Sentenza 2 agosto 2023
Massime • 1
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2023, n. 23597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23597 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |