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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
FALCONIERI WALTER, RE
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1317/2025 depositato il 12/06/2025, relativo alla sentenza n.
349/2024 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2024/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno chiesto a questo Collegio, ai sensi dell'art. 70 D. Lgs. 546/92, di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza emessa da questo
Ufficio, recante il n. 349/2024, pronunciata il 23.1.2024 e depositata il 14.2.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1344/2023 RGR, che ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione n. TVY/01048484370, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, che ha annullato, con condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di lite.
I ricorrenti hanno richiesto bonariamente all'Ufficio la restituzione delle somme versate prima di impugnare l'atto annullato da questa Corte, pari a Euro 616.098,64, oltre interessi maturati e maturandi, spese di lite e contributo unificato, come statuito in sentenza e, in difetto, hanno promosso il presente procedimento.
Si è ritualmente costituito l'Ufficio, che ha resistito, eccependo l'incompetenza di questa Corte, in favore della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in quanto pendente giudizio di appello avverso detta sentenza.
Nel corso del presente giudizio, in data 5.11.2025, l'Ufficio ha ottemperato a quanto scaturente dall'indicata sentenza e con istanza congiunta del 13/11/'25, le parti hanno chiesto a codesto Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ex articolo 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, avendo l'Ufficio interamente ottemperato agli obblighi nascenti dalla Sentenza innanzi richiamata (349/2024), come attestato dalla documentazione versata in atti e dall'istanza prodotta congiuntamente dalle parti.
Le ulteriori spese del giudizio estinto sono compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado -I sezione- dichiara definitivamente estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 46 D. Lgs. n° 546 del 31/12/'92, e compensa le spese di lite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
FALCONIERI WALTER, RE
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1317/2025 depositato il 12/06/2025, relativo alla sentenza n.
349/2024 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2024/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno chiesto a questo Collegio, ai sensi dell'art. 70 D. Lgs. 546/92, di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza emessa da questo
Ufficio, recante il n. 349/2024, pronunciata il 23.1.2024 e depositata il 14.2.2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1344/2023 RGR, che ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione n. TVY/01048484370, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, che ha annullato, con condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di lite.
I ricorrenti hanno richiesto bonariamente all'Ufficio la restituzione delle somme versate prima di impugnare l'atto annullato da questa Corte, pari a Euro 616.098,64, oltre interessi maturati e maturandi, spese di lite e contributo unificato, come statuito in sentenza e, in difetto, hanno promosso il presente procedimento.
Si è ritualmente costituito l'Ufficio, che ha resistito, eccependo l'incompetenza di questa Corte, in favore della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in quanto pendente giudizio di appello avverso detta sentenza.
Nel corso del presente giudizio, in data 5.11.2025, l'Ufficio ha ottemperato a quanto scaturente dall'indicata sentenza e con istanza congiunta del 13/11/'25, le parti hanno chiesto a codesto Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ex articolo 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, avendo l'Ufficio interamente ottemperato agli obblighi nascenti dalla Sentenza innanzi richiamata (349/2024), come attestato dalla documentazione versata in atti e dall'istanza prodotta congiuntamente dalle parti.
Le ulteriori spese del giudizio estinto sono compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado -I sezione- dichiara definitivamente estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 46 D. Lgs. n° 546 del 31/12/'92, e compensa le spese di lite.