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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2277 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo Zucchinali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò e Partners, in Roma alla piazza Mazzini n. 27, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Michelangelo Salvagni ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Sabotino n. 5, giusta procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – sez. lavoro, n. 220/2022 pubblicata il 08.03.2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado , premesso di aver lavorato alle CP_1 dipendenze di , con inquadramento nel IV° livello e qualifica Parte_1 di «ausiliario di vendita» CCNL Commercio a far data dall'1.7.2010 al
31.03.2020, e nel III° livello a partire dal 1.04.2020, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro la Società resistente, al fine di sentire “accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, 1. il diritto della ricorrente ad essere inquadrata: a) in via principale, nel 2° livello del CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre 2015 e sino ad oggi, o altra data di giustizia;
b) in subordine, nel 3° livello del CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre 2015 e sino ad oggi, o altra data di giustizia;
2. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto e per i titoli dedotti in premessa, al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti differenze retributive maturate in virtù dei superiori livelli di inquadramento richiesti, del corretto ricalcolo delle buste paga, della giusta corresponsione dell'indennità di maneggio denaro e, in particolare: a) in via principale, in caso di riconoscimento del 2° livello del
CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre 2015 e sino ad oggi, €
34.298,53, o altra somma ritenuta di giustizia;
b) in subordine, in caso di riconoscimento del 3° livello del CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre
2015 e sino ad oggi, € 17.818,41, o altra somma ritenuta di giustizia. Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali nella misura del 15% ex D.M. 10.03.2014, n. 55, da liquidarsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Parte ricorrente, in sostanza, ha dedotto di non aver mai svolto, se non in via residuale, durante tutta la durata del rapporto lavorativo l'attività di “ausiliaria di vendita”, così come formalizzata in sede di assunzione, bensì mansioni differenti e superiori di “vice assistente di filiale” riconducibili al II° livello di inquadramento di cui al CCNL Commercio. 2 Si è costituita in giudizio la quale contestando quanto Parte_1 dedotte ed eccepito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha parzialmente accolto il ricorso così decidendo: “accerta il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 2° livello del CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre 2015 e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 28.549,39 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, che si liquidano in euro
4.100,00 oltre spese generali e oltre Iva e cpa come per legge.
In particolare, il Giudice di prime cure, esaminate dettagliatamente le deposizioni testimoniali e richiamate a confronto le diverse declaratorie contrattuali - possedute e rivendicate dalla lavoratrice- nonché i criteri della prevalenza di tipo qualitativo e quantitativo indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del corretto inquadramento contrattuale i) ha ritenuto che “da una valutazione congiunta delle varie deposizioni in atti si desumono due elementi che inducono
a ritenere provata la suddetta prevalenza. In primo luogo, la ricorrente era del tutto autonoma, nello svolgimento in via esclusiva delle mansioni di assistente di filiale, quando si trovava in turno da sola, senza il (si veda in particolar Per_1 modo deposizione del teste ) e questo accadeva non in via del tutto Tes_1 occasionale bensì addirittura prevalente rispetto al complesso delle mansioni svolte….. In secondo luogo, anche in caso di giustapposizione, nello stesso turno, della ricorrente e del la ripartizione dei compiti tra i due sembra essere Per_1 stata quasi del tutto paritaria (piu' di un teste parla di “divisione” tra i due dei compiti di gestione, coordinamento da svolgere nella direzione del punto vendita)”; ii) ha accertato pertanto che la ricorrente ha “svolto, in via prevalente, primaria e caratterizzante, a far data dal mese di ottobre 2015, mansioni di assistente di filiale, come tali riconducibili al 2° livello di inquadramento contrattuale, cui appartengono: «i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica».”, ritenendo al contempo
3 del tutto inadeguato il livello riconosciuto dalla parte datoriale, ossia il IV° livello, proprio di coloro che svolgono principalmente mansioni di addetto ad operazioni di vendita, nonché “riduttivo e non coincidente con il reale atteggiarsi del rapporto” lo stesso riconoscimento di un III° livello;
iii) ha rigettato, invece, la domanda volta ad ottenere la cd. «indennità di cassa e maneggio denaro” di cui all'art. 205 del CCNL del Commercio, posto che tale indennità spetta al “personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199, del presente contratto», ritenendo che nel caso di specie nessuno dei due presupposti contrattuali per il riconoscimento dell'indennità in esame potesse considerarsi sussistente, alla luce dell'istruttoria svolta.
Con atto di appello ha censurato detta decisione, Parte_1 contestando, con l'unico motivo di gravame, esclusivamente l'erronea valutazione delle prove testimoniali e delle declaratorie contrattuali da parte del primo giudice.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere pertanto respinto.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per aver il Giudice di primo grado superficialmente interpretato le declaratorie contrattuali e per aver valutato in modo non corretto le risultanze testimoniali emerse, giungendo così alla conclusione, avversata con il gravame, della riconducibilità delle mansioni svolte dall'appellata nel superiore livello di inquadramento.
Deduce essenzialmente la Società che la dipendente avrebbe operato in assenza di autonomia gestionale svolgendo mansioni di natura meramente esecutiva ed insistendo sul carattere occasionale della sostituzione dell'Assistente di filiale.
Il motivo non risulta condivisibile e non ha alcuna attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza, considerato che nessuna censura specifica è stata svolta al fine di incrinare le valutazioni delle prove e l'esito delle stesse,
4 così come esposte e valutate dal primo giudice.
Risulta infatti che l'appellante non abbia formulato alcuna puntuale critica alla parte di motivazione che ha ritenuto corretto l'inquadramento dell'appellante nel
II° livello, limitandosi, per contro, ad esporre la propria interpretazione delle testimonianze rese e a riprodurre, in buona sostanza, quanto già esposto nei propri scritti difensivi in primo grado.
Condivisibile e ben motivata appare, invece, la decisione del primo giudice sul punto, avendo lo stesso fatto corretta applicazione delle indicazioni fornite dalla
Suprema Corte (ex multis Cass. n. 2972/2021; 30580/2019; 8589/2015), circa la verifica cui è tenuto il giudicante i fini del corretto inquadramento contrattuale, in tema di mansioni superiori.
Come è noto, infatti, ai fini dell'accertamento del diritto del prestatore di lavoro all'inquadramento in un livello superiore, il giudice, attraverso un procedimento c.d. trifasico, deve appurare che i compiti diversi e maggiormente qualificanti svolti dal dipendente siano riconducibili alle mansioni proprie della qualifica invocata con riguardo alla classificazione del personale operata dal contratto collettivo applicato in azienda, operando i seguenti passaggi: a) accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) confronto tra le funzioni effettivamente espletate e quelle previste dalla normativa contrattuale.
All'esito del riesame della decisione in oggetto, alla luce delle spiegate censure, si ritiene infatti che il Giudice di prime cure, mediante il proprio iter argomentativo, abbia dimostrato di aver seguito scrupolosamente tutti i sopra citati passaggi, procedendo ad un'attenta analisi e comparazione dei due livelli contrattuali, quello posseduto e quello invocato dall'appellante, e confrontando ciascuno di essi con le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice, è giunto correttamente alla conclusione che le mansioni dalla stessa svolte, proprio per le frequenza con le quali erano espletate, in applicazione del c.d. criterio della prevalenza, fossero riconducibili a quelle di Assistente di filiale, di cui al II° livello di inquadramento invocato.
Come ben accertato dal Tribunale di prime cure, infatti, le risultanze testimoniali
(v. in particolare , e , a differenza di quanto sostenuto Tes_1 Tes_2 Tes_3 dall'appellante che ha fornito una lettura parziale delle stesse, hanno dimostrato, in modo univoco e non contraddittorio che: - era più frequente che la lavoratrice
5 lavorasse in turni diversi rispetto a (Assistente di filiale) e che Persona_2 pertanto essendo sola, svolgesse i medesimi compiti assegnati allo stesso, comprensivi di tutta la gestione del negozio (dall' apertura e chiusura delle casse, ai versamenti in cassaforte, alle indicazioni che forniva agli altri dipendenti sulle singole mansioni da svolgere, agli ordini, all'assistenza agli operatori di cassa in caso di storni e resi, al controllo del personale,. etc.).
Peraltro, come correttamente rilevato dal primo giudice, parte datoriale non ha mai contestato che la ricorrente avesse svolto, in qualità di vice assistente di filiale, le mansioni proprie dell'assistente di filiale, limitandosi esclusivamente ad affermare il carattere puramente residuale di tale attività.
Orbene è proprio tale valutazione che non può ritenersi condivisibile alla luce anche del più consolidato orientamento giurisprudenziale, che afferma che, “al fine di verificare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità” ((Cass. ordin, n.
25772/2024, cfr., ex plurimis, Cass. n. 27887/2009 e Cass. n. 36358/2021).
Peraltro, “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansioni maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”. (Cass. Ordinanza n. 2969/2021 del 08/02/2021).
Alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata risulta coerente, logica e corretta, avendo accertato che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente – non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo – fossero prevalenti e riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
È stato infatti confermato dai testimoni che la svolgesse con costanza e CP_1 frequenza le stesse attività attribuite all'Assistente di Filiale, inquadrato nel II livello.
6 Si osserva, invero, che sulla prevalenza delle mansioni svolte come assistente di filiale, parte appellante si limita a dedurre che, dall'istruttoria espletata, sarebbe emerso che: «le attività̀ di vice assistente venivano svolte non quotidianamente ma ad incastro con le turnazioni degli Assistenti e degli altri vice assistente e sovente la ricorrente operava in turno con l'Assistente o con altro Vice Assistente con i quali si ripartiva i compiti».
Tale censura non coglie nel segno e, anzi, si pone in contrasto con quanto emerso dall'istruttoria espletata, la quale ha confermato che la dipendente, lungi dall'essere una mera sostituta chiamata a ricoprire (solo occasionalmente) il ruolo di assistente di filiale quando costui era assente, ha svolto tale ruolo, in via prevalente e continuativa e non già, come affermato dalla società, in maniera
«residuale e marginale rispetto all'espletamento dell'attività̀ prevalente di addetta alle vendite».
I testi escussi, infatti, risultano aver smentito l'affermazione in base alle quale
«considerando anche la turnazione con gli altri colleghi Vice Assistente […] su
30 giorni lavorativi la ricorrente operava autonomamente come vice assistente di filiale circa 10 giorni», essendo emerso, al contrario, che la , sin dal CP_1 mese di ottobre 2015: a) quando osservava il medesimo turno di lavoro dell'assistente di filiale (formalmente) incaricato, si divideva con quest'ultimo le attività di gestione, organizzazione e controllo del punto vendita, in modo paritario (v. dichiarazione teste: Pinna: << quando era in turno con si Per_2 gestivano entrambi il gestone del negozio, entrambi ordini, venivano in cassa a risolvere problemi, a seconda di chi era prima libero, compreso portare l'incasso in cassaforte>>;) b) quando l'assistente di filiale era assente, lo sostituiva integralmente occupandosi personalmente delle mansioni descritte ai capitoli 6,
7, 8 e 9 del ricorso introduttivo di primo grado (v. dichiarazione teste << Tes_4 quando era sola, la ricorrente gestiva il negozio da sola, ad esempio apertura e chiusura delle casse, versamento in cassaforte, indicazioni su single mansioni da svolgere, ordini.>>) e che tali attività erano espletate in via prevalente rispetto alle altre mansioni di addetta alla vendita che, viceversa e come confermato dalla teste ha atteso raramente e in via residuale e marginale (< Tes_4 aveva altri compiti d svolgete la ricorrente, ma molto raramente, stava anche in cassa>>).
Significativa in proposito anche la dichiarazione del teste laddove Tes_1
7 afferma che <
…..Poteva capitare che stesse in turno con la ricorrente oppure no, era piu' frequente che la ricorrente stesse in turno diverso rispetto a e Persona_2
e che quindi essendo sola facesse le funzioni di assistente e non di vice. Per_3
Quando era sola faceva tutto quello che vedevo fare da parte di . La Per_2 ricorrente faceva anche rifornimento merci, scarico merci, addetta alle casse (ma raramente) ma queste mansioni non erano prevalenti rispetto a quelle di responsabile di filiale che ho descritto.>>.
Individuate pertanto le effettive attività svolte dalla , come emerso dalle CP_1 dichiarazioni in atti, giova richiamare anche in tale sede le declaratorie contrattuali di riferimento ai fini della verifica del corretto inquadramento da parte del primo giudice.
Il CCNL Commercio, indica come appartenenti al IV livello di inquadramento «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite»; al III livello “I lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” e al II livello «i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica».
Come si evince dalla lettura delle sopra richiamate declaratorie, i caratteri necessari e distintivi ai fini dell'inquadramento nell'invocato II livello sono le funzioni di coordinamento e controllo e lo svolgimento dei compiti in autonomia, caratteri che risultano stati tutti confermati dall'istruttoria testimoniale, come correttamente valutato nella gravata sentenza.
La presenza di tali elementi emerge infatti, in maniera chiara e concordante, laddove i testi hanno dichiarato che: << Se venivano gli ispettori, capo area, era sempre con la ricorrente che parlavano, ricordo anche una volta ispettori della
8 Parte e hanno parlato con lei. Io ero addetto alle vendite e a me come agli altri dava indicazioni, controllava la nostra prestazione. Era poi a lei che ci rivolgevamo per qualsiasi problematica alle casse>> (v. teste ); << «si Tes_1 dividevamo i compiti ad esempio redigere gli ordini, gestione del personale, commissionamento e sistemazione dei reparti. […] Della chiusura delle casse, se erano entrambi in turni, se ne occupava indifferentemente la ricorrente o . Per_2
Quando invece era da sola faceva le stesse cose che faceva quando vi era anche
(ordini, gestione del dipendenti ecc) mentre il pomeriggio, se stava da sola, Per_2 era la gestione dei dipendenti e gestione del negozio a livello commerciale, rifacimento dei banchi, sistemazione, perché gli ordini si fanno al mattino, faceva la chiusura casse come detto.>> (v. teste;
< Quando non c'era Tes_3 Per_2 la ricorrente faceva tutti gli ordini, che si fanno solo al mattino, apertura, solo in casi eccezionali gli ordini si fanno al pomeriggio, chiusura delle casse, prelievo in cassaforte, tutto quello che fa un assistente di filiale, compresi storni e resi.
[…] Quando invece era in turno con si gestivano entrambi la gestione del Per_2 negozio, entrambi ordini, venivano in cassa a risolvere problemi, a seconda di chi era prima libero, compreso portare l'incasso in cassaforte. […] La ricorrente dava a noi direttive su quale mansione da svolgere.>> (v. teste Tes_2
Proprio in ragione degli accertati caratteri propri del II livello contrattuale,
l'impugnata sentenza risulta di conseguenza corretta altresì nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che, anche l'attuale inquadramento nel III livello, sarebbe riduttivo e non in linea con le mansioni svolte.
Ciò posto, si osserva che le doglianze dell'appellante, oltre a mirare ad una diversa lettura delle testimonianze non sono in grado di evidenziarne, in modo soddisfacente, le illogicità o travisamenti in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle prove è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito ed il giudice d'appello non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale in assenza di evidenti vizi, che nel caso di specie, questa Corte non ravvisa, ritendo la motivazione logica e coerente rispetto a quanto dichiarato dai testi.
Alla luce dei sopra citati principi, la decisione sul punto risulta condivisibile ed immune da ogni censura, resistendo pertanto al gravame interposto.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore delle domande
9 presentate, sono liquidate nella misura di € 3.700,00, oltre accessori di legge.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi €
3.700,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa da distrarsi. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 18.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2277 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo Zucchinali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò e Partners, in Roma alla piazza Mazzini n. 27, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Michelangelo Salvagni ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Sabotino n. 5, giusta procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – sez. lavoro, n. 220/2022 pubblicata il 08.03.2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado , premesso di aver lavorato alle CP_1 dipendenze di , con inquadramento nel IV° livello e qualifica Parte_1 di «ausiliario di vendita» CCNL Commercio a far data dall'1.7.2010 al
31.03.2020, e nel III° livello a partire dal 1.04.2020, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro la Società resistente, al fine di sentire “accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, 1. il diritto della ricorrente ad essere inquadrata: a) in via principale, nel 2° livello del CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre 2015 e sino ad oggi, o altra data di giustizia;
b) in subordine, nel 3° livello del CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre 2015 e sino ad oggi, o altra data di giustizia;
2. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto e per i titoli dedotti in premessa, al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti differenze retributive maturate in virtù dei superiori livelli di inquadramento richiesti, del corretto ricalcolo delle buste paga, della giusta corresponsione dell'indennità di maneggio denaro e, in particolare: a) in via principale, in caso di riconoscimento del 2° livello del
CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre 2015 e sino ad oggi, €
34.298,53, o altra somma ritenuta di giustizia;
b) in subordine, in caso di riconoscimento del 3° livello del CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre
2015 e sino ad oggi, € 17.818,41, o altra somma ritenuta di giustizia. Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali nella misura del 15% ex D.M. 10.03.2014, n. 55, da liquidarsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Parte ricorrente, in sostanza, ha dedotto di non aver mai svolto, se non in via residuale, durante tutta la durata del rapporto lavorativo l'attività di “ausiliaria di vendita”, così come formalizzata in sede di assunzione, bensì mansioni differenti e superiori di “vice assistente di filiale” riconducibili al II° livello di inquadramento di cui al CCNL Commercio. 2 Si è costituita in giudizio la quale contestando quanto Parte_1 dedotte ed eccepito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha parzialmente accolto il ricorso così decidendo: “accerta il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel 2° livello del CCNL Commercio a far data dal mese di ottobre 2015 e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 28.549,39 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, che si liquidano in euro
4.100,00 oltre spese generali e oltre Iva e cpa come per legge.
In particolare, il Giudice di prime cure, esaminate dettagliatamente le deposizioni testimoniali e richiamate a confronto le diverse declaratorie contrattuali - possedute e rivendicate dalla lavoratrice- nonché i criteri della prevalenza di tipo qualitativo e quantitativo indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del corretto inquadramento contrattuale i) ha ritenuto che “da una valutazione congiunta delle varie deposizioni in atti si desumono due elementi che inducono
a ritenere provata la suddetta prevalenza. In primo luogo, la ricorrente era del tutto autonoma, nello svolgimento in via esclusiva delle mansioni di assistente di filiale, quando si trovava in turno da sola, senza il (si veda in particolar Per_1 modo deposizione del teste ) e questo accadeva non in via del tutto Tes_1 occasionale bensì addirittura prevalente rispetto al complesso delle mansioni svolte….. In secondo luogo, anche in caso di giustapposizione, nello stesso turno, della ricorrente e del la ripartizione dei compiti tra i due sembra essere Per_1 stata quasi del tutto paritaria (piu' di un teste parla di “divisione” tra i due dei compiti di gestione, coordinamento da svolgere nella direzione del punto vendita)”; ii) ha accertato pertanto che la ricorrente ha “svolto, in via prevalente, primaria e caratterizzante, a far data dal mese di ottobre 2015, mansioni di assistente di filiale, come tali riconducibili al 2° livello di inquadramento contrattuale, cui appartengono: «i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica».”, ritenendo al contempo
3 del tutto inadeguato il livello riconosciuto dalla parte datoriale, ossia il IV° livello, proprio di coloro che svolgono principalmente mansioni di addetto ad operazioni di vendita, nonché “riduttivo e non coincidente con il reale atteggiarsi del rapporto” lo stesso riconoscimento di un III° livello;
iii) ha rigettato, invece, la domanda volta ad ottenere la cd. «indennità di cassa e maneggio denaro” di cui all'art. 205 del CCNL del Commercio, posto che tale indennità spetta al “personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199, del presente contratto», ritenendo che nel caso di specie nessuno dei due presupposti contrattuali per il riconoscimento dell'indennità in esame potesse considerarsi sussistente, alla luce dell'istruttoria svolta.
Con atto di appello ha censurato detta decisione, Parte_1 contestando, con l'unico motivo di gravame, esclusivamente l'erronea valutazione delle prove testimoniali e delle declaratorie contrattuali da parte del primo giudice.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere pertanto respinto.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per aver il Giudice di primo grado superficialmente interpretato le declaratorie contrattuali e per aver valutato in modo non corretto le risultanze testimoniali emerse, giungendo così alla conclusione, avversata con il gravame, della riconducibilità delle mansioni svolte dall'appellata nel superiore livello di inquadramento.
Deduce essenzialmente la Società che la dipendente avrebbe operato in assenza di autonomia gestionale svolgendo mansioni di natura meramente esecutiva ed insistendo sul carattere occasionale della sostituzione dell'Assistente di filiale.
Il motivo non risulta condivisibile e non ha alcuna attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza, considerato che nessuna censura specifica è stata svolta al fine di incrinare le valutazioni delle prove e l'esito delle stesse,
4 così come esposte e valutate dal primo giudice.
Risulta infatti che l'appellante non abbia formulato alcuna puntuale critica alla parte di motivazione che ha ritenuto corretto l'inquadramento dell'appellante nel
II° livello, limitandosi, per contro, ad esporre la propria interpretazione delle testimonianze rese e a riprodurre, in buona sostanza, quanto già esposto nei propri scritti difensivi in primo grado.
Condivisibile e ben motivata appare, invece, la decisione del primo giudice sul punto, avendo lo stesso fatto corretta applicazione delle indicazioni fornite dalla
Suprema Corte (ex multis Cass. n. 2972/2021; 30580/2019; 8589/2015), circa la verifica cui è tenuto il giudicante i fini del corretto inquadramento contrattuale, in tema di mansioni superiori.
Come è noto, infatti, ai fini dell'accertamento del diritto del prestatore di lavoro all'inquadramento in un livello superiore, il giudice, attraverso un procedimento c.d. trifasico, deve appurare che i compiti diversi e maggiormente qualificanti svolti dal dipendente siano riconducibili alle mansioni proprie della qualifica invocata con riguardo alla classificazione del personale operata dal contratto collettivo applicato in azienda, operando i seguenti passaggi: a) accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) confronto tra le funzioni effettivamente espletate e quelle previste dalla normativa contrattuale.
All'esito del riesame della decisione in oggetto, alla luce delle spiegate censure, si ritiene infatti che il Giudice di prime cure, mediante il proprio iter argomentativo, abbia dimostrato di aver seguito scrupolosamente tutti i sopra citati passaggi, procedendo ad un'attenta analisi e comparazione dei due livelli contrattuali, quello posseduto e quello invocato dall'appellante, e confrontando ciascuno di essi con le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice, è giunto correttamente alla conclusione che le mansioni dalla stessa svolte, proprio per le frequenza con le quali erano espletate, in applicazione del c.d. criterio della prevalenza, fossero riconducibili a quelle di Assistente di filiale, di cui al II° livello di inquadramento invocato.
Come ben accertato dal Tribunale di prime cure, infatti, le risultanze testimoniali
(v. in particolare , e , a differenza di quanto sostenuto Tes_1 Tes_2 Tes_3 dall'appellante che ha fornito una lettura parziale delle stesse, hanno dimostrato, in modo univoco e non contraddittorio che: - era più frequente che la lavoratrice
5 lavorasse in turni diversi rispetto a (Assistente di filiale) e che Persona_2 pertanto essendo sola, svolgesse i medesimi compiti assegnati allo stesso, comprensivi di tutta la gestione del negozio (dall' apertura e chiusura delle casse, ai versamenti in cassaforte, alle indicazioni che forniva agli altri dipendenti sulle singole mansioni da svolgere, agli ordini, all'assistenza agli operatori di cassa in caso di storni e resi, al controllo del personale,. etc.).
Peraltro, come correttamente rilevato dal primo giudice, parte datoriale non ha mai contestato che la ricorrente avesse svolto, in qualità di vice assistente di filiale, le mansioni proprie dell'assistente di filiale, limitandosi esclusivamente ad affermare il carattere puramente residuale di tale attività.
Orbene è proprio tale valutazione che non può ritenersi condivisibile alla luce anche del più consolidato orientamento giurisprudenziale, che afferma che, “al fine di verificare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità” ((Cass. ordin, n.
25772/2024, cfr., ex plurimis, Cass. n. 27887/2009 e Cass. n. 36358/2021).
Peraltro, “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansioni maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”. (Cass. Ordinanza n. 2969/2021 del 08/02/2021).
Alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata risulta coerente, logica e corretta, avendo accertato che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente – non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo – fossero prevalenti e riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
È stato infatti confermato dai testimoni che la svolgesse con costanza e CP_1 frequenza le stesse attività attribuite all'Assistente di Filiale, inquadrato nel II livello.
6 Si osserva, invero, che sulla prevalenza delle mansioni svolte come assistente di filiale, parte appellante si limita a dedurre che, dall'istruttoria espletata, sarebbe emerso che: «le attività̀ di vice assistente venivano svolte non quotidianamente ma ad incastro con le turnazioni degli Assistenti e degli altri vice assistente e sovente la ricorrente operava in turno con l'Assistente o con altro Vice Assistente con i quali si ripartiva i compiti».
Tale censura non coglie nel segno e, anzi, si pone in contrasto con quanto emerso dall'istruttoria espletata, la quale ha confermato che la dipendente, lungi dall'essere una mera sostituta chiamata a ricoprire (solo occasionalmente) il ruolo di assistente di filiale quando costui era assente, ha svolto tale ruolo, in via prevalente e continuativa e non già, come affermato dalla società, in maniera
«residuale e marginale rispetto all'espletamento dell'attività̀ prevalente di addetta alle vendite».
I testi escussi, infatti, risultano aver smentito l'affermazione in base alle quale
«considerando anche la turnazione con gli altri colleghi Vice Assistente […] su
30 giorni lavorativi la ricorrente operava autonomamente come vice assistente di filiale circa 10 giorni», essendo emerso, al contrario, che la , sin dal CP_1 mese di ottobre 2015: a) quando osservava il medesimo turno di lavoro dell'assistente di filiale (formalmente) incaricato, si divideva con quest'ultimo le attività di gestione, organizzazione e controllo del punto vendita, in modo paritario (v. dichiarazione teste: Pinna: << quando era in turno con si Per_2 gestivano entrambi il gestone del negozio, entrambi ordini, venivano in cassa a risolvere problemi, a seconda di chi era prima libero, compreso portare l'incasso in cassaforte>>;) b) quando l'assistente di filiale era assente, lo sostituiva integralmente occupandosi personalmente delle mansioni descritte ai capitoli 6,
7, 8 e 9 del ricorso introduttivo di primo grado (v. dichiarazione teste << Tes_4 quando era sola, la ricorrente gestiva il negozio da sola, ad esempio apertura e chiusura delle casse, versamento in cassaforte, indicazioni su single mansioni da svolgere, ordini.>>) e che tali attività erano espletate in via prevalente rispetto alle altre mansioni di addetta alla vendita che, viceversa e come confermato dalla teste ha atteso raramente e in via residuale e marginale (< Tes_4 aveva altri compiti d svolgete la ricorrente, ma molto raramente, stava anche in cassa>>).
Significativa in proposito anche la dichiarazione del teste laddove Tes_1
7 afferma che <
…..Poteva capitare che stesse in turno con la ricorrente oppure no, era piu' frequente che la ricorrente stesse in turno diverso rispetto a e Persona_2
e che quindi essendo sola facesse le funzioni di assistente e non di vice. Per_3
Quando era sola faceva tutto quello che vedevo fare da parte di . La Per_2 ricorrente faceva anche rifornimento merci, scarico merci, addetta alle casse (ma raramente) ma queste mansioni non erano prevalenti rispetto a quelle di responsabile di filiale che ho descritto.>>.
Individuate pertanto le effettive attività svolte dalla , come emerso dalle CP_1 dichiarazioni in atti, giova richiamare anche in tale sede le declaratorie contrattuali di riferimento ai fini della verifica del corretto inquadramento da parte del primo giudice.
Il CCNL Commercio, indica come appartenenti al IV livello di inquadramento «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite»; al III livello “I lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” e al II livello «i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica».
Come si evince dalla lettura delle sopra richiamate declaratorie, i caratteri necessari e distintivi ai fini dell'inquadramento nell'invocato II livello sono le funzioni di coordinamento e controllo e lo svolgimento dei compiti in autonomia, caratteri che risultano stati tutti confermati dall'istruttoria testimoniale, come correttamente valutato nella gravata sentenza.
La presenza di tali elementi emerge infatti, in maniera chiara e concordante, laddove i testi hanno dichiarato che: << Se venivano gli ispettori, capo area, era sempre con la ricorrente che parlavano, ricordo anche una volta ispettori della
8 Parte e hanno parlato con lei. Io ero addetto alle vendite e a me come agli altri dava indicazioni, controllava la nostra prestazione. Era poi a lei che ci rivolgevamo per qualsiasi problematica alle casse>> (v. teste ); << «si Tes_1 dividevamo i compiti ad esempio redigere gli ordini, gestione del personale, commissionamento e sistemazione dei reparti. […] Della chiusura delle casse, se erano entrambi in turni, se ne occupava indifferentemente la ricorrente o . Per_2
Quando invece era da sola faceva le stesse cose che faceva quando vi era anche
(ordini, gestione del dipendenti ecc) mentre il pomeriggio, se stava da sola, Per_2 era la gestione dei dipendenti e gestione del negozio a livello commerciale, rifacimento dei banchi, sistemazione, perché gli ordini si fanno al mattino, faceva la chiusura casse come detto.>> (v. teste;
< Quando non c'era Tes_3 Per_2 la ricorrente faceva tutti gli ordini, che si fanno solo al mattino, apertura, solo in casi eccezionali gli ordini si fanno al pomeriggio, chiusura delle casse, prelievo in cassaforte, tutto quello che fa un assistente di filiale, compresi storni e resi.
[…] Quando invece era in turno con si gestivano entrambi la gestione del Per_2 negozio, entrambi ordini, venivano in cassa a risolvere problemi, a seconda di chi era prima libero, compreso portare l'incasso in cassaforte. […] La ricorrente dava a noi direttive su quale mansione da svolgere.>> (v. teste Tes_2
Proprio in ragione degli accertati caratteri propri del II livello contrattuale,
l'impugnata sentenza risulta di conseguenza corretta altresì nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che, anche l'attuale inquadramento nel III livello, sarebbe riduttivo e non in linea con le mansioni svolte.
Ciò posto, si osserva che le doglianze dell'appellante, oltre a mirare ad una diversa lettura delle testimonianze non sono in grado di evidenziarne, in modo soddisfacente, le illogicità o travisamenti in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle prove è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito ed il giudice d'appello non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale in assenza di evidenti vizi, che nel caso di specie, questa Corte non ravvisa, ritendo la motivazione logica e coerente rispetto a quanto dichiarato dai testi.
Alla luce dei sopra citati principi, la decisione sul punto risulta condivisibile ed immune da ogni censura, resistendo pertanto al gravame interposto.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore delle domande
9 presentate, sono liquidate nella misura di € 3.700,00, oltre accessori di legge.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi €
3.700,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa da distrarsi. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 18.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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