Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
Sentenza breve 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 10/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2023, proposto da:
- HEPV05 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, alla via Argiro, n. 33;
contro
- Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di archiviazione del 4.4.2023, codice 7PA79H5, “Archiviazione istanza - sentenza TAR Lecce N. 00361/2023 del 20/03/2023” , della Sezione transizione energetica della Regione Puglia, in relazione al procedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, relativo alla realizzazione di un impianto agrovoltaico e delle opere e infrastrutture connesse, denominato “Impianto 56” , di potenza nominale pari a 7,75 MWe, ricadente nel territorio comunale di Brindisi, località RA O” ;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. LO OR e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Premesso che :
- con ricorso depositato il 5 giugno 2023, la ricorrete HEPV05 s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 4.4.2023, con il quale la Regione Puglia ha “archiviato” l’istanza di autorizzazione unica (AU) presentata (il 25.10.2019) per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- che, in vista dell’udienza di discussione del ricorso, con atto del 17 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del contenzioso, attese le sopravvenienze normative di cui al d.lgs. n. 190/2024 ed anche in considerazione di un intervento di conversione del progetto cui la stessa ricorrente starebbe già provvedendo;
- la Regione intimata non si è costituita in giudizio;
- all’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che :
- per quanto esposto sopra, il ricorso vada dichiarato improcedibile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
- la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione dispensi dalla pronuncia sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RI NO, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OR | RI NO |
IL SEGRETARIO