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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
In persona del Giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n 149 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Luca Pettinari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Guidonia Montecelio, via Tito Minniti n. 12, giusta delega in atti;
OPPONENTE
E
C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore , con sede legale in Padova (Pd), Via Fratelli Cervi 6, CP_2
domiciliata ai fini del presente atto in Montebelluna (Tv)-via Risorgimento 91,
rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Zampese, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso, Via Monterumici n. 8, int. 1, giusta delega in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Sig. Controparte_3 P.IVA_2
, con sede in Piazza Garibaldi, 1, rappresentato e Persona_1 CP_3 difeso dall' Avv. Roberto Pacini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Amaseno 36 04100 Latina (LT), giusta delega in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento n. 43704 del 25/11/2021.
Conclusioni: come da verbale del 5.11.2024 e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento n. 43704 del 25/11/2021 emessa in suo danno dalla quale CP_1
concessionaria della riscossione per il (LT), per l'importo Controparte_3
complessivo di € 7.762,64, volta alla riscossione di quanto dovuto in virtù di prodromici verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada (Verbale
n.° 61/2017 del 01/01/2017; Verbale n.° 9009/2017 del 11/03/2017; Verbale n.°
4545/2017 del 07/03/2017; Verbale n.° 4579/2017 del 07/03/2017; Verbale n.°
4580/2017 del 07/03/2017; Verbale n.° 20137/2017 del 18/07/2017; Verbale n.°
20139/2017 del 18/07/2017; Verbale n.° 20140/2017 del 01/01/2017; Verbale n.°
26896/2017 del 07/10/2017) asseritamente non notificati.
L'opponente lamentava: 1) l'omessa notifica dei verbali richiamati nell'ingiunzione di pagamento;
2) l'omessa preventiva notifica di un avviso bonario di pagamento ai sensi dell'art. 36 ter del dpr n. 600/'73; 3) l'illegittimità
delle maggiorazioni di cui all'art. 27 comma 6 l. 689/81. Chiedeva, pertanto,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, che fosse dichiarata la nullità dell'ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'opposizione in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva l'assoluta legittimità formale e sostanziale dell'ingiunzione di pagamento opposta. Vinte le spese di lite.
Si costituiva, altresì, il eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda e nel merito il rigetto dell'opposizione avanzata in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese di lite.
La causa istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione di esecutività, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dal in quanto dalla documentazione prodotta la Controparte_3
stessa risulta tempestiva atteso che il ritiro del plico, depositato presso l'ufficio postale, avente ad oggetto l'ingiunzione fiscale, è avvenuto il 9.12.2021 e la notifica della citazione in opposizione a mezzo posta elettronica certificata si è
perfezionata in data 5.01.2022 dunque entro i 30 giorni previsti dalla notifica dell'
atto impugnato a pena di inammissibilità dell'opposizione (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del ). Controparte_3
Nel merito va evidenziato che i profili di illegittimità denunziati dall'opponente appaiono del tutto infondati.
Sulla presunta omessa notifica degli atti presupposti, rilevata dalla difesa del sig.
, si rappresenta che l'ingiunzione fiscale in questione è relativa a Parte_1
nove contravvenzioni non opposte aventi ad oggetto violazioni del codice della strada tutte regolarmente notificate mediante deposito del plico presso ufficio postale e/o ritirate nel termine di 10 gg dal deposito o notificate per compiuta giacenza.
Sul punto l' ed il hanno provveduto ad allegare in CP_1 Controparte_3
atti i verbali di accertamento delle sanzioni amministrative, prodromici all'ingiunzione di pagamento, con relativa prova di regolare notifica (cfr.
comparsa costituzione e risposta . Tali verbali ritualmente notificati dopo CP_1
l'identificazione del trasgressore, non sono stati tuttavia impugnati tempestivamente, e tanto vale a determinare il rigetto del primo motivo di opposizione.
Ed invero, se il destinatario della contestazione non si avvale né del ricorso al prefetto né del ricorso al giudice di pace o del pagamento ridotto, il verbale di accertamento diviene definitivo.
Il titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento è un titolo peculiare che consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva,
iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori (Cass. S.U. 22080/2017).
Questo giudicante ritiene pertanto che l'ingiunzione opposta risulti pienamente osservante delle prescrizioni di legge imposte e dunque che gli Enti pubblici, ivi compresi gli Enti locali, al fine del recupero delle loro entrate, ivi comprese quelle derivanti da sanzioni amministrative, possano utilizzare l'ingiunzione ex RD
639/1910 per la cui emissione ben può essere conferito incarico ai concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53.
Alquanto generica è poi la contestazione di parte opponente in merito alla conformità agli originali delle fotocopie delle relate di notifiche allegate, non indicando alcuno specifico profilo di eventuale difformità rispetto agli originali. La (riserva) di disconoscimento della sottoscrizione in calce (una volta prodotti gli originali) formulata dall'opponente è in ogni caso tardiva, in quanto non proposta nella prima difesa utile nella quale l'attore ha contestato genericamente la non conformità all'originale; in ogni caso l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e, conseguentemente, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (Cass civ. sez. III n.
30318/2019).
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione la quale ribadendo quanto già affermato precisa che “In tema di prova documentale, l'onere del
disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità tra l'originale di un documento
e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di
formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico
contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della
negazione della genuinità della copia. A tal fine, pertanto, non possono
considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,
contestazioni generiche o onnicomprensive” (v. Cass ordinanza n. 37290 del
20.12.2022).
In sostanza la contestazione deve rilevare gli errori, le difformità e le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all'originale in modo che si possa dedurne una non corrispondenza delle copie rispetto agli stessi originali, non potendo la parte limitarsi a contestare genericamente l'elemento meramente formale della mancata corrispondenza tra originale e copia.
Inconferente è altresì la contestazione in merito alla mancata notifica dell'avviso bonario in quanto l'ingiunzione fiscale impugnata ha ad oggetto sanzioni per violazioni CDS e non materia tributaria per le quali è inviata a pena di nullità l' avviso suddetto. L'art. 36 ter del dpr n. 600/'73 prevede la preventiva notifica di un avviso bonario di pagamento nell'ambito dei procedimenti di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta,
laddove nel caso di specie viene in rilievo un illecito sanzionatorio per violazione del codice della strada, sicché il richiamo della predetta norma appare del tutto irrilevante.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che nel caso in cui si controverta in materia di pretese non tributarie, per le quali il legislatore abbia configurato un modello processuale di tipo non impugnatorio, ma volto ad individuare specifici strumenti di tutela processuale, l'avviso bonario non può
essere considerato impugnabile. Ne consegue che la sua eventuale omissione non influisce sulla validità ordinanza ingiunzione successivamente notificata (Cass.
civ. n. 20918 , sez. II, 20/07/2021).
Non può essere in alcun modo condivisa, infine, la tesi dell'opponente circa l'illegittimità delle maggiorazioni di cui all'art. 27 l. n. 689/'81 in quanto le stesse sono espressamente richiamate dall'art. 206, comma 1, codice della strada e il relativo importo risulta correttamente indicato nell'ingiunzione opposta.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “in materia di sanzioni
amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la
maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981,
art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è
legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per
un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le
spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (v.
Cassazione civile sez. III, n. 26308 29/09/2021). In conclusione, tenuto conto che i verbali di accertamento, in assenza di formale impugnazione, sono divenuti definitivi, vista, altresì, la notificazione della ingiunzione di pagamento, accertata in parte qua la legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta, per come emessa da in qualità di concessionario per il CP_1
servizio di riscossione coattiva dell'ente creditore la Controparte_3
domanda proposta dall'attore deve rigettarsi con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 43704 del 25/11/2021.
Le spese di lite, come di norma seguiranno la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte opponente e conferma l'ingiunzione di pagamento n.
