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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di ZA
Sezione Pubblico Impiego
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1147 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
con l'avv.ta LOIACONO MARIA GIOVANNA, Parte_1
appellante
E
, in persona del in carica, legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, nonché, per quanto possa occorrere, per l'
[...]
di ZA, con l'AVVOCATURA DELLO Controparte_3
STATO DI RO ,
appellati
1
423/2022, pubblicata in data 20/05/2022; domanda di collocamento a riposo,
Risarcimento danni.
FATTO.
1. , collaboratrice scolastica nata il [...] e immessa in ruolo dal Parte_1
1.9.2011, è stata collocata a riposo a decorrere dal 1.9.2016, all'età di 66 anni e 7 mesi e con la contribuzione di anni 16 anni, 11 mesi e 28 giorni, senza diritto a pensione di vecchiaia per la quale avrebbe dovuto maturare a quella data 20 anni di contribuzione.
Ha convenuto davanti al Giudice del lavoro di ZA le amministrazioni in epigrafe, esponendo che:
- è stata convocata il 25.1.2016 presso la segretaria della scuola al fine di iniziare la pratica di collocamento a riposo e domanda di pensione, ricevendo rassicurazione dal personale che “ sarebbe andata in pensione con la minima” . In detto giorno ha compilato il modulo di domanda, assistita dal personale dell'Istituto;
- in data 14.2.2016 ha presentato all'INPS domanda di pensione diretta ordinaria per il tramite della segreteria dell'Istituto scolastico;
-in data 18.5.2016 è stata convocata dalla segreteria della scuola per completare la pratica di collocazione a riposo e trasmissione di tutta la documentazione all'INPS;
- è stata collocata a riposo per sopraggiunti limiti di età a partire dal 01.09.2016;
- l'INPS in data 27.12.2018 le ha comunicato che la sua domanda di pensione non poteva essere accolta perché “ pur in presenza di 66 anni, 11 mesi e 7 giorni, occorrono
20 anni di contribuzione mentre al 31.12.2016 risultano sempre 16 anni, 11 mesi e 28 giorni”;
- a seguito di tale rigetto, ha chiesto all'Amministrazione l'annullamento d'ufficio della domanda di cessazione del rapporto ma la sua richiesta non è stata accolta.
Ha quindi dedotto l'illegittimità del procedimento con cui è stata collocata a riposo sotto diversi profili:
2 (a) l'amministrazione avrebbe dovuto verificare per tempo con l'ente previdenziale la sua situazione contributiva e adottare le opportune conseguenti misure ( art.24 commi
10 e 12 dl.201/2011);
(b)essa ricorrente aveva compiuto sessantasei anni e sette mesi nel mese di agosto, sicché il procedimento da seguire sarebbe stato il collocamento a riposo d'ufficio e non su sua domanda. Tanto ai sensi del D.M. 939 del 18.12.2015 e circolare MIUR n.40816 del 21.12.2015 in cui viene disposto che se l'età anagrafica richiesta sia compiuta entro il 31 agosto è previsto il collocamento d'ufficio, mentre se è compiuta successivamente deve procedersi su domanda entro il 31 dicembre 2016, in virtù dell'art. 59 comma 9 della legge n. 449/1997, sia per gli uomini che per le donne con almeno 20 anni di contribuzione;
© se avesse voluto essere collocata a riposo anche senza maturare il requisito contributivo e perciò accondiscendere al mancato percepimento della pensione di vecchiaia, avrebbe dovuto inoltrare altro genere di domanda, avente ad oggetto
“domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione” utilizzando un modello diverso da quello compilato;
(d) nel modulo compilato manca la dichiarazione di volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta accertata l'eventuale mancanza dei requisiti per accedere alla pensione, di cui deve essere data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici, secondo quanto prescritto dall'art.15 legge n.
183/2011 e richiamata dal MIUR nella nota 21.12.2015. Ed invece non è stata informata del fatto che sarebbe rimasta sprovvista di pensione, ma anzi rassicurata dell'opposto.Chiese anche se fosse stato utile rivolgersi al patronato ma le fu risposto che la scuola aveva già provveduto a tutto e non c'era bisogno di preoccuparsi. Le informazioni così rese da parte del personale scolastico hanno generato il legittimo affidamento di essa ricorrente>;
-(e) non avendo maturato il periodo contributivo per ottenere il minimo della pensione, avrebbe dovuto beneficiare, ai sensi dell'art. 509, co. 3 D. Lgs. n. 297/1994, del trattenimento in servizio fino al conseguimento dell'anzianità pari a venti anni contributivi, che avrebbe raggiunto entro il settantesimo anno di età. L'amministrazione,
3 in presenza di tali requisiti emergenti dall'estratto contributivo, sarebbe stata obbligata a proseguire il rapporto lavorativo.
Ha dedotto, ancora, che:
- le dimissioni presentate erano viziate da un errore di diritto, riconoscibile dall'amministrazione: la domanda reca in calce testualmente la dicitura “Dichiara CP_ inoltre di avere inoltrato al competente previdenziale domanda di pensionamento
a decorrere dal 1^ settembre 2016” ,il che rende assolutamente rilevante la circostanza che sarebbe cessata dal servizio solo nel caso in cui avesse avuto accesso alla pensione;
.
-avrebbe continuato a prestare servizio fino al raggiungimento dell'età di settanta anni se avesse saputo di non avere maturato il requisito contributivo necessario per accedere al trattamento pensionistico minimo;
-deve trovare applicazione pertanto la normativa sull'errore ex art. 1427 cc ed in particolare l'errore c.d. di diritto art. 1429 n. 4 cc.
Dopo avere tanto argomentato, ha chiesto:
in via principale: il riconoscimento dell'errore di diritto a fondamento delle rassegnate dimissioni, con conseguente annullamento del relativo atto;
la ricostituzione del suo rapporto lavorativo e contributivo e la conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto fino al raggiungimento dell'età di settanta anni;
la condanna, infine, di parte resistente alla costituzione di una rendita per la differenza tra quanto essa percepisce attualmente a titolo di pensione ai superstiti e quanto avrebbe percepito a titolo di pensione di vecchiaia;
in via subordinata ,accertare la responsabilità contrattuale e condannare in via risarcitoria sempre alle stesse somme e alla rendita;
in via subordinata: annullare la richiesta di cessazione dal servizio e disapplicare il provvedimento di collocamento a riposto in quanto emanato in violazione di legge con conseguente ricostituzione del rapporto lavorativo e contributivo e condanna sempre alle stesse somme.
2. Nella resistenza del MIUR, Il Tribunale ha rigettato il ricorso con la motivazione che segue:
4 < La domanda va respinta.
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di cessazione del rapporto per limiti di età e di collocamento a riposo, che ha presentato all'ente datoriale.
La pretesa è fondata su un errore di diritto nel quale essa sarebbe incorsa poiché determinatasi alla cessazione del rapporto nella convinzione di avere maturato i contributi necessari per accedere alla pensione minima di vecchiaia: si tratterebbe di un errore di diritto essenziale in quanto costituente l'unica ragione dell'atto di cessazione ed altresì riconoscibile dall'amministrazione poiché il personale scolastico
l'aveva aiutata a compilare detto atto che, dunque, andava annullato, con conseguente ripristino de iure del rapporto.
L'assunto non ha pregio. Premesso che all'atto di dimissioni e, nel caso in questione, di cessazione unilaterale dal servizio su domanda della lavoratrice per raggiunti limiti di età, quale negozio unilaterale recettizio a contenuto patrimoniale, si applica la regola dell'annullabilità per errore valida per i contratti, ai sensi degli artt. 1324 e 1428 c.c., si osserva che la fattispecie in esame non può essere sussunta nell'ambito dell'errore determinante l'annullamento dell'atto, giacché l'errore di diritto invocato non afferisce propriamente alla cessazione del rapporto, atteso che parte ricorrente non lamenta di avere errato sulla natura o sugli effetti del relativo atto e che dunque sia viziata la sua volontà di risolvere il rapporto di lavoro.
L'errore di diritto è caduto invece su una norma giuridica concernente il distinto, ancorché collegato, rapporto previdenziale poiché la lavoratrice riteneva di avere già maturato, al momento della presentazione della domanda di cessazione dal servizio e collocamento a riposo per limiti di età, il diritto al trattamento pensionistico minimo.
Si tratta quindi di errore che cade, non già sull'atto, ma sul motivo, ovvero sulla rappresentazione psichica individuale che ha indotto l'istante a compiere il negozio.
Tuttavia, l'errore sul motivo non è causa di annullamento del contratto, né dell'atto unilaterale, sul rilievo che, non venendo normalmente esternate, né le finalità, né i presupposti che inducono il soggetto a stipulare il contratto o ad emettere l'atto unilaterale, questi elementi non entrano nel contenuto del contratto e quindi non vengono conosciuti dall'altro contraente. Inoltre, una elementare esigenza di certezza
5 della contrattazione esclude che l'impegno assunto possa essere disatteso per ragioni personali della parte, a cui non sia stata conferita rilevanza inserendole nel contenuto dell'atto. Vi è poi, a conferma, un dato di diritto positivo perché quando si è inteso conferire rilevanza al motivo lo si è detto chiaramente, come in tema di donazione, che, ai sensi dell'art. 787 c.p.c., può essere impugnata per errore sul motivo se questo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.
Si aggiunga che, nel caso concreto, a differenza che nel precedente richiamato da parte attrice – in cui le dimissioni erano state presentate solo ed unicamente in vista del prepensionamento, come si evinceva dal chiaro tenore letterale dell'atto (“essendo in possesso dei requisiti per beneficiare della legge sul prepensionamento ... rassegno le mie dimissioni da codesta ditta”), e per di più era stata la società a comunicare al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, a norma di legge, “che esisteva nella propria azienda un'eccedenza strutturale di personale che poteva beneficiare delle disposizioni previste dall'art. 1 della legge 193 del 1984 e cioè del prepensionamento”, sicché era evidente che la ditta stessa “prima di eseguire tale comunicazione deve aver accertato (o avrebbe dovuto accertare) che la normativa era applicabile anche al ”; cfr. Per_1
Cass. sent n. 7629/1996 - l'errore di diritto commesso dalla lavoratrice è irrilevante perché l'esistenza del motivo (vale a dire l'ingannevole convincimento di avere maturato il titolo al trattamento pensionistico) non risulta dall'atto di cessazione dal servizio e non era riconoscibile dalla controparte.
Pur sorvolando sulla possibilità di identificare l'amministrazione resistente, soggetto destinatario dell'atto, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
[...]
o con l'assistente amministrativo, (trattasi del personale CP_5 Testimone_1
scolastico che avrebbe aiutato l'istante a compilare la domanda contenente le sue dimissioni), entrambi sforniti di poteri rappresentativi, quel che è privo di pregio nella ricostruzione di parte attrice è che il giudizio di riconoscibilità dell'errore da parte dell'amministrazione si fonda sulla circostanza che i menzionati soggetti avessero gestito la sua pratica di cessazione dal servizio e curato la trasmissione della relativa documentazione all'INPS. In verità, tali elementi logicamente possono solo dimostrare che il DSGA e l'assistente amministrativo fossero a conoscenza del fatto che la domanda di collocamento a riposo veniva presentata dalla ricorrente sul presupposto
6 di avere diritto alla pensione, ma non dimostrano affatto che essi sapessero, o che avrebbero potuto sapere con l'uso della ordinaria diligenza, che il presupposto era fallace perché vi era un errore sulle norme previdenziali concernenti il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e quindi un errore sul diritto alla pensione.>>.
3. Con l'odierno gravame, lamenta che il Giudice di prime cure: Parte_1
A) non valuta l'aperta violazione di norme pure invocate in primo grado. E segnatamente: (1) l' art. 24 commi 10 e 12 d.l.201/2011, che imponevano alle
Amministrazioni convenute di verificare per tempo con l' la Controparte_6
situazione contributiva della dipendente e adottare le misure conseguenti più opportune;
(2)l'art. 15 legge n.183/2011, che stabilisce che nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli Uffici.
Da tale norma discende la circolare MIUR 40816 del 21 dicembre 2015 (all.16) che dettaglia la procedura a pag.5 testualmente “Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.”;
B) ha sbagliato a non giudicare essenziale l'errore che ha colpito l'atto predisposto dal personale scolastico e firmato dalla sig.ra Pt_1
C)non si pronuncia circa l'aperta violazione degli obblighi contrattuali gravanti sull' Istituto Scolastico. <la violazione degli obblighi contrattuali delle amministrazioni convenute quali correttezza diligenza e di protezione che hanno disatteso non solo un basilare dovere solidariet sociale ma quanto esplicitamente disposto dal miur nella nota n.40816 del dicembre pag. fascicolo primo grado>) : “Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria
7 scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.” >;
D) non si pronuncia sulla denunciata violazione di numerose norme ordinarie. E segnatamente: <
1. art. 509 comma 3 d.lgs. 297/1994: prevede il raggiungimento del minimo contributivo entro il settantesimo anno di età;
2. art. 24 commi 10 e 12 dl.201/2011: prevede che prima di procedere a cessazione l'Amministrazione doveva verificare per tempo con l' la situazione contributiva della Controparte_6
dipendente e adottare le misure conseguenti più opportune. La ricorrente è stata comunque collocata a riposo nonostante non fosse pervenuto alcun riscontro dell'Inps in merito alla pratica;
3. art. 15 l.n.183/2011: stabilisce che nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli Uffici;
4. D.M. n. 939 del 18.12.2015 e Circolare MIUR n. 40816 del
21.12.2015 (all.15 pag. 127 e 16 pag. 130 fascicolo di primo grado): si dispone che se
l'età anagrafica richiesta sia compiuta entro il 31 agosto, si proceda al collocamento
d'ufficio, mentre se viene compiuta successivamente deve procedersi su domanda entro il 31 dicembre 2016 in virtù della disposizione prevista dall'art. 59 comma 9
l.n.449/1997, sia per gli uomini che per le donne con almeno 20 anni di contribuzione;
5. Circolare Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione n.2 del 2015
(all.17 pag.136 fascicolo di primo grado): descrive l'obbligo di trattenimento in servizio in caso di mancato raggiungimento del requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia entro i 70 anni.
6. art. 15 l.n.183/2011: stabilisce che nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli Uffici.>.
L'appellante insiste, dunque, nell'accoglimento delle domande e nell'ammissione della prova testimoniale tesa a dimostrare il comportamento negligente della
Amministrazione in occasione della presentazione della domanda di pensione.
8 4. Il e l' , CP_1 Controparte_7
ritualmente costituiti, chiedono il rigetto dell'appello ribadendo tra l'altro che:
-la sig.ra in data 30 gennaio 2016, presentava, di propria iniziativa, domanda di Pt_1
cessazione dal servizio per limiti di età, sebbene fosse stata preventivamente informata dall'Amministrazione della possibilità di chiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, risultando i servizi scolastici prestati dalla stessa insufficienti per avere diritto alla pensione. La dipendente, tuttavia, ricevute tali informazioni, riferiva di non voler presentare domanda di trattenimento in servizio, avendo avviato la pratica di ricongiunzione di alcuni periodi di lavoro precedentemente svolti, i quali, sommati al servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica, le avrebbero consentito di raggiungere il requisito contributivo utile all'ottenimento della pensione;
- la ricostituzione del rapporto di lavoro, non risulta, in concreto, ormai attuabile, in considerazione dell'intervenuto superamento dei limiti di età previsti anche in via derogatoria dalla normativa in tema di trattenimento;
-in ogni caso,la quantificazione delle somme a vario titolo richieste da controparte é incongrua e sproporzionata, come dimostra il diverso e puntuale prospetto di calcolo redatto dall'Amministrazione (cfr. allegato n. 7 alla memoria di costituzione in primo grado).
5.La Corte, disposta ai sensi dell'art.127 ter cpc la sostituzione dell'udienza fissata per la discussione con il deposito di note scritte, all'esito ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6.La dipendente sostiene, sin dal primo grado, che l'amministrazione la Pt_1
informata male in occasione della presentazione della domanda di collocamento a riposo, facendole credere di avere il requisito contributivo e che si è determinata a cessare il rapporto sol perchè era sicura di potere accedere al trattamento pensionistico.
Tant'è che nella domanda di cessazione del rapporto ha dichiarato di avere presentato la domanda di pensione.
9 7.Il Ministero sostiene invece di avere comunicato alla che al compimento di anni Pt_1
66 e mesi 7 non avrebbe maturato il requisito per la pensione e che ciononostante la dipendente ha presentato la domanda di collocamento a riposo, così impedendo l'ulteriore trattenimento in servizio.
8. Senonché il di tutto ciò non ha fornito alcuna prova in giudizio, com'era CP_1
suo specifico onere tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari che in relazione alla procedura di collocamento a riposo dei dipendenti impongono all'amministrazione l'obbligo (a) di verificare il requisito contributivo per tutti quelli che come l'odierna appellante, sono stati immessi in ruolo dopo il 2000, (b) di dare comunicazione dell'esito agli interessati e (c) di trattenere il personale fino al conseguimento dell'anzianità minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di età..
tal senso indirizza la seguente normativa, primaria e secondaria: Pt_2
-art. 509, comma 3, d.lgs. 297/1994: Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.>
-circolare n. 2 dell'8/3/2012 Dipartimento funzione pubblica: in base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'art. 6, comma 2 bis, del d.I. n. 24,8 del 2007, convertito in 1. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento).
-DM n.939/2015:Presentazione delle istanze. Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del CP_1
(www.istruzione.it).Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza
10 anche con modalità cartacea.L'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti e stabilisce che l'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli
Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000; che tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 15 della legge 12 novembre
20Il, n. 183.; che nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
9.-Riepilogando, in base alle disposizioni sopra richiamate, può affermarsi che:
-se al compimento dell'età massima ordinamentale (65 anni) il dipendente ha raggiunto il requisito contributivo per il pensionamento anticipato, sarà collocato a riposo;
-qualora tale requisito non sia raggiunto, proseguirà l'attività lavorativa fino a 66 anni e
7 mesi: in questa data la P.A. verificherà se ha raggiunto il requisito minimo contributivo per il pensionamento (20 anni di contributi), anche ricorrendo alla totalizzazione o al cumulo, dandone apposita comunicazione;
-in caso di esito positivo della verifica, il dipendente sarà collocato a riposo, altrimenti verrà trattenuto in servizio fino al limite massimo di 70 anni e 7 mesi, a condizione che entro questo lasso temporale raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto per accedere al trattamento previd10enziale, poiché in caso contrario dovrà comunque risolvere il rapporto.
10. Escluso nel caso di specie (in mancanza come si diceva di ogni prova al riguardo),
l'adempimento degli obblighi di verifica e di informazione suddetti, l'amministrazione datoriale deve ritenersi responsabile dei danni che da tale inadempimento sono conseguiti.
11.Pertanto, pur essendo inconfigurabile l'errore di diritto denunciato dalla per le Pt_1
condivisibili motivazioni che si leggono nell'impugnata sentenza, va accolta la
11 domanda risarcitoria che la lavoratrice ha svolto in via subordinata fondandola sull'inadempimento della parte datoriale.
12.I pregiudizi consistono nella mancata fruizione dei benefici cui la avrebbe Pt_1
avuto diritto con la prosecuzione del rapporto fino al raggiungimento della contribuzione minima necessaria ad accedere al trattamento di pensione di vecchiaia, ossia le retribuzioni perdute e il differenziale sul trattamento pensionistico.
13.In ordine al quantum, si osserva che:
-le retribuzioni perdute vanno riconosciute a titolo risarcitorio e pertanto a decorrere dalla costituzione in mora della controparte, effettuata con atto ricevuto dall'amministrazione del 14.3.20191 ( v.all.7 del fascicolo di parte della di primo Pt_1
grado). Assumendo come parametro i conteggi allegati dalla ricorrente, la somma spettante a tale titolo ammonta complessivamente a euro 26.935,83, oltre interessi ex lege 724/94 dalla maturazione al soddisfo;
-il differenziale sul trattamento di pensione, in mancanza di specifiche contestazioni da parte del , si determina sulla base dei conteggi allegati dalla ricorrente in CP_1
misura < pari a € 312,1 per 13 mensilità annuali derivante dalla differenza fra € 946,48
e € 634,38 quale importo della pensione ai superstiti 2019 maggiorata delle provvidenze assistenziali>. La relativa rendita va costituita a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età della Pt_1
14.Infine, la condanna va pronunciata nei confronti del solo , giacchè Anche CP_1
dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del
1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie
12 e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui
l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1
del singolo istituto.> ( Cass.6372/2011; conf.32938/2021).
15. Conclusivamente la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
16.Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, con ricorso depositato il 18/11/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
ZA, giudice del lavoro, n. 423/2022, pubblicata in data 20/05/2022, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna il
, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento della somma di euro CP_1
26.935,83, oltre interessi ex lege 724/94 dalla maturazione al soddisfo, nonché alla costituzione di una rendita pari a € 312,1 per 13 mensilità a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età dell'appellante;
-condanna il al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo CP_1
grado in euro 4.630,00 e per il secondo grado in euro 5000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. N.20316/2008: < ll dipendente che sospenda volontariamente l'esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se "per facta concludentia" e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una "mora accipiendi" del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest'ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente. Peraltro, anche a tali fini, l'atto di costituzione in mora - ancorché effettuabile da un terzo, da un "nuncius" o da un rappresentante - configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la richiesta retributiva dei dipendenti di una Casa di Cura i quali avevano occupato i locali aziendali non rendendo tempestivamente edotto il datore di lavoro della cessazione dell'agitazione)>>.