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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 440/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Giuseppe Continisio;
opponente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
31420240005240191000 del 23.11.2024, notificato il 09.12.2024.
1 L'avviso di addebito in questione attiene ai contributi in percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla gestione commercianti per l'anno di imposta 2017, richiesto a seguito di ACCERTAMENTO UNIFICATO - AGENZIA
ENTRATE N. TVF010501477, notificato il 07.07.2023.
sostiene la infondatezza della pretesa, la violazione dell'art. Pt_1
30, comma 2, D.L. 78/2010, e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati.
L , costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99 dispone:
“
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Tuttavia, l'art.24, comma 8, D. Lgs. n. 46/99, prevede che “Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”.
Pertanto, appare corretto l'operato dell che ha provveduto ad CP_1 iscrivere a ruolo i contributi, pur pendendo giudizio di impugnazione presso la Corte di Giustizia Tributaria.
Quanto alla causale del credito, l'avviso di addebito in questione riporta espressamente l'indicazione dell'accertamento fiscale ad esso sotteso
2 “ 2017 N. TVF010501477 Controparte_2
NOTIFICATO IL 07/07/2023 Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett. b)”.
Dunque, il ricorrente è stato posto in condizione di comprendere esattamente la fonte del credito contributivo reclamato dall' ed CP_1 iscritto a ruolo.
Sull'eccezione di intervenuta prescrizione, come sostenuto dall la CP_1 notifica dell'avviso di Accertamento Unificato incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell . CP_1
L'accertamento dell è stato notificato in data Controparte_2
07.07.2023 mentre il relativo credito contributivo è stato iscritto a ruolo e notificato in data 09.12.2024 dall e, pertanto, tenuto conto anche CP_1 della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale per COVID-19, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
La domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
3 - condanna la parte opponente al pagamento in favore dell delle spese CP_1 di lite, che liquida in € 3.800,00, oltre oneri riflessi.
Bari, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
4
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 440/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Giuseppe Continisio;
opponente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
31420240005240191000 del 23.11.2024, notificato il 09.12.2024.
1 L'avviso di addebito in questione attiene ai contributi in percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla gestione commercianti per l'anno di imposta 2017, richiesto a seguito di ACCERTAMENTO UNIFICATO - AGENZIA
ENTRATE N. TVF010501477, notificato il 07.07.2023.
sostiene la infondatezza della pretesa, la violazione dell'art. Pt_1
30, comma 2, D.L. 78/2010, e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati.
L , costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99 dispone:
“
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Tuttavia, l'art.24, comma 8, D. Lgs. n. 46/99, prevede che “Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”.
Pertanto, appare corretto l'operato dell che ha provveduto ad CP_1 iscrivere a ruolo i contributi, pur pendendo giudizio di impugnazione presso la Corte di Giustizia Tributaria.
Quanto alla causale del credito, l'avviso di addebito in questione riporta espressamente l'indicazione dell'accertamento fiscale ad esso sotteso
2 “ 2017 N. TVF010501477 Controparte_2
NOTIFICATO IL 07/07/2023 Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett. b)”.
Dunque, il ricorrente è stato posto in condizione di comprendere esattamente la fonte del credito contributivo reclamato dall' ed CP_1 iscritto a ruolo.
Sull'eccezione di intervenuta prescrizione, come sostenuto dall la CP_1 notifica dell'avviso di Accertamento Unificato incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell . CP_1
L'accertamento dell è stato notificato in data Controparte_2
07.07.2023 mentre il relativo credito contributivo è stato iscritto a ruolo e notificato in data 09.12.2024 dall e, pertanto, tenuto conto anche CP_1 della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale per COVID-19, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
La domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
3 - condanna la parte opponente al pagamento in favore dell delle spese CP_1 di lite, che liquida in € 3.800,00, oltre oneri riflessi.
Bari, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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