Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 20 febbraio 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1779/2024 R.G. lavoro
T R A
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11 (C.F. C.F._1 Email_1
APPELLANTE E
nata il [...] a [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al presente ricorso dall'avv. Renato Labriola (C.F. , con il quale domicilia al seguente C.F._3 indirizzo pec: Email_2
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte in data 28.6.2024 il Parte_1 indicato in epigrafe ha proposto tempestivo gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA sezione Lavoro, n.
1116/2024, pubblicata in data in data 28.05.2024 con la quale era stato accolto il ricorso della docente, odierna appellata che, avendo partecipato al reclutamento di dirigenti scolastici indetto dal resistente Parte_1 con D.D.G. 13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale -
"Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011) in relazione ai posti banditi per la
1
C.C.N.L. della dirigenza scolastica dell'11.4.2006 per l'anno scolastico
2021/2022, con il riconoscimento dell'immissione in ruolo dalla decorrenza dal 1 settembre 2015 secondo l'ordine della graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 13.7.2011 come modificata, da ultimo con decreto prot. n. AOODRCA. 3355 dell'1.4.2015, ripristinando la sua posizione rispetto a candidati precedentemente immessi in servizio ancorché con un punteggio inferiore nella graduatoria medesima;
senza vedersi “scavalcata” sia dai rientri della mobilità interregionale, avviata con provvedimento
[...]
Controparte_2
-Dirigenti scolastici prot. 0017877 del 9/6/2021, né
[...] tantomeno da vincitori del concorso per dirigenti del 2017.
b) annullare tutti gli atti e provvedimenti che, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, hanno illegittimamente pretermesso la posizione della Prof.ssa violando il Controparte_1 suo diritto all'assunzione, anteponendo l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali per contenzioso relativo alla mobilità 2020/2021 nonché le operazioni di mobilità interregionale all'immissione in ruolo della ricorrente”.
Il Giudice di prime cure, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, aveva ordinato al resistente l'immediata assunzione Parte_1 della ricorrente nei ruoli di Dirigente scolastico della Regione Campania, attribuendole “una decorrenza giuridica ed economica sulla base del punteggio effettivamente ricoperto nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del 13.07.2011” e rigettando ogni altra pretesa. 2 La difesa dell'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice provveduto a determinare la decorrenza giuridica ma soprattutto economica, argomentando -in motivazione – con riguardo alle differenze retributive e contributive conseguentemente dovute per il riconosciuto inquadramento. Ha osservato che la controparte aveva domandato l'accertamento del proprio diritto all'assunzione con il riconoscimento della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 13.07.2011, ma non anche la retrodatazione della decorrenza economica dell'immissione in servizio con un preteso diritto alle differenze retributive e contributive.
In subordine, ha rilevato l'erroneità della decisione in quanto la ritardata costituzione del rapporto con l'Amministrazione non dà diritto alla retribuzione ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione risarcitoria per danni patrimoniali.
Infine con il terzo motivo, per l'ipotesi di qualificazione della domanda in termini risarcitori, ha dedotto l'erroneità della gravata pronuncia nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive e contributive maturate a far data dall'assunzione del primo soggetto immesso in servizio in base alla graduatoria, avente una posizione deteriore rispetto a quella della ricorrente. Quest'ultima, secondo la tesi dell'appellante, sino all'intervento del giudicato amministrativo, in seguito al quale la graduatoria era stata definitivamente modificata con la sua inclusione, non poteva vantare alcun diritto all'assunzione né all'inserimento in graduatoria.
Ha concluso quindi chiedendo l'accoglimento dei motivi e la conseguente parziale riforma della sentenza.
Radicatosi il contraddittorio, la docente convenuta si è costituita ed ha resistito all'avverso appello, concludendo per il rigetto e per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Nel caso in esame, il thema decidendum è rappresentato dal riconoscimento del diritto all'assunzione esperito, nel giudizio di primo grado, da parte ricorrente, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale indetta con
D.D.G. 13 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. - 4° Serie Speciale -
"Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011).
Incontestato il merito, si controverte soltanto delle conseguenze economiche del suddetto riconoscimento, ritenute dalla difesa erariale extra petitum o comunque non dovute.
1.Osserva il collegio che nel dispositivo della sentenza gravata è stata ordinata l'immissione in servizio, con le naturali conseguenze che sono giuridiche ed economiche: il riconoscimento del diritto all'assunzione del ricorrente nei ruoli di Dirigente scolastico della Regione Campania – con il correlato ordine al - non può che riverberarsi sulla Parte_1
(ricostruzione della) carriera, l'anzianità di servizio, le differenze economiche tra la posizione rivestita e quella effettivamente spettante (ma non attribuita), la regolarizzazione contributiva.
Non si ravvisa ultrapetizione, in ogni caso, non risultando nella specie accertata l'effettiva sussistenza di una differenza nel trattamento economico, né emessa alcuna statuizione di condanna – neppure generica – a carico del per il pagamento di spettanze o il versamento CP_3 di contributi, con conseguente difetto di interesse ad impugnare.
2.Con riguardo alla natura del credito, oggetto del secondo motivo, ha osservato il Giudice che il quantum dovuto sarebbe il medesimo, anche qualora si volesse qualificare il credito della ricorrente come risarcitorio- come in subordine richiesto dal : anche in questo caso dovrebbe Parte_1 parametrarsi alle differenze retributive e contributive.
4 A fondamento della statuizione il Tribunale ha ritenuto che l'inserimento in una “graduatoria ad esaurimento” riconosciuto dal giudicato amministrativo aveva conferito alla ricorrente un'idoneità e non un diritto ad essere assunta. Tuttavia considerato che, poi, la P.A. – come è pacifico
- aveva provveduto ad assumere personale dalla predetta graduatoria, sebbene collocato in posizione deteriore a quella dell'odierna appellata, il
Tribunale aveva ravvisato un contrasto con quanto disposto dalle sentenze del G.A., di fatto poste nel nulla.
Come rilevato in precedenti decisioni, “consentire che il ricorrente venga assunto solo se e quando risulteranno posti vacanti e disponibili nell'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania, mentre all'epoca sono stati assunti dirigenti con un minor punteggio del ricorrente, significherebbe porre nel nulla sia la statuizione del Consiglio di Stato, sia la stessa posizione dello stesso ricoperta nell'ambito della procedura concorsuale, in quanto comporterebbe, nei fatti, la sua collocazione in posizione successiva rispetto a candidati, che pur collocati in posizione deteriore, sono stati assunti ed espletano le funzioni dirigenziali già a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in violazione dei criteri imposti dalla legge e dal bando stesso tesso e, dunque, in violazione delle norme inderogabili di legge prima richiamate”.
Il Giudice aveva applicato una misura ripristinatoria per restituire alla ricorrente gli effetti della dovuta immissione in servizio, una volta accertato il suo diritto. Del resto l'Amministrazione - come precisato nella memoria di costituzione in primo grado - quando aveva provveduto all'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, aveva inserito la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso 2011 “ora per allora”.
3.Infine, corretta appare la determinazione della decorrenza giuridica ed economica dell'immissione in servizio, conformemente alla posizione in graduatoria e, “quindi, con riferimento alla data di assunzione del primo soggetto assunto in base alla graduatoria avente una posizione deteriore” rispetto a quella della ricorrente, in quanto è da tale momento che è stato leso il suo diritto.
5 L'appello va dunque respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del
2014, stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile ( Così
Cass.21348/2023).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Renato Labriola.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Dott.ssa Anna Carla Catalano
6