Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 19 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Andrea Nocera per parte ricorrente. Nessuno è comparso per sino alle ore 11,00. CP_1
L'Avv. Nocera, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Rileva che il Tribunale di Civitavecchia in casi analoghi ha annullato la sanzione alla luce del fatto che non sono stati effettuati i necessari controlli sul passeggero.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 ssimo 'avv. Fabrizio Giordano sito in Roma, via Graziano n. 62, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell' sito in Roma viale del Castro Pretorio n. 118, rappresentata e difesa CP_1 dall' arco Di Giugno e dall'avv. Davide Prinari, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
i ficata il 31.01.2024 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 23.000,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 277/22 elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto
“In data 12/10/2022 alle ore 11:07, si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” PA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio) (…) In data 11/10/2022 la compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il Parte_1 volo SV0201 prov Saudita) inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità Persona_1 italiana comunicando il ocumento (passaporto ordinario)
“ con scadenza 12.04.2023. Al suo arrivo il passeggero Numero_1 Persona_1
controlli documentali il documento (passaporto con scadenza 02.05.2032, documento chiaramente differente da Numero_2 nicato dalla compagnia . Parte_1
Contestava, in particolare, 1) Insussistenza del fatto contestato. Non imputabilità al vettore del fatto contestato. Mancato accertamento del fatto da parte della Polizia di Frontiera;
2) Violazione dell'art. 14 della direttiva (UE) 2016/681. Disapplicazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018; 3) Violazione dell'art. 11 della l. 689/1981. Carenza di motivazione. Contraddittorietà manifesta ed irragionevolezza;
4) Violazione dell'artt. 1 della legge 241/1990 nella lettura costituzionalmente conforme dettata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1081/2020) alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 151/2021; 5) Violazione dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018 e dell'art. 1, comma 2, della legge 689/1981. Violazione dell'art. 14 della direttiva UE 2016/681.
2.Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza della CP_1 compagnia rite li infondati in fatto ed in diritto.
3.Ritenuta la causa di natura documentale, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
4.L'opposizione va accolta per il seguente motivo. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Dalle disposizioni appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico. Nel caso di specie il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “In data 12/10/2022 alle ore 11:07, si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” PA (Caso 2) (copia agli atti di questo Ufficio) (…) In data 11/10/2022 la compagnia aerea nel fornire i dati Parte_1 PNR/API per il volo SV0201 proveniente da Jeddah (Arabia Saudita) inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di Persona_1 nazionalità italiana comunicando il nu umento (passaporto ordinario) “ con scadenza 12.04.2023. Al suo arrivo il passeggero Numero_1
ai controlli documentali il documento (passaporto Persona_1 ordinario) n. con scadenza 02.05.2032, documento chiaramente Numero_2 differente da icato dalla compagnia ”. Parte_1
Vale a questo punto ricordare che secondo l'a n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101). La sanzione contestata a riguarda l'erronea indicazione, Parte_1 in relazione al volo SV02 ah, laddove il passeggero
[...]
veniva riportato erroneamente in lista passeggeri con un docu Per_1
da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera. Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il passaporto utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco. Sennonché la diversità del passaporto utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla Polizia di Frontiera, dall'altra, costituisce un solo indizio dell'erroneità dei dati riportati in lista passeggeri oggetto della comunicazione operata dal vettore. Il comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs n. 53/2018 prescrive, in particolare, che “
1. I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7 (lotte contro l'immigrazione clandestina), immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”. E', quindi, la stessa disposizione richiamata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere in necessari controlli. Controlli che nella specie non sono stati svolti, contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore. Si tratta, in conclusione, di carenza istruttoria che non consente di ritenere ricorrenti sufficienti elementi probatori della violazione amministrativa consistente nell'erroneo invio dei dati, con conseguente accoglimento, anche sotto tale profilo, dell'opposizione secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011: “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
5.Gli ulteriori motivi di doglianza non vanno esaminati in ragione del principio della ragione più liquida che permette al giudice di definire la controversia sulla base del motivo più facile da accertare.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A)ACCOGLIE l'opposizione ed ANNULLA l'ordinanza di ingiunzione n. 62/2024 emessa da CP_1
B)CONDANNA al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 delle spese di l a complessiva di euro 5.264 cui euro 264,00 per spese vive euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani