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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: assicurazione contro i danni nella causa iscritta al n. 271 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), ivi residente, elettivamente domiciliato in C.F._1
Cagliari, via Garibaldi, 18, presso lo studio dell'avv. Stefano Piras che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO in persona del procuratore Controparte_1
speciale, con sede in Torino, Corso Inghilterra n. 3, Controparte_2
C.F. e P.IVA n. , elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via P.IVA_1 della Pineta n. 53/B, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Secci che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLATA
All'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma del provvedimento impugnato:
1) Condannare l'appellata al pagamento di € 8.554,00 ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia;
2) Con la rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3) Condannarla altresì al pagamento delle spese processuali di II grado.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis:
- dichiarare irricevibile, inammissibile ovvero rigettare nel merito l'avverso gravame, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
- confermare integralmente il capo della sentenza oggetto d'impugnazione.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari del 2 gennaio
2020 titolare dell'impresa individuale Street Coffee con Parte_1
sede in Cagliari, via Angioi n.58, ha convenuto in giudizio Controparte_3
per vederla condannare al risarcimento dei danni pari ad euro
[...]
16.000,00, o a quella maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Egli, in particolare, ha esposto che:
- aveva stipulato il 23 agosto 2017 con la società convenuta un contratto in forza del quale essa si era obbligata a risarcirgli i danni che si sarebbero potuti verificare relativamente ai beni aziendali, ivi compresi quelli di natura dolosa cagionati da terzi;
- nella notte tra il 1° e il 2 ottobre 2017, verso le 22.00 circa, era divampato all'interno dell'azienda un incendio, appiccato da terzi che si erano introdotti nel locale sebbene il suo unico accesso, munito di serratura a campana, fosse stato regolarmente chiuso a chiave la sera prima;
- aveva subito danni per circa euro 16.000,00, di cui circa euro 9.000,00 per il denaro contante sottratto dalle slot-machine e videogiochi e circa euro
7.000,00 per i danni riportati dalle strutture e dai beni aziendali specificamente indicati nell'atto di citazione.
costituitasi in giudizio, ha Controparte_3 domandato che fosse accertata l'inoperatività della polizza e, conseguentemente, fosse rigettata l'avversa domanda. In subordine, premesso che l'attore avrebbe dovuto dare prova seria e rigorosa delle pretese avanzate, ha domandato che l'indennizzo venisse liquidato nei limiti ed alle condizioni pattuite nella polizza.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata decisa con la sentenza n. 344/2022 pubblicata il 9 febbraio 2022 che ha accolto la domanda di per quanto di ragione, così statuendo: Parte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) condanna al pagamento in favore Controparte_3 di della somma complessiva di € 5.000,00 per le Parte_1
causali in premessa;
2) condanna a rifondere le spese del Controparte_3
presente giudizio a nella misura di euro 1.884,00 (di Parte_1
cui euro 1.620,00 per competenze ed euro 264,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dalla sua natura dolosa, la domanda di indennizzo per i danni subiti dall'incendio, provato documentalmente dal rapporto di intervento del 2 ottobre 2017 dei Vigili del
Fuoco, fosse fondata, stante la garanzia di cui alla polizza assicurativa, quantificando i danni patiti dall'attore alle strutture, agli arredi ed ai beni aziendali, non essendo provato il loro preciso ammontare, in via equitativa in euro 5.000,00, inclusi interessi e rivalutazione, di cui euro 2.500,00 per danni al locale ed euro 2.500,00 per danni ai beni aziendali. Ha invece rigettato la domanda risarcitoria relativa alla sottrazione di denaro dalle slot-machines, in quanto seppure dal detto rapporto risultava che vi erano segni di effrazione di dette macchine, non era tuttavia provata l'asportazione di denaro dalle stesse nella misura indicata dall'attore.
Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022 propone appello il quale censura la sentenza laddove il Tribunale non aveva Parte_1
accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell'asportazione di denaro dalle slot-machines. In particolare egli lamenta che il giudice di prime cure: - non avesse valutato adeguatamente il verbale di denuncia-querela da lui sporta presso la Questura di Cagliari e i relativi allegati in quanto le dichiarazioni in essa contenute erano state rese sotto l'implicito vincolo dell'obbligo di dire la verità, stante il rilievo penale del mendacio:
- non avesse osservato le regole delle presunzioni semplici, in quanto dal fatto certo dell'effrazione, avrebbe ben potuto risalire al fatto ignoto della sottrazione effettiva del denaro, dovendo considerare che l'incendio doveva ritenersi appiccato da un ladro per rendere difficili le successive indagini.
Costituitasi in giudizio, conclude per Controparte_3 la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza nel merito dell'appello, riproponendo le eccezioni già ritenute assorbite dal Tribunale ed opponendosi all'ammissione delle prove richieste dall'appellante.
Rigettate, con ordinanza del 9 novembre 2022, le istanze istruttorie formulate dal all'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è tenuta a Pt_1
decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato, condividendo la Corte la valutazione del
Tribunale laddove ha ritenuto che l'attore non abbia offerto prova della sottrazione di denaro dalle slot-machines pari a euro 8.554,00.
Deve in primo luogo escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dal che possa riconoscersi una qualche valenza probatoria alle Pt_1
dichiarazioni da lui rese nella denuncia-querela in Questura.
Chiarissima è al riguardo la motivazione di Cass., n. 32637/2022 che ha richiamato i principi già enunciati dal giudice di legittimità e secondo i quali nell'assicurazione contro i danni, “"poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120- 01), ed inoltre che la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01);”. Parimenti deve escludersi la violazione dell'art. 2729 c.c. laddove il
Tribunale non ha fatto ricorso alle presunzioni semplici che avrebbero consentito, ad avviso dell'appellante, di risalire dal fatto noto, effrazione delle slot-machines, a quello ignoto, sottrazione del denaro in esse contenuto.
Premesso che “In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza”. (così Cass., n. 21403/2021),
è di tutta evidenza che dal fatto che vi erano segni di effrazione nelle slot- machines non possa assolutamente evincersi se e quanto denaro in esse fosse presente.
Con riguardo alle prove dedotte nell'atto di appello la Corte deve dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le produzioni documentali di cui:
- al doc. n. 2 (“stampa scontrini del gestore ) in Parte_2
quanto esso ben avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di primo grado;
- al doc. 3 (“istanza ex art. 18 L. n. 241/1990 inoltrata al Controparte_4 per pec il 1.7.2022 e relative ricevute di consegna”) in quanto essa avrebbe dovuto essere formata dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado e in esso depositata.
Si richiama per quanto riguarda le ulteriori istanze istruttorie la propria ordinanza in data 9 novembre 2022 (“Rigetta le istanze istruttorie formulate dall'appellante: - riguardo alla richiesta di informazioni al CP_4
sui fatti di cui è causa, si evidenzia che essa, peraltro formulata per la
[...] prima volta nell'atto di appello, è assolutamente generica, non avendo il indicato in relazione a quali atti e documenti dell'amministrazione Pt_1
dovrebbero essere richieste le informazioni;
- riguardo al giuramento estimatorio/suppletorio il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni previste dall'art. 2736 n. 2 c.c. non risultando che la domanda dell'appellante, seppur non pienamente provata, non sia del tutto sfornita di prova;
”).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e deve trovare piena conferma l'impugnata sentenza.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la semplicità delle questioni trattate, non essendo stata espletata attività istruttoria a seguito del rigetto delle istanze formulate dall'appellante e non essendo state depositate memorie di replica, relativi allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa (cfr. Cass., n.
10984/2021: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.”).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore della società appellata che liquida in euro 4.996,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 19 giugno 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru