impegnata solo nel rivestimento e CP_2 CP_1 nella impermeabilizzazione.
Parimenti irrilevante risulta la non coincidenza delle dichiarazioni rese da e in ordine al contegno osservato dal durante Tes_1 Tes_2 Parte_1
l'esecuzione dei lavori ed, in particolare, al fatto che egli avesse o meno impartito direttive agli operai.
Trattasi di particolare non decisivo - spiegabile con il trascorso del tempo e/o con un errore di percezione da parte dell' , non direttamente interessato Tes_1 all'esecuzione delle opere, o, ancora, con il fatto che le direttive o altre richieste fossero state dirette a personale della diverso dal - che non CP_1 Tes_2 inficia in alcun modo l'attendibilità delle testimonianze e la complessiva ricostruzione dei fatti.
Ancora, non può certo dirsi, secondo la comune esperienza, che la distanza temporale intercorsa fra i lavori, il pagamento dell'acconto ed il saldo del prezzo si presenti come irrimediabilmente inconciliabile con la pretesa attorea.
Venendo, infine, alla eccezione ex art. 1460 c.c. ed alla domanda riconvenzionale, occorre rilevare che il primo giudice ha ampiamente argomentato in ordine al fatto che l'opponente non ha fornito la prova, come era suo onere, della tempestività della denuncia dei vizi dell'opera.
L'appellante non si confronta con le motivazioni della sentenza, di fatto non riproponendo la domanda risarcitoria e limitandosi ad evidenziare di avere eccepito l'inadempimento della controparte, ex art. 1460 c.c., circostanza a fronte della quale sarebbe spettato all'appaltatore dimostrare il corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
9 Il motivo non merita accoglimento, atteso che, in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio “inadimpleti non est adimplendum”, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dall'art. 1667, u.c., secondo periodo, c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.
Tale eccezione, però, per espressa previsione normativa, sconta la condizione che “le difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 13506/2024; sez. II, n. 1128/2024; sez. II, n. 19979/2024; sez. II, n. 33034/2024; sez. II, n. 7041/2023).
Come detto, il primo giudice ha escluso che simile condizione ricorra nella fattispecie e la relativa pronuncia non ha costituito oggetto di specifica ed argomentata doglianza da parte dell'appellante.
Per tutte le ragioni espresse, l'appello deve essere, dunque, rigettato.
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In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, l'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore della convenuta e della chiamata in causa, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per ciascuna, in complessivi €4.400,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€1.400,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Le spese relative alla vanno distratte in favore del difensore, avv. CP_2
IA RA, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
10 A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti
“in concreto”.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 673/2021 Reg. Sent., del 16 Parte_1 giugno 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1052/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
e di delle spese del presente grado di giudizio che si
[...] CP_2 liquidano, per ciascuna, in complessivi €4.400,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione delle spese relative alla in favore dell'avv. IA RA;
CP_2
11 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
RI IA IO GI PO
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