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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado di appello riunite iscritte ai nn. 2134 e 2141 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenute in decisione all'udienza del 3.7.2025 e vertenti
TRA
( ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante p.t. di l. ( ), Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Roma, piazza Orazio Marucchi n. 5, presso lo studio dell'avv. Ciro Fiore ( ), che li rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- PARTI APPELLANTI nel giudizio n. 2134/2021 R.G. -
- PARTI APPELLATE nel giudizio n. 21401/2021 R.G. -
pag. 1 di 5
E
( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ) e C.F._4 Parte_5
( ) elettivamente domiciliati in Roma, piazza Orazio C.F._5
Marucchi n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Masotina
( , che li rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._6
calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTI APPELLATE nel giudizio n. 2134/2021 R.G. –
- PARTI APPELLANTI nel giudizio n. 2140 1/2021 R.G. -
NONCHÉ
( ), Controparte_1 C.F._7 Parte_6
( ), in proprio e quale esercente la responsabilità C.F._8
genitoriale sulla minore ( ) e Persona_1 C.F._9
( ), elettivamente domiciliati in Parte_7 C.F._10
Roma, via dei Gracchi n. 189, presso lo studio avv. Giuseppe Nardella
( ), che li rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._11
calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTI APPELLATE in entrambi i giudizi -
E
Controparte_2
- PARTE APPELLATA CONTUMACE in entrambi i giudizi -
pag. 2 di 5 FATTO E DIRITTO
§ 1. – Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 279/2021 pubblicata il
2.3.2021, accoglieva la domanda avanzata da Controparte_1 Per_2
(deceduto nelle more del giudizio), , in proprio e
[...] Controparte_3
quale esercente la responsabilità genitoriale sul le minori e Persona_1
in qualità di eredi di Battista, nei confronti del loro Parte_7 Per_3
debitore in forza della sentenza n. 291/2015, nonché di Parte_1
Edi.co. l., Controparte_4 Parte_3 [...]
e, per l'effetto, dichiarava inefficaci ex art. Pt_4 Parte_5
2901 c.c ., nei confronti degli attori , due atti di donazione, un atto di compravendita, un atto di conferimento in società un atto di cessione di quote sociali un'ipoteca volontaria, con cui aveva dismesso l'intero patrimonio.
§ 2. – Tale sentenza è stata impugnata, con separati atti di appello , da l. e da Parte_1 Controparte_5 Parte_3
e i relativi giudizi sono
[...] Parte_5 Parte_4
stati successivamente riuniti ex art. 335 c.p.c.
§ 3. – Nel corso del giudizio sono stati disposti alcuni rinvii di ufficio;
le parti hanno dichiarato di aver intrapreso trattative per la definizione in via stragiudiziale.
§ 4. – All'udienza del 26.6.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
§ 5. – Alla successiva udienza del 3.7.2025, stante la mancata presenza delle parti, la Corte, verificata la regolare comunicazione del rinvio, ha pag. 3 di 5 ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando di pronunciare con sentenza l'estinzione del processo.
§ 6. – Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
E invero, trattasi di procedimento instaurato in primo grado dopo il
25.6.2008 (l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato nel
2015 ) al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133 (v. art. 56 D.L. n. 112/2008 – Disposizioni transitorie), a tenore del quale, se nessuna delle parti compare alla prima udienza né in quella successivamente fissata, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., a seguito dell'abrogazione (ad opera della L. n. 353/1990) dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nell'attuale struttura del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza, essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi (v. da ultimo, Cass.
4.11.2021 n. 31635).
§ 7. – Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
pag. 4 di 5 § 8. – Nulla va disposto in ordine alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria (art. 2652, n. 5, c.c.), cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio in caso di estinzione del processo per inerzia delle parti, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., non essendo stata prodotta dalle parti la relativa nota di trascrizione e non essendo sufficiente l'ispezione ipotecaria del 25.2.2016 in atti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. – dichiara estinto il processo;
2. – dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
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