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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 965/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente di
Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 965/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali, e vertente
TRA
Avv. , rappresentata e difesa da se stessa, con studio legale sito in Parte_1
Caserta (CE) al Corso Trieste n. 291, elettivamente domiciliata presso il predetto studio;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del con sede in Roma alla via Arenula Controparte_1 CP_2
n. 70, domiciliato ex lege presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato in
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
RESISTENTE OPPOSTO CONTUMACE
Conclusioni.
La parte ricorrente opponente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/2/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/9/2024 l'avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di rigetto di istanza di liquidazione di compenso professionale, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115 del 30/5/2002, nonché degli artt. 281 decies e segg. c.p.c..
La parte resistente opposta non si è costituita nel presente procedimento.
La parte ricorrente opponente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 13/2/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente opponente ha dedotto di avere rappresentato la parte civile nel giudizio di appello n. 297/2022 R.G., svoltosi nei confronti Controparte_3 dell'imputato dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione Controparte_4
Unica Penale. La ricorrente opponente ha precisato che era stata Controparte_3
ammessa l al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in seguito a istanza n. 89/2014
Mod. 27 del 12/3/2014 e conseguente provvedimento di ammissione del 20/3/2014.
La ricorrente opponente ha, poi, puntualizzato quanto segue: oggetto del procedimento in questione era una delicata vicenda riguardante condotte di violenza sessuale messe in atto dall'imputato a danno della moglie, persona offesa costituita parte civile;
all'esito del primo grado, con la sentenza n. 1091/2021 REG. SENT., resa dal
Secondo Collegio Penale del Tribunale di Nocera Inferiore, il era Controparte_4
stato condannato ad anni 6 di reclusione, così che lo stesso aveva presentato l'impugnazione di cui al procedimento sopra menzionato;
il processo di appello si svolgeva attraverso le udienze del 05/12/2022, 17/04/2023, 08/06/2023 e quella di decisione del 20/11/2023, nel corso della quale l'odierna ricorrente depositava le conclusioni della parte civile, a cui allegava dettagliata nota spese relativa al compenso richiesto;
in particolare, l'attività professionale svolta dalla ricorrente opponente nell'ambito del grado di appello in questione richiedeva una notevole mole di lavoro, in considerazione della necessità di articolare una adeguata strategia processuale contro la corposa impugnazione presentata dall'imputato, che era stato condannato in primo grado, si ricorda, ad anni 6 di reclusione;
la ricorrente opponente richiedeva il pagamento del compenso per lo svolgimento della seguenti attività: - Fase di studio:-
pag. 2/10 Fase introduttiva: - Fase decisoria;
all'esito del secondo grado di giudizio, il Collegio C della Sezione Unica Penale della Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1760/2023
Reg. Sent., depositata il 19/02/2024, in accoglimento dell'impugnazione avanzata dall'imputato e in riforma della precitata sentenza di primo grado, assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste;
avverso la sentenza di assoluzione, tanto la Procura
Generale, quanto la difesa della parte civile presentavano impugnazione, in seguito alla quale è stata fissata l'udienza del 16/10/2024 dinanzi alla Terza Sezione Penale della
Suprema Corte di Cassazione;
precedentemente la opponente avv. aveva Pt_1
depositato, attraverso il sistema telematico L.S.G. – Liquidazione Spese di Giustizia, istanza di liquidazione del suo compenso professionale, con quantificazione dell'importo in € 1.890,67, oltre spese generali al 15%, CPA, nonché IVA se dovuta, in considerazione dell'ammissione della sua assistita al beneficio del Controparte_3
patrocinio a spese dello Stato in seguito ad istanza n. 89/2014 Mod. 27 del 12/03/2014 e conseguente provvedimento di ammissione del 20/03/2014 in base al titolo di reato
(dunque prescindendosi dalle condizioni reddituali della istante); in data 19/8/2024 la ricorrente riceveva notifica a mezzo p.e.c. di provvedimento reso dal Collegio C della
Sezione Unica Penale della Corte di Appello di Salerno in calce alla precitata istanza di liquidazione, e nell'ambito del procedimento di liquidazione n. 820/2024 SIAMM, con il quale l'Autorità Giudicante rigettava l'istanza avanzata dalla ricorrente;
in particolare, il
Collegio C argomentava il rigetto affermando che “letta l'istanza di liquidazione avanzata il 16/04/2024 dal difensore della parte civile (ammessa Controparte_3
al patrocinio a spese dello Stato), rilevato che la domanda civile avanzata dalla predetta parte civile è stata rigettata in grado di appello con sentenza del 20/11/2023 che ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto e che quindi non ha condannato l'imputato al pagamento delle spese legali sostenute in secondo grado dalla parte civile,
p.q.m.
rigetta l'istanza di liquidazione”.
