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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de SAtis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 536/2024 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SA ND PA (Pr) nella via Ferrari n. 1, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in
AG (Cr) nella via G. Romani n. 40, presso lo studio dell'avv. Carlo Pellegri (C.F.
; pec: che lo rappresenta e difende per mandato C.F._2 Email_1 in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
NE (Kr) nella via Catoso n. 34, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in TI CA
(Kr) nella piazza G. Marconi n. 3, presso lo studio dell'avv. Renzo Cavarretta, (C.F. ; pec: che la rappresenta e difende per C.F._4 Email_2 mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: DIVORZIO
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 27.05.2024, Parte_1
e esponevano: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile in data 22.06.2016 nel Comune di NE (KR), atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 5, parte I, anno 2016; - che coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Crotone con sentenza n.
76/2024, pubblicata in data 05.02.2024.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati fissando ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
spese di lite interamente compensate tra le parti” Con decreto del 07.06.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, in data 16.01.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di cui al ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M, letti gli atti, all'udienza del 29.01.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 536/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiaralo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio civile in data 22.06.2016 nel Comune di
[...]
NE (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte I, anno 2016;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 30.01.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de SAtis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de SAtis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 536/2024 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SA ND PA (Pr) nella via Ferrari n. 1, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in
AG (Cr) nella via G. Romani n. 40, presso lo studio dell'avv. Carlo Pellegri (C.F.
; pec: che lo rappresenta e difende per mandato C.F._2 Email_1 in calce al ricorso;
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
NE (Kr) nella via Catoso n. 34, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in TI CA
(Kr) nella piazza G. Marconi n. 3, presso lo studio dell'avv. Renzo Cavarretta, (C.F. ; pec: che la rappresenta e difende per C.F._4 Email_2 mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: DIVORZIO
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 29.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 27.05.2024, Parte_1
e esponevano: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio civile in data 22.06.2016 nel Comune di NE (KR), atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 5, parte I, anno 2016; - che coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Crotone con sentenza n.
76/2024, pubblicata in data 05.02.2024.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati fissando ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
i ricorrenti, economicamente autosufficienti, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
spese di lite interamente compensate tra le parti” Con decreto del 07.06.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, in data 16.01.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di cui al ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M, letti gli atti, all'udienza del 29.01.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 536/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiaralo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio civile in data 22.06.2016 nel Comune di
[...]
NE (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte I, anno 2016;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 30.01.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de SAtis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli