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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 27/2025 promossa da: appresentato e difeso dagli avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE Parte_1
e ANDREA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO IN ANCONA contumace
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna la sentenza n. 289 del 2024, pubblicata in data 10/10/2024, R.G. n. Parte_1
75/2024, dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro –, nella parte in cui ha compensato le spese di lite per la metà, pur avendo accolto integralmente il suo ricorso teso al riconoscimento del proprio diritto al bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 e successive modificazioni, mediante pagamento dell'importo di €.500,00 per ogni anno scolastico quale “contributo alla formazione”. Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna pagina 1 di 3 del a rifondere integralmente le spese di lite del doppio grado. CP_1
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace in questo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
(ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018). Non ricorrendo alcuna di tali situazioni a giustificare per la parziale compensazione delle spese (avendo la sentenza accolto in pieno la domanda attrice), deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trovi il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado ha ingiustamente pregiudicato la parte vittoriosa.
Le spese del primo grado seguono quindi la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi, stante la serialità del contenzioso, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Anche le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della presente controversia (solo spese di lite entro euro
1.100,00) con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del primo CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi €.1.100,00 (di cui euro 49,00 per spese), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e
C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
pagina 2 di 3 - condanna il L'origine riferimento non è stata trovata. appellato a Pt_2 CP_1 rifondere all'appellante le spese del presente grado di appello, che liquida in complessivi €. 573,50 (di cui euro 73,50 per spese), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 27/2025 promossa da: appresentato e difeso dagli avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE Parte_1
e ANDREA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO IN ANCONA contumace
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna la sentenza n. 289 del 2024, pubblicata in data 10/10/2024, R.G. n. Parte_1
75/2024, dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro –, nella parte in cui ha compensato le spese di lite per la metà, pur avendo accolto integralmente il suo ricorso teso al riconoscimento del proprio diritto al bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 e successive modificazioni, mediante pagamento dell'importo di €.500,00 per ogni anno scolastico quale “contributo alla formazione”. Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna pagina 1 di 3 del a rifondere integralmente le spese di lite del doppio grado. CP_1
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace in questo grado.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
Alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
(ovvero “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018). Non ricorrendo alcuna di tali situazioni a giustificare per la parziale compensazione delle spese (avendo la sentenza accolto in pieno la domanda attrice), deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trovi il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni (Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado ha ingiustamente pregiudicato la parte vittoriosa.
Le spese del primo grado seguono quindi la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi, stante la serialità del contenzioso, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Anche le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della presente controversia (solo spese di lite entro euro
1.100,00) con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del primo CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi €.1.100,00 (di cui euro 49,00 per spese), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e
C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
pagina 2 di 3 - condanna il L'origine riferimento non è stata trovata. appellato a Pt_2 CP_1 rifondere all'appellante le spese del presente grado di appello, che liquida in complessivi €. 573,50 (di cui euro 73,50 per spese), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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