Con provvedimento datato 6/6/24 la Corte di Appello di Salerno, Sezione
Unica Penale, ha rigettato l'istanza di liquidazione presentata dall'avv. con la Pt_1
seguente motivazione: «… - letta l'istanza di liquidazione avanzata il 16/4/24 dal difensore della parte civile (ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_5
Stato) - rilevato che la domanda civile avanzata dalla predetta parte civile è stata pag. 3/10 rigettata in grado di appello con sentenza del 20/11/23 che ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto e che quindi non ha condannato l'imputato al pagamento delle spese legali sostenute in 2° grado dalla parte civile;
p.q.m.
rigetta l'istanza di liquidazione” avanzata il 16/4/24 dal difensore della parte civile».
L'avv. ha proposto opposizione. I motivi della opposizione possono Pt_1
essere sintetizzati nei termini seguenti: vi è stata violazione / errata applicazione dell'art. 82 co. 1 D.P.R. n. 115/2002; il decreto impugnato risulta emesso in evidente violazione del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico Spese di Giustizia, nella parte in cui esso disciplina il patrocinio a spese dello Stato;
la discrezionalità dell'Autorità Giudiziaria nell'accoglimento e/o nella quantificazione del compenso spettante al procuratore è delimitata entro i margini stabiliti dall'art. 82 co. 1 il quale prevede CP_6 chiaramente che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento”; l'Autorità Giudiziaria può ridurre l'entità di pretese economiche eccessive da parte degli avvocati, riportandole nell'alveo delineato dal precitato art. 82 co. 1 ma non ha la discrezionalità nel decidere se il CP_6
compenso sia dovuto o meno, a prescindere dalla soccombenza processuale delle parti;
il presupposto legislativo dell'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato è quello secondo cui qualunque soggetto, a prescindere dalle sue condizioni reddituali, vanta diritto costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost. ad avvalersi dell'assistenza di un avvocato nel corso di un procedimento che lo coinvolga;
la legittimazione dell'avvocato a percepire dallo Stato un compenso che gli spetti per l'attività svolta in vigenza di ammissione al gratuito patrocinio, risiede nell'esigenza di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti al soggetto da lui assistito;
non è legittimo applicare, sul punto, il regime di soccombenza della parte nel procedimento giudiziario ex art. 91
c.p.c.; l'opera prestata dalla professionista non è oggetto di un'obbligazione di risultato, ma di una obbligazione di mezzi;
nel processo penale al difensore della persona offesa spetta il pagamento delle sue competenze da parte dello Stato anche in caso di assoluzione, in modo del tutto analogo alla circostanza per cui spetta al difensore dell'imputato il pagamento del suo onorario qualora il suo assistito venga condannato;
vi
è stata errata/mancata applicazione della normativa relativa alla liquidazione dei compensi del difensore in vigenza di ammissione al gratuito patrocinio;
la complessità
pag. 4/10 della vicenda giudiziaria prescinde dal fatto che la difesa della parte civile CP_3
sia stata svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato;
tale circostanza
[...] non può rappresentare un discrimine lesivo del diritto dell'avvocato (e conseguentemente della parte) al percepimento di compensi quantificati secondo i valori tariffari medi;
vi è erroneità dei presupposti di diritto e lesione del diritto soggettivo patrimoniale del procuratore;
il decreto di liquidazione non deve discostarsi, quanto agli importi, da quelli definiti dal combinato disposto delle norme sul punto del D.M. n.
55/2014 e s.m.i. e dell'art. 106 bis T.U.S.G.; l'Autorità Giudiziaria non può, successivamente all'istanza di liquidazione del procuratore, ridefinire l'esito dell'istanza sulla base di mera discrezionalità; il provvedimento impugnato risulta altresì illegittimo per violazione del diritto soggettivo patrimoniale vantato dall'opponente; qualora si ritenesse corretto l'illegittimo rigetto dell'istanza di liquidazione, per cui è opposizione, si verificherebbe una indubbia lesione del diritto patrimoniale del difensore sorto al momento della pubblicazione della sentenza;
il procuratore costituito, pur titolare di un diritto patrimoniale cristallizzato al momento della decisione del giudizio, non potrebbe per legge farlo valere nei confronti del proprio assistito;
il decreto di rigetto della liquidazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di fatto delegittima il procuratore dal pretendere dallo Stato l'importo allo stesso ormai spettante;
il procuratore, pur titolare di un diritto patrimoniale di significativa valenza economica, non potrebbe farlo valere nei confronti di alcun soggetto;
ne deriva che il decreto di liquidazione debba essere necessariamente valutato quale provvedimento di mero accertamento dei presupposti del diritto patrimoniale dell'avvocato e, all'esito, di applicazione della normativa in materia;
di conseguenza, lo stesso non può discostarsi dal quantum indicato nell'istanza di liquidazione dell'avvocato, qualora questa sia conforme alla normativa sul punto, men che meno negare l'an, ovvero la sussistenza del diritto patrimoniale del professionista;
una decisione in contrasto con l'istanza di liquidazione va di fatto a modificare il diritto nato in [...] al professionista sin in dalla pubblicazione della sentenza;
in relazione alla legittimazione passiva dell'Amministrazione resistente ed all'indipendenza del presente procedimento rispetto a quello all'esito del quale è stato emesso il decreto di rigetto opposto, anche in rapporto alla liquidazione delle spese di giustizia per il presente giudizio in caso di accoglimento della domanda, va osservato che la Suprema Corte a pag. 5/10 Sezioni Unite è intervenuta per eliminare il contrasto sorto per la determinazione dell'Amministrazione che deve essere chiamata in giudizio, qualora l'avvocato voglia radicare una lite in riferimento alla negazione del pagamento dei compensi richiesti in virtù dell'ammissione della sua assistita al gratuito patrocinio con un'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002; con sentenza n. 8516 del 29 maggio 2012 si è affermato che il soggetto passivo contro cui agire in siffatti giudizi è il , anche Controparte_1 considerando che il costo dell'eventuale soccombenza graverebbe economicamente sullo stesso;
alla luce della previsione di cui all'articolo 170 Dpr 115/2002 nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel ministero della Giustizia, è parte necessaria;
il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può proporre opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) e in tale sede agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R..
Va, a questo punto, osservato che l'opposizione merita accoglimento per i motivi e nei limiti qui di seguito esposti.
ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese Controparte_3
dello Stato in data 12/3/2014; l'istanza di ammissione è stata accolta dal G.I.P. del
Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento del 20/3/2014.
si è costituita parte civile nel processo di appello in Controparte_5
questione, pendente, in questo grado, a carico di per il reato di cui CP_4 all'art. 609 bis, comma 1, c.p.. In primo grado il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato no doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. per essersi tale reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre aveva condannato il per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. alla pena di anni sei di CP_4
reclusione, con condanna del al risarcimento del danno in favore della parte CP_4
civile Controparte_3
In secondo grado la Corte di Appello di Salerno ha assolto l'imputato dal reato pag. 6/10 di cui all'art. 609 bis c.p. perché il fatto non sussiste.
L'art. 76, comma 4-ter, del d.p.r. n. 115 del 2002 dispone quanto segue: «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e
612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600- bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
è stata, quindi, correttamente ammessa al patrocinio a Controparte_5
spese dello stato a prescindere dai limiti di reddito.
L'art. 75, primo comma, del d.p.r. n. 115 del 2002 dispone quanto segue:
«L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse».
Sussistono, quindi, i presupposti perché, in astratto, l'avv. , Parte_1
difensore della parte civile abbia diritto a percepire il compenso Controparte_5 per l'attività professionale svolta.
Il rigetto della liquidazione è stato motivato dalla Sezione Penale di questa
Corte con la considerazione che l'imputato è stato assolto in secondo grado per insussistenza del fatto e, quindi, l'imputato stesso non è stato condannato al pagamento delle spese legali sostenute in secondo grado dalla parte civile.
Questa motivazione non va condivisa.
La cassazione ha precisato, in maniera condivisibile, che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore della parte civile ha diritto al compenso anche in caso di rigetto della domanda risarcitoria, perché il principio di soccombenza regola la materia delle spese tra parti contrapposte e non tra lo Stato e il soggetto dei cui oneri lo Stato stesso si è fatto carico [cfr. Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 42508 del 16/07/2009
Cc. (dep. 05/11/2009 )]. Non sussistono elementi per discostarsi dal principio espresso dalla Suprema Corte.
Da quanto esposto consegue che l'opposizione va accolta e il provvedimento impugnato va annullato.
Va, quindi, liquidato il compenso professionale in favore dal ricorrente opponente per l'attività espletata nel secondo grado del giudizio penale in questione. La
pag. 7/10 liquidazione va effettuata con riguardo ai valori medi di cui al d.m. n. 55 del 2014, per le fasi effettivamente svoltesi, di seguito specificate, con riguardo ai giudizi penali.
La liquidazione va così effettuata: studio della controversia € 473,00
Fase introduttiva del giudizio € 945,00
Fase decisionale € 1.418,00
Il valore medio in astratto liquidabile è, quindi, quello di € 2.836,00.
L'art. 106 bis del d.p.r. n. 115 del 2002, poi, dispone quanto segue:
«(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato).
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
Operata la riduzione del terzo, quindi, il compenso da liquidare risulta essere di
€ 1.890.67.
Il compenso in favore dell'opponente avv. va, quindi, liquidato Pt_1 nell'importo di € 1.890.67, oltre le spese generali nella misura del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile.
L'opposizione va, pertanto, accolta nei limiti più sopra indicati. Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere ad approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
In relazione alle spese del presente procedimento di opposizione, va osservato quanto segue. La cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, in argomento, che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso [cfr. Cass. civ., sez. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 3606 dell'8/2/2024]. Vertendosi in tema di compenso del difensore (e del relativo diritto), quindi, è estranea alla liquidazione delle spese per il presente procedimento la tematica della riduzione dei compensi in tema di patrocinio a spese pag. 8/10 dello Stato.
Le spese di giudizio relative al presente procedimento di opposizione vanno, quindi, poste a carico della parte resistente opposta, in ragione della soccombenza, e vanno liquidate tenendo conto dei seguenti parametri: aa) scaglione da € 1.100,01 a €
5.200,00, a bassa complessità (data la semplicità delle questioni di cui al presente procedimento); bb) fasi effettivamente svolte: fase di studio della controversia;
fase introduttiva del giudizio;
fase decisionale;
cc) procedimento suscettibile di decisione già sulla base di quanto dedotto nell'atto di opposizione. Le predette spese vanno, quindi, liquidate nella misura di € 961,50 [€ 536,00 + € 536,00 + € 851,00 = € 1.923,00; €
1.923,00 : 2 = € 961,50], oltre le spese generali nella misura del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente di
Sezione dott. Vito Colucci, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, alla opposizione ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115 del 30/5/2002, nonché ex art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, proposta nell'interesse dell'avv. , nei Parte_1
confronti del , in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Controparte_1
alla via Arenula n. 70, nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze di parte, essendo l'opposizione proposta avverso il provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione di compenso professionale datato 6/6/2024 della Corte di Appello di
Salerno, Sezione Unica Penale, nel proc. n. 320/24 Reg. liquid. SIAMM (CdA Salerno), disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia del , in persona del Controparte_1 CP_2
con sede in Roma alla via Arenula n. 70;
[...]
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di rigetto di istanza di liquidazione di compenso professionale datato 6/6/2024 della Corte di
Appello di Salerno, Sezione Unica Penale, nel proc. n. 320/24 Reg. liquid.
SIAMM (CdA Salerno);
3. in accoglimento dell'opposizione liquida, in favore del ricorrente opponente avv. , la somma di € 1.890.67, oltre le spese generali nella misura Parte_1
pag. 9/10 del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile;
4. condanna il , in persona del p.t., con sede in Controparte_1 CP_2
Roma alla via Arenula n. 70, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell'avv. , e liquida tali spese in € 125,00 per esborsi ed Parte_1
€ 961,50 per compensi professionali della difesa, oltre le spese generali nella misura del 15 % dei compensi, nonché l'I.V.A. e la C.N.A., se dovute, nella misura di legge sull'imponibile.
Salerno, 19/3/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
pag. 10/10