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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3000/2023 R.G. Cont. promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
cittadino italiano, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Volpiano (TO) alla Via G. Raimondo n. 19, presso lo studio e la persona dell'Avv. Antonietta Maggisano, che lo rappresenta e difende per delega in atti, avverso
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Garzigliana (TO), via Monviso n. 1, già elettivamente domiciliata in Torino, via San
Francesco d'Assisi n. 11, presso lo studio dell'avvocato Silvia ISSOGLIO, che ha però dismesso il mandato il 24.3.2025 elettivamente domiciliata in Saluzzo (Cn), Corso Roma n. 23, presso lo studio e la persona dell'avv. Laura ALLASIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi con rito concordatario in data 7.9.1997 in San Benigno C.se (TO), atto n. 13 P.II Serie A;
pagina 1 di 5 2) Assegna in via esclusiva la casa coniugale sita in San Benigno C.se (TO), Via M. Buonarroti
n.17, al Sig. , che continuerà a viverci con la figlia che non è Parte_1 Per_1
ancora economicamente autosufficiente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi contenute. La moglie potrà portare con sé esclusivamente la panca di legno che è in tavernetta, che potrà essere recuperata in presenza di entrambi i coniugi previo preavviso entro il
31.7.2025, preavviso di almeno 7 giorni.
3) Dispone che la Sig.ra contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente con il versamento della somma di euro
200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, da versare con bonifico bancario e soggetto a rivalutazione Istat, a partire dal mese di Luglio 2025;
Le spese straordinarie extrascolastiche, ludico-sportive, visite mediche non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate tra i genitori, andranno divise al 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati adottato dal Tribunale di Ivrea.
i genitori concordano che si iscriverà alla facoltà di scienze infermieristiche del Per_1
Cottolengo con spese universitarie a carico nella misura del 50% di ciascun genitore mentre le spese di trasporto saranno totalmente a carico del padre.
Al fine di evitare gli equivoci finora insorti tra le parti, i genitori si impegnano a confrontarsi in maniera pacata e leale sulle questioni relative alla figlia.
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre verserà a titolo di arretrati periodo ottobre 2023/giugno 2024, al mantenimento di la somma complessiva di € Per_1
900,00 in rate mensili di € 50,00 a partire dal mese di Luglio 2024, sempre entro il giorno 5 di ogni mese;
ad oggi la somma residua è di € 350,00;
5) Compensa le spese per il divorzio tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.10.2023,
[...]
evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la moglie Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse, la separazione tra i coniugi e - verificatisi i relativi presupposti - anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.9.1997 in san Benigno
C.se (TO), atto n. 13 P.II Serie A;
pagina 2 di 5 Per_ Per_
- dall'unione nascevano due figlie, , nata a [...] il [...] e , nata a
Chivasso (TO) il 13/02/2004;
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Nell'ambito del presente procedimento, introdotto con ricorsoi ex art. 473 bis.49 c.p.c., è stata resa sentenza di separazione n. 893/2024, pubblicata in data 30.07.2024, e passata in giudicato in data 04.03.2025 (come da certificazione in atti). Con tale sentenza, su conclusioni congiunte
Per_ delle parti, è stata assegnata al padre convivente con la figlia - maggiorenne non economicamente autosufficiente - e a carico della madre € 200 mensili oltre al 50% spese extra e AU interamente al padre, con rimborso arretrati per € 900 (€ 50,00 al mese).
All'udienza del 7 maggio 2025 – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione – le parti hanno insistito nella domanda di “divorzio”. Dopo ampio confronto le parti hanno raggiunto l'accordo anche sulle restanti questioni di carattere patrimoniale e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, agli articolati mezzi istruttori ed ai termini per gli scritti finali, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 9.5.2025), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dagli atti risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26 giugno 2024 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 893/2024, pubblicata in data 30.07.2024, e passata in giudicato in data 04.03.2025 (come da attestazione della cancelleria in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
pagina 3 di 5 La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per regolare le questioni patrimoniali tra loro e per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
22.5.2025), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 7.9.1997 in San Benigno C.se (TO), Parte_1 Parte_2
atto trascritto nei Registri dello Stato civile al n. 13 P.II Serie A.; ordinando all'ufficiale di Stato
Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2) Assegna in via esclusiva la casa coniugale sita in San Benigno C.se (TO), Via M. Buonarroti
Per_ n.17, al Sig. , che continuerà a viverci con la figlia che non è Parte_1
ancora economicamente autosufficiente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi contenute.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che potrà portare con sé Parte_2
esclusivamente la panca di legno che è in tavernetta, che potrà essere recuperata in presenza di entrambi i coniugi previo preavviso entro il 31.7.2025, preavviso di almeno 7 giorni.
Per_ 3) Dispone che la Sig.ra contribuisca al mantenimento della figlia , Parte_2
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, con il versamento della somma di euro
200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, da versare con bonifico bancario e soggetto a rivalutazione Istat, a partire dal mese di Luglio 2025;
Le spese straordinarie extrascolastiche, ludico-sportive, visite mediche non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate tra i genitori, andranno divise al 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati adottato dal Tribunale di Ivrea.
pagina 4 di 5 Per_ Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si iscriverà alla facoltà di scienze infermieristiche del Cottolengo con spese universitarie a carico nella misura del 50% di ciascun genitore mentre le spese di trasporto saranno totalmente a carico del padre.
Al fine di evitare gli equivoci finora insorti tra le parti, i genitori si impegnano a confrontarsi in maniera pacata e leale sulle questioni relative alla figlia.
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre verserà a titolo di arretrati
Per_ periodo ottobre 2023/giugno 2024, al mantenimento di la somma complessiva di € 900,00 in rate mensili di € 50,00 a partire dal mese di Luglio 2024, sempre entro il giorno 5 di ogni mese;
ad oggi la somma residua è di € 350,00.
5) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3000/2023 R.G. Cont. promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
cittadino italiano, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Volpiano (TO) alla Via G. Raimondo n. 19, presso lo studio e la persona dell'Avv. Antonietta Maggisano, che lo rappresenta e difende per delega in atti, avverso
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Garzigliana (TO), via Monviso n. 1, già elettivamente domiciliata in Torino, via San
Francesco d'Assisi n. 11, presso lo studio dell'avvocato Silvia ISSOGLIO, che ha però dismesso il mandato il 24.3.2025 elettivamente domiciliata in Saluzzo (Cn), Corso Roma n. 23, presso lo studio e la persona dell'avv. Laura ALLASIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi con rito concordatario in data 7.9.1997 in San Benigno C.se (TO), atto n. 13 P.II Serie A;
pagina 1 di 5 2) Assegna in via esclusiva la casa coniugale sita in San Benigno C.se (TO), Via M. Buonarroti
n.17, al Sig. , che continuerà a viverci con la figlia che non è Parte_1 Per_1
ancora economicamente autosufficiente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi contenute. La moglie potrà portare con sé esclusivamente la panca di legno che è in tavernetta, che potrà essere recuperata in presenza di entrambi i coniugi previo preavviso entro il
31.7.2025, preavviso di almeno 7 giorni.
3) Dispone che la Sig.ra contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente con il versamento della somma di euro
200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, da versare con bonifico bancario e soggetto a rivalutazione Istat, a partire dal mese di Luglio 2025;
Le spese straordinarie extrascolastiche, ludico-sportive, visite mediche non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate tra i genitori, andranno divise al 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati adottato dal Tribunale di Ivrea.
i genitori concordano che si iscriverà alla facoltà di scienze infermieristiche del Per_1
Cottolengo con spese universitarie a carico nella misura del 50% di ciascun genitore mentre le spese di trasporto saranno totalmente a carico del padre.
Al fine di evitare gli equivoci finora insorti tra le parti, i genitori si impegnano a confrontarsi in maniera pacata e leale sulle questioni relative alla figlia.
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre verserà a titolo di arretrati periodo ottobre 2023/giugno 2024, al mantenimento di la somma complessiva di € Per_1
900,00 in rate mensili di € 50,00 a partire dal mese di Luglio 2024, sempre entro il giorno 5 di ogni mese;
ad oggi la somma residua è di € 350,00;
5) Compensa le spese per il divorzio tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 17.10.2023,
[...]
evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la moglie Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse, la separazione tra i coniugi e - verificatisi i relativi presupposti - anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.9.1997 in san Benigno
C.se (TO), atto n. 13 P.II Serie A;
pagina 2 di 5 Per_ Per_
- dall'unione nascevano due figlie, , nata a [...] il [...] e , nata a
Chivasso (TO) il 13/02/2004;
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Nell'ambito del presente procedimento, introdotto con ricorsoi ex art. 473 bis.49 c.p.c., è stata resa sentenza di separazione n. 893/2024, pubblicata in data 30.07.2024, e passata in giudicato in data 04.03.2025 (come da certificazione in atti). Con tale sentenza, su conclusioni congiunte
Per_ delle parti, è stata assegnata al padre convivente con la figlia - maggiorenne non economicamente autosufficiente - e a carico della madre € 200 mensili oltre al 50% spese extra e AU interamente al padre, con rimborso arretrati per € 900 (€ 50,00 al mese).
All'udienza del 7 maggio 2025 – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione – le parti hanno insistito nella domanda di “divorzio”. Dopo ampio confronto le parti hanno raggiunto l'accordo anche sulle restanti questioni di carattere patrimoniale e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, agli articolati mezzi istruttori ed ai termini per gli scritti finali, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 9.5.2025), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dagli atti risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26 giugno 2024 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 893/2024, pubblicata in data 30.07.2024, e passata in giudicato in data 04.03.2025 (come da attestazione della cancelleria in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
pagina 3 di 5 La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per regolare le questioni patrimoniali tra loro e per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
22.5.2025), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 7.9.1997 in San Benigno C.se (TO), Parte_1 Parte_2
atto trascritto nei Registri dello Stato civile al n. 13 P.II Serie A.; ordinando all'ufficiale di Stato
Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2) Assegna in via esclusiva la casa coniugale sita in San Benigno C.se (TO), Via M. Buonarroti
Per_ n.17, al Sig. , che continuerà a viverci con la figlia che non è Parte_1
ancora economicamente autosufficiente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi contenute.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che potrà portare con sé Parte_2
esclusivamente la panca di legno che è in tavernetta, che potrà essere recuperata in presenza di entrambi i coniugi previo preavviso entro il 31.7.2025, preavviso di almeno 7 giorni.
Per_ 3) Dispone che la Sig.ra contribuisca al mantenimento della figlia , Parte_2
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, con il versamento della somma di euro
200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, da versare con bonifico bancario e soggetto a rivalutazione Istat, a partire dal mese di Luglio 2025;
Le spese straordinarie extrascolastiche, ludico-sportive, visite mediche non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate tra i genitori, andranno divise al 50% ciascuno, come stabilito dal Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati adottato dal Tribunale di Ivrea.
pagina 4 di 5 Per_ Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che si iscriverà alla facoltà di scienze infermieristiche del Cottolengo con spese universitarie a carico nella misura del 50% di ciascun genitore mentre le spese di trasporto saranno totalmente a carico del padre.
Al fine di evitare gli equivoci finora insorti tra le parti, i genitori si impegnano a confrontarsi in maniera pacata e leale sulle questioni relative alla figlia.
4) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre verserà a titolo di arretrati
Per_ periodo ottobre 2023/giugno 2024, al mantenimento di la somma complessiva di € 900,00 in rate mensili di € 50,00 a partire dal mese di Luglio 2024, sempre entro il giorno 5 di ogni mese;
ad oggi la somma residua è di € 350,00.
5) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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