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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1616 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 cpc, riservata in decisione all'udienza del 28.01.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasquale Maresca pec: Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto su foglio Email_1 separato, in atti opponente
E
in persona del liquidatore, IG.ra , rapp.ta e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. Francesco Ferrante, pec: presso il quale Email_2 elettivamente domicilia giusta procura in calce all'atto di costituzione.
Opposto – debitore esecutato in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
Opposto contumace
CONCLUSIONI
il giudice 1 Maria Ludovica Russo All'udienza del 28.01.2025, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle memorie conclusionali
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio rappresenta fase di merito dell'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dalla “ , in relazione all'esecuzione mobiliare (N. RGE. 9933/19) che la Parte_1 Controparte_3 azionava nei confronti della ., procedendo a pignoramento di alcuni beni - ritenuti
[...] CP_1 di quest'ultima - siti all'interno del locale in Via Tasso n. 288 Napoli e più precisamente: frigoriferi, congelatori da banco, condizionatori, abbattitori, etc. (come verbale di pignoramento allegato in atti).
Posto ciò, l'opponente deduceva che beni rinvenuti nel locali della – e inseriti nel CP_1 verbale di pignoramento - non appartenevano (al momento del pignoramento) alla società debitrice, atteso che in virtù di atto di cessione di azienda sottoscritto in data 21.12.2018 registrato il 18.01.2019, la aveva ceduto e trasferito alla l'azienda esercitata in Napoli alla via Tasso CP_1 CP_4
n. 288, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.; l'azienda stata ceduta senza personale dipendente e senza merci, ma con le seguenti attrezzature: - Piastra induzione Vulcano Cold master;
- Vetrina esposizioneC85G; - Alzata sushi 6 Cold Master completa di sei vaschette inox;
- Armadio frigo ASEF 400 pts Cold Master - Vetrina esposizioneC85G Cold master cerniere a sx;
- Vetrina esposizione F85G Cold Master cerniere a sx;
- Armadio frigo ASEF 400 FISH
Cold Master cerniere a sx;
- Abbattitore ISA T5 inox;
- Armadio frigo Cold Master AS 400 FISH completo di bacinelle in policarbonato;
- Vetrina Cold Master sushi 6 completa di sei vaschette inox;
-
Frigo Cold Master C84G; - HOSHIZAKI 150 espositore frigorifero;
- HOSHIZAKI 120 espositore frigorifero;
ossia tutti i beni che al 05.07.2019 (data del pignoramento) venivano inserito nel verbale di pignoramento. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità e comunque l'inefficacia del pignoramento mobiliare eseguito in data 05.07.2019, sui beni rivendicati di esclusiva proprietà della con CP_4 vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva solo la società esecutata , dichiarando la proprietà dei beni in capo alla CP_1 società opponente e convenendo con quanto da questa esposto.
Considerata la documentazione depositata in atti, senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza 28.01.2025, con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_3 nonostante regolare vocatio in ius.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Ciò posto, l'opposizione di terzo in atti (art. 619 c.p.c.) risulta fondata per le considerazioni che seguono.
Risulta dagli atti che in data 21.12.2018 è stata sottoscritta scrittura privata autenticata con cui la aveva ceduto e trasferito alla l'azienda esercitata in Napoli alla via Tasso CP_1 CP_4
n. 288, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Siffatta cessione risulta, poi, iscritta nel registro delle imprese in data 18.01.2019 (come da visura societaria in atti).
Pertanto, risultano pienamente rispettate le disposizioni previste da codice per la cessione d'azienda (art. 2556 c.c.).
A fronte di ciò, la cessione stessa risulta opponibile al creditore procedente, in considerazione della data del pignoramento successiva alla data della cessione ed alla pubblicità della stessa (art. 2913 c.c.).
Infatti, il principio generale, contenuto nell'art. 2913 cod. civ., in forza del quale non hanno effetto, in pregiudizio del creditore pignorante, le alienazioni di beni sottoposti a pignoramento, si applica anche nell'ipotesi in cui oggetto del pignoramento sia un bene mobile (nella specie, macchinario industriale) facente parte di un'azienda ceduta ad un terzo dal debitore, non essendo applicabile, nell'ipotesi medesima, la regola "il possesso vale titolo" (art. 1153 cod. civ.), trattandosi di alienazione di una universalità di mobili, che, a norma dell'art. 1156 cod. civ., si sottrae a quest'ultimo principio. Sez. 3,
Sentenza n. 11531 del 06/11/1995 e Cass. 20191 del 26/09/2007, sull'applicazione del regime dell'universalità di beni ai sensi dell'art. 816 cod. civ. e l'esclusione del principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ.).
Posta l'opponibilità della cessione, dalla lettura comparata del contratto di cessione e del verbale di pignoramento risulta la completa corrispondenza tra i beni espressamente indicati come oggetto di cessione (v. pag. 3 del contratto di cessione in atti) e quelli pignorati.
Sotto altro aspetto, risulta da escludersi qualsiasi responsabilità del cessionario per i debiti del cedente in quanto da un lato ciò risulta espressamente escluso dal contratto stesso (pag. 4 del contratto)
e risultano del tutto privi di prova (ma anche di allegazione e deduzione, in considerazione della contumacia di parte creditrice) i presupposti (risultanze derivanti dai libri contabili obbligatori) di cui all'art. 2560, comma 2 c. c. .
Pertanto, può serenamente ritenersi che effettivamente i beni mobili pignorati non potessero essere aggredibili in quanto nella titolarità della società cessionaria opponente.
Di conseguenza, la procedura esecutiva deve essere dichiarata improcedibile per carenza del presupposto ineludibile della titolarità dei beni in capo al debitore esecutato.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Pertanto, le spese seguono senz'altro la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/2014, nei rapporti tra opponente e creditore procedente.
La posizione di parte esecutata che si è limitata ad affermare l'esistenza del contratto, nonché la stessa considerazione della posizione di questa all'interno della procedura esecutiva, determinano l'equa compensazione delle spese nei rapporti con le controparti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e dichiara la titolarità della “ sui beni oggetto dell'opposto Parte_1 pignoramento del 5.07.2019;
2) per l'effetto dichiara improcedibile la procedura di esecuzione mobiliare di cui al suddetto pignoramento;
3) condanna la al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 1265,00, oltre ad € 98,00 per spese, con attribuzione all'avv.to anticipatario.
4) Compensa le spese nei rapporti con la parte esecutata.
Così deciso in Napoli, lì 17.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1616 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 cpc, riservata in decisione all'udienza del 28.01.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasquale Maresca pec: Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto su foglio Email_1 separato, in atti opponente
E
in persona del liquidatore, IG.ra , rapp.ta e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avv. Francesco Ferrante, pec: presso il quale Email_2 elettivamente domicilia giusta procura in calce all'atto di costituzione.
Opposto – debitore esecutato in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
Opposto contumace
CONCLUSIONI
il giudice 1 Maria Ludovica Russo All'udienza del 28.01.2025, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per il deposito delle memorie conclusionali
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio rappresenta fase di merito dell'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dalla “ , in relazione all'esecuzione mobiliare (N. RGE. 9933/19) che la Parte_1 Controparte_3 azionava nei confronti della ., procedendo a pignoramento di alcuni beni - ritenuti
[...] CP_1 di quest'ultima - siti all'interno del locale in Via Tasso n. 288 Napoli e più precisamente: frigoriferi, congelatori da banco, condizionatori, abbattitori, etc. (come verbale di pignoramento allegato in atti).
Posto ciò, l'opponente deduceva che beni rinvenuti nel locali della – e inseriti nel CP_1 verbale di pignoramento - non appartenevano (al momento del pignoramento) alla società debitrice, atteso che in virtù di atto di cessione di azienda sottoscritto in data 21.12.2018 registrato il 18.01.2019, la aveva ceduto e trasferito alla l'azienda esercitata in Napoli alla via Tasso CP_1 CP_4
n. 288, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.; l'azienda stata ceduta senza personale dipendente e senza merci, ma con le seguenti attrezzature: - Piastra induzione Vulcano Cold master;
- Vetrina esposizioneC85G; - Alzata sushi 6 Cold Master completa di sei vaschette inox;
- Armadio frigo ASEF 400 pts Cold Master - Vetrina esposizioneC85G Cold master cerniere a sx;
- Vetrina esposizione F85G Cold Master cerniere a sx;
- Armadio frigo ASEF 400 FISH
Cold Master cerniere a sx;
- Abbattitore ISA T5 inox;
- Armadio frigo Cold Master AS 400 FISH completo di bacinelle in policarbonato;
- Vetrina Cold Master sushi 6 completa di sei vaschette inox;
-
Frigo Cold Master C84G; - HOSHIZAKI 150 espositore frigorifero;
- HOSHIZAKI 120 espositore frigorifero;
ossia tutti i beni che al 05.07.2019 (data del pignoramento) venivano inserito nel verbale di pignoramento. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità e comunque l'inefficacia del pignoramento mobiliare eseguito in data 05.07.2019, sui beni rivendicati di esclusiva proprietà della con CP_4 vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva solo la società esecutata , dichiarando la proprietà dei beni in capo alla CP_1 società opponente e convenendo con quanto da questa esposto.
Considerata la documentazione depositata in atti, senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza 28.01.2025, con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_3 nonostante regolare vocatio in ius.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Ciò posto, l'opposizione di terzo in atti (art. 619 c.p.c.) risulta fondata per le considerazioni che seguono.
Risulta dagli atti che in data 21.12.2018 è stata sottoscritta scrittura privata autenticata con cui la aveva ceduto e trasferito alla l'azienda esercitata in Napoli alla via Tasso CP_1 CP_4
n. 288, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Siffatta cessione risulta, poi, iscritta nel registro delle imprese in data 18.01.2019 (come da visura societaria in atti).
Pertanto, risultano pienamente rispettate le disposizioni previste da codice per la cessione d'azienda (art. 2556 c.c.).
A fronte di ciò, la cessione stessa risulta opponibile al creditore procedente, in considerazione della data del pignoramento successiva alla data della cessione ed alla pubblicità della stessa (art. 2913 c.c.).
Infatti, il principio generale, contenuto nell'art. 2913 cod. civ., in forza del quale non hanno effetto, in pregiudizio del creditore pignorante, le alienazioni di beni sottoposti a pignoramento, si applica anche nell'ipotesi in cui oggetto del pignoramento sia un bene mobile (nella specie, macchinario industriale) facente parte di un'azienda ceduta ad un terzo dal debitore, non essendo applicabile, nell'ipotesi medesima, la regola "il possesso vale titolo" (art. 1153 cod. civ.), trattandosi di alienazione di una universalità di mobili, che, a norma dell'art. 1156 cod. civ., si sottrae a quest'ultimo principio. Sez. 3,
Sentenza n. 11531 del 06/11/1995 e Cass. 20191 del 26/09/2007, sull'applicazione del regime dell'universalità di beni ai sensi dell'art. 816 cod. civ. e l'esclusione del principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ.).
Posta l'opponibilità della cessione, dalla lettura comparata del contratto di cessione e del verbale di pignoramento risulta la completa corrispondenza tra i beni espressamente indicati come oggetto di cessione (v. pag. 3 del contratto di cessione in atti) e quelli pignorati.
Sotto altro aspetto, risulta da escludersi qualsiasi responsabilità del cessionario per i debiti del cedente in quanto da un lato ciò risulta espressamente escluso dal contratto stesso (pag. 4 del contratto)
e risultano del tutto privi di prova (ma anche di allegazione e deduzione, in considerazione della contumacia di parte creditrice) i presupposti (risultanze derivanti dai libri contabili obbligatori) di cui all'art. 2560, comma 2 c. c. .
Pertanto, può serenamente ritenersi che effettivamente i beni mobili pignorati non potessero essere aggredibili in quanto nella titolarità della società cessionaria opponente.
Di conseguenza, la procedura esecutiva deve essere dichiarata improcedibile per carenza del presupposto ineludibile della titolarità dei beni in capo al debitore esecutato.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Pertanto, le spese seguono senz'altro la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/2014, nei rapporti tra opponente e creditore procedente.
La posizione di parte esecutata che si è limitata ad affermare l'esistenza del contratto, nonché la stessa considerazione della posizione di questa all'interno della procedura esecutiva, determinano l'equa compensazione delle spese nei rapporti con le controparti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e dichiara la titolarità della “ sui beni oggetto dell'opposto Parte_1 pignoramento del 5.07.2019;
2) per l'effetto dichiara improcedibile la procedura di esecuzione mobiliare di cui al suddetto pignoramento;
3) condanna la al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 1265,00, oltre ad € 98,00 per spese, con attribuzione all'avv.to anticipatario.
4) Compensa le spese nei rapporti con la parte esecutata.
Così deciso in Napoli, lì 17.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo