Ordinanza collegiale 16 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 27 aprile 2022
Ordinanza collegiale 30 giugno 2022
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/03/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angiolino Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
del Decreto n. 234 del 19 ottobre 2021, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale bandita con decreto dipartimentale n. 676 del 18 ottobre 2016 a causa del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica all'esito dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali;
di tutti gli atti e verbali della Commissione medica su cui il provvedimento impugnato si fonda;
della graduatoria dei vincitori e degli idonei;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso al procedimento seguito, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, bandito con Decreto dipartimentale n. 676 del 18.10.2016 classificandosi al -OMISSIS- posto nella graduatoria generale di merito e al -OMISSIS- posto della graduatoria finale dei posti non riservati
2. In data 4 maggio 2021 il ricorrente è stato sottoposto alle visite mediche e agli accertamenti per la verifica dell'idoneità psico-fisica di cui al D.M. 4 novembre 2019, n. 166, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica psichica ed attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”.
3. Dal verbale della Commissione medica del 4 maggio 2021 emerge che nel medesimo giorno sono state effettuate le valutazioni delle risultanze degli accertamenti riguardanti i candidati ad eccezione del giudizio per il ricorrente il quale, “ resta sospeso […] in attesa di ulteriori accertamenti”.
4. Il giorno 13 settembre 2021 il ricorrente è stato sottoposto nuovamente a visita e ad ulteriori accertamenti all’esito dei quali la Commissione medica ha espresso giudizio di non idoneità per “ -OMISSIS-”.
5. Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare il suddetto esito, articolando due motivi di doglianza.
6. Con il primo motivo deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’ar. 3 della legge 241/1990: difetto, genericità ed inadeguatezza della motivazione. Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione ”. Il provvedimento si limiterebbe a richiamare la succinta diagnosi che avrebbe determinato la inidoneità senza soddisfare gli ulteriori requisiti che il legislatore esigerebbe per la motivazione. In particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare la correttezza del procedimento seguito, con richiamo al centro e/o alla struttura di esecuzione degli accertamenti, alla quantità di sostanza rilevata e ai valori di riferimento, al rispetto delle procedure previste a garanzia della certezza e affidabilità dell’accertamento. Dall’insufficienza della motivazione deriverebbe la violazione dei canoni di legalità, imparzialità e buona fede cui deve sempre ispirarsi l’azione della P.A.
7. Con il secondo motivo di lamenta “ Violazione e falsa applicazione del d.m. 4 novembre 2019 n. 166 art. 1, comma 4, all. a) punto 4. Eccesso di potere per errore dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ”. L’accertamento condotto dall’Amministrazione sarebbe fondato su valutazioni erronee e superficiali, in quanto la positività del ricorrente riscontrata nel test contestato sarebbe stata smentita da altre analisi condotte in data 20 marzo 2021, ovvero prima della visita del 4 maggio 2021 presso il -OMISSIS-, in data 5 giugno 2010 presso un Laboratorio diverso, e successivamente alla seconda visita, ovvero in data 16 novembre 2021. In quest’ultima data, in particolare, il ricorrente si è sottoposto all’-OMISSIS-, presso l’-OMISSIS-, il cui esito è stato conforme alle precedenti analisi delle urine non risultando presenti -OMISSIS-. La discordanza di esito degli esami, nonché l'incertezza sull'effettiva volontaria assunzione da parte del ricorrente di sostanze -OMISSIS-, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione ad espletare un approfondimento di istruttoria non potendosi basare il giudizio negativo su una analisi scientifica controversa.
8. L’Amministrazione si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del ricorso.
9. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto verificazione onde accertare la presenza nelle urine di -OMISSIS-, secondo i metodi seguiti dalla commissione concorsuale o, eventualmente, con altro metodo ritenuto più valido, precisando il valore di cut off e l'effettiva concentrazione di -OMISSIS- riscontrato nel campione di urine sottoposto a analisi durante la visita concorsuale e nel successivo test di verifica, nonché il correlato livello di principio attivo desumibile dal suddetto valore in relazione ai tempi medi di eliminazione/escrezione dei -OMISSIS- e, in caso affermativo, la congruenza tecnica o meno delle deduzioni attoree.
10. La relazione di verificazione è stata depositata il 15.10.2022.
11. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Il ricorso è infondato.
13. Va in primo luogo rilevato che il provvedimento impugnato ha disposto l’esclusione dal concorso considerato “ il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-: “-OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”.
14. Ai sensi dell’art. 1, co. 4, del d.m. n. 166/2019, “[…] costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento ”. L’allegato 4, recante “ Cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, vi include al punto 4 “ La presenza nelle urine o in altri liquidi biologici o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici ”.
15. Manifestamente infondato è, pertanto, il primo motivo di ricorso con il quale si contesta il difetto di motivazione del provvedimento. Secondo una giurisprudenza consolidata, “ La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese ” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, sent. n. 879 del 1° ottobre 2020).
16. Tali condizioni senz’altro sussistono nel caso di specie, in quanto l’Amministrazione ha enunciato esattamente la circostanza che ha determinato il giudizio di non idoneità, gli esami attraverso i quali tale giudizio è stato reso, nonché i parametri normativi sulla base dei quali in ragione di detto giudizio è stata disposta l’esclusione.
17. Gli ulteriori elementi addotti da parte ricorrente, riguardanti l’identificazione del centro analisi, la metodica e le procedure riguardano, piuttosto, la correttezza dell’istruttoria e dei fatti posti a fondamento del provvedimento. Anche sotto tale profilo, peraltro, le contestazioni sono infondate.
18. Dall’esame degli atti risulta, in particolare, che gli accertamenti medici sono stati condotti presso la -OMISSIS-.
19. Dal verbale di prelievo della matrice urinaria risulta sia l’indicazione della metodica utilizzata, mediante il riferimento al provvedimento 18.9.2008 (accordo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, che prevede dettagliatamente le procedure da seguire e le soglie di cut-off), sia il riscontro delle quantità prelevate e della sussistenza dei range di accettabilità quanto a peso specifico, pH e creatinuria.
20. I test di conferma sono stati eseguiti presso il laboratorio di tossicologia forense del -OMISSIS- e reca anch’esso indicazione delle metodiche e delle procedure utilizzate, mediante il riferimento al richiamato provvedimento del 18.9.2008, con l’indicazione dei relativi livelli di cut-off.
21. Dalla relazione di verificazione, peraltro, risulta che il campione è stato raccolto e trattato come da normativa, circostanza che non risulta in alcun modo smentita dalle generiche contestazioni di parte ricorrente, che vanno, pertanto, rigettate.
22. Anche il secondo motivo è infondato. Dalla relazione di verificazione si ricava che, essendo la metodica immunochimica molto sensibile, nonché reagente con metaboliti aventi forme molecolari simili a quelle delle sostanze ricercate, ad essa si fa seguire quella gas-cromatografica associata a spettrometria di massa, che individua, invece, esattamente “la” molecola. Ne consegue che l’effettuazione del test di conferma è senz’altro idonea ad escludere qualsivoglia ipotesi di “errore” o falsa positività del tipo di quelli addotti nel ricorso.
23. Dalla medesima relazione si ricava, inoltre, oltre alla correttezza delle procedure tecniche seguite nel caso di specie, che i test effettuati autonomamente da parte ricorrente sono del tutto inidonei a smentire la correttezza di quelli svolti dall’Amministrazione, sia in quanto aventi valore medico-legale nullo in mancanza delle procedure a tal fine previste, sia in ragione del tempo intercorrente tra il loro svolgimento e l’esame contestato, senz’altro idoneo a determinare un diverso esito.
24. Parte ricorrente, d’altra parte, non ha mai chiesto di eseguire le contro-analisi sul campione a ciò specificamente destinato e non può certo pretendere che sia dato valore a esami condotti in data diversa, evenienza che darebbe luogo a una inammissibile violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati.
25. In conclusione, le censure sono infondate e il ricorso va rigettato.
26. Le spese di lite possono, peraltro, essere compensate in ragione della ridotta attività difensiva espletata dalla difesa erariale, limitata al deposito di documenti e relazioni dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.