Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1051/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1051 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
del Tribunale di TE, vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
Folco Trabalza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TE, Via Armellini n.1, giusta procura in calce all'atto di citazione attore
E
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP 1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tonelli e[procuratore speciale Dott. CP 2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Ulpiano n.2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
NONCHÉ
(C.F. CP 3 C.F. 2
(C.F. CP_4 C.F. 3
convenuto contumaci
Oggetto: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
L'avv. Folco Trabalza, per l'attore: “1) accertare e dichiarare che CP 4 è
-
autrice e unica responsabile dell'illecito per cui è causa;
2) di conseguenza condannare la stessa CP 4 CP_3 e la CP 5 in solido tra di
3) condannare, inoltre, sempre in solido tra loro, i convenuti al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti, dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché all'ulteriore risarcimento per il ritardo con il quale è stato liquidato il danno, che si indica nell'importo del 5% annuo sulle somme dovute, ovvero in quello diverso, maggiore o minore, che risulterà dalla istruttoria di causa ed in subordine, da liquidarsi secondo equità; 4) con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso forfettario”.
L'avv. Fabio Tonelli, per la convenuta CP 1 : "a) in via principale, rigettare
-
tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
b) ancora in via principale, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione dell'incidente per cui è causa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla medesima parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
c) in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'incidente per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno eventualmente spettante alla medesima parte attrice, rigettando, in ogni caso, ogni domanda volta al risarcimento del danno morale e del danno da personalizzazione;
d) condannare parte attrice alle spese, competenze ed onorari di causa, o, in subordine, compensare integralmente le spese di lite ".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva in Con atto di citazione notificato in data 04.05.2021,
e la CP 1 chiedendo la condannagiudizio CP 4 CP 3
,
dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 16:40 circa del 29/05/2019 in TE, Via
Montefiorino, quando l'attore, mentre attraversava a piedi la suddetta via servendosi dell'attraversamento pedonale, era stato sfiorato dall'autovettura Fiat Punto targata
AA331MR, di proprietà del sig. condotta nell'occasione dalla sig.raCP 3
CP 4 e assicurata per l'r.c.a. con la CP 1 L'attore, premesso che l'integrale responsabilità del sinistro doveva attribuirsi alla CP 4 che provenendo dal lato di Via XX Settembre a forte velocità ometteva di concedere la precedenza al pedone che per evitare l'impatto si sbilanciava all'indietro cadendo a terra, deduceva di aver riportato gravi lesioni in conseguenza della caduta, lesioni descritte ed individuate in base agli accertamenti ed esami avviati il giorno stesso nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di TE (presso il quale era stato poi sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione della frattura al femore) e, quantificava i danni subiti nel complessivo importo di
139.493,71 (di cui € 8.167,50, € 133.692,91 per danno biologico da invalidità permanente al
30% e danno morale, € 20.801,41 a titolo di personalizzazione per la lesione della vita di relazione, € 5.800,00 per spese sostenute) oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno da ritardo nel pagamento.
CP 1 laCon comparsa depositata in data 28.09.2021 si costituiva la convenuta quale eccepiva che in realtà dai rilievi effettuati dagli Agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro, con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal teste [...]
Tes 1 nonché dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emersa nell'ambito del procedimento penale aperto a carico della convenuta era emersa l'assenza di responsabilità della medesima in ordine alla causazione del sinistro da addebitare unicamente alla condotta negligente, imprudente ed imperita posta in essere dall'attore.
In particolare, secondo la ricostruzione operata dalla Compagnia, la CP_4 mentre percorreva Via Montefiorino alla guida della Fiat Punto, giunta in prossimità delle strisce pedonali, avrebbe arrestato la propria marcia e poiché nessun pedone era in fase di attraversamento delle strisce pedonali, avrebbe ripreso lentamente la marcia quando l'attore, che si trovava fermo in prossimità del marciapiede sarebbe caduto a terra sul fianco sinistro senza essere senza essere stato né toccato né sfiorato dall'anzidetto veicolo che,
nell'occasione, si trovava molto distante dal pedone.
Eccepiva dunque la responsabilità esclusiva (o quantomeno concorrente) dell'attore nella causazione del sinistro.
La compagnia convenuta contestava inoltre nell'an e nel quantum il danno allegato da parte attrice e chiedeva quindi l'integrale rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, previo accertamento della responsabilità prevalente o almeno paritaria dell'attore nella causazione del sinistro, la corrispondente riduzione del risarcimento, da attribuirsi, in ogni caso, per le sole lesioni eziologicamente riferibili all'incidente.
All'esito della prima udienza del 19.10.2021, il giudice istruttore, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione ai convenuti CP 4 e CP 3 dichiarava la contumacia di quest'ultimi e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co.
6, c.p.c..
A seguito del deposito delle predette memorie e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 03.04.2022 e nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta all'udienza del 12.01.2023, lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
Giova preliminarmente evidenziare che, chiedendo la condanna in solido di CP 4
l'attore ha esercitato in via cumulativa l'azione di cui CP 3 e CP 1 "
all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-responsabile civile e del conducente del relativo veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass.
29038/2018, Cass. 28660/2017 e Cass. 6824/01, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09,
Cass. 15462/08, Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000).
Quanto al merito, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come descritta dall'attore, trovando tale descrizione conferma nella ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia
Locale nel rapporto di incidente stradale in atti (relazione che, del resto, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre, per la sua natura di atto pubblico, e a prescindere da una conferma testimoniale da parte degli agenti che lo abbiano redatto - un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria v. in tal senso Cass. 33208/2022, Cass. 27980/2022, Cass. 20025/2016) pienamente confermato dagli agenti escussi all'udienza del 20.09.2022, nonché nella deposizione del teste oculare
Testimone 1 e dalla mancata risposta di CP 4 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. - all'interrogatorio formale nel presente giudizio.
A tal proposito, viene in rilievo il consolidato principio in base al quale, in caso di investimento del pedone, stante la presunzione integrale di responsabilità in capo al conducente del veicolo ai sensi dell'art. 2054, co.1, c.c., ai fini della valutazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 20137/2023 e Cass. 2241/2019). Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata è emerso che l'autovettura Fiat Punto condotta dalla convenuta non ha concesso la precedenza all'attore che nell'occasione aveva già iniziato ad attraversare la carreggiata servendosi correttamente dell'attraversamento pedonale ivi presente.
,In particolare, il teste Testimone_1 sentito a sommarie informazioni nell'immediatezza del sinistro, espressamente riferiva agli agenti della Polizia intervenuti: “Mi trovavo sulla Via
Montefiorino sul lato opposto all'ingresso della Chiesa di San Giuseppe ed ero in piedi sul marciapiede con lo sguardo rivolto proprio in direzione della suddetta Chiesa. Vedevo sul marciapiede davanti alla Chiesa un signore anziano che, giunto all'attraversamento pedonale iniziava ad attraversare la corsia di marcia. Fatto appena un passo si fermava poiché sopraggiungeva una autovettura rossa. Quest'ultima a sua volta si fermava e vedevo sia il pedone che la conducente donna della vettura fermi poi nello stesso momento in cui il pedone faceva un piccolo passo avanti anche il veicolo ripartiva e percorreva al massimo 30 cm".
Dette dichiarazione venivano confermate dal Tes 1 all'udienza del 12.01.2023 in occasione della quale precisava che “il pedone aveva iniziato l'attraversamento delle strisce pedonali quando sopraggiungeva l'autovettura punto rossa che inizialmente si è fermata come il pedone e quasi contemporaneamente sono ripartiti entrambi, quindi penso che il pedone per lo spavento si è sbilanciato ed è caduto" evidenziando altresì che “la distanza rispetto alle strisce cui si è arrestata l'autovettura era molto ravvicinata e non vi erano margini di sicurezza... il pedone non ha fatto cenni di sorta all'autovettura di passare non lasciandole la precedenza".
Il teste ha inoltre dichiarato che "l'autovettura si era fermata a ridosso dell'attraversamento pedonale, si è fermata, poi ha ripreso la marcia sino ad invadere le strisce e in quel momento il pedone è caduto".
Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita all'attore nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa avendo correttamente impegnato l'attraversamento pedonale per attraversare la carreggiata, mentre la conducente convenuta, dopo essersi inizialmente arrestata a distanza molto ravvicinata dal pedone, anziché attendere il completamento dell'attraversamento della carreggiata da parte di quest'ultimo, riprendeva la propria marcia, invadendo le strisce pedonali e provocando la caduta dell'attore, pur in assenza di una collisione diretta tra veicolo e pedone.
Tali conclusioni non appaiono inficiate dal provvedimento di archiviazione del procedimento penale del Tribunale di TE R.G.N.R. n. 1917/2019 e R.G. GIP n. 1779/2019, in cui contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della compagnia assicuratrice, non è emersa alcuna ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro.
Sul punto, infatti, il Tribunale di TE con l'anzidetto provvedimento del 14 novembre 2019 ha ravvisato, nella fattispecie, una ipotesi di lieve entità ex art. 131 bis. c.p. dubitando della sussistenza del reato quantomeno sotto il profilo dell'elemento psicologico, senza tuttavia escludere la mancata concessione della precedenza al pedone.
Ne consegue che la responsabilità per la verificazione dell'incidente deve attribuirsi in via per non aver concesso la esclusiva alla condotta colpevole ed imprudente di CP 4
precedenza all'attore provocandone la caduta.
Per quanto riguarda l'entità del danno biologico subito da Parte 1
meritano piena condivisione le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando - e nella misura in cui i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020,
Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011).
Dunque, poiché nel caso in esame le parti non hanno presentato osservazioni critiche a mezzo dei rispettivi difensori e consulenti di parte, il danno biologico subito dall'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa va quantificato come segue: 30 giorni di invalidità temporanea assoluta;
ulteriori 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; ulteriori 20 di invalidità temporanea parziale al 50%; ulteriori 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 20%.
La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano (le quali tengono conto di tutte le componenti non patrimoniali del danno, e garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis
Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016,
Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014). Poiché le circostanze del caso concreto non appaiono tali da giustificare una personalizzazione in aumento o in diminuzione della componente relativa al danno da sofferenza soggettiva interiore (comunque adeguatamente allegato, e da ritenersi senz'altro provato, sia pure per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni subite dall'attore e al conseguente percorso riabilitativo: v. sul punto, da ultimo, Cass. 25164/2020) e/o della componente dinamico-relazionale, il danno non patrimoniale deve essere liquidato nei seguenti importi: € 7.762,50, per l'invalidità temporanea;
€ 57.512,00, per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età della vittima, pari a 90 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea: v. in proposito Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass.
3121/2017 e Cass. 10303/2012).
Deve poi riconoscersi all'attore l'ulteriore importo di € 2.873,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza alla persona documentate, durante la degenza in ospedale ed a domicilio, reputabili come congrue e causalmente connesse al sinistro oggetto di causa secondo la condivisibile valutazione effettuata sul punto dal consulente tecnico d'ufficio.
CP 4 CP 3 e CP 1In definitiva, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: 1) € 65.274,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma svalutata al 06.09.2019 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi;
sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, a prescindere, peraltro, da un'espressa domanda in tal senso formulata dal danneggiato, v. ex multis Cass. 39376/2021, Cass. 24468/2020, Cass.
9194/2020, Cass. 18771/2019, Cass. 2670/2016, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015 e Cass.
12698/2014), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 57.512,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza alla persona documentate.
Le spese di lite (ivi incluse quelle che l'attore si è obbligato a sostenere nei confronti del proprio consulente tecnico di parte), che non appaiono eccessive o superflue: v. Cass.
24188/2021, Cass. 4692/2020, Cass. 17022/2018, Cass. 3380/2015 e Cass. 84/2013) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico dei convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. in ragione della comunanza di interessi e della convergenza degli atteggiamenti difensivi (v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass.
16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), nella misura quantificata come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, avuto riguardo al decisum sulla domanda di condanna parzialmente accolta: v. Cass., SS.UU.,
19014/07, nonché Cass. 5641/2022, Cass. 33098/2021, Cass. 27523/2021, Cass. 26230/2021, Cass. 11719/2021, Cass. 1123/2021, Cass. 26297/2019 e Cass. 22462/2019), alla natura e alla complessità (MEDIA) della controversia.
Per la medesima ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi integralmente a carico dei convenuti in solido e in parti uguali nei rapporti tra loro, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del c.t.u. (v. in proposito Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016,
Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1 nei confronti di CP 4
, [...]
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: CP 3 e CP 1
accertata la responsabilità di per la verificazione del sinistro oggetto- CP 4
di causa, condanna i convenuti ' CP_3 e CP 1 CP 4 '
Parte 1 dellein via solidale, al pagamento in favore dell'attore seguenti somme: 1) € 65.274,50, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma svalutata al 06.09.2019 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 2.873,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza alla persona documentate. condanna i convenuti CP 4 CP 3 e CP 1 in via '
Parte_1 delle spese solidale, alla rifusione in favore dell'attore processuali, che liquida in € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed
€ 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 2.928,00 per la consulenza tecnica di parte e in € 793,26 per le altre spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione); pone definitivamente a carico dei convenuti CP_4 CP 3 e CP 1 in parti uguali tra loro, le spese della c.t.u. nella misura già liquidata
,
con decreto emesso in corso di causa.
TE, 18/3/2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone