Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1173/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
HI EN parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
BASSETTI GIANLUCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza
Con ricorso depositato in data 12.7.2024 ha rappresentato di aver Parte_1 avuto una relazione more uxorio con nel corso della quale è nata Controparte_1 la figlia , in Terni il 27 luglio 2017, e ha esposto: Persona_1
- che nel mese di luglio 2023 il resistente lasciava la casa familiare in Stroncone;
- che la minore è rimasta ad abitare con la mamma;
Per_1
- che sia la ricorrente sia il resistente sono dipendenti della Eskigel s.r.l., con lavoro su turni, precisando che quando i due genitori sono impegnati nello stesso turno, la bambina viene accudita da una delle nonne o dal nonno paterno;
- che dalla cessazione della convivenza il resistente avrebbe contribuito per il mantenimento della figlia corrispondendo somma di € 280,00, non versata poiché compensata con pari importo che la ricorrente dovrebbe versare quale ½ delle rate del mutuo della casa di abitazione in comproprietà tra le parti;
- che la situazione economico patrimoniale delle parti sarebbe sperequata lavorando la ricorrente con contratto part time percependo reddito mensile di circa € 1.400,00/mese, percependo il resistente circa € 1.800,00/mese;
- che la casa familiare in comproprietà tra le parti è gravata da rata mensile di mutuo di € 560,40; tanto premesso la ricorrente ha chiesto la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia;
con vittoria di spese.
Si è costituito il resistente contestando le allegazioni della controparte e chiedendo venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza abituale della stessa presso la casa familiare di Stroncone (TR), Vocabolo
San Liberatore 1/S; con disciplina delle frequentazioni padre figlia per due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 22.00, ed inoltre due fine settimana al mese, alternati con la madre, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica, ciò, in base ai rispettivi turni di lavoro dei genitori, oltre ai periodi di vacanza;
disponendo che venga disposto che ogni genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia minore, per il tempo che la stessa trascorre con ciascuno, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti, la ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile in comproprietà tra le parti gravato da rata di mutuo di € 560,00 mensili pagata al 50% dalle parti;
di percepire come operaia reddito mensile netto di euro 1400,00 per
10 mesi di essere gravata da rata auto di € 175,00 e da rata mutuo € 280,00; il resistente di risiedere in immobile in locazione con canone di € 350,00, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro € 1800/1900 per 14 mensilità, di essere gravato da rata mutuo € 280,00 per la ex casa familiare.
All'esito dell'udienza le parti hanno raggiunto il seguente accordo per le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore:
-affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
-assegnazione della casa familiare alla madre;
-il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì
e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 (con possibilità di pernottamento qualora compatibile con i turni) e a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alla 21,00; per le festività ad anni alterni, e per 15 giorni per le vacanze estive, in periodi anche non continuativi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, e in mancanza di accordo ad anni alterni dal 1 al 16 agosto o dal 17 al 31 agosto;
- il padre corrisponderà alla madre quale contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 280,00 oltre ISTAT annuale con decorrenza dal mese di novembre 2024, con bonifico bancario da corrispondere entro il 15 di ogni mese;
- le spese straordinarie determinate secondo protocollo dell'intestato Tribunale verranno ripartite al 50% tra i genitori;
- le parti si accordano a che l'assegno unico per la minore sia percepito al 100% dalla madre;
- la rata di mutuo della casa ex familiare verrà corrisposta al 50% delle parti
-spese compensate.
Le parti hanno concluso concordemente chiedendo il recepimento delle conclusioni congiunte sopra riportate;
all'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti