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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 12472 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA RAOUL ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza di trattazione scritta del 12/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito della invalidità in misura pari all'80% a decorrere dal mese di ottobre 2023, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata;
conseguentemente condanna l' al pagamento della prestazione, con accessori come per CP_2 legge;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €. CP_2
1.200,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avv.ti
Scotto Di Tella Raoul e Silvia Cordova;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata CP_2 liquidate con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 16.10.203 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere inoltrato, in data 15.05.2023, domanda all' per ottenere il riconoscimento dell'invalidità CP_2 in misura superiore all'80% onde ottenere la liquidazione della pensione anticipata di
1 vecchiaia (80%); che, con comunicazione del 19.06.2023, l' aveva respinto la richiesta, CP_1 difettando il requisito della invalidità nella misura richiesta;
di avere proposto ricorso amministrativo, conclusosi con il rigetto.
Deduceva il ricorrente la illegittimità del diniego e concludeva nei termini seguenti: 1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto previa consulenza tecnica accertare e dichiarare l'istante invalido nella misura dell'80% onde accadere ai benefici di cui al D. Lgs 503/92;
2) Condannare, di conseguenza, l' al pagamento delle relative provvidenze economiche;
CP_2
3) condannare, di conseguenza, l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_2 con distrazione delle spese agli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , che CP_1 concludeva per il rigetto del ricorso, per carenza di interesse ad agire, non avendo il ricorrente dimostrato di essere in possesso del necessario requisito contributivo;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
12/05/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto evidenziare che è prodotto agli atti l'estratto contributivo del 18.09.2023, dal quale si evince la sussistenza in capo al ricorrente del requisito contributivo minimo per ottenere la prestazione richiesta;
- rilevato che, anche in ordine al requisito sanitario, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha così concluso: “dall'ottobre del 2023 (epoca dalla quale il periziando viene seguito dal
Centro Salute Mentale dell'ASP di Palermo), le affezioni accertate e documentate determinano nel signor una riduzione della capacità di lavoro e di guadagno nella misura dell' 80 Parte_1
% consentendo, dunque, di riconoscergli il diritto al prepensionamento previsto per i lavoratori invalidi”.
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che hanno reso le dichiarazioni di rito. Restano definitivamente a carico dell' CP_2 le spese di CTU già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 12/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 12472 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con gli avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA RAOUL ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza di trattazione scritta del 12/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito della invalidità in misura pari all'80% a decorrere dal mese di ottobre 2023, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata;
conseguentemente condanna l' al pagamento della prestazione, con accessori come per CP_2 legge;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €. CP_2
1.200,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avv.ti
Scotto Di Tella Raoul e Silvia Cordova;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata CP_2 liquidate con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 16.10.203 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere inoltrato, in data 15.05.2023, domanda all' per ottenere il riconoscimento dell'invalidità CP_2 in misura superiore all'80% onde ottenere la liquidazione della pensione anticipata di
1 vecchiaia (80%); che, con comunicazione del 19.06.2023, l' aveva respinto la richiesta, CP_1 difettando il requisito della invalidità nella misura richiesta;
di avere proposto ricorso amministrativo, conclusosi con il rigetto.
Deduceva il ricorrente la illegittimità del diniego e concludeva nei termini seguenti: 1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto previa consulenza tecnica accertare e dichiarare l'istante invalido nella misura dell'80% onde accadere ai benefici di cui al D. Lgs 503/92;
2) Condannare, di conseguenza, l' al pagamento delle relative provvidenze economiche;
CP_2
3) condannare, di conseguenza, l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_2 con distrazione delle spese agli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , che CP_1 concludeva per il rigetto del ricorso, per carenza di interesse ad agire, non avendo il ricorrente dimostrato di essere in possesso del necessario requisito contributivo;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
12/05/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto evidenziare che è prodotto agli atti l'estratto contributivo del 18.09.2023, dal quale si evince la sussistenza in capo al ricorrente del requisito contributivo minimo per ottenere la prestazione richiesta;
- rilevato che, anche in ordine al requisito sanitario, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha così concluso: “dall'ottobre del 2023 (epoca dalla quale il periziando viene seguito dal
Centro Salute Mentale dell'ASP di Palermo), le affezioni accertate e documentate determinano nel signor una riduzione della capacità di lavoro e di guadagno nella misura dell' 80 Parte_1
% consentendo, dunque, di riconoscergli il diritto al prepensionamento previsto per i lavoratori invalidi”.
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che hanno reso le dichiarazioni di rito. Restano definitivamente a carico dell' CP_2 le spese di CTU già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 12/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2