CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARRACO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Merate - Piazza Degli Eroi 23807 Merate LC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 320 IMU 2020
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Email_1 elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Merate - Piazza Degli Eroi 23807 Merate LC
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 321 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti avvisi d'accertamento (rispettivamente nn. 320 e 321 del 29.08.2025), ambedue emessi in relazione ad otto mensilità dell'anno 2020 e notificati in data 18.09.2025 il Comune di
Merate riprendeva a tassazione IMU al 50% € 370,00 comprensivi di interessi e sanzioni per ognuno dei due contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 (di seguito anche ricorrenti), in quanto comproprietari in pari quota dell'immobile sito nel Comune di Merate Indirizzo_1, identificato al GL Indirizzo_1, Cat. A/2, classe 1.
Impugnano i ricorrenti gli avvisi di accertamento IMU sopra indicati, rappresentando quanto segue.
L'immobile era stato acquistato dai coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in data
10.02.2020 quale prima casa, con relativo mutuo concesso dalla Banca_1 con sede a Caprino
Bergamasco Via Indirizzo_2 . L'atto è stato trascritto il 14.02.2020 e regolarmente comunicato all'Ufficio Tributi del Comune di Merate.
I coniugi sono stati residenti a [...]in Indirizzo_1 dal 2018, nell'appartamento in
Indirizzo_3affitto di cui al GL , A/2, classe 1, posto accanto all'appartamento acquistato.
L'acquisto del nuovo immobile dell'immobile sarebbe stato seguito dall'impossibilità di trasferirvi la residenza a causa delle restrizioni introdotte da vari D.P.C.M. durante la fase emergenziale COVID-19, iniziate nel febbraio 2020 e protrattesi fino al mese di ottobre del 2020
(circostanza nota all'Ufficio Tributi del Comune di Merate), con conseguente impossibilità di fruire dell'esenzione IMU per abitazione principale.
Ricorrente_1 Ricorrente_2Solo dal mese di ottobre 2020 i ricorrenti / hanno potuto procedere alla predisposizione in termini di allacciamenti gas, acqua, corrente elettrica e arredamento dell'appartamento acquistato e alla successiva comunicazione di spostamento nella stessa palazzina, via e numero civico, stesso piano, dal sub. 21 al sub 20.
Ciò nonostante, l'Ufficio Tributi del Comune di Merate, in violazione delle norme che impongono la collaborazione tra cittadini e Amministrazione e il rispetto di norme sulla trasparenza tra le parti, ha ritenuto di emettere gli avvisi di accertamento impugnati.
Per i motivi espressi nel ricorso i ricorrenti chiedono, previa sospensione degli atti impugnati,
l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati sussistendo cause di forza maggiore, dovute all'entrata in vigore delle restrizioni sulla libertà personale, inerenti alla pandemia COVID.
Si costituisce il Comune di Merate sostenendo che i motivi di doglianza rappresentati dai ricorrenti sono da considerarsi tanto inammissibili quanto infondati. Controdeduce su quanto dedotto dai ricorrenti e, ritenuto corretto il proprio operato e legittima la pretesa chiede in via preliminare rigettare l'istanza cautelare proposta dalle parti ricorrenti in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto. In via principale rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato. Il tutto con vittoria di spese e competenze del procedimento maggiorate del rimborso spese forfettario (15%), Cassa Previdenziale (4%) ed IVA (22%) se dovuta come per legge.
All'udienza del 10.11.2025 il Giudice monocratico, valutati i presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” rigettava l'istanza di sospensione degli atti impugnati e fissava l'udienza per la trattazione nel merito a data da destinarsi, con spese al definitivo.
All'udienza odierna, assente parte ricorrente, parte resistente si riporta alle proprie conclusioni.
Successivamente il Giudice monocratico decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti, tenuto conto delle varie problematiche sollevate e superata ogni altra considerazione in materia di diritto, in funzione anche del principio processuale della
“ragione più liquida” (Cassazione SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014), ritiene che la domanda promossa col presente ricorso possa essere decisa sulla base della questione preliminare e pregiudiziale, ritenuta assorbente, più agevole e di rapido scrutinio rispetto alle altre, cioè con l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune di Merate.
Ciò premesso, si osserva che l'atto introduttivo risulta privo di qualsiasi sottoscrizione, sia analogica sia digitale ed è stato notificato in formato Word, non idoneo a garantire integrità, immodificabilità e paternità dell'atto.
Ai sensi degli artt. 18, commi 3 e 4, e 22 del D. Lvo n. 546/1992, la sottoscrizione del ricorso costituisce requisito essenziale di ammissibilità, la cui mancanza determina l'inammissibilità insanabile dell'atto.
La stessa Giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancanza di sottoscrizione del ricorso, in violazione degli artt. 18 e 22 del D. Lvo n. 546/1992, impedisce di verificare l'identità dell'autore dell'atto e ne comporta l'inammissibilità (CGT di primo Grado di Milano, n. 3199 del 18 luglio 2025). Inoltre, è inammissibile il ricorso notificato in formato non idoneo (Word) e privo di firma digitale, non essendo garantita la provenienza dell'atto (CGT di primo Grado di Milano, n. 151 del 14 gennaio 2025). Anche la mera scansione di un atto firmato analogicamente è inammissibile se non notificata in PDF e con firma digitale (CGT di secondo Grado Lombardia, n. 233 del 21 gennaio
2025). Nel caso di specie l'atto non è firmato ed è stato trasmesso tramite PEC riferibile al solo Sig.
Ricorrente_1 e di conseguenza non consente di accertare la volontà processuale della consorte
Ricorrente_2Sig.ra .
Il ricorso per tali motivi deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In ogni caso, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità, il ricorso risulta manifestamente infondato anche nel merito. Le norme emergenziali COVID-19 nel caso di specie, infatti, non sono applicabili in quanto le sospensioni dei termini introdotte nel 2020 riguardavano esclusivamente le agevolazioni “prima casa” in materia di imposte d'atto (art. 24 DL 23/2020) e non in materia di IMU. Sul punto la Giurisprudenza appare univoca.
La disciplina emergenziale COVID-19 relativa ai termini per il trasferimento della residenza ai fini delle agevolazioni prima casa non è applicabile all'IMU (CGT di secondo Grado Lombardia, n. 423 del 10 febbraio 2025). Mentre per le agevolazioni prima casa vi sono stati provvedimenti di sospensione dei termini, nessuna analoga previsione è stata introdotta per l'IMU (CGT primo Grado di Varese, n. 66 del 27 febbraio 2024). Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente (CGT primo Grado di Piacenza, n. 25 del 5 marzo 2024). Alla luce di quanto sopra, l'istanza attorea formulata risulta priva di fondamento e pertanto, a parere di questo Giudice, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300,00 oltre IVA e cassa previdenziale.
Lecco 12 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
GI BA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARRACO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Merate - Piazza Degli Eroi 23807 Merate LC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 320 IMU 2020
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Email_1 elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Merate - Piazza Degli Eroi 23807 Merate LC
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 321 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti avvisi d'accertamento (rispettivamente nn. 320 e 321 del 29.08.2025), ambedue emessi in relazione ad otto mensilità dell'anno 2020 e notificati in data 18.09.2025 il Comune di
Merate riprendeva a tassazione IMU al 50% € 370,00 comprensivi di interessi e sanzioni per ognuno dei due contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 (di seguito anche ricorrenti), in quanto comproprietari in pari quota dell'immobile sito nel Comune di Merate Indirizzo_1, identificato al GL Indirizzo_1, Cat. A/2, classe 1.
Impugnano i ricorrenti gli avvisi di accertamento IMU sopra indicati, rappresentando quanto segue.
L'immobile era stato acquistato dai coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in data
10.02.2020 quale prima casa, con relativo mutuo concesso dalla Banca_1 con sede a Caprino
Bergamasco Via Indirizzo_2 . L'atto è stato trascritto il 14.02.2020 e regolarmente comunicato all'Ufficio Tributi del Comune di Merate.
I coniugi sono stati residenti a [...]in Indirizzo_1 dal 2018, nell'appartamento in
Indirizzo_3affitto di cui al GL , A/2, classe 1, posto accanto all'appartamento acquistato.
L'acquisto del nuovo immobile dell'immobile sarebbe stato seguito dall'impossibilità di trasferirvi la residenza a causa delle restrizioni introdotte da vari D.P.C.M. durante la fase emergenziale COVID-19, iniziate nel febbraio 2020 e protrattesi fino al mese di ottobre del 2020
(circostanza nota all'Ufficio Tributi del Comune di Merate), con conseguente impossibilità di fruire dell'esenzione IMU per abitazione principale.
Ricorrente_1 Ricorrente_2Solo dal mese di ottobre 2020 i ricorrenti / hanno potuto procedere alla predisposizione in termini di allacciamenti gas, acqua, corrente elettrica e arredamento dell'appartamento acquistato e alla successiva comunicazione di spostamento nella stessa palazzina, via e numero civico, stesso piano, dal sub. 21 al sub 20.
Ciò nonostante, l'Ufficio Tributi del Comune di Merate, in violazione delle norme che impongono la collaborazione tra cittadini e Amministrazione e il rispetto di norme sulla trasparenza tra le parti, ha ritenuto di emettere gli avvisi di accertamento impugnati.
Per i motivi espressi nel ricorso i ricorrenti chiedono, previa sospensione degli atti impugnati,
l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati sussistendo cause di forza maggiore, dovute all'entrata in vigore delle restrizioni sulla libertà personale, inerenti alla pandemia COVID.
Si costituisce il Comune di Merate sostenendo che i motivi di doglianza rappresentati dai ricorrenti sono da considerarsi tanto inammissibili quanto infondati. Controdeduce su quanto dedotto dai ricorrenti e, ritenuto corretto il proprio operato e legittima la pretesa chiede in via preliminare rigettare l'istanza cautelare proposta dalle parti ricorrenti in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto. In via principale rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato. Il tutto con vittoria di spese e competenze del procedimento maggiorate del rimborso spese forfettario (15%), Cassa Previdenziale (4%) ed IVA (22%) se dovuta come per legge.
All'udienza del 10.11.2025 il Giudice monocratico, valutati i presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” rigettava l'istanza di sospensione degli atti impugnati e fissava l'udienza per la trattazione nel merito a data da destinarsi, con spese al definitivo.
All'udienza odierna, assente parte ricorrente, parte resistente si riporta alle proprie conclusioni.
Successivamente il Giudice monocratico decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti, tenuto conto delle varie problematiche sollevate e superata ogni altra considerazione in materia di diritto, in funzione anche del principio processuale della
“ragione più liquida” (Cassazione SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014), ritiene che la domanda promossa col presente ricorso possa essere decisa sulla base della questione preliminare e pregiudiziale, ritenuta assorbente, più agevole e di rapido scrutinio rispetto alle altre, cioè con l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune di Merate.
Ciò premesso, si osserva che l'atto introduttivo risulta privo di qualsiasi sottoscrizione, sia analogica sia digitale ed è stato notificato in formato Word, non idoneo a garantire integrità, immodificabilità e paternità dell'atto.
Ai sensi degli artt. 18, commi 3 e 4, e 22 del D. Lvo n. 546/1992, la sottoscrizione del ricorso costituisce requisito essenziale di ammissibilità, la cui mancanza determina l'inammissibilità insanabile dell'atto.
La stessa Giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancanza di sottoscrizione del ricorso, in violazione degli artt. 18 e 22 del D. Lvo n. 546/1992, impedisce di verificare l'identità dell'autore dell'atto e ne comporta l'inammissibilità (CGT di primo Grado di Milano, n. 3199 del 18 luglio 2025). Inoltre, è inammissibile il ricorso notificato in formato non idoneo (Word) e privo di firma digitale, non essendo garantita la provenienza dell'atto (CGT di primo Grado di Milano, n. 151 del 14 gennaio 2025). Anche la mera scansione di un atto firmato analogicamente è inammissibile se non notificata in PDF e con firma digitale (CGT di secondo Grado Lombardia, n. 233 del 21 gennaio
2025). Nel caso di specie l'atto non è firmato ed è stato trasmesso tramite PEC riferibile al solo Sig.
Ricorrente_1 e di conseguenza non consente di accertare la volontà processuale della consorte
Ricorrente_2Sig.ra .
Il ricorso per tali motivi deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In ogni caso, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità, il ricorso risulta manifestamente infondato anche nel merito. Le norme emergenziali COVID-19 nel caso di specie, infatti, non sono applicabili in quanto le sospensioni dei termini introdotte nel 2020 riguardavano esclusivamente le agevolazioni “prima casa” in materia di imposte d'atto (art. 24 DL 23/2020) e non in materia di IMU. Sul punto la Giurisprudenza appare univoca.
La disciplina emergenziale COVID-19 relativa ai termini per il trasferimento della residenza ai fini delle agevolazioni prima casa non è applicabile all'IMU (CGT di secondo Grado Lombardia, n. 423 del 10 febbraio 2025). Mentre per le agevolazioni prima casa vi sono stati provvedimenti di sospensione dei termini, nessuna analoga previsione è stata introdotta per l'IMU (CGT primo Grado di Varese, n. 66 del 27 febbraio 2024). Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente (CGT primo Grado di Piacenza, n. 25 del 5 marzo 2024). Alla luce di quanto sopra, l'istanza attorea formulata risulta priva di fondamento e pertanto, a parere di questo Giudice, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300,00 oltre IVA e cassa previdenziale.
Lecco 12 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
GI BA