Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1241 / 2022
promossa da
, C.F.: rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 CodiceFiscale_1
GIUSEPPE GIARDINA e NANCY CASCIA', giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' avverso l'avviso di addebito n. 591 2022 00000522 39 000, relativo a DSAGR relativo CP_1
al pagamento di somme indebite pari ad euro 3.865,61, dal 01/2013 al 12/2013; avverso l'avviso di addebito n. 591 2022 00000523 40 000, relativo a DSAGR e relativo al pagamento di somme indebite pari ad € 6.201,97, dal 01/2014 al 12/2014; avverso l'avviso di addebito n.
591 2022 00000524 41 000, relativo a DSAGR e relativo al pagamento di somme indebite pari
25/03/2022. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati per i motivi meglio articolati in ricorso, con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' rilevando che gli avvisi di addebito traevano origine dal verbale CP_1
ispettivo del 19.12.2019, mai contestato, nonché dalla comunicazione di disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato dalla ditta IC AR NZ e dal conseguente rigetto delle domande di disoccupazione agricola presentate, i cui provvedimenti risultano notificati il 1.04.2020. Argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con condanna alle spese di giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte resistente.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto.
In via preliminare va rilevato come, in forza del dato testuale contenuto nell'art. 24, comma
6°, del D. vo n. 46/99, secondo cui: “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il
merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss. c.p.c.”, devono ritenersi sottratti al vaglio di legittimità del Giudice del lavoro gli eventuali vizi formali della cartella o dell'avviso di addebito opposti. La contestazione per vizi formali rientra tra quelle disciplinate dall'art. 29, co. II, D.lgs. n. 46/99, configurandosi come opposizione agli atti esecutivi;
ne consegue che il termine per proporre siffatte contestazioni è di venti giorni dalla notifica.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di avere ricevuto la notifica dei tre provvedimenti impugnati in data 25 marzo 2022, così come provato dalla documentazione versata in giudizio dall'ente; pertanto, il ricorso promosso in data 21 aprile 2022 risulta tardivo, sicché devono ritenersi inammissibili le censure di carattere formale genericamente sollevate dall'opponente. Va, invece, parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata, avendo l'ente notificato l'avvenuto disconoscimento della prestazione agricola solo in data 1.04.2020, con caducazione delle pretese anteriori al 1.04.2015, stante la prescrizione quinquennale.
Le doglianze di merito sulle ulteriori somme richieste non possono accogliersi stante che,
da un lato, non esiste alcun atto presupposto dell'avviso di addebito, la cui mancanza determini l'invalidità dell'atto finale: è lo stesso art. 24, co. 2, D.lgs. n. 46/99 a precisare che l' ha la facoltà e non l'obbligo di inviare l'avviso bonario;
dall'altro, i provvedimenti CP_1
di disconoscimento non sono stati impugnati nei termini di 150 giorni prescritti dalla normativa di settore e, pertanto, si sono consolidati.
Il ricorso, pertanto, va parzialmente accolto.
Stante il parziale accoglimento della domanda, si reputa opportuno compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritte le somme portate dagli avvisi di addebito anteriori al 1.04.2015;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 04/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo