Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 9 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/12/2022, n. 7676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7676 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2022
N. 07676/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. N. P-CE/L/N/2020/-OMISSIS- EM DOM_2020 del 19/11/2021 – Prefettura Caserta – Sportello Unico per l'Immigrazione – notificato in data 17 gennaio 2022, con il quale è stata rigetta la domanda di emersione dal lavoro irregolare subordinato, presentata ai sensi dell'art 103, comma 1, del D.L. 34/2020, in favore del ricorrente;
- del parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dall'Ispettorato del
Lavoro (ITL);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e comunque lesivi dei diritti e interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino indiano, impugna con il presente ricorso il rigetto dell’istanza di emersione, presentata in suo favore dalla sig.ra -OMISSIS- (titolare di azienda agricola) ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, per i settori di attività di cui al comma 3, lettera a) del medesimo articolo.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione della disciplina di settore, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, deducendo in particolare che: il parere dell’Ispettorato del Lavoro non sarebbe vincolante e che dal tenore del provvedimento non emergerebbero in maniera chiara e puntuale i motivi per cui il reddito della datrice di lavoro sia “insufficiente per l’assunzione”; non sarebbero state rispettate le garanzie procedimentali; il provvedimento è stato adottato dal dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione che sarebbe incompetente, dovendosi invece ritenere che l’esercizio del potere in questione sia prerogativa del Prefetto.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 752 del 2022, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
Con ordinanza n.3425 del 2022, il Consiglio di Stato, “nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla fattispecie” ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato la trasmissione al Tar dell’ordinanza “per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato secondo quanto segue.
Infondata innanzitutto è la censura di incompetenza di cui al terzo motivo di ricorso.
Come da giurisprudenza della Sezione (cfr., tra le altre, Tar Napoli, sent. n. 1283 del 2022), infatti, la competenza in ordine alla procedura di emersione ex articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 24 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è attribuita agli Sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture; di conseguenza i relativi provvedimenti sono legittimamente sottoscritti dai funzionari prefettizi preposti a tali strutture organizzative in base all’articolo 14 d.lgs.19 maggio 2000, n. 139.
Infondate sono anche le ulteriori censure considerato che il ricorrente non produce in giudizio alcuna allegazione da cui poter desumere che le verifiche compiute dall’Ispettorato del Lavoro e a cui si richiama il Provvedimento impugnato - secondo cui il datore di lavoro aveva un volume di affari per il 2019 non sufficiente all’assunzione (da accertamenti effettuati all’Agenzia delle Entrate è risultato un volume di affari per il 2019 di 16.628 euro, con un totale di acquisti di euro 3.181, ben inferiore ai 30.000 euro necessari per accedere all’emersione) - fossero incomplete o erronee. Il rigetto impugnato può quindi ritenersi sufficientemente motivato dall’Amministrazione con riferimento alla riscontrata assenza del necessario requisito reddituale in capo al datore di lavoro, elemento che costituisce un presupposto indefettibile per il perfezionamento della procedura di emersione ex art. 103 del dl 34 del 2020, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione e come di recente confermato anche dal Consiglio di Stato, in assenza del quale non è possibile neppure consentire il rilascio di permesso per attesa occupazione (cfr., tra le altre, Cons. di Stato sent. n. 8006 del 2022; Tar Campania, Napoli, sent. n. 919 del 2022 e 973 del 2022). Come ribadito, infatti, anche dal Consiglio di Stato “ la normativa di cui all’art. 103 dl 34/2020 deve essere interpretata nel senso che il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone inevitabilmente un’istanza astrattamente accoglibile sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge, tra cui, la disponibilità in capo al datore di lavoro del reddito minimo richiesto. 5. D’altra parte, ove si ritenesse che in caso di insufficienza del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro di cui al testé citato art. 103, comma 6, dl 34/2020. Tale norma ha l’evidente funzione di prevenire elusioni e di garantire – fissando una sorta di presunzione – la sostenibilità del costo del lavoratore da parte del datore di lavoro. È chiaro che, accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere eccezionale della norma di sanatoria, si porrebbero quale uniche condizioni per ottenere la regolarizzazione la presentazione della istanza da parte di un soggetto che asserisca di impiegare o voler impiegare il lavoratore straniero in uno dei settori indicati nel comma 3 dell’art. 103, comma 3, dl 34/2020, nonché l’assenza di precedenti penali ostativi in capo al datore e al lavoratore. In definitiva, la possibilità di rilascio, nel caso in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente, di un permesso per attesa occupazione presuppone che il mancato perfezionamento non dipenda dall’originario difetto di presupposti previsti dalla legge (tra cui il reddito minimo del datore di lavoro), ma da fatti successivi relativi al datore di lavoro …” (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 8006 del 2022 cit.).
La lamentata violazione delle garanzie procedimentali nei confronti del lavoratore, infine, non potrebbe giustificare l’annullamento del provvedimento, non avendo il ricorrente neppure in sede del presente giudizio fornito alcuna allegazione a dimostrazione della sussistenza del necessario requisito di reddito del datore di lavoro e dovendosi ritenere, per quanto già sopra esposto, che il diniego fosse atto dovuto in assenza del necessario requisito di reddito del datore di lavoro (con conseguente applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, cfr. Tar Napoli, sent. n.1283 del 2022 cit.).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.