Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 11/06/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 827 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. PULEO ALESSIA che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso ed alle note autori contestando l'omessa notifica dell'accertamento prodromico
Per l' è presente l'Avv. Alaimo in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si riporta alle CP_1
difese di cui alla memoria, discute la causa e chiede il rigetto del ricorso
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore15,40
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 827/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Puleo Alessandra giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mineo. opposto
Con ricorso depositato il 5.03.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002101224 notificata in data 12.2.2024 per omesso versamento dei contributi, violazione afferenti l'anno 2018 con cui l' CP_1
ordinava al il pagamento della somma di cui alla ordinanza-ingiunzione richiamata, Pt_1
a titolo di sanzione amministrativa e spese ed eccepiva “l'Omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico –Prescrizione e decadenza ex art. 25 L. 46/99” ed insisteva nell'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie ed eccepiva che l'atto di accertamento era stato regolarmente notificato e dunque non era maturata la prescrizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna rassegnate le conclusioni come da verbale ed all'esito della discussione, viene decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione è tempestiva.
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638).
Pertanto è infondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 L.46/99.
L'istante eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate relativamente all'anno di imposta 2018.
Giova osservare che l'art. 28 della L. n. 689/1981 prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel del 26/03/2024 termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Peraltro, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.), il quale nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie ai sensi del D.LGS n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. 386 del 1990 art. 1), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa
(giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Cass.
Sez. I n. 18168/2006)”.
Nel caso che ci occupa alcuna trasmissione degli atti risulta essere stata effettuata dall'autorità penale a quella amministrativa e pertanto, riguardo alla decorrenza della prescrizione, questo decidente ritiene doversi richiamare, condividendola, anche, la sentenza resa dal Tribunale di
Catania n. 1667/2024 secondo cui “Con riguardo alle violazioni commesse, come nel caso in esame, in data anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, il dies a quo del termine di prescrizione va rinvenuto non già nella data di commissione della violazione, ma nel momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato la materia che ci occupa, sostituendo le sanzioni amministrative alle sanzioni penali in precedenza previste per le violazioni in esame” ( Cfr. Trib. di Catania sent. 1667/2024).
Peraltro, l'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 8/2016 stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Nella fattispecie, omissioni contributive per l'anno 2018, il termine di prescrizione contrariamente all'assunto dell'opponente, risulta essere stato interrotto dalla notifica della diffida il 10.09.2019, né può dirsi decorso, da tale data, un ulteriore quinquennio prescrizionale. Ed infatti, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata all'opponente il 4 febbraio 2024 entro il termine di prescrizione quinquennale, dovendosi considerare quanto disposto dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.
n. 27/2020, secondo cui “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 [pari a 98 giorni] e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La prescrizione non è maturata alla data della notifica dell'atto impugnato.
Quindi l'eccezione di prescrizione è infondata.
Inoltre, deve rilevarsi che l'istante impugnando l'ordinanza-ingiunzione opposta non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non merita accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dall'attività difensiva svolta dalle parti
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Rigetta il ricorso;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' persona del CP_3
legale rappresentante p. tempore- che si liquidano in €. 2.697,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge se dovuti
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 15,40
Siracusa 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna