Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, letto l'art. 127 ter c.pc.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 19.3.2025; lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n°2769/2024 R.G., promossa da
C.F , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Pino, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti. Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 3721/2023) pensione di inabilità art.12 legge 118/71.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della
insussistente il presupposto per la prestazione invocata.
Il CTU nominato nella fase di ATPO dott. non riconosceva Persona_1
la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità, accertando una invalidità nella misura dell'87%.
Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 31.5.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto, lamentando che nelle more del giudizio le condizioni sanitarie della ricorrente si sono aggravate come da certificazione sanitaria allegata nel presente giudizio.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente CP_1
alle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, chiedendo un'integrazione peritale al CTU già nominato, per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
* * * * * *
Nello specifico, il consulente, in sede d'integrazione, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito della nuova documentazione medica, ha riscontrato “Obesità con complicanze artrosiche;
Tiroidite di Hashimoto;
Osas;
Sindrome depressiva;
Insufficienza renale cronica;
Cardiopatia ipertensiva II-III classe NYHA;
Spondilodiscoartro cervico-lombare; Insulino resistenza”, accertando un peggioramento delle patologie ed applicato il calcolo riduzionistico si raggiunge un'invalidità del 100% utile per il riconoscimento delle pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71.
Il CTU ha, quindi, affermato che luce della nuova documentazione medica, depositata dalla difesa di parte ricorrente, considerate globalmente tutte le patologie e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile, si può affermare che esse determinano un'invalidità pari al 100% con decorrenza dalla data del certificato cardiologico a firma della dott.ssa del 5.2.2025. Persona_2
Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Persona_1
[...]
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito dell'ATP e del presente ricorso in opposizione ad ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare totalmente le spese di lite, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell e liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' in opposizione ad ATP 3721/2023, così provvede: CP_1
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità quale invalido civile ex art. 12 legge
118/71 a decorrere dal 5.2.2025;
2) Nulla per le spese di lite
3) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto
Così deciso in Reggio Calabria, 19.03.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia