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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/08/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Prezioso Vincenza e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via Dante n.90, giusta delega in calce al ricorso , per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 01.09.2007 in Arco;
preso atto che all'udienza del 30.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Darsi atto che la LI è maggiorenne, economicamente non Per_1
autosufficiente, e che continuerà a vivere con la madre, signora
[...]
nella casa familiare. Parte_1
3. La casa familiare sita in Arco (TN) in Viale Rovereto n. 55 e le relative pertinenze, il cui contratto di locazione è intestato alla signora
[...]
nonché gli arredi e corredi ivi contenuti, vengono assegnati alla Parte_1
signora quale genitrice convivente con la LI , Parte_1 Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente. Darsi atto che gli arredi e i corredi della casa familiare sono di proprietà esclusiva della signora
Parte_1
Il sig. il 20 Aprile 2025, in accordo con la moglie, si è Parte_2
trasferito in un diverso immobile per cui verserà un canone di locazione mensile di euro 630,00, situato in Mori (Tn) in via S. Salvotti n. 5, dove ha già trasferito la propria residenza.
4. La LI maggiorenne regolerà la frequentazione paterna Per_1
direttamente con il padre.
5. Il sig. verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della LI , l'importo mensile Per_1
di pag. 2 di 5 € 180,00 (dicansi euro centottanta//00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò farà mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025 e sino al raggiungimento della completa indipendenza economica di . Quando la LI reperirà un'occupazione Per_1 Per_1
lavorativa, la signora informerà immediatamente il signor Parte_1
al quale fornirà tutte le informazioni relative al rapporto di Parte_2
lavoro e allo stipendio percepito dalla LI.
6. L'assegno Unico Universale INPS e ogni ulteriore diversa provvidenza in favore della LI verrà percepito dalla signora nella Parte_1
misura del 100 %.
Le detrazioni fiscali per la LI, ove previste, saranno fruite dalla signora nella misura del 100 %; nell'ipotesi in cui la signora Parte_1 [...]
non potesse usufruire delle dette detrazioni, le stesse saranno Parte_1
fruite dal signor Gli oneri deducibili per le spese Parte_2
straordinarie indicate al seguente punto 7 spetteranno al genitore che ha sostenuto la spesa nella misura della quota versata.
7. Le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee Guida Per_1
adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017, da intendersi come qui integralmente richiamato, fatto salvo quanto di seguito specificato, e sono da suddividersi tra i genitori in ragione di una metà ciascuno.
Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta pag. 3 di 5 stessa, nelle stesse forme della proposta, comunicando il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
8. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di mantenimento/di divorzio.
9. I ricorrenti, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/ patrimoniale avente causa nel matrimonio e/o relativa alla casa familiare e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito / debito.
10. Le parti dichiarano infine che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
11. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
pag. 4 di 5 Addì 31.7.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Prezioso Vincenza e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via Dante n.90, giusta delega in calce al ricorso , per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 01.09.2007 in Arco;
preso atto che all'udienza del 30.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Darsi atto che la LI è maggiorenne, economicamente non Per_1
autosufficiente, e che continuerà a vivere con la madre, signora
[...]
nella casa familiare. Parte_1
3. La casa familiare sita in Arco (TN) in Viale Rovereto n. 55 e le relative pertinenze, il cui contratto di locazione è intestato alla signora
[...]
nonché gli arredi e corredi ivi contenuti, vengono assegnati alla Parte_1
signora quale genitrice convivente con la LI , Parte_1 Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente. Darsi atto che gli arredi e i corredi della casa familiare sono di proprietà esclusiva della signora
Parte_1
Il sig. il 20 Aprile 2025, in accordo con la moglie, si è Parte_2
trasferito in un diverso immobile per cui verserà un canone di locazione mensile di euro 630,00, situato in Mori (Tn) in via S. Salvotti n. 5, dove ha già trasferito la propria residenza.
4. La LI maggiorenne regolerà la frequentazione paterna Per_1
direttamente con il padre.
5. Il sig. verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della LI , l'importo mensile Per_1
di pag. 2 di 5 € 180,00 (dicansi euro centottanta//00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò farà mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025 e sino al raggiungimento della completa indipendenza economica di . Quando la LI reperirà un'occupazione Per_1 Per_1
lavorativa, la signora informerà immediatamente il signor Parte_1
al quale fornirà tutte le informazioni relative al rapporto di Parte_2
lavoro e allo stipendio percepito dalla LI.
6. L'assegno Unico Universale INPS e ogni ulteriore diversa provvidenza in favore della LI verrà percepito dalla signora nella Parte_1
misura del 100 %.
Le detrazioni fiscali per la LI, ove previste, saranno fruite dalla signora nella misura del 100 %; nell'ipotesi in cui la signora Parte_1 [...]
non potesse usufruire delle dette detrazioni, le stesse saranno Parte_1
fruite dal signor Gli oneri deducibili per le spese Parte_2
straordinarie indicate al seguente punto 7 spetteranno al genitore che ha sostenuto la spesa nella misura della quota versata.
7. Le spese straordinarie per sono regolate secondo le Linee Guida Per_1
adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017, da intendersi come qui integralmente richiamato, fatto salvo quanto di seguito specificato, e sono da suddividersi tra i genitori in ragione di una metà ciascuno.
Per le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta pag. 3 di 5 stessa, nelle stesse forme della proposta, comunicando il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
Le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze specifiche, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni al genitore che le ha anticipate, previa esibizione della documentazione che attesti la spesa e l'avvenuto pagamento.
8. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, dando atto che non vi sarà corresponsione di assegni di mantenimento/di divorzio.
9. I ricorrenti, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto e la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, dichiarano di avere risolto ogni questione economico/ patrimoniale avente causa nel matrimonio e/o relativa alla casa familiare e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione e a far valere ragioni reciproche di credito / debito.
10. Le parti dichiarano infine che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
11. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
pag. 4 di 5 Addì 31.7.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5