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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 112/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 112/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 667/2021 pubblicata il 30/09/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 1749/2017 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SALVO Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI 2 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDINO MAURO, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DE ATTELLIS 11 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/3/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. DI SALVO FABIO “si riporta integralmente all'atto di appello – depositato in data 30/03/2022 – ed alle note d'udienza del 07/07/2022, tornando ad impugnare e contestare ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione e riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte”. per l'appellato, l'avv. TEDINO MAURO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“- in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 667/2021 pubblicata il 30/09/2021 dal Tribunale di Campobasso, per le ragioni tutte chiarite e precisate in comparsa, con vittoria di spese e compensi di lite della presente fase di appello ed accessori di legge;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenga di riformare la sentenza ex adverso impugnata e quindi fornire una diversa interpretazione dei tre testamenti innanzi richiamati Voglia comunque accogliere le conclusioni rassegnate in Primo Grado dal Controparte_1
Pag. 1 a 6 e quindi:
- accertare e dichiarare che l'odierno attore, Sig. (C.F. Controparte_1 C.F._2 quale beneficiario del legato disposto in suo favore dalla Compianta sig.ra in forza CP_2Per_ di Testamento pubblico per Notaio da Campobasso del 05/06/2009, registrato il 13/03/2015 Per_ e confermato con scheda testamentaria del 07/09/2014 pubblicata con Verbale per Notar del 31/03/2015 Rep. 5689, è comproprietario in ragione della metà della quota di 1/7 ovvero di 1/14 delle porzioni immobiliari site in Campobasso alla Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, censite rispettivamente in catasto Fabbricati del Comune di Campobasso al foglio 120 p.lla 262 sub. 1, categoria C/1 di mq. 45 R. € 1389,79, p.lla n. 263 sub. 2, categoria C/2 di mq. 15 R.€ 41,83;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Campobasso di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ovvero dei titoli testamentari innanzi richiamati in conformità al contenuto della emananda sentenza ed alle conclusioni innanzi rassegnate;
- condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio, oltre spese generali in ragione del 15% ex DM 55/14, oltre Iva e Cpa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 25/8/17 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...] di essere il PO ex fratre della defunta , deceduta, nubile e senza figli, in CP_2 Campobasso il 12.2/15; che la de cuius aveva stilato tre testamenti: Per_
-testamento pubblico per notar del 05/06/2009;
-testamento olografo del 21/01/2012; testamento olografo del 07/09/2014; Per_ gli ultimi due testamenti olografi erano stati pubblicati per notar il 31/03/2015 con atto Rep. 5689 Racc. 4211; che , altro PO e coerede, convenuto, figlio di un altro FR della de Parte_1 cuius, ossia , con la dichiarazione di successione dell'11/02/2016, aveva intestato Persona_2 in suo favore l'intera quota di 1/7 della proprietà delle porzioni immobiliari site in Campobasso al C.so Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, senza tener in considerazione i diritti di comproprietà spettanti all'attore; concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che l'odierno attore, Sig. (C.F. Controparte_1 C.F._2 quale beneficiario del legato disposto in suo favore dalla compianta sig.ra in forza di CP_2Per_
Testamento pubblico per Notaio da Campobasso del 05/06/2009, registrato il 13/03/2015 e Per_ confermato con scheda testamentaria del 07/09/2014 pubblicata con Verbale per Notar del 31/03/2015 Rep. 5689, è comproprietario in ragione della metà della quota di 1/7 ovvero di 1/14 delle porzioni immobiliari site in Campobasso alla Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, censite rispettivamente in catasto Fabbricati del Comune di Campobasso al foglio 120 p.lla 262 sub. 1, categoria C/1 di mq. 45 R. € 1389,79, p.lla n. 263 sub. 2, categoria C/2 di mq. 15 R.€ 41,83;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Campobasso di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ovvero dei titoli testamentari innanzi richiamati in conformità al contenuto della emananda sentenza ed alle conclusioni innanzi rassegnate;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali in ragione del 15% ex DM 55/14, oltre Iva e Cpa, nonché al pagamento delle spese di mediazione obbligatoria per € 48,80, nonché condannarlo ex art. 96 cpc stante la temerarietà della resistenza in giudizio la mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione”
Il convenuto, costituendosi assumeva che nessuna quota di comproprietà degli immobili per cui è causa e che nessun legato potesse riconoscersi in favore dell'attore; chiedeva il rigetto della
Pag. 2 a 6 domanda.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 667/2021 pubblicata il 30/09/2021, così provvedeva:
“-accoglie la domanda attorea;
-per l'effetto dichiara che è comproprietario in ragione di 1/7 delle porzioni Controparte_1 immobiliari site in Campobasso alla Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, censite rispettivamente in catasto Fabbricati del Comune di Campobasso censiti catastalmente al fo.120 p.lla 262 sub 1 e p.lla 263 sub 1 - 2 – 3 – 4 a lui provenienti dal testamento olografo redatto dalla Per_ de cuius in data 7.9.2014 pubblicato con verbale per Notar del 31/03/2015 CP_2 Rep. 5689;
-Nulla osta alla trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei RR.II. di Campobasso;
-Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 controparte che liquida in euro 4835, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap”.
Il Tribunale rilevava che: la testatrice era titolare di 2/7 sugli immobili siti in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11 (1/7 le era pervenuta dalla madre per successione legittima;
Persona_3 1/7 le era pervenuta a seguito della permuta contratta dalla de cuius con il FR Per_2
, giusta la scrittura privata transattiva firmata da tutti i fratelli nel Settembre
[...] CP_1 1976); nel testamento pubblico del 2009, 1/7 della detta quota era stato attribuito a Pt_1
, 1/7 della detta quota era stato attribuito a , senza alcuna indicazione
[...] Controparte_1 della provenienza delle rispettive quote;
nel testamento olografo del 2012, specificava che “il settimo a me spettante legittimamente in forza di successione in morte di mia madre , vada a mio PO Persona_3 Parte_1 fu ”…; l'altro settimo, acquisito in forza di scrittura privata, datata Settembre 1976, con Per_2 permuta effettuata con mio FR , vada a mio PO ”; Persona_2 CP_1 nel testamento olografo del 2014, dopo avere confermato le sue volontà espresse nel testamento pubblico del 2009, lasciava ai coniugi e “la quota di Parte_1 CP_3 1/7 che posseggo sulla Latteria di Campobasso in corso Vittorio Emanuele che mi è pervenuta con lo scambio fatto con mio FR ”; Per_2 da una interpretazione complessiva della volontà della testatrice, sia in relazione alla disposizione degli altri cespiti, sia in relazione alla successione temporale dei testamenti, era emersa la volontà di inserire una nuova beneficiaria nella quota di 1/7 di (la moglie Pt_1
e di confermare l'attribuzione del rimanente 1/7 in favore di (con la sola Persona_4 CP_1 specificazione che il settimo attribuito a e doveva ritenersi riferito alla Pt_1 Persona_4 quota pervenuta con lo scambio con il FR ); Per_2 doveva darsi atto dell'assetto paritario su questo cespite tra i due nipoti, sempre mantenuto nelle 3 schede testamentarie, nonché del fatto che, se la testatrice avesse voluto revocare l'attribuzione della quota di 1/7 in favore di , avrebbe semplicemente potuto dichiarare di CP_1 attribuire l'intera quota a lei spettante a e alla moglie , come peraltro aveva fatto Pt_1 Per_4 in relazione alla quota di sua spettanza dell'immobile di via Bucci.
proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il Parte_1
30/03/2022 e iscritta a ruolo in pari data, chiedendo il rigetto della domanda proposta da CP_1
e la condanna dello stesso ex art. 96 cpc, con ordine al Conservatore di cancellazione di
[...] eventuali trascrizioni pregiudizievoli successive alla sentenza gravata.
Si costituiva , contestando l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter Controparte_1
c.p.c. ; chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato;
in via subordinata, chiedeva in ogni caso l'accoglimento delle conclusioni di primo grado, con diversa motivazione.
Pag. 3 a 6 Rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, con ordinanza del 20/3/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con l'unico motivo di appello, lamenta “Omessa e/o insufficiente Parte_1 e/o errata valutazione di elementi fattuali e documentali. Vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc”; si contesta che la domanda riguardava unicamente le porzioni immobiliari dei 2/7 dell'immobile sito in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, mentre in Tribunale aveva preso in considerazione anche le disposizioni testamentarie relative agli altri immobili;
il Tribunale, erroneamente, aveva ritenuto che con il testamento del 2009 era stata attribuita a la Pt_1 quota di 1/7, mentre in realtà era stata disposta solo l'assegnazione di ½ di 1/7; con il testamento del 2012 la testatrice mutava l'assetto originario delle quote e attribuiva 1/7 a (quale Pt_1 quota pervenuta dalla morte di ) e 1/7 a (quale quota pervenuta da permuta Persona_3 CP_1 con FR ); con il terzo testamento del 2014, a modifica del testamento del Persona_2 2012, la testatrice attribuiva la quota di 1/7 proveniente da permuta con il FR a Per_2
e alla moglie il tribunale aveva emesso pronuncia con Parte_1 Persona_4 ultrapetizione, in quanto l'attore aveva richiesto in citazione l'accertamento della comproprietà della metà di 1/7, ovvero della quota di 1/14, mentre il tribunale aveva accertato la comproprietà in capo all'attore della quota di 1/7, maggiore di quella richiesta.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
2.1. In via preliminare, va rilevato che nessun vizio di ultrapetizione può derivare dal fatto che il Tribunale, al fine di rilevare la reale volontà della testatrice, abbia tenuto conto anche del complesso delle disposizioni testamentarie riguardanti anche altri beni non oggetto specifico della controversia per cui è causa;
è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 2556 del 26/05/1989; in termini, tra le altre: Sez. 2, Sentenza n. 12861 del 28/12/1993; Sez. 2, Sentenza n. 24637 del 3/12/2010; Sez. 2, Sentenza n. 15931 del 28/07/2015; Sez. 2, Sentenza n. 10075 del 24/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31/08/2023) quello secondo cui "in tema di interpretazione di un testamento - la quale è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore - si applicano, con gli opportuni adattamenti, le regole ermeneutiche dettate in materia di contratti, con esclusione di quelle incompatibili con la natura di negozio "mortis causa" propria del testamento (artt. 1366, 1368 e 1370 cod. civ.). In detta ricerca la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione", con la precisazione che l'attività interpretativa del giudice, diretta a ricostruire la reale intenzione del de cuius, "si risolve in un accertamento di fatto (ed) è sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica applicabili".
2.2. Deve essere pienamente confermato il fatto che la testatrice, con la disposizione testamentaria del 2009, ha attribuito la quota di 1/7 a e altra quota di 1/7 a;
Pt_1 CP_1 tanto, sia per il tenore letterale della disposizione “lascio a mio PO …. La metà della CP_1 quota di mia proprietà e precisamente i diritti di piena comproprietà in ragione di 1/7 sulle porzioni immobiliari…”; deve pienamente condividersi che sia stata attribuita la quota di 1/7 e non la metà della detta quota, come sostenuto dall'appellante, sia perché nello stesso testamento vi è l'attribuzione dell'altra quota di 1/7 a , con dichiarazione dello stesso identico tenore Pt_1 letterale (“ lascio a mio PO . La metà della quota di mia proprietà e precisamente i CP_4 diritti di piena comproprietà in ragione di 1/7 sulle porzioni immobiliari…”), sia perché, ove si accedesse alla interpretazione di parte attrice nel testamento del 2009, risulterebbe la mancata di disposizione di 1/7 della comproprietà, sia e soprattutto per il fatto che con la disposizione testamentaria del 2012 la testatrice ha precisato la propria volontà testamentaria, affermando di essere proprietaria della quota complessiva di 2/7 dell'immobile e dichiarando espressamente di voler lasciare la quota di 1/7 a e la rimanente quota di 1/7 a . Pt_1 CP_1
2.3. Deve inoltre essere confermato che, con il terzo testamento, la de cuius abbia unicamente voluto disporre e rettificare, che la quota di di 1/7 era attribuita per la metà Pt_1 anche alla di lui moglie e che tale quota doveva ritenersi derivante dalla permuta posta in essere
Pag. 4 a 6 con il FR;
tale ultima interpretazione è coerente con le due schede testamentarie Per_2 precedenti, nelle quali veniva espressa manifestamente la volontà di attribuire 1/7 ciascuno ai due cugini, sia per il fatto che nella scheda del 2014 è espresso in modo chiaro che la testatrice confermava la volontà espressa nella scheda del 2009, sia per il fatto che non emerge in alcun modo la dichiarazione della volontà di voler revocare la disposizione testamentaria in favore del PO , e tanto in applicazione del principio di “conservazione” delle disposizioni CP_1 testamentarie non espressamente revocate;
come correttamente dedotto dalla parte appellata la Cassazione ha affermato che “Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento”. (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 05-03-2020, n. 6125; Cass. civ. Sez. II Sent., 06- 10-2017, n. 23393; Cass. civ. Sez. II Sent., 14-10-2013, n. 23278); “Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità” (Cass. civ. Sez. II Ord., 21-03-2019, n. 8030; Cass. civ. Sez. II, 20-08-2002, n. 12285).
2.4. Quanto alla contestata riconosciuta maggiore quantificazione della quota rispetto a quella indicata in domanda, ritiene la Corte che non si può ravvisare nella fattispecie in esame una violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di esito che comunque è suscettibile di rientrare nella richiesta originaria dell'attore di tenere conto del contenuto delle tre schede testamentarie al fine di accertare la quota di comproprietà spettante all'attore stesso;
in altre parole, la finalità delle deduzioni difensive era quella di ottenere una corretta ricostruzione del patrimonio della defunta, e ad interpretare la concreta volontà della testatrice, in ordine all'accertamento delle quote di comproprietà attribuite a ciascun erede o legatario (Cass. n. 19758/2025); si deve pertanto escludere che l'interpretazione sul punto data dal Tribunale integri violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto lesiva del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non è, infatti, dubitabile la circostanza secondo la quale, dipendendo la conclusione sul punto raggiunta in sentenza dall'interpretazione data dal Collegio di primo grado alla volontà testamentaria, esso così statuendo, ha solamente esercitato i propri poteri di valutazione di merito delle emergenze processuali, e non ha violato alcun principio dispositivo, ampliando il tema del contendere;
il giudice non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda ( Cass. n. 26524/2025; C. 17787/2024; C. 5880/2024; C. 4302/2023; C. 7467/2020; C. 7413/2020; C. 13602/2019; C. 13049/2016; C. 23669/2014; C. 27940/2013; C. 18783/2009; C. 19331/2007; C. 15802/2005; C. 18068/2004; C. 11667/2003; C. 2922/1997), come ricavabile, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai documenti e dei mezzi istruttori offerti e dallo stesso scopo cui mira la parte ( C. 17760/2006; C. 8107/2006); questo potere di interpretazione, riguardante il merito e sottratto al sindacato di legittimità della Corte di cassazione ( Cass. n. 24398/2025; C. 17155/2024), consente al giudice di prospettare una diversa interpretazione, anche in contrasto con la concorde interpretazione delle parti ( C. 16608/2021).
3. L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con compensi compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 667/2021 pubblicata il 30/09/2021 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 112/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 667/2021 pubblicata il 30/09/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale nel procedimento n. 1749/2017 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SALVO Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI 2 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDINO MAURO, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DE ATTELLIS 11 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/3/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. DI SALVO FABIO “si riporta integralmente all'atto di appello – depositato in data 30/03/2022 – ed alle note d'udienza del 07/07/2022, tornando ad impugnare e contestare ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione e riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte”. per l'appellato, l'avv. TEDINO MAURO chiede che la Corte voglia così provvedere:
“- in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 667/2021 pubblicata il 30/09/2021 dal Tribunale di Campobasso, per le ragioni tutte chiarite e precisate in comparsa, con vittoria di spese e compensi di lite della presente fase di appello ed accessori di legge;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenga di riformare la sentenza ex adverso impugnata e quindi fornire una diversa interpretazione dei tre testamenti innanzi richiamati Voglia comunque accogliere le conclusioni rassegnate in Primo Grado dal Controparte_1
Pag. 1 a 6 e quindi:
- accertare e dichiarare che l'odierno attore, Sig. (C.F. Controparte_1 C.F._2 quale beneficiario del legato disposto in suo favore dalla Compianta sig.ra in forza CP_2Per_ di Testamento pubblico per Notaio da Campobasso del 05/06/2009, registrato il 13/03/2015 Per_ e confermato con scheda testamentaria del 07/09/2014 pubblicata con Verbale per Notar del 31/03/2015 Rep. 5689, è comproprietario in ragione della metà della quota di 1/7 ovvero di 1/14 delle porzioni immobiliari site in Campobasso alla Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, censite rispettivamente in catasto Fabbricati del Comune di Campobasso al foglio 120 p.lla 262 sub. 1, categoria C/1 di mq. 45 R. € 1389,79, p.lla n. 263 sub. 2, categoria C/2 di mq. 15 R.€ 41,83;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Campobasso di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ovvero dei titoli testamentari innanzi richiamati in conformità al contenuto della emananda sentenza ed alle conclusioni innanzi rassegnate;
- condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, del doppio grado di giudizio, oltre spese generali in ragione del 15% ex DM 55/14, oltre Iva e Cpa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 25/8/17 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
[...] di essere il PO ex fratre della defunta , deceduta, nubile e senza figli, in CP_2 Campobasso il 12.2/15; che la de cuius aveva stilato tre testamenti: Per_
-testamento pubblico per notar del 05/06/2009;
-testamento olografo del 21/01/2012; testamento olografo del 07/09/2014; Per_ gli ultimi due testamenti olografi erano stati pubblicati per notar il 31/03/2015 con atto Rep. 5689 Racc. 4211; che , altro PO e coerede, convenuto, figlio di un altro FR della de Parte_1 cuius, ossia , con la dichiarazione di successione dell'11/02/2016, aveva intestato Persona_2 in suo favore l'intera quota di 1/7 della proprietà delle porzioni immobiliari site in Campobasso al C.so Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, senza tener in considerazione i diritti di comproprietà spettanti all'attore; concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che l'odierno attore, Sig. (C.F. Controparte_1 C.F._2 quale beneficiario del legato disposto in suo favore dalla compianta sig.ra in forza di CP_2Per_
Testamento pubblico per Notaio da Campobasso del 05/06/2009, registrato il 13/03/2015 e Per_ confermato con scheda testamentaria del 07/09/2014 pubblicata con Verbale per Notar del 31/03/2015 Rep. 5689, è comproprietario in ragione della metà della quota di 1/7 ovvero di 1/14 delle porzioni immobiliari site in Campobasso alla Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, censite rispettivamente in catasto Fabbricati del Comune di Campobasso al foglio 120 p.lla 262 sub. 1, categoria C/1 di mq. 45 R. € 1389,79, p.lla n. 263 sub. 2, categoria C/2 di mq. 15 R.€ 41,83;
- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Campobasso di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ovvero dei titoli testamentari innanzi richiamati in conformità al contenuto della emananda sentenza ed alle conclusioni innanzi rassegnate;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali in ragione del 15% ex DM 55/14, oltre Iva e Cpa, nonché al pagamento delle spese di mediazione obbligatoria per € 48,80, nonché condannarlo ex art. 96 cpc stante la temerarietà della resistenza in giudizio la mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione”
Il convenuto, costituendosi assumeva che nessuna quota di comproprietà degli immobili per cui è causa e che nessun legato potesse riconoscersi in favore dell'attore; chiedeva il rigetto della
Pag. 2 a 6 domanda.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 667/2021 pubblicata il 30/09/2021, così provvedeva:
“-accoglie la domanda attorea;
-per l'effetto dichiara che è comproprietario in ragione di 1/7 delle porzioni Controparte_1 immobiliari site in Campobasso alla Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, censite rispettivamente in catasto Fabbricati del Comune di Campobasso censiti catastalmente al fo.120 p.lla 262 sub 1 e p.lla 263 sub 1 - 2 – 3 – 4 a lui provenienti dal testamento olografo redatto dalla Per_ de cuius in data 7.9.2014 pubblicato con verbale per Notar del 31/03/2015 CP_2 Rep. 5689;
-Nulla osta alla trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei RR.II. di Campobasso;
-Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 controparte che liquida in euro 4835, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap”.
Il Tribunale rilevava che: la testatrice era titolare di 2/7 sugli immobili siti in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11 (1/7 le era pervenuta dalla madre per successione legittima;
Persona_3 1/7 le era pervenuta a seguito della permuta contratta dalla de cuius con il FR Per_2
, giusta la scrittura privata transattiva firmata da tutti i fratelli nel Settembre
[...] CP_1 1976); nel testamento pubblico del 2009, 1/7 della detta quota era stato attribuito a Pt_1
, 1/7 della detta quota era stato attribuito a , senza alcuna indicazione
[...] Controparte_1 della provenienza delle rispettive quote;
nel testamento olografo del 2012, specificava che “il settimo a me spettante legittimamente in forza di successione in morte di mia madre , vada a mio PO Persona_3 Parte_1 fu ”…; l'altro settimo, acquisito in forza di scrittura privata, datata Settembre 1976, con Per_2 permuta effettuata con mio FR , vada a mio PO ”; Persona_2 CP_1 nel testamento olografo del 2014, dopo avere confermato le sue volontà espresse nel testamento pubblico del 2009, lasciava ai coniugi e “la quota di Parte_1 CP_3 1/7 che posseggo sulla Latteria di Campobasso in corso Vittorio Emanuele che mi è pervenuta con lo scambio fatto con mio FR ”; Per_2 da una interpretazione complessiva della volontà della testatrice, sia in relazione alla disposizione degli altri cespiti, sia in relazione alla successione temporale dei testamenti, era emersa la volontà di inserire una nuova beneficiaria nella quota di 1/7 di (la moglie Pt_1
e di confermare l'attribuzione del rimanente 1/7 in favore di (con la sola Persona_4 CP_1 specificazione che il settimo attribuito a e doveva ritenersi riferito alla Pt_1 Persona_4 quota pervenuta con lo scambio con il FR ); Per_2 doveva darsi atto dell'assetto paritario su questo cespite tra i due nipoti, sempre mantenuto nelle 3 schede testamentarie, nonché del fatto che, se la testatrice avesse voluto revocare l'attribuzione della quota di 1/7 in favore di , avrebbe semplicemente potuto dichiarare di CP_1 attribuire l'intera quota a lei spettante a e alla moglie , come peraltro aveva fatto Pt_1 Per_4 in relazione alla quota di sua spettanza dell'immobile di via Bucci.
proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il Parte_1
30/03/2022 e iscritta a ruolo in pari data, chiedendo il rigetto della domanda proposta da CP_1
e la condanna dello stesso ex art. 96 cpc, con ordine al Conservatore di cancellazione di
[...] eventuali trascrizioni pregiudizievoli successive alla sentenza gravata.
Si costituiva , contestando l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter Controparte_1
c.p.c. ; chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato;
in via subordinata, chiedeva in ogni caso l'accoglimento delle conclusioni di primo grado, con diversa motivazione.
Pag. 3 a 6 Rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, con ordinanza del 20/3/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con l'unico motivo di appello, lamenta “Omessa e/o insufficiente Parte_1 e/o errata valutazione di elementi fattuali e documentali. Vizio di ultrapetizione ex art. 112 cpc”; si contesta che la domanda riguardava unicamente le porzioni immobiliari dei 2/7 dell'immobile sito in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 8 e Corso Bucci n. 11, mentre in Tribunale aveva preso in considerazione anche le disposizioni testamentarie relative agli altri immobili;
il Tribunale, erroneamente, aveva ritenuto che con il testamento del 2009 era stata attribuita a la Pt_1 quota di 1/7, mentre in realtà era stata disposta solo l'assegnazione di ½ di 1/7; con il testamento del 2012 la testatrice mutava l'assetto originario delle quote e attribuiva 1/7 a (quale Pt_1 quota pervenuta dalla morte di ) e 1/7 a (quale quota pervenuta da permuta Persona_3 CP_1 con FR ); con il terzo testamento del 2014, a modifica del testamento del Persona_2 2012, la testatrice attribuiva la quota di 1/7 proveniente da permuta con il FR a Per_2
e alla moglie il tribunale aveva emesso pronuncia con Parte_1 Persona_4 ultrapetizione, in quanto l'attore aveva richiesto in citazione l'accertamento della comproprietà della metà di 1/7, ovvero della quota di 1/14, mentre il tribunale aveva accertato la comproprietà in capo all'attore della quota di 1/7, maggiore di quella richiesta.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
2.1. In via preliminare, va rilevato che nessun vizio di ultrapetizione può derivare dal fatto che il Tribunale, al fine di rilevare la reale volontà della testatrice, abbia tenuto conto anche del complesso delle disposizioni testamentarie riguardanti anche altri beni non oggetto specifico della controversia per cui è causa;
è principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 2556 del 26/05/1989; in termini, tra le altre: Sez. 2, Sentenza n. 12861 del 28/12/1993; Sez. 2, Sentenza n. 24637 del 3/12/2010; Sez. 2, Sentenza n. 15931 del 28/07/2015; Sez. 2, Sentenza n. 10075 del 24/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31/08/2023) quello secondo cui "in tema di interpretazione di un testamento - la quale è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore - si applicano, con gli opportuni adattamenti, le regole ermeneutiche dettate in materia di contratti, con esclusione di quelle incompatibili con la natura di negozio "mortis causa" propria del testamento (artt. 1366, 1368 e 1370 cod. civ.). In detta ricerca la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 cod. civ., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione", con la precisazione che l'attività interpretativa del giudice, diretta a ricostruire la reale intenzione del de cuius, "si risolve in un accertamento di fatto (ed) è sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica applicabili".
2.2. Deve essere pienamente confermato il fatto che la testatrice, con la disposizione testamentaria del 2009, ha attribuito la quota di 1/7 a e altra quota di 1/7 a;
Pt_1 CP_1 tanto, sia per il tenore letterale della disposizione “lascio a mio PO …. La metà della CP_1 quota di mia proprietà e precisamente i diritti di piena comproprietà in ragione di 1/7 sulle porzioni immobiliari…”; deve pienamente condividersi che sia stata attribuita la quota di 1/7 e non la metà della detta quota, come sostenuto dall'appellante, sia perché nello stesso testamento vi è l'attribuzione dell'altra quota di 1/7 a , con dichiarazione dello stesso identico tenore Pt_1 letterale (“ lascio a mio PO . La metà della quota di mia proprietà e precisamente i CP_4 diritti di piena comproprietà in ragione di 1/7 sulle porzioni immobiliari…”), sia perché, ove si accedesse alla interpretazione di parte attrice nel testamento del 2009, risulterebbe la mancata di disposizione di 1/7 della comproprietà, sia e soprattutto per il fatto che con la disposizione testamentaria del 2012 la testatrice ha precisato la propria volontà testamentaria, affermando di essere proprietaria della quota complessiva di 2/7 dell'immobile e dichiarando espressamente di voler lasciare la quota di 1/7 a e la rimanente quota di 1/7 a . Pt_1 CP_1
2.3. Deve inoltre essere confermato che, con il terzo testamento, la de cuius abbia unicamente voluto disporre e rettificare, che la quota di di 1/7 era attribuita per la metà Pt_1 anche alla di lui moglie e che tale quota doveva ritenersi derivante dalla permuta posta in essere
Pag. 4 a 6 con il FR;
tale ultima interpretazione è coerente con le due schede testamentarie Per_2 precedenti, nelle quali veniva espressa manifestamente la volontà di attribuire 1/7 ciascuno ai due cugini, sia per il fatto che nella scheda del 2014 è espresso in modo chiaro che la testatrice confermava la volontà espressa nella scheda del 2009, sia per il fatto che non emerge in alcun modo la dichiarazione della volontà di voler revocare la disposizione testamentaria in favore del PO , e tanto in applicazione del principio di “conservazione” delle disposizioni CP_1 testamentarie non espressamente revocate;
come correttamente dedotto dalla parte appellata la Cassazione ha affermato che “Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento”. (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 05-03-2020, n. 6125; Cass. civ. Sez. II Sent., 06- 10-2017, n. 23393; Cass. civ. Sez. II Sent., 14-10-2013, n. 23278); “Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità” (Cass. civ. Sez. II Ord., 21-03-2019, n. 8030; Cass. civ. Sez. II, 20-08-2002, n. 12285).
2.4. Quanto alla contestata riconosciuta maggiore quantificazione della quota rispetto a quella indicata in domanda, ritiene la Corte che non si può ravvisare nella fattispecie in esame una violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di esito che comunque è suscettibile di rientrare nella richiesta originaria dell'attore di tenere conto del contenuto delle tre schede testamentarie al fine di accertare la quota di comproprietà spettante all'attore stesso;
in altre parole, la finalità delle deduzioni difensive era quella di ottenere una corretta ricostruzione del patrimonio della defunta, e ad interpretare la concreta volontà della testatrice, in ordine all'accertamento delle quote di comproprietà attribuite a ciascun erede o legatario (Cass. n. 19758/2025); si deve pertanto escludere che l'interpretazione sul punto data dal Tribunale integri violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto lesiva del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non è, infatti, dubitabile la circostanza secondo la quale, dipendendo la conclusione sul punto raggiunta in sentenza dall'interpretazione data dal Collegio di primo grado alla volontà testamentaria, esso così statuendo, ha solamente esercitato i propri poteri di valutazione di merito delle emergenze processuali, e non ha violato alcun principio dispositivo, ampliando il tema del contendere;
il giudice non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda ( Cass. n. 26524/2025; C. 17787/2024; C. 5880/2024; C. 4302/2023; C. 7467/2020; C. 7413/2020; C. 13602/2019; C. 13049/2016; C. 23669/2014; C. 27940/2013; C. 18783/2009; C. 19331/2007; C. 15802/2005; C. 18068/2004; C. 11667/2003; C. 2922/1997), come ricavabile, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai documenti e dei mezzi istruttori offerti e dallo stesso scopo cui mira la parte ( C. 17760/2006; C. 8107/2006); questo potere di interpretazione, riguardante il merito e sottratto al sindacato di legittimità della Corte di cassazione ( Cass. n. 24398/2025; C. 17155/2024), consente al giudice di prospettare una diversa interpretazione, anche in contrasto con la concorde interpretazione delle parti ( C. 16608/2021).
3. L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con compensi compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 667/2021 pubblicata il 30/09/2021 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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