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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1915/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente - oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO
La ricorrente ha svolto servizio a favore del in qualità di docente Controparte_1 temporaneo in forza di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato relativo all'annualità
2021/2022 per un totale di 243 giorni di lavoro effettivamente svolto e in relazione a tali supplenze temporanee non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Sostiene di averne diritto sia in base al tenore della norma contrattual-collettiva, sia in ogni caso in forza del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia.
Chiede dunque al Tribunale: “- In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; - per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (243 giorni per le 12 ore settimanali), quantificabili in € 706,72 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il si è costituito chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della Controparte_1
, e contestando la pretesa nel merito Controparte_3
All' esito di odierna udienza da remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso è fondato .
L'istanza preliminare del Miur di chiamata in causa del MEF RST di , è stata rigettata CP_3 riguardando la domanda in via esclusiva il quale ente datore di lavoro. Controparte_1
Quanto al merito, la norma di riferimento è costituita dall' art 7 del CCNL per il comparto scuola del
15.03.2001, che ha istituito la voce retributiva in questione (retribuzione professionale docenti) nei seguenti termini:
1. “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
I contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria.
Ex art 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007 si tratta di voce inclusa nella base del calcolo del TFR.
Il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto : a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Ciò posto, la pretesa azionata è fondata come da condivisibile orientamento della Cassazione sentenze nn. 20015/2018 e 6293/2020 in quanto:
➢ il richiamo dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ha solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità;
➢ il medesimo art 7 non opera, infatti, alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né è consentito desumere una tale distinzione dal riferimento contenuto nella norma all' art. 25 del CCNL
31.8.1999, che disciplina in termini selettivi, avuto riguardo alle varie categorie di docenti, il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", e quanto alla nuova voce retributiva viene richiamato solo quanto alle modalità e al computo applicabili per la corresponsione;
➢ alla stessa conclusione conduce la ratio della norma istitutiva in questione (art 7 appunto), dichiaratamente volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio, come da comma 1;
➢ va tenuto conto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive";
➢ va esclusa l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva.
In tal senso l' orientamento dominante della giurisprudenza di merito e altresì, come detto, della
Suprema Corte di cassazione ( Cass. ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 06.06.2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020), secondo cui l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
“retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999.
Il quantum dovuto per il titolo in questione nel caso di specie, tenuto conto dei giorni di lavoro effettivamente svolti, è pari ad euro 706,72 come da seguenti allegazioni in ricorso: Sul punto si evidenzia che, per calcolare le somme spettanti a titolo di differenze retributive per retribuzione professionale docenti, occorrerà dividere il valore mensile della R.P.D. pari a € 174,50 per 30 giorni, in modo da ottenere il valore giornaliero di R.P.D. pari appunto a € 5,81. Dopo di che, si dovrà moltiplicare tale valore giornaliero per il numero di giorni di lavoro effettivamente svolti, ottenendo così il valore delle differenze retributive spettanti.
- Si evidenzia, però, che tale valore di € 174,50 si riferisce a contratti di lavoro in cui il docente ha svolto un tempo pieno di 24 ore settimanali (con riferimento alla scuola primaria come il caso di specie). Nel caso concreto, invece, la docente ha svolto 12 ore settimanali complessive.
- Orbene, a questo punto, occorrerà trovare il valore di retribuzione professionale docenti mensile parametrato non più a 24 ore settimanali, bensì a 12 ore: dunque il calcolo effettivo della R.P.D. spettante si ottiene mediante una proporzione “€ 174,50 : 24 ore settimanali = x : 12 ore settimanali”. In tal modo, risolvendo tale proporzione, il valore mensile di R.P.D. che utilizzeremo come base del nostro calcolo sarà
€ 87,25. Tale valore, diviso per 30 giorni, ci darà il valore giornaliero di r.p.d. pari a € 2,90 che, moltiplicato per i 243 giorni di lavoro effettivamente svolti, ci dà delle differenze retributive a titolo di R.P.D. pari a €
706,72”.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
pqm
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. accerta il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, anche in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato per lo svolgimento di cd supplenze brevi nell' as 2021/2022 e condanna il
[...]
al pagamento a tale titolo di euro 706,72 ; Controparte_1
2. condanna infine il medesimo alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al Controparte_1 netto di accessori di legge, in euro 1.250.00 , oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta
Così deciso in Venezia, 26.2.2025
Il Giudice