Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 27/01/2026, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01598/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11970/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11970 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Trivento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Casaroli, Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per Lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Gissi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021 di approvazione delle risultanze del “Bando Sport e Periferie 2020”, e segnatamente dell'allegato “A” al citato decreto, recante “Graduatoria di merito”, per la parte in cui non comprende il Comune odierno ricorrente e dell''allegato “B” al citato decreto recante “Elenco esclusi a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa”, per la parte in cui vi include il Comune odierno ricorrente;
nonché, per quanto occorrer possa:
- dell'allegato “C” al citato decreto, recante “Elenco esclusi dalla Commissione valutatrice di merito”;
- del Bando “Sport e Periferie 2020” per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo “Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;
- di tutti i verbali del “Gruppo di lavoro”, ancorché di contenuto non noto e per l'accesso ai quali è stata presentata rituale istanza - allo stato inevasa - con i quali il Dipartimento per lo Sport ha ritenuto di escludere il Comune ricorrente in fase di istruttoria tecnico-amministrativa dal novero di quelli ammissibili a valutazione di merito e senza l'attivazione di alcun soccorso istruttorio;
- del decreto del Capo del Dipartimento per Sport del 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire il predetto “Gruppo di lavoro” di supporto al Capo del Dipartimento medesimo - Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 - ad esso demandando la verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativa delle domande presentate;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Trivento il 13.6.2022:
per l’annullamento
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 25 marzo 2022 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020 , e segnatamente dell'allegato “A” al citato decreto recante “Graduatoria di merito” , per la parte in cui non comprende il Comune odierno ricorrente e dell'allegato “B” al citato decreto concernente le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, per la parte in cui include il Comune odierno ricorrente;
nonché, per quanto occorrer possa:
- dell'allegato “C” al citato decreto, recante le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CA De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’allora Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicava in data 13 luglio 2020, il “Bando Sport e periferie per l’annualità 2020” volto alla individuazione degli interventi da finanziare per la riqualificazione o realizzazioni di impianti sportivi localizzati in aree svantaggiate del Paese.
Il Comune di Trivento presentava - in tale ambito - richiesta di contributo per il “completamento di un impianto sportivo coperto (Palazzetto dello Sport)”.
Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021, si pubblicava l’esito del bando de qua, approvando la graduatoria finale dei progetti e le domande escluse; in base all’allegato “B” del detto decreto, concernente le domande di finanziamento non ammissibili, il Comune istante risultava escluso in ragione della “violazione par. 6 lett. d) e par. 8 lett. g) del bando”, posto che in base alla verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativa della domanda presentata, non avrebbe allegato alla domanda di ammissione al contributo la documentazione comprovante la “verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell’art. 26, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti)”.
Avverso l’esclusione dalla procedura il Comune di Trivento propone il ricorso in epigrafe deducendo le seguenti doglianze:
- erroneità in fatto dell’esclusione in ragione dalla “violazione del par. 6 lett. d) e par. 8 lett. g) del bando”. Travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria;
- illegittima portata escludente attribuita alla “violazione del par. 6 lett. d) e par. 8 lett. g) del bando”, ai sensi dell’art. 83, c. 8, D. Lgs. n. 50/2016. Violazione di legge, sviamento, illogicità manifesta;
- mancata attivazione (obbligatoria) del soccorso istruttorio, ex art. 83, D. Lgs. n. 50/2016. Violazione di legge.
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento Per Lo Sport per resistere al ricorso, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.
Si è costituito in giudizio in qualità di controinteressato anche il Comune di Gissi, deducendo a sua volta l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 15 dicembre 2021 n. 7166 è stata respinta la domanda cautelare.
Con motivi aggiunti, notificati il 18 maggio 2022, vengono replicate le censure proposte in via principale avverso la nuova graduatoria rettificata, approvata con decreto del 25 marzo 2022, nella quale la domanda del Comune di Trivento è comunque sempre inserita nell’allegato “B”, recante le istanze non ammissibili.
Con ordinanza n. 9113 del 12 maggio 2025 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti della graduatoria ammessi al finanziamento “Bando sport e periferie 2020”, autorizzando la notifica per pubblici proclami; l’ordinanza veniva ritualmente adempiuta.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
E’ fondato e ha a valore assorbente il primo motivo di gravame, replicato con i motivi aggiunti, in base al quale l’esclusione decretata per la asserita “violazione par. 6 lett. d) e par. 8 lett. g) del bando” sarebbe viziata per un palese errore di fatto.
Il par. 6 lett. d) del bando, prevede che all’atto dell’inserimento della domanda (mediante procedura telematica), debba essere altresì allegata la documentazione concernente la “verifica preventiva e la validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell’art. 26, D. Lgs. n. 50/2016”, mentre il par. 8 lett. g) del bando sancisce la “esclusione delle richieste pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6”.
L’assenza di tale documento risulta smentita per tabulas dall’allegata produzione documentale del Comune ricorrente (doc. 9: verbale di verifica e validazione depositato; doc. 4: ricevuta telematica della domanda presentata, con riepilogo della documentazione depositata a corredo della domanda stessa, nella quale - appunto - il predetto verbale risulta pacificamente depositato).
In base agli atti di causa risulta quindi allegato alla domanda il prescritto verbale; tale circostanza peraltro non viene puntualmente contestata dalla difesa dell’amministrazione, la quale piuttosto insiste sulla natura della procedura, sulla vincolatività delle prescrizioni del bando in merito alle allegazioni documentali e sulla (non) necessità del soccorso istruttorio, questioni ulteriori che non rilevano una volta che sia stata accertata la corretta presentazione della domanda, con l’allegazione degli atti che invece si assumevano assenti.
Per tale assorbente ragione il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono il Comune di Trivento dalla procedura
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell’Amministrazione resistente. Compensate con la parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto sono annullate le graduatorie impugnate nella parte in cui escludono il Comune di Trivento dalla procedura in epigrafe indicata.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Trivento, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI OF, Presidente
CA De NN, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De NN | RI OF |
IL SEGRETARIO