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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 802 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana _1
Giovanna Rizzo elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Gambino e Monica CP_1
Palazzolo presso il cui studio in Palermo, via Rodi n.1, è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 12 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso, depositato il 22.2.2021 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo,
(all'epoca esercente la potestà genitoriale sulla RE CP_2 CP_1 oggi divenuta maggiorenne) chiese di accertare l'illegittimità della richiesta, formulata dall' in data 1.3.2018, di restituzione della somma di euro _1
16.555,44 indebitamente percepita sulla pensione INVCIV n.07110595 per il periodo compreso tra il gennaio 2012 e il 31.12.2016.
Instaurato il contraddittorio il Giudice adito, con sentenza n.176/2022, emessa in data 27.1.2022, accolse il ricorso.
Pag.1 In particolare, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, rilevò che a seguito della visita di revisione la RE CP_1
era stata riconosciuta invalida con diritto a percepire l'indennità di frequenza
[...]
e che successivamente lo stesso con nota del 20.8.2012, aveva comunicato _1 la riliquidazione delle somme da corrispondere a titolo di indennità di frequenza pari ad un importo mensile di euro 492,97; importo che la RE aveva percepito senza soluzione di continuità e in buona fede fino alla comunicazione impugnata dell'1.3.2018.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' deducendo che alla _1 RE , in seguito alla visita di revisione del 2011, era stata CP_1 riconosciuta l'indennità di frequenza in luogo dell'indennità di accompagnamento in precedenza concessa e che, pertanto, alcun legittimo affidamento la stessa avrebbe potuto nutrire per effetto del “cambio di fascia”.
si è costituita in giudizio resistendo al gravame, CP_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso.
Per come già affermato da questa Corte in casi del tutto analoghi a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sent. n.189/2024, sent. n.216/2024), nella vicenda che occupa, vertendosi in materia assistenziale, trova applicazione l'indebito oggettivo di cui all'art.2033 c.c., come interpretato dalla Cassazione, secondo cui "il regime … presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione»
(Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
Pag.2 successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens ” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze
Cass. nn.16088/2020, 28771/2018 e 10642/2019).
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dai Giudici di legittimità con la sentenza n.13915/2021: “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il d.l. n. 850 del 1976 e
l'art. 3 ter, conv. in l. n. 29 del 1977, il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. nella l.
n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Orbene, nel caso di specie, ritiene la Corte che il primo Giudice abbia fatto buon governo dei principi sopra richiamati.
Risulta, invero, fatto incontroverso tra le parti che era stata CP_1 riconosciuta invalida civile, con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza 1 gennaio 2010 e che, in seguito alla programmata visita di revisione del
2011, alla stessa era stato riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza.
Tuttavia, si rileva, è stato lo stesso previdenziale, con nota del CP_3
20.8.2012 (successiva alla dianzi citata visita di revisione) a comunicare la riliquidazione (a far data dall'1.1.2012) della pensione INVCIV in godimento quantificandola in un importo mensile pari ad euro 492,97 (cfr. doc. fascicolo di parte appellata) corrisposto in tale misura fino a quando, nel gennaio 2017, lo stesso è stato ridotto ad euro 279,47 (corrispondente a quello previsto per l'indennità di frequenza).
In siffatto contesto, pertanto, non è dato comprendersi sotto quale profilo l a avrebbe dovuto ritenere erroneo l'importo concretamente corrisposto CP_1 dall' (per oltre 5 anni) e, per di più, dopo aver ricevuto apposita _1 comunicazione (dopo la visita di revisione) di riliquidazione della prestazione (con la quale l' aveva quantificato il beneficio in euro 492,97 mensili) che _1 costituiva e costituisce la prova più evidente del perfezionamento, in capo alla odierna appellata, di un fondato affidamento circa la correttezza dei calcoli e la
Pag.3 legittimità della prestazione economica (poi) erogata dall' odierno appellante CP_3 fino alla revoca disposta con la nota dell'1.3.2018.
D'altro canto, si aggiunge, la stessa Suprema Corte (pronunciandosi in caso del tutto analogo in cui “la Corte di merito” aveva “accertato che nella qualità di Pt_2 amministratore di sostegno di aveva fatto “richiesta della pensione per ciechi civili Pt_3 quando la figlia aveva solo otto anni … senza che ricorressero le condizioni di legge” e che tuttavia “la ASL all'epoca competente, ne” aveva riconosciuto “il diritto disponendo
l'erogazione del beneficio che per ben dieci anni” era stato “corrisposto senza che alcun ufficio,
Asl o fosse intervenuto) non ha mancato di precisare come “rispetto all'operato _1
(e all'autorevolezza) dell'ente che disponeva del potere di accertare le condizioni sanitarie dell'istante ed autorizzava la corresponsione del beneficio consapevole della RE età dello stesso, la buona fede del percettore” fosse “comunque rilevabile, coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità
e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio”
(cfr. Cass. n.31255/2019).
In altri conclusivi termini, escluso che nella vicenda che occupa siano state integrate le ipotesi di “erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o di dolo comprovato dell'accipiens” (non essendovi neanche prova che parte appellata abbia posto in essere condotte dolose volte ad ottenere indebitamente le somme erogate), l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si _1 liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza
n.176/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.
Pag.4 Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo, 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo
Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.5