43704 del 25/11/2021;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
e del liquidate in € 1.500,00, per ciascuna parte
[...] Controparte_3
convenuta per competenze, oltre accessori di legge;
Così deciso in Latina 20.01.2025
Il Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
In persona del Giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n 149 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Luca Pettinari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Guidonia Montecelio, via Tito Minniti n. 12, giusta delega in atti;
OPPONENTE
E
C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore , con sede legale in Padova (Pd), Via Fratelli Cervi 6, CP_2
domiciliata ai fini del presente atto in Montebelluna (Tv)-via Risorgimento 91,
rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Zampese, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso, Via Monterumici n. 8, int. 1, giusta delega in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Sig. Controparte_3 P.IVA_2
, con sede in Piazza Garibaldi, 1, rappresentato e Persona_1 CP_3 difeso dall' Avv. Roberto Pacini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Amaseno 36 04100 Latina (LT), giusta delega in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento n. 43704 del 25/11/2021.
Conclusioni: come da verbale del 5.11.2024 e scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento n. 43704 del 25/11/2021 emessa in suo danno dalla quale CP_1
concessionaria della riscossione per il (LT), per l'importo Controparte_3
complessivo di € 7.762,64, volta alla riscossione di quanto dovuto in virtù di prodromici verbali di accertamento per violazioni al Codice della Strada (Verbale
n.° 61/2017 del 01/01/2017; Verbale n.° 9009/2017 del 11/03/2017; Verbale n.°
4545/2017 del 07/03/2017; Verbale n.° 4579/2017 del 07/03/2017; Verbale n.°
4580/2017 del 07/03/2017; Verbale n.° 20137/2017 del 18/07/2017; Verbale n.°
20139/2017 del 18/07/2017; Verbale n.° 20140/2017 del 01/01/2017; Verbale n.°
26896/2017 del 07/10/2017) asseritamente non notificati.
L'opponente lamentava: 1) l'omessa notifica dei verbali richiamati nell'ingiunzione di pagamento;
2) l'omessa preventiva notifica di un avviso bonario di pagamento ai sensi dell'art. 36 ter del dpr n. 600/'73; 3) l'illegittimità
delle maggiorazioni di cui all'art. 27 comma 6 l. 689/81. Chiedeva, pertanto,
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, che fosse dichiarata la nullità dell'ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'opposizione in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva l'assoluta legittimità formale e sostanziale dell'ingiunzione di pagamento opposta. Vinte le spese di lite.
Si costituiva, altresì, il eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda e nel merito il rigetto dell'opposizione avanzata in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese di lite.
La causa istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione di esecutività, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dal in quanto dalla documentazione prodotta la Controparte_3
stessa risulta tempestiva atteso che il ritiro del plico, depositato presso l'ufficio postale, avente ad oggetto l'ingiunzione fiscale, è avvenuto il 9.12.2021 e la notifica della citazione in opposizione a mezzo posta elettronica certificata si è
perfezionata in data 5.01.2022 dunque entro i 30 giorni previsti dalla notifica dell'
atto impugnato a pena di inammissibilità dell'opposizione (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del ). Controparte_3
Nel merito va evidenziato che i profili di illegittimità denunziati dall'opponente appaiono del tutto infondati.
Sulla presunta omessa notifica degli atti presupposti, rilevata dalla difesa del sig.
, si rappresenta che l'ingiunzione fiscale in questione è relativa a Parte_1
nove contravvenzioni non opposte aventi ad oggetto violazioni del codice della strada tutte regolarmente notificate mediante deposito del plico presso ufficio postale e/o ritirate nel termine di 10 gg dal deposito o notificate per compiuta giacenza.
Sul punto l' ed il hanno provveduto ad allegare in CP_1 Controparte_3
atti i verbali di accertamento delle sanzioni amministrative, prodromici all'ingiunzione di pagamento, con relativa prova di regolare notifica (cfr.
comparsa costituzione e risposta . Tali verbali ritualmente notificati dopo CP_1
l'identificazione del trasgressore, non sono stati tuttavia impugnati tempestivamente, e tanto vale a determinare il rigetto del primo motivo di opposizione.
Ed invero, se il destinatario della contestazione non si avvale né del ricorso al prefetto né del ricorso al giudice di pace o del pagamento ridotto, il verbale di accertamento diviene definitivo.
Il titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento è un titolo peculiare che consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva,
iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori (Cass. S.U. 22080/2017).
Questo giudicante ritiene pertanto che l'ingiunzione opposta risulti pienamente osservante delle prescrizioni di legge imposte e dunque che gli Enti pubblici, ivi compresi gli Enti locali, al fine del recupero delle loro entrate, ivi comprese quelle derivanti da sanzioni amministrative, possano utilizzare l'ingiunzione ex RD
639/1910 per la cui emissione ben può essere conferito incarico ai concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53.
Alquanto generica è poi la contestazione di parte opponente in merito alla conformità agli originali delle fotocopie delle relate di notifiche allegate, non indicando alcuno specifico profilo di eventuale difformità rispetto agli originali. La (riserva) di disconoscimento della sottoscrizione in calce (una volta prodotti gli originali) formulata dall'opponente è in ogni caso tardiva, in quanto non proposta nella prima difesa utile nella quale l'attore ha contestato genericamente la non conformità all'originale; in ogni caso l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e, conseguentemente, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (Cass civ. sez. III n.
30318/2019).
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione la quale ribadendo quanto già affermato precisa che “In tema di prova documentale, l'onere del
disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità tra l'originale di un documento
e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di
formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico
contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della
negazione della genuinità della copia. A tal fine, pertanto, non possono
considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,
contestazioni generiche o onnicomprensive” (v. Cass ordinanza n. 37290 del
20.12.2022).
In sostanza la contestazione deve rilevare gli errori, le difformità e le incongruenze afferenti al contenuto dei documenti depositati in copia rispetto all'originale in modo che si possa dedurne una non corrispondenza delle copie rispetto agli stessi originali, non potendo la parte limitarsi a contestare genericamente l'elemento meramente formale della mancata corrispondenza tra originale e copia.
Inconferente è altresì la contestazione in merito alla mancata notifica dell'avviso bonario in quanto l'ingiunzione fiscale impugnata ha ad oggetto sanzioni per violazioni CDS e non materia tributaria per le quali è inviata a pena di nullità l' avviso suddetto. L'art. 36 ter del dpr n. 600/'73 prevede la preventiva notifica di un avviso bonario di pagamento nell'ambito dei procedimenti di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta,
laddove nel caso di specie viene in rilievo un illecito sanzionatorio per violazione del codice della strada, sicché il richiamo della predetta norma appare del tutto irrilevante.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che nel caso in cui si controverta in materia di pretese non tributarie, per le quali il legislatore abbia configurato un modello processuale di tipo non impugnatorio, ma volto ad individuare specifici strumenti di tutela processuale, l'avviso bonario non può
essere considerato impugnabile. Ne consegue che la sua eventuale omissione non influisce sulla validità ordinanza ingiunzione successivamente notificata (Cass.
civ. n. 20918 , sez. II, 20/07/2021).
Non può essere in alcun modo condivisa, infine, la tesi dell'opponente circa l'illegittimità delle maggiorazioni di cui all'art. 27 l. n. 689/'81 in quanto le stesse sono espressamente richiamate dall'art. 206, comma 1, codice della strada e il relativo importo risulta correttamente indicato nell'ingiunzione opposta.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “in materia di sanzioni
amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la
maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981,
art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è
legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per
un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le
spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva" (v.
Cassazione civile sez. III, n. 26308 29/09/2021). In conclusione, tenuto conto che i verbali di accertamento, in assenza di formale impugnazione, sono divenuti definitivi, vista, altresì, la notificazione della ingiunzione di pagamento, accertata in parte qua la legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta, per come emessa da in qualità di concessionario per il CP_1
servizio di riscossione coattiva dell'ente creditore la Controparte_3
domanda proposta dall'attore deve rigettarsi con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 43704 del 25/11/2021.
Le spese di lite, come di norma seguiranno la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte opponente e conferma l'ingiunzione di pagamento n.
43704 del 25/11/2021;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
e del liquidate in € 1.500,00, per ciascuna parte
[...] Controparte_3
convenuta per competenze, oltre accessori di legge;
Così deciso in Latina 20.01.2025
Il Